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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5683/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
25/09/2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
TREVISO, via NICOLÒ FRANCO 8, presso l'Avv. ENRICO VILLANOVA, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
TREVISO, viale DELLA REPUBBLICA 12, presso AVV. DIEGO MELIOLI, rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO FORZATI per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in giudizio di
(P. I. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in TREVISO, via ORTAZZO 21/A, presso P.IVA_2
l'Avv. GIANFRANCO CROVACE, rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO
MASSIMO D'ARGENIO per procura allegata alla comparsa di risposta
TERZA CHIAMATA con l'intervento volontario di
1 (partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di CP_3 P.IVA_3
iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero 12377670968, REA 2657480), e, per essa, partita IVA di Gruppo , codice Controparte_1 P.IVA_3
fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero REA P.IVA_1
1260400), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'Avv. ZI
ZA ed elettivamente domiciliati in Treviso, al viale della Repubblica n. 12, presso l'avv.
Diego Melioli, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione 15/02/24
TERZA INTERVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Nel merito previa perizia contabile dichiarare la nullità della clausola sul TAEG e di conseguenza, disporsi l'applicazione del tasso sostitutivo ex 117 TUBS e per l'effetto dichiarare nulla dovuto dall'opponente per aver già saldato la sofferenza.
In via riconvenzionale condannare l'opposta alla resa di quanto indebitamente versato, nella misura di quanto verrà ritenuto di giustizia previo riconteggio secondo il tasso sostitutivo ex 117 TUBS
In ogni caso condannare a manlevare nei limiti di polizza l'odierna Controparte_2
opponente.
Rifusione spese e compenso professionale.
In via istruttoria disporsi ctu contabile diretta ed idonea a valutare e stimare se il tasso di interesse conteggiato e applicato nel contratto di finanziamento azionato per ogni singolo anno, sia legittimo ovvero usuario, ovvero se le voci del contratto celino al proprio interno interessi non dichiarati e nel caso quale sia il debito di disapplicando il tasso moratorio convenzionale ed applicando il tasso Parte_1
sostitutivo ex 117 TUBS
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare in toto
l'avversa opposizione e, per l'effetto:
1) In via principale, per i motivi di cui in diritto, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1639/2022 (NRG 3026/2022) in quanto l'opposizione non è fondata su prova
2 scritta e, all'esito di tale pronuncia, concedere il termine di cui al d.lgs. n. 28/2010 ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, pretestuosità ed infondatezza della spiegata opposizione per tutte le causali di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n.
1639/2022 (NRG 3026/2022) emesso dal Tribunale di Treviso e per l'effetto dichiarare tenuta
l'opponente a versare in favore della la somma portata dal decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. n.
1639/2022 (NRG 3026/2022), accertare il maggior e/o minor importo dovuto dalla sig.ra in Pt_1
virtù del contratto di finanziamento n. 049581558.1 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, interessi e spese in favore della in ragione del contratto di prestito mai contestato né Controparte_1
disconosciuto;
4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
PER LA TERZA CHIAMATA previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, contrariis reiectis, nel merito, rigettare integralmente la domanda di manleva proposta dalla signora perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, anche perché il sinistro è escluso dalla copertura assicurativa in applicazione dell'art. 6 lett. c) delle condizioni di assicurazione;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare ed accertare che l'eventuale copertura assicurativa, ove mai dovuta, non potrà corrispondere all'intero debito dell'opponente nei confronti della società opposta, ma dovrà essere contenuta, ai sensi dell'art.
5.1 lett. (c) delle Condizioni di Assicurazione, nel minor importo
3 di Euro 8.140,45, pari al debito residuo in linea capitale al momento del decesso dell'Assicurato
(12.08.2022); con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.
