Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'indagato o imputato detenuto, l'estratto del registro (Mod. IP1) previsto dall'art. 123 cod. proc. pen , sottoscritto dal direttore dell'istituto, fa piena prova di quanto in esso risulta attestato, senza necessità che concorra sullo stesso la firma del detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2018, n. 54606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54606 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
54606-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/04/2018 -Presidente FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Sent. n. sez. - 1822/2018 Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI - REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI N.1123/2018 GIACOMO ROCCHI GAETANO DI GIURO N. 2 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AU SI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il PG chiede il rigetto del ricorso. Udito il difensore;
E' presente l'avvocato SENESE SAVERIO del foro di NAPOLI in difesa di: DI AU SI che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 9 - 17 novembre 2017, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di OS Di LA, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 11 ottobre 2017 aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 575- 577, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 61, n. 1, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, relativamente all'omicidio di MA CE, contestato come commesso in Napoli, il 2 settembre 2004, in qualità di mandante e in concorso con LA NO (deceduto il 28 ottobre 2004) e con altri soggetti in corso di identificazione (capo A), nonché per il reato di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, 7 d.l. n. 152 del 1991, in ordine al concorso nella detenzione e nel porto illegali dell'arma con cui era stato perpetrato l'omicidio, un revolver calibro 38 Sp1/357 magnum (capo B).
1.1. L'omicidio di CE era stato classificato come appartenente alla categoria degli omicidi di camorra per auto-epurazione e, secondo la ricostruzione dell'accusa, era indicato come eseguito materialmente da NO nel Bar Caffetteria San Paulo di Via Monterosa di Napoli, poco prima delle ore 20:00 della suddetta data, quando CE, entrato nel bar, era stato avvicinato da una persona di sesso maschile di circa 25/30 anni, indossante una maglietta a fasce e a volto scoperto, persona che aveva esploso all'indirizzo della vittima diversi colpi di pistola, sette dei quali andati a segno, cagionandogli ferite che ne avevano determinato la morte immediata. Il reato omicidiario contempla fra le circostanze aggravanti quella di avere agito gli autori avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e - al fine di agevolare le attività dell'associazione criminale comunemente denominata clan Di LA, operante in Napoli, di cui l'indagato faceva parte in qualità di capo e promotore.
1.2. Valutate le doglianze svolte nell'interesse degli impugnanti il Tribunale ha per quanto ancora rileva in questa fase rigettato l'opposizione all'acquisizione del verbale di dichiarazioni di AR RN;
ha altresì respinto le questioni di invalidità del titolo cautelare a cagione della dedotta nullità dell'interrogatorio di garanzia. Quanto alla gravità indiziaria a carico del'indagato, il Tribunale del riesame, premessa la naturale integrazione dell'ordinanza resa con quella emessa in via genetica dal G.i.p., ha ritenuto essere stata correttamente desunta dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, dalla cui analisi - effettuata con riferimento a ciascuna fonte dichiarativa emergevano gravi indizi di - 2 colpevolezza a carico di OS Di LA in ordine alla vicenda omicidiaria succitata, che si era collocata temporalmente nell'ambito della cosiddetta prima faida di camorra verificatasi nel periodo 2004 - 2005 fra i gruppi criminali prima riuniti sotto la guida di OL Di LA (detto UZ o' milionario), contesa apertasi proprio per la contestazione determinata dalla designazione quale suo successore del giovane figlio OS Di LA. Una delle prime uccisioni tra le fila del gruppo denominato Abbinante era stata quella di CE, a sua volta preceduta dall'omicidio di VI IE, avvenuto il 6 agosto 2004 nei pressi del bar ZE, pure ubicato nella stessa Via Monterosa, soggetto che era n rapporti con il CE per la fornitura di sostanze stupefacenti, con la sussistenza di intercettazioni che dimostravano il mancato pagamento da parte di IE di stupefacenti ricevuti da CE e la susseguente perpetrazione del suo omicidio nel luogo in cui questi due soggetti avevano concordato l'incontro. Era risultato anche documentato lo stato di tensione che CE aveva fatto trapelare nei suoi ultimi giorni, nel corso dei quali aveva confidato al padre IO il timore di essere ucciso e il convincimento di essere già sfuggito a un agguato tesogli da due persone a bordo di una moto che lo attendevano sotto casa