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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2412/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PAOLETTI SILVIA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
STROZZIERI ANTONIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione alle seguenti] “ condizioni
1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
Il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Le scelte assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno prese dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
Il figlio resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione materna.
- 1 - Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico
• la prima e la terza settimana del mese, due pomeriggi a settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21,00, quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna e il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola;
• la seconda e la quarta settimana del mese, il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna, oltre che per il weekend dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21,00, quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, 6 giorni non consecutivi, alternando negli anni con la madre il giorno di Natale e il Capodanno. Stesso periodo viene garantito alla SI.ra ; Parte_1
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, 2 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta. Stesso periodo viene garantito alla SI.ra ; Parte_1
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo,
15 giorni non consecutivi, da concordare con la SI.ra entro il 31 maggio di ogni Parte_1
anno. Stesso periodo viene garantito alla madre;
e) nei ponti o negli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, il padre alternerà, negli anni, con la madre le giornate di sospensione delle lezioni legate a festività o ricorrenze diverse da quelle già disciplinate nel presente accordo.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale, a Camerano (AN) in Via Antonio Pacinotti n. 45, è assegnata con tutti gli arredi alla SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio. Parte_1
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio a) versando, con decorrenza dal mese di maggio 2025, alla SI.ra , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00; importo, questo, corrisposto mediante bonifico bancario e sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita. In caso di variazioni reddituali
- 2 - SInificative riguardanti i genitori, le parti potranno rivedere l'ammontare del contributo al mantenimento del figlio anche mediante un accordo stragiudiziale;
b) lasciando l'assegno unico universale interamente in favore della SI.ra ; Parte_1
c) tenendo a proprio carico o rimborsando alla SI.ra per il caso di anticipazione, Parte_1
il 50% delle spese straordinarie – entro i successivi 15 giorni dalla richiesta – previste nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale in data 10.07.2024.
Le detrazioni relative alle spese straordinarie ai fini Irpef, ove consentite e previste dalla normativa vigente, saranno operate da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse.
6. Situazione economica dei coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati ad Ancona il 18/05/2017, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 13/04/2020) e che la comunione materiale e spirituale tra Per_1
i coniugi si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza senza alcuna possibilità di riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 26/06/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo
- 3 - interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio ad Ancona il 18/05/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 30, parte 1, dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 24/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2412/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PAOLETTI SILVIA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
STROZZIERI ANTONIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione alle seguenti] “ condizioni
1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
Il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Le scelte assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno prese dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
Il figlio resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione materna.
- 1 - Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico
• la prima e la terza settimana del mese, due pomeriggi a settimana, il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21,00, quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna e il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola;
• la seconda e la quarta settimana del mese, il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna, oltre che per il weekend dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21,00, quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, 6 giorni non consecutivi, alternando negli anni con la madre il giorno di Natale e il Capodanno. Stesso periodo viene garantito alla SI.ra ; Parte_1
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, 2 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta. Stesso periodo viene garantito alla SI.ra ; Parte_1
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo,
15 giorni non consecutivi, da concordare con la SI.ra entro il 31 maggio di ogni Parte_1
anno. Stesso periodo viene garantito alla madre;
e) nei ponti o negli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, il padre alternerà, negli anni, con la madre le giornate di sospensione delle lezioni legate a festività o ricorrenze diverse da quelle già disciplinate nel presente accordo.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale, a Camerano (AN) in Via Antonio Pacinotti n. 45, è assegnata con tutti gli arredi alla SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio. Parte_1
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio a) versando, con decorrenza dal mese di maggio 2025, alla SI.ra , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00; importo, questo, corrisposto mediante bonifico bancario e sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita. In caso di variazioni reddituali
- 2 - SInificative riguardanti i genitori, le parti potranno rivedere l'ammontare del contributo al mantenimento del figlio anche mediante un accordo stragiudiziale;
b) lasciando l'assegno unico universale interamente in favore della SI.ra ; Parte_1
c) tenendo a proprio carico o rimborsando alla SI.ra per il caso di anticipazione, Parte_1
il 50% delle spese straordinarie – entro i successivi 15 giorni dalla richiesta – previste nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale in data 10.07.2024.
Le detrazioni relative alle spese straordinarie ai fini Irpef, ove consentite e previste dalla normativa vigente, saranno operate da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse.
6. Situazione economica dei coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati ad Ancona il 18/05/2017, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 13/04/2020) e che la comunione materiale e spirituale tra Per_1
i coniugi si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza senza alcuna possibilità di riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 26/06/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo
- 3 - interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio ad Ancona il 18/05/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 30, parte 1, dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 24/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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