PER LA TERZA INTERVENUTA
a) in via preliminare di rito: dichiarare l'estromissione della cedente dal Controparte_4
presente giudizio (quale società opposta in proprio) e, in ogni caso, pronunciare sentenza direttamente in favore della cessionaria;
CP_3
b) in via principale: accogliere tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate da nei propri scritti difensivi, cui fa integrale ed espresso richiamo Controparte_4 CP_3
e che fra proprie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1639/22 del 27/06/2022, con cui, in solido con il marito , le è CP_5
stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.257,47, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di qualificatasi come Controparte_1
cessionaria del credito derivante da un finanziamento del 21/02/2014 contratto con
[...]
dal predetto , ove la moglie aveva assunto la qualità di CP_6 CP_5
coobbligata (doc. 3 fase monitoria).
Va premesso che la qualità di cessionaria del credito in capo a Controparte_1
non ha formato oggetto di contestazione e viene pertanto assunta nella presente
[...]
decisione come circostanza pacifica, così come non è stato contestato che – in corso di causa – la titolarità del credito sia ora in capo a per effetto di CP_3
successione a titolo particolare (scissione parziale ed attribuzione di ramo d'azienda).
è quindi intervenuta volontariamente in giudizio, a mezzo di CP_3
cui ha conferito formale mandato quale propria Controparte_1
procuratrice, facendo proprie tutte le domande e le eccezioni formulate da quest'ultima nell'originaria comparsa di costituzione e risposta.
4 Va precisato che, non essendo intervenuta estromissione di Controparte_1
(l'art. 111, terzo comma c.p.c. prevede che “in ogni caso il successore a titolo particolare
[...]
può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”) essa è parte del giudizio sia come originaria convenuta opposta, sia come mandataria dell'intervenuta, quest'ultima nuova titolare del credito.
Ciò premesso, a fondamento dell'opposizione viene dedotto un unico motivo: viene prospettata la nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG per violazione della normativa dettata dal Testo Unico Bancario in materia di trasparenza.
Per l'effetto, l'opponente chiede che al tasso contrattualmente previsto sia sostituito con quello di cui all'art. 117 TUB, con declaratoria che – effettuati i necessari riconteggi e computati i pagamenti già effettuati - nulla sia dovuto dall'opponente e, in via riconvenzionale, con richiesta ripetizione di quanto indebitamente versato oltre l'importo dovuto, come correttamente quantificato.
E' divenuta parte del giudizio, per effetto di chiamata di terzo da parte dell'opponente, anche in quanto Controparte_2
l'opponente prospetta che il marito, deceduto in data 12.08.2022 (dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, ma prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione) avesse con tale società, contestualmente al finanziamento, stipulato contratto di assicurazione operante anche nell'ipotesi di decesso.
L'attrice chiede di essere dalla stessa manlevata nei confronti di
[...]
nell'ipotesi in cui risuti all'esito dell'opposizione un debito a suo Controparte_1
carico.
***
Esaminata per prima la questione posta nei confronti della creditrice, l'opponente lamenta in particolare che la misura del TAEG riportata in contratto non sarebbe corretta.
Ciò deriverebbe dall'avere la finanziaria computato il costo del Servizio Assicurativo
Aggiuntivo sull'intera durata del finanziamento, pari a 120 mesi, anziché – come invece sarebbe stato corretto secondo la prospettazione attorea – solo su 48 mesi, durata della copertura assicurativa (“Il servizio assic. agg. avrà validità fino al 21/02/2018”).
5 Il TAEG, in base alla perizia di parte allegata all'atto di citazione, sarebbe così risultato pari al 15,03 %, superiore rispetto a quello indicato nel contratto, pari al 14,70%.
Il rilievo non è fondato.
In calce al documento di sintesi relativo alle condizioni di finanziamento è espressamente indicato che “nello specifico il TAEG è calcolato prevendo: prelievo iniziale pari all'importo del credito
(importo erogato + eventuale premio delle assicurazioni facoltative); rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate (…)”.
Le rate sono indicate come da versarsi con periodicità mensile, nel numero di 120 e per un importo costante di euro 500,00 ciascuna.