di sua sorella. All'esito i giudici del riesame hanno concluso che l'imputazione provvisoria relativa ai reati, per come contestati, anche con riferimento alle aggravanti della premeditazione, della natura abietta del motivo e dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, fosse assistita dai gravi indizi di colpevolezza, considerando, n particolare, che il maggior disvalore del motivo abietto era da individuarsi nell'intento "educativo" professato dal capoclan, malgrado le iniziali assicurazioni fatte pervenire da Di LA all'Abbinante, riguardo all'infrazione del codice di comportamento malavitoso compiuta dalla vittima. Infine, il Tribunale ha ritenuto senz'altro sussistenti le esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza genetica, sia per la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia per il loro concreto riscontro desumibile dalle circostanze di fatto specificamente esposte.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo vengono lamentati violazione di legge (artt. 124, 127, 134, 142, 178, 309 cod. proc. pen., 6 CEDU) e vizio di motivazione per avere il Tribunale distrettuale rigettato l'eccezione relativa alla nullità determinatasi per la mancata assunzione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, nonché per avere omesso di verificare l'esistenza della rinuncia a comparire di Di LA innanzi ai giudici del riesame. 3 Richiamata la sostanza dell'eccezione relativa all'omesso interrogatorio, la difesa ha anche rimarcato che la rinuncia a comparire all'udienza camerale del 9 novembre 2017, come riportata nell'estratto dei registro Mod. IP1, siccome esponeva la sola firma di chi l'aveva ricevuta, ma non quella del detenuto, era inidonea a verificare l'effettiva volontà del titolare del diritto ritenuto rinunciato. Il Tribunale distrettuale non aveva dato risposta congrua all'eccezione sollevata nelle memoria depositata in vista del riesame circa la, ugualmente insufficiente, attestazione della polizia penitenziaria, e non di un ufficiale di polizia giudiziaria, della volontà del detenuto di non rendere l'interrogatorio di garanzia, sulla cui base il G.i.p. non avrebbe potuto dare atto del presunto rifiuto di comparire. I giudici del riesame avevano confuso le questioni attinenti all'inefficacia dell'interrogatorio di garanzia con la violazione del diritto di difesa dell'indagato in ordine alla mancata sottoscrizione di un atto di rinuncia, sia con riguardo al caso dell'interrogatorio, sia con riguardo all'udienza innanzi allo stesso Tribunale;
fatto, quest'ultimo, che aveva determinato la nullità dell'udienza camerale.
2.2. Con il secondo motivo vengono prospettati violazione di legge (artt. 273, 192, 194 e 195 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame vulnerato i criteri distintivi tra chiamata di correo, chiamata de relato, chiamata in reità de relato, voci correnti e personali supposizioni. L'errore che, secondo il ricorrente, era stato compiuto dai giudici distrettuali era quello di annettere a generiche affermazioni del tipo "ci fece capire" e "se la sarebbe vista lui" il senso del mandato omicidiario relativo all'uccisione del CE, mentre era evidente come non potessero essere utilizzati alla stregua di indizi gravi voci correnti, supposizioni e colloqui intercorsi tra terze persone in cui si condensavano i ricordi di ciò che i propalanti avevano creduto di capire o avevano dedotto: materiale inutilizzabile e, in ogni caso, inidoneo a provare l'ordine preciso, inequivoco e diretto dato da Di LA di uccidere il CE. In particolare, si era criticata la tecnica adottata dal G.i.p. di privilegiare i verbali riassuntivi delle dichiarazioni dei collaboratori, sottoponendo alla verifica delle trascrizioni integrali, innanzitutto, i contenuti delle affermazioni di OV NA: ciò nonostante, i giudici del riesame avevano sostenuto che dalla lettura dei verbali contenuti nelle trascrizioni non emergevano difformità rispetto al contenuto dei verbali trascrittivi, salvo poi a utilizzare fol. 12 della trascrizione integrale del verbale del 30 gennaio 2007, senza prendere in considerazione il contrasto evidenziato dalla difesa e operando una sintesi inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Lo stesso era a dirsi con riguardo alle dichiarazioni di SQ IO avendo il Tribunale con motivazione illogica e travisante sostenuto la sovrapponibilità del 4 relativo narrato a quello di NA, siccome non teneva conto: della censura relativa all'omesso deposito della trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso da IO il 22 gennaio 2015; delle numerose discrasie evidenziate, non solo circa la presenza di altre persone all'incontro con Di LA, ma anche circa le modalità di convocazione presso l'abitazione di quest'ultimo; della sostanza dell'affermazione del IO che si risolveva in una sua mera deduzione. Ancora, era stato erroneamente valutato il contributo dichiarativo di IO RI, da cui era