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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 611/2025 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nobile, Parte_1 C.F._1 presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Cervia Galleria Zoffoli n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE contro
(CF ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “pronunciare sentenza non definitiva di separazione e rimettere poi la causa in Parte_1 istruttoria”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 marito con il quale contrasse matrimonio in Cervia, il 9.05.2021, trascritto nel registro Controparte_1 pagina 1 di 3 degli atti di matrimonio del Comune di Cervia dell'anno 2021, atto n. 814 p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nata la figlia il 20.08.2020. Per_1
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 4.07.25.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato, in data 4.07.25, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e parte ricorrente con memoria autorizzata ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, al fine dell'adozione da parte del Giudice adito di una sentenza non definitiva di separazione e la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio per la decisione sul vincolo.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse dimostrato dal resistente non costituitosi in giudizio inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Quanto alle condizioni accessorie della separazione che sono oggetto di conflitto si rende, invece, necessario il completamento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
611/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra (CF ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) avendo gli stessi contratto matrimonio in Cervia il 9.05.2021, CP_1 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervia (RA) dell'anno 2021, atto n. 14, p.
1;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
pagina 2 di 3 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia (RA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
4) spese alla sentenza definitiva;
5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 611/2025 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nobile, Parte_1 C.F._1 presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Cervia Galleria Zoffoli n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE contro
(CF ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “pronunciare sentenza non definitiva di separazione e rimettere poi la causa in Parte_1 istruttoria”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 marito con il quale contrasse matrimonio in Cervia, il 9.05.2021, trascritto nel registro Controparte_1 pagina 1 di 3 degli atti di matrimonio del Comune di Cervia dell'anno 2021, atto n. 814 p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nata la figlia il 20.08.2020. Per_1
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 4.07.25.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato, in data 4.07.25, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e parte ricorrente con memoria autorizzata ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, al fine dell'adozione da parte del Giudice adito di una sentenza non definitiva di separazione e la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio per la decisione sul vincolo.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse dimostrato dal resistente non costituitosi in giudizio inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Quanto alle condizioni accessorie della separazione che sono oggetto di conflitto si rende, invece, necessario il completamento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
611/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra (CF ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) avendo gli stessi contratto matrimonio in Cervia il 9.05.2021, CP_1 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervia (RA) dell'anno 2021, atto n. 14, p.
1;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
pagina 2 di 3 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia (RA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
4) spese alla sentenza definitiva;
5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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