Periodo di copertura dell'assicurazione facoltativa aggiuntiva (48 mensilità) e durata del finanziamento (120 mensilità) sono pertanto autonome tra loro: semplicemente, il cliente scelse di ripartire il costo dell'assicurazione sull'intera durata del finanziamento
(diversamente, la rata non sarebbe stata costante, ma maggiore nei primi 48 mesi), consapevole che il costo dell'assicurazione venisse computato nel TAEG, come sopra documentalmente ed espressamente indicato.
L'opposizione è dunque infondata, non ravvisandosi profili di nullità negoziale.
Come tale, essa va respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda rivolta nei confronti dell'assicurazione, va innanzitutto premesso che la richiesta si fonda sulla “Assic.ne CPI Cardif-Vie RD n. 5086-01/5439-
02”.
Non rileva dunque la “assicurazione facoltativa aggiuntiva” di cui al punto esaminato in precedenza, che garantiva un periodo di copertura limitato (già venuto a scadenza alla data del decesso dell'obbligato principale).
Ciò chiarito in via preliminare, risulta che l'attrice si sia tempestivamente attivata per chiedere l'intervento dell'assicurazione, come da doc. 4.
La circostanza peraltro non è contestata.
Risulta altresì dal doc. 5 attoreo che l'assicurazione abbia richiesto l'invio di una serie di documenti, ivi compresa la “copia del Certificato che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause”.
La terza chiamata ha prodotto sub doc. 7 il certificato ricevuto dall'opponente, da cui risulta che il decesso dell'Assicurato è avvenuto a seguito di “epatocarcinoma in cirrosi epatica”,
6 poi progredita in “malattia con scompenso ascitico”, “encefalopatia epatica – insufficienza epatica” ed infine in “arresto cardiocircolatorio”.
Ha poi documentato (docc. 4-5-6-) di avere successivamente richiesto e sollecitato l'invio di “copia documentazione (esami effettuati, relazioni mediche) dalla quale si evinca la genesi della cirrosi epatica”, ritenuta necessaria per istruire la pratica di sinistro e valutare se la prestazione fosse dovuta o meno in relazione alle specifiche delimitazioni del rischio assicurato, senza avere alcun riscontro da parte dell'attrice.
Tale documentazione neppure è stata prodotta nel presente giudizio.
Sostiene l'assicuratrice che, essendo fatto notorio che la cirrosi epatica derivi la maggior parte delle volte da abuso di farmaci o di sostanze alcoliche, ricorrerebbe nel caso in esame un'ipotesi di esclusione di polizza di cui all'art. 6 “Le coperture sono escluse nei seguenti casi: […]
c) […]; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico” e, su tale presupposto, in principalità, resiste alla domanda di manleva, sostenendo di nulla dovere in quanto la richiedente non avrebbe assolto l'onere della prova a suo carico.
L'eccezione non è fondata, in quanto la ripartizione dell'onere della prova non si atteggia nei termini prospettati dalla terza chiamata.
Infatti, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. 31251/23).
Nel caso in esame, posto che è pacifico ed emerge dalle risultanze documentali che il rischio “morte” rientrasse tra quelli indennizzabili, la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto provare la ricorrenza dell'ipotesi di esclusione invocata (ad esempio mediante richiesta di acquisizione di documentazione medica ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), mentre si
è limitata a formulare un'ipotesi, fondata sull'id quod plerumque accidit, che non può assurgere al rango di prova.
7 La compagnia assicuratrice, in via subordinata, eccepisce che l'opponente si sia limitata a richiedere la sua condanna in manleva “secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza”, senza allegare a quanto ammonterebbe la prestazione assicurativa.
Evidenzia infatti che l'art.
5.1 lett. (c) delle Condizioni di Assicurazione, che disciplina la prestazione assicurativa dovuta in caso di decesso, prevede che “Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso del finanziamento in essere al momento del sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute” (doc. 3 parte terza chiamata).