invece dato desumere che, dopo l'omicidio, era stato lui a cercare di comprendere cosa fosse accaduto per riferirlo a Di LA: assunto incompatibile con la tesi del mandato omicidiario: piuttosto che dare risposta alla questione posta dalla difesa il provvedimento impugnato si era rifugiato in una motivazione probabilistica e congetturale. E le dichiarazioni di IO IC erano state ritenute compatibili con quelle di RI sulla base della medesima base congetturale ed ipotetica. In ordine alle dichiarazioni di CA SS, il Tribunale, pur avendo dato atto dell'errore del G.i.p., in quanto questo collaboratore non aveva mai riferito di avere assistito al conferimento del mandato da Di LA a IO MO, aveva a sua volta illogicamente travisato le dichiarazioni del collaboratore affermando che la circostanza veniva riportata come riferitagli da MO, laddove SS aveva solo sostenuto che LL MO gli aveva dato notizie dell'omicidio in esame. Insuperabile era, inoltre, il travisamento delle dichiarazioni rese da AR RN, atteso che il mandato omicidiario ascritto alle confidenze da costui asserite come ricevute da LL MO era stato desunto come deduzione, e non come diretta affermazione, del propalante (MO, alla domanda di RN del perché CE fosse stato soppresso nonostante le rassicurazioni fornite agli Abbinante, aveva risposto "E me lo dici a me? Diglielo a Cosimino"). Posti tali intrinseci limiti delle dichiarazioni dei collaboratori, il Tribunale, oltre a non rilevarli facendo invece assurgere il loro contenuto alla dignità di indizi e dando sostanza probatoria a deduzioni basate su voci correnti, non aveva dato risposta, se non con superficiali e inadeguati accenni, alle censure mosse dal ricorrente in ordine alle reali ragioni, di natura strumentale, che avevano indotto i propalanti, in particolare RI e IC, a collaborare.
2.3. Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 273, 192, cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., 6 CEDU ed è altresì denunciato corrispondente vizio di motivazione per la violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa dell'indagato determinata dall'acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso dal 5 collaboratore AR RN dopo avere dato il termine difesa di due ore. La brevità di tale termine aveva senza dubbio violato l'effettività del diritto dell'indagato a difendersi in modo compiuto. Né era stato considerato l'antecedenza all'emissione del titolo cautelare dell'atto costituito dall'interrogatorio del RN, risalente al 18 maggio 2017. 2.4. Con il quarto motivo è lamentata motivazione assente, illogica e contraddittoria per l'avvenuta conferma da parte dei giudici del riesame del giudizio di gravità indiziaria anche con riferimento alle circostanze aggravanti contestate, omettendo di indicarne gli elementi significativi. A fronte della critica mossa dall'istante avverso l'ordinanza genetica, assolutamente carente in ordine all'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti nonché dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il Tribunale, non soltanto non aveva preso atto dell'esattezza del rilievo, ma aveva svolto un tentativo del tutto inadeguato di integrazione della motivazione della prima ordinanza che si era risolto in formule di stile omettendo di indicare le ragioni poste a fondamento del giudizio espresso.
2.5. Con il quinto motivo si prospettano violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e motivazione assente ed illogica circa l'avvenuto riscontro delle esigenze cautelari e la ritenuta indispensabilità della custodia cautelare intramuraria per arginarle. Era stato fatto notare al Tribunale che Di LA doveva scontare una condanna definitiva alla reclusione per anni trenta, era sottoposto al regime carcerario speciale ex art. 41-bis Ord. pen., non poteva disporre più di uomini e mezzi ove pure fosse stato, ipoteticamente, in libertà ed era accusato di un omicidio risalente a quattordici anni prima: epperò, tutte queste circostanze tese a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari nel solco dell'elaborazione interpretativa del quadro normativo, resa più stringente dalle modificazioni di cui alla legge n. 47 del 2015, erano state disattese senza congrua motivazione nel provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, atteso che tutti i motivi articolati dal ricorrente erano da disattendere, non sussistendo i vizi procedimentali denunciati ed essendo stata compiuta una congrua, analitica e coerente valutazione degli elementi di accusa, in particolare delle fonti dichiarative alla base della formazione della piattaforma indiziaria, ritenuta grave dall'ordinanza genetica e da quella confermativa resa dal Tribunale, che poi aveva in modo adeguato spiegato anche l'evenienza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale inframuraria. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia nel suo complesso infondata e, quindi, vada rigettata.
2. Essa ha investito, con il primo motivo, sia la questione dell'irritualità determinata dalla mancata assunzione dell'interrogatorio di garanzia di OS Di LA, sia e con rilevanza logico-giuridica preminente la deduzione di - nullità individuata nell'omessa verifica dell'effettività o meno della rinuncia a comparire dell'indagato detenuto innanzi allo stesso Tribunale del riesame all'udienza camerale del 9 novembre 2017. 2.1. Con riferimento alla deduzione dell'inefficacia della rinuncia di OS Di LA a presenziare in videoconferenza all'udienza di riesame, va rilevato che il Tribunale non ha considerato la questione poi dedotta dalla difesa in questa sede, perché la stessa non risulta essere stata sollevata. L'esame degli atti - determinato dalla natura della doglianza - rende chiaro che i giudici del riesame hanno preso atto della rinuncia a comparire avvenuta ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ossia con la dichiarazione dell'interessato riportata nell'apposito registro e hanno determinato in modo conseguente la disattivazione del videocollegamento ("Il Tribunale preliminarmente, rilevato che Di LA OS l'8 novembre 2017 ha dichiarato di voler rinunciare a presenziare in videoconferenza, con dichiarazione resa a mod. IP1 della Casa Circ. di Milano Opera, dispone darsi comunicazione al DAP affinché il collegamento audio-video disposto per la data odierna sia disattivato"). Il riscontro dell'estratto del registro Mod. IP1 in data 8 novembre 2017 rende chiaro che, in conformità della richiamata norma, la dichiarazione è stata ritualmente acquisita nell'apposito registro dal direttore del carcere. A dare sostanza e forma al documento, che assevera la conformità di quei dati a quelli inseriti nel registro, vale la sottoscrizione di esso da parte del direttore dell'istituto, senza necessità che concorra sull'estratto la firma del detenuto. Assodato ciò, non può condividersi neanche la censura del ricorrente secondo cui la rinuncia a comparire avrebbe dovuto essere ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria. в L'art. 123, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente 7 dall'autorità giudiziaria. La tipizzazione normativa delle forme e degli effetti della dichiarazione resa dal detenuto al direttore si profila del tutto chiara e (come ha ricordato Corte cost. n. 59 del 1992) costituisce un sistema di comunicazione addirittura più agevole di quello previsto per l'imputato libero. Si evidenzia che, quando l'imputato detenuto presenti una dichiarazione o l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore della casa circondariale in cui è ristretto, l'atto deve essere immediatamente iscritto in apposito registro e comunicato all'Autorità giudiziaria competente nel giorno stesso o, al più tardi, nel giorno successivo, in estratto o in copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata (art. 44 disp. att. cod. proc. pen.: v. Sez. 6, n. 2957 del 21/07/1992, Del Giudice, Rv. 191653, per la precisazione che il registro di iscrizione della dichiarazione o dell'impugnazione è diverso dal Mod. 25, con cui la copia autentica o l'estratto di essi vengono poi trasmessi all'autorità giudiziaria, avendo quest'ultimo natura derivativa dal primo). Il riferimento operato dall'art. 123, comma 2, cod. proc. pen. alla facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente, riguarda l'imputato che si trovi in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero sia custodito in un luogo di cura: situazioni oggettivamente diverse da quella di detenuto inframurario connotante la posizione di OS Di LA. Posto quanto precede, va senz'altro ritenuto che, contrariamente all'opinione manifestata dal ricorrente, la prova della rinuncia a comparire effettuata dal detenuto nelle forme dell'art. 123 cod. proc. pen. è costituita dall'estratto del registro sopra indicato che, sottoscritto dal direttore dell'istituto, fa piena prova di quanto in esso risulta attestato.
2.2. Per quanto concerne, poi, la questione di inefficacia della misura cautelare determinata dalla dedotta nullità dell'interrogatorio di garanzia, al quale Di LA aveva volontariamente rifiutato di sottoporsi, è determinante osservare che il provvedimento impugnato ha adottato la ratio decidendi in base alla quale tale questione non era deducibile in sede di riesame. A fronte dell'opzione interpretativa privilegiata dal Tribunale (sulla scia dell'orientamento secondo cui la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività O, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, nel procedimento di riesame che è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sul protrarsi della sua applicazione, giacché, operando tale questione sul diverso piano della persistenza della misura cautelare, ne 8 determina, ove fondata, l'estinzione automatica che deve esser disposta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294), il ricorrente ha reiterato la deduzione di nullità senza censurare in modo specifico la dirimente esclusione di ammissibilità della prospettazione ritenuta nel provvedimento impugnato. Non essendosi confrontata con l'argomento decisivo posto dall'ordinanza a base della sua determinazione, la censura si rivela inammissibile.