Sulla scorta del piano di ammortamento prodotto sub doc. 8 dalla terza chiamata, risulta che, alla data del decesso di (12/08/22), fossero scadute le rate sino alla n. CP_5
101 compresa (scadenza 20/07/22).
Le rate rimanenti (da n.102 a n.120) comprendevano una quota capitale progressivamente crescente, per un importo totale di euro 8.548,24.
Solo entro tale limite la domanda di manleva può dunque trovare accoglimento.
***
Quanto alla disciplina delle spese di lite, la condanna alla relativa rifusione in favore di egue la soccombenza dell'attrice opponente. CP_3
Nulla invece nei confronti di in proprio, che, Controparte_1
intervenendo quale sua mandataria, ha concluso nel senso del subentro della predetta società in tutte le domande che essa aveva formulato quale originaria convenuta opposta.
Sussistono invece giustificati motivi per disporre la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite tra e Parte_1 [...]
, essendo la domanda stata accolta in una misura Controparte_2
inferiore alla pretesa attorea che – pur nella sua formulazione generica – lasciava intendere che la richiesta si riferisse a quanto oggetto di ingiunzione.
Per la parte rimanente esse seguono invece la prevalente soccombenza della terza chiamata, che ha contestato la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an.
Liquidazione come da dispositivo per lo scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro,
a valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella di istruttoria/trattazione
8 e decisionale, considerata la natura documentale della causa e la definizione a seguito di discussione ex art. 281-sexies, terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, integralmente conferma il decreto ingiuntivo n.
1639/22 del 27/06/2022;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, per essa, della sua procuratrice CP_3 Controparte_1
che liquida in euro 3.387,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
• nulla per le spese nei confronti di n proprio, Controparte_1
• condanna Controparte_2
a manlevare e tenere indenne di quanto tenuta a pagare in forza Parte_1
della presente sentenza fino a concorrenza della somma di euro 8.548,24;
• dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata nella misura di 1/3 e condanna Controparte_2
alla rifusione in favore di della rimanente
[...] Parte_1
quota dei 2/3, che liquida - già operata la compensazione - in euro 2.258,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 12 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5683/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
25/09/2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
TREVISO, via NICOLÒ FRANCO 8, presso l'Avv. ENRICO VILLANOVA, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
TREVISO, viale DELLA REPUBBLICA 12, presso AVV. DIEGO MELIOLI, rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO FORZATI per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in giudizio di
(P. I. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in TREVISO, via ORTAZZO 21/A, presso P.IVA_2
l'Avv. GIANFRANCO CROVACE, rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO
MASSIMO D'ARGENIO per procura allegata alla comparsa di risposta
TERZA CHIAMATA con l'intervento volontario di
1 (partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di CP_3 P.IVA_3
iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero 12377670968, REA 2657480), e, per essa, partita IVA di Gruppo , codice Controparte_1 P.IVA_3
fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero REA P.IVA_1
1260400), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'Avv. ZI
ZA ed elettivamente domiciliati in Treviso, al viale della Repubblica n. 12, presso l'avv.
Diego Melioli, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione 15/02/24
TERZA INTERVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Nel merito previa perizia contabile dichiarare la nullità della clausola sul TAEG e di conseguenza, disporsi l'applicazione del tasso sostitutivo ex 117 TUBS e per l'effetto dichiarare nulla dovuto dall'opponente per aver già saldato la sofferenza.
In via riconvenzionale condannare l'opposta alla resa di quanto indebitamente versato, nella misura di quanto verrà ritenuto di giustizia previo riconteggio secondo il tasso sostitutivo ex 117 TUBS
In ogni caso condannare a manlevare nei limiti di polizza l'odierna Controparte_2
opponente.
Rifusione spese e compenso professionale.