3. Esaminando ora per ragioni di priorità logico-giuridica il terzo motivo, esso non appare fondato in entrambe le sue articolazioni.
3.1. Circa l'acquisizione del verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia AR RN, dopo avere dato il termine a difesa limitato al tempo di due ore, con dedotta violazione dell'effettività del diritto dell'indagato a difendersi in modo compiuto, il Tribunale ha specificamente motivato sul punto osservando che si era dato corso all'istanza difensiva di termine per visionare l'atto e che l'attribuzione del termine di due ore era congruo trattandosi di un documento composto soltanto da poche pagine. Sul punto il ragionamento svolto dai giudici del riesame non merita di essere criticato, in quanto si è attenuto al principio di diritto, da ribadirsi in questa sede, secondo cui, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico all'udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo (Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, Folchetti, Rv. 262092). E', dunque, da ritenere che, nello snodo oggetto di esame, nessuna norma imponga al tribunale del riesame di concedere un termine a difesa di durata predeterminata, in particolare pari a quella prevista dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. in presenza di una produzione documentale effettuata in udienza da parte del pubblico ministero, dovendo il termine essere discrezionalmente commisurato dal tribunale alle circostanze concrete. Posto ciò, non risulta poi, in concreto, allegato, né dimostrato che la difesa, h all'esito della sospensione dell'udienza garantita dal Tribunale per l'effettività del contraddittorio, esaminato il nuovo atto, abbia dedotto l'insufficienza del termine accordato in relazione a una qualche ragione che esigesse maggior tempo per la compiuta verifica del novum documentale e il conseguente riassestamento della linea difensiva. 9 Stante tale situazione, sulla condivisibile premessa che la concessione del termine comporta eccezionalmente il rinvio della udienza ad altra data, essendo di regola sufficiente una contenuta sospensione della trattazione del procedimento per consentire alla difesa di esaminare le nuove produzioni (Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, Benocci, Rv. 263664, sia pure in tema di misure cautelari reali), deve concludersi che il diritto dell'indagato al contraddittorio effettivo è stato garantito dal Tribunale.
3.2. In ordine, poi, alla censura inerente alla mancata considerazione della collocazione temporale antecedente all'emissione del titolo cautelare dell'atto costituito dall'interrogatorio di RN, risalente al 18 maggio 2017, occorre anzitutto rilevare che i giudici del riesame hanno affrontato l'argomento ritenendo non fondata l'opposizione formulata dalla difesa di Di LA alla produzione da parte del P.m. all'udienza camerale del verbale di interrogatorio reso da AR RN in altro procedimento (n. 22487/2012 Mod. 21), in quanto il rilievo che l'interrogatorio in questione era stato assunto in data 18 maggio 2017, ossia in epoca antecedente all'emissione del titolo cautelare, non escludeva che l'atto, espletato in altro procedimento, fosse stato fisiologicamente acquisito dal P.m. agli atti di questo procedimento in tempo successivo a tale emissione e quindi alla richiesta formulata dall'Autorità requirente ed era, perciò, suscettibile di essere valutato in sede di riesame. L'argomentazione esposta nell'ordinanza impugnata è da ritenere immune da vizi. Essa si è attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale può tenere conto, ai fini della decisione, delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal pubblico ministero, anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle poste a base della richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame (Sez. 3, n. 4647 del 09/12/2015, dep. 2016, Mangano, Rv. 266269). In primo luogo, il punto rilevante, chiarito dal Tribunale e non confutato dal ricorrente, è che tale verbale, formato in altro procedimento, è stato acquisito dal P.m. agli atti del procedimento relativo all'accusa mossa nei confronti di Di LA in tempo successivo alla richiesta di misura cautelare, poi accolta dal G.i.p. Tale rilievo già dirimente. In ogni caso, merita rammentare che l'indirizzo prevalente emerso in sede di legittimità sostiene, più generalmente, che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. si riferisca a elementi di prova di qualunque valenza dimostrativa, quindi sia favorevoli, che svantaggiosi per l'indagato, quando siano nuovi perché acquisiti con il progredire delle indagini, oppure 10 preesistenti all'applicazione della misura e non prodotti al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 44437 del 15/06/2017, Patitucci, Rv. 271131, in motivazione;
Sez. 3, n. 15108 dell'11/02/2010, Sabatelli, Rv. 246601). Pertanto, l'introduzione del suddetto verbale e la sua valutazione da parte del Tribunale del riesame non hanno prodotto alcuna lesione del diritto di difesa.
4. In ordine al secondo motivo, sostanzialmente teso a dedurre l'erroneità della complessiva valutazione dell'insieme di elementi di prova dichiarativa posti dai giudici della cautela alla base della misura applicata, è da aggiungere in aggiunta a quanto si è già ricordato in parte narrativa che il riscontro della gravità indiziaria a carico dell'indagato circa il delitto omicida rio e quello ancillare in materia di armi è stato ritenuto acquisito in modo adeguato e coerente dal Tribunale che, premessa la naturale integrazione dell'ordinanza resa con quella emessa in via genetica dal G.i.p., ha considerato essere stata la - suddetta dimostrazione correttamente desunta dalle dichiarazioni rese da - diversi collaboratori di giustizia.
4.1. Nell'ambito del quadro generale tratteggiato nei sensi già delineati, il Tribunale ha proceduto ad analizzare i contributi dichiarativi di OV NA (fuoriuscito dallo stesso gruppo Abbinante che aveva indicato movente ed esecutori materiali e aveva accusato senza tentennamenti OS di LA di esserne il mandante), di SQ ZZ (cognato di NA e appartenente anch'egli al gruppo Abbinante), di IO RI (proveniente dalle fila del gruppo Di LA) e di IO IC, i quali tutti avevano riferito elementi relativi a circostanze direttamente vissute e a colloqui avuti direttamente con OS Di LA. Sono stati considerati anche gli apporti dichiarativi di CA SS (che aveva riferito quanto aveva appreso dai fratelli MO, indicati come appartenenti al commando degli esecutori: in particolare, IO MO gli aveva riferito dell'ordine dato da OS Di LA di procedere all'omicidio di CE, per punirlo dell'omicidio in danno di IE compiuto da CE sul suo territorio senza avvertirlo) e di IO SS (cugino di CA, che aveva appreso da due affiliati il fatto che IO MO e LA NO erano stati visti fuggire su uno scooter dopo l'omicidio di CE). A tali fonti il Tribunale ha poi riconnesso anche quella di AR RN proveniente da altro gruppo a lui intestato (appunto, il clan RN), pure federato con il clan Di LA prima della faida - che aveva confermato il movente e la dinamica dell'omicidio, nonché il mandato dato da OS Di LA per la sua perpetrazione, riferendo i particolari a lui detti da IO MO, che aveva ammesso di aver fatto parte del relativo gruppo di fuoco e aveva 11 espressamente confermato che la decisione omicidi ara era stata assunta da Di LA.
4.2. Va, in modo risolutivo per il presente vaglio, osservato che i giudici del riesame hanno compiuto e tale analisi dà conto anche della verifica di attendibilità dei dichiaranti che avevano consentito di acquisire una narrazione del fatto convergente e proveniente da svariati punti di vista (ossia da appartenenti al clan Abbinante nel quale militava la vittima, appartenenti al clan Di LA e anche da un collaboratore, AR RN, capo di altro gruppo) – una disamina complessivamente adeguata e coerente, in relazione alle obiezioni sollevate nella richiesta di riesame, specificamente vagliate nel provvedimento impugnato, avendo essi apprezzato conclusivamente tale attendibilità come sussistente, con l'esposizione del convincimento che le contestazioni svolte dalla difesa non riuscivano a scalfire il grave quadro indiziario emergente dagli elementi raccolti attraverso le indagini, elementi in parte radicati su circostanze direttamente cadute sotto la percezione dei dichiaranti, le cui propalazioni sono state reputate adeguatamente riscontrate. Le singole carenze di linearità o contraddizioni che, nell'ambito del tessuto narrativo di ciascuna fonte e nel raffronto fra i complessivi contributi dei dichiaranti, il ricorrente ha lamentate non possono, di massima, formare ammissibile oggetto del vaglio di legittimità evocando esse, in molti dei punti revocati in contestazione, questioni interpretative della narrazione richiamata. Paradigmatica è, al riguardo, la questione sulla concludenza oppure no delle locuzioni riportate da AR RN come riferitegli da LL MO e dall'impostazione accusatoria, recepita dall'ordinanza impugnata, valutate come idonee a corroborare l'esistenza del mandato omicidiario conferito a MO da OS Di LA: atteso il contenuto delle dichiarazioni, la denuncia di travisamento delle stesse si risolve in una schietta questione (inibita in sede di legittimità) di interpretazione del merito delle medesime, se afferenti a un'affermazione o una deduzione. Sempre a titolo esemplificativo, del tutto improprio sarebbe risolvere in questa sede, con i limiti che la connotano, la questione sollevata dal ricorrente in ordine all'interpretazione delle dichiarazioni di IO RI, in relazione a cui ha proposto di ritenere che - essendo stato lui, dopo l'omicidio, a cercare di comprendere cosa fosse accaduto per riferirlo a Di LA la tesi del mandato omicidiario ascritto a quest'ultimo scada a probabilistica congettura: ciò, però, senza considerare la possibilità che il narrato di RI si riferisse all'omicidio precedente (quello di cui era stato vittima IE), non a quello di CE, dato che RI era stato inviato da Di LA a verificare cosa fosse successo nell'occasione dell'omicidio innanzi al bar ZE (teatro del primo, non del 12 secondo, fatto di sangue). In via generale, non può, pertanto, ritenersi ammissibile al fine del presente vaglio l'estrapolazione di singole locuzioni dal globale narrato di ciascuna fonte per inferirne contraddizioni e aporie valutative non apprezzabili in modo congruo senza la verifica dell'intero contributo dichiarativo: verifica non consentita - nemmeno per le ragioni logico-giuridiche qui delibabili in carenza di autosufficienza della censura in sede di legittimità.