In via istruttoria disporsi ctu contabile diretta ed idonea a valutare e stimare se il tasso di interesse conteggiato e applicato nel contratto di finanziamento azionato per ogni singolo anno, sia legittimo ovvero usuario, ovvero se le voci del contratto celino al proprio interno interessi non dichiarati e nel caso quale sia il debito di disapplicando il tasso moratorio convenzionale ed applicando il tasso Parte_1
sostitutivo ex 117 TUBS
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare in toto
l'avversa opposizione e, per l'effetto:
1) In via principale, per i motivi di cui in diritto, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1639/2022 (NRG 3026/2022) in quanto l'opposizione non è fondata su prova
2 scritta e, all'esito di tale pronuncia, concedere il termine di cui al d.lgs. n. 28/2010 ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, pretestuosità ed infondatezza della spiegata opposizione per tutte le causali di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n.
1639/2022 (NRG 3026/2022) emesso dal Tribunale di Treviso e per l'effetto dichiarare tenuta
l'opponente a versare in favore della la somma portata dal decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. n.
1639/2022 (NRG 3026/2022), accertare il maggior e/o minor importo dovuto dalla sig.ra in Pt_1
virtù del contratto di finanziamento n. 049581558.1 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, interessi e spese in favore della in ragione del contratto di prestito mai contestato né Controparte_1
disconosciuto;
4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
PER LA TERZA CHIAMATA previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, contrariis reiectis, nel merito, rigettare integralmente la domanda di manleva proposta dalla signora perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, anche perché il sinistro è escluso dalla copertura assicurativa in applicazione dell'art. 6 lett. c) delle condizioni di assicurazione;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare ed accertare che l'eventuale copertura assicurativa, ove mai dovuta, non potrà corrispondere all'intero debito dell'opponente nei confronti della società opposta, ma dovrà essere contenuta, ai sensi dell'art.
5.1 lett. (c) delle Condizioni di Assicurazione, nel minor importo
3 di Euro 8.140,45, pari al debito residuo in linea capitale al momento del decesso dell'Assicurato
(12.08.2022); con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.
PER LA TERZA INTERVENUTA
a) in via preliminare di rito: dichiarare l'estromissione della cedente dal Controparte_4
presente giudizio (quale società opposta in proprio) e, in ogni caso, pronunciare sentenza direttamente in favore della cessionaria;
CP_3
b) in via principale: accogliere tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate da nei propri scritti difensivi, cui fa integrale ed espresso richiamo Controparte_4 CP_3
e che fra proprie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1639/22 del 27/06/2022, con cui, in solido con il marito , le è CP_5
stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.257,47, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di qualificatasi come Controparte_1
cessionaria del credito derivante da un finanziamento del 21/02/2014 contratto con
[...]
dal predetto , ove la moglie aveva assunto la qualità di CP_6 CP_5
coobbligata (doc. 3 fase monitoria).
Va premesso che la qualità di cessionaria del credito in capo a Controparte_1
non ha formato oggetto di contestazione e viene pertanto assunta nella presente
[...]
decisione come circostanza pacifica, così come non è stato contestato che – in corso di causa – la titolarità del credito sia ora in capo a per effetto di CP_3
successione a titolo particolare (scissione parziale ed attribuzione di ramo d'azienda).
è quindi intervenuta volontariamente in giudizio, a mezzo di CP_3
cui ha conferito formale mandato quale propria Controparte_1
procuratrice, facendo proprie tutte le domande e le eccezioni formulate da quest'ultima nell'originaria comparsa di costituzione e risposta.
4 Va precisato che, non essendo intervenuta estromissione di Controparte_1
(l'art. 111, terzo comma c.p.c. prevede che “in ogni caso il successore a titolo particolare
[...]
può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”) essa è parte del giudizio sia come originaria convenuta opposta, sia come mandataria dell'intervenuta, quest'ultima nuova titolare del credito.
Ciò premesso, a fondamento dell'opposizione viene dedotto un unico motivo: viene prospettata la nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG per violazione della normativa dettata dal Testo Unico Bancario in materia di trasparenza.
Per l'effetto, l'opponente chiede che al tasso contrattualmente previsto sia sostituito con quello di cui all'art. 117 TUB, con declaratoria che – effettuati i necessari riconteggi e computati i pagamenti già effettuati - nulla sia dovuto dall'opponente e, in via riconvenzionale, con richiesta ripetizione di quanto indebitamente versato oltre l'importo dovuto, come correttamente quantificato.
E' divenuta parte del giudizio, per effetto di chiamata di terzo da parte dell'opponente, anche in quanto Controparte_2
l'opponente prospetta che il marito, deceduto in data 12.08.2022 (dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, ma prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione) avesse con tale società, contestualmente al finanziamento, stipulato contratto di assicurazione operante anche nell'ipotesi di decesso.
L'attrice chiede di essere dalla stessa manlevata nei confronti di
[...]
nell'ipotesi in cui risuti all'esito dell'opposizione un debito a suo Controparte_1
carico.
***
Esaminata per prima la questione posta nei confronti della creditrice, l'opponente lamenta in particolare che la misura del TAEG riportata in contratto non sarebbe corretta.
Ciò deriverebbe dall'avere la finanziaria computato il costo del Servizio Assicurativo
Aggiuntivo sull'intera durata del finanziamento, pari a 120 mesi, anziché – come invece sarebbe stato corretto secondo la prospettazione attorea – solo su 48 mesi, durata della copertura assicurativa (“Il servizio assic. agg. avrà validità fino al 21/02/2018”).
5 Il TAEG, in base alla perizia di parte allegata all'atto di citazione, sarebbe così risultato pari al 15,03 %, superiore rispetto a quello indicato nel contratto, pari al 14,70%.
Il rilievo non è fondato.
In calce al documento di sintesi relativo alle condizioni di finanziamento è espressamente indicato che “nello specifico il TAEG è calcolato prevendo: prelievo iniziale pari all'importo del credito
(importo erogato + eventuale premio delle assicurazioni facoltative); rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate (…)”.
Le rate sono indicate come da versarsi con periodicità mensile, nel numero di 120 e per un importo costante di euro 500,00 ciascuna.
Periodo di copertura dell'assicurazione facoltativa aggiuntiva (48 mensilità) e durata del finanziamento (120 mensilità) sono pertanto autonome tra loro: semplicemente, il cliente scelse di ripartire il costo dell'assicurazione sull'intera durata del finanziamento
(diversamente, la rata non sarebbe stata costante, ma maggiore nei primi 48 mesi), consapevole che il costo dell'assicurazione venisse computato nel TAEG, come sopra documentalmente ed espressamente indicato.
L'opposizione è dunque infondata, non ravvisandosi profili di nullità negoziale.
Come tale, essa va respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda rivolta nei confronti dell'assicurazione, va innanzitutto premesso che la richiesta si fonda sulla “Assic.ne CPI Cardif-Vie RD n. 5086-01/5439-
02”.
Non rileva dunque la “assicurazione facoltativa aggiuntiva” di cui al punto esaminato in precedenza, che garantiva un periodo di copertura limitato (già venuto a scadenza alla data del decesso dell'obbligato principale).
Ciò chiarito in via preliminare, risulta che l'attrice si sia tempestivamente attivata per chiedere l'intervento dell'assicurazione, come da doc. 4.
La circostanza peraltro non è contestata.
Risulta altresì dal doc. 5 attoreo che l'assicurazione abbia richiesto l'invio di una serie di documenti, ivi compresa la “copia del Certificato che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause”.
La terza chiamata ha prodotto sub doc. 7 il certificato ricevuto dall'opponente, da cui risulta che il decesso dell'Assicurato è avvenuto a seguito di “epatocarcinoma in cirrosi epatica”,
6 poi progredita in “malattia con scompenso ascitico”, “encefalopatia epatica – insufficienza epatica” ed infine in “arresto cardiocircolatorio”.
Ha poi documentato (docc. 4-5-6-) di avere