4.3. Circa la critica inerente alla dedotta preferenza accordata dai giudici del riesame alle versioni delle dichiarazioni costituite dai verbali riassuntivi in luogo delle rispettive trascrizioni integrali, va premesso che, quando si verte in tema di misure cautelari, il P.m. non ha l'obbligo di mettere a disposizione del G.i.p., prima, e del Tribunale del riesame, dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da uno o più collaboratori di giustizia di cui il P.m. abbia trasmesso non le relative - fonoregistrazioni, ma – i verbali riassuntivi, pur se omissati per esigenze di tutela - del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e siano così garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio (Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv. 257662; v. Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Brahja, Rv. 271682, per la più ampia specificazione che il P.m. non ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del riesame dopo determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che, ad esempio, il verbale di fermo, quando contenga la esposizione delle indagini svolte anche se riassuntivamente menzionate-correttamente può essere posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura). In questa prospettiva le discrasie lamentate sulla scorta della dedotta comparazione fra verbali riassuntivi e trascrizioni integrali, afferendo a dettagli narrativi, attengono esse stesse a questioni interpretative e valutative dei singoli contributi, inidonee in questa sede e impregiudicati gli approfondimenti propri - della cognizione piena di merito a mettere in crisi la complessiva valutazione - che nella sede cautelare di tali contributi hanno data, con motivazione adeguata e non illogica, i giudici del riesame. La doglianza va, pertanto, disattesa.
5. Per quanto concerne la quarta doglianza, che censura il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti contestate, il contenuto dell'ordinanza resa dal Tribunale, come coordinato con quella genetica, non si rivela fondata. 13 A parte le specifiche considerazioni già richiamate in tema di motivo abietto, corrispondente all'emersione dell'intento sinistramente educativo posto alla base dell'omicidio la cui effettiva autonomia dall'aggravante del metodo e - dell'agevolazione di natura mafiosa andrà poi valutata funditus nel giudizio a cognizione piena (onde verificare la sussistenza o meno del quid pluris connotante l'aggravante comune nel contesto dato: Sez. U, n. 337 del 18/12:2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269718) l'ordinanza applicativa e poi quella - impugnata hanno fornito sufficienti ragguagli delle ragioni per la quali è stata contestata la premeditazione. Si sono, in particolare, dai giudici della cautela reperiti gli indizi confermativi degli elementi ideologico e cronologico connotanti la circostanza in esame, - considerate le modalità di conferimento del mandato omicidiario da parte di OS Di LA al gruppo di fuoco posto ai suoi ordini e le conseguenti, articolate modalità organizzative del delitto: invero, allorquando l'agente si determini a non uccidere personalmente la vittima, ma ne affidi l'incarico ad altri che, accettato il mandato, debbano poi organizzare il delitto secondo modalità richiedenti, in un arco di tempo necessariamente non breve, l'accurata predisposizione dei conseguenti dettagli, con le operazioni preparatorie e poi con l'attuazione della fase esecutiva, senza mai deflettere dal proposito criminoso originariamente deliberato, si determina una situazione che ordinariamente va sussunta sotto il modello circostanziale aggravante della premeditazione, salvi casi eccezionali in cui il mandante esprima contegni oscillanti quanto alla determinazione delittuosa, oppure addivenga addirittura alla revoca del mandato. Né, quanto alla contestazione della circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, si può considerare incongrua o illogica la specifica ragione giustificativa esposta dai giudici del riesame circa il fatto che l'omicidio in questione, per come la contestazione risulta sorretta dal grave quadro indiziario richiamato, appare essere connaturato all'essenza stessa dell'organizzazione camorristica governata dall'indagato e, al contempo, costituisce espressione del metodo intimidatorio utilizzato dai vertici dell'organizzazione, non soltanto nei confronti dei terzi e del territorio su cui esse dispiegano l'egemonia criminale, ma anche all'interno della B compagine, in modo da soggiogare e costringere, in ogni caso, all'obbedienza gli stessi associati. La censura deve, quindi, ritenersi non fondata.
6. Circa il quinto motivo, si rileva che i giudici del riesame hanno ritenuto senz'altro sussistenti le esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza genetica, 14 sia per la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia per il loro concreto riscontro, essendosi esse verificate persistenti nei confronti di OS Di LA nella loro massima estensione: l'indagato aveva mantenuto la posizione di vertice della organizzazione criminale dal 2004, condividendola con il fratello MA, peraltro da tempo latitante, posizione di vertice assodata con sentenza irrevocabile;
inoltre, l'indagato era gravato da allarmanti pendenze, senza che lo stato di carcerazione determinato da diverso procedimento e la condanna a pene temporanee potessero determinare il venir meno delle esigenze suddette, non essendo concepibili, d'altronde, misure diverse dalla detenzione carceraria per contenere l'attualissimo pericolo di recidiva riferito alla personalità criminale di OS Di LA che non aveva mai manifestato intenti dissociativi. -Il ricorrente non ha svolto rilievi contestativi del quadro di elementi oggettivamente massivo a suo carico esplicitato dai giudici del riesame, in fattispecie che, d'altronde, in tema di esigenze cautelari, è soggetta al regime presuntivo relativo stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La questione posta da Di LA inerisce all'inquadramento della misura in esame, siccome afferente a fatto risalente nel tempo e applicata a soggetto già in espiazione di pena di lunga durata in regime differenziato. Essa però evoca elementi che, soprattutto per quanto concerne la concorrenza di altro titolo detentivo, non rilevano primariamente per l'identificazione e la necessità di salvaguardia delle esigenze cautelari inerenti al fatto oggetto di questo procedimento. Si deve, invero, richiamare, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui, in tema di misure restrittive della libertà, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento dell'assunzione del provvedimento applicativo della custodia cautelare, l'eventuale detenzione dell'indagato già, a diverso titolo, in atto, in quanto essa è soggetta ad autonome vicende, cui non è connessa la diversa ragione di cautela (Sez. 5, n. 5790 del 29/11/1999, dep. 2000, Sinatra, Rv. 215675, in tema di contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con l'evenienza del regime inerente alle esigenze cautelari stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.): in tal senso, va ribadito che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario della misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e, in particolare, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge n. 47 del 2015 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066). Quanto al tempo, oggettivamente notevole, trascorso tra il fatto e 15 l'ordinanza applicativa della misura, è indubbiamente corretto ricordare, riaffermando un principio di diritto già enunciato, che, in tema di misure coercitive disposte per reati in relazione ai quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, per cui in tal caso è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). E' però del pari certo che i giudici del riesame hanno specificamente motivato circa l'evenienza e la persistenza delle esigenze cautelari e al modo di tutelarle, stanti gli elementi esposti in ordine alla personalità criminale di livello apicale dell'indagato, con la sua pericolosità e capacità di influenza sull'organizzazione ancora operativa, per cui esse, sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione, supportano la scelta della misura custodiale inframuraria e forniscono esaustive ragioni circa la gravità connotante la posizione di Di LA e giustificano la massima prudenza e circospezione - anche nelle condizioni date nell'apprestamento del presidio special preventivo.
7. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 24 aprile 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente VI gani DEPOSITATA cesco Maria Silvio Bonito Ивошло Luc iel IN CANCELLERIA who -6 DIC 2018 CANGELLIERE ! Pietro Mee W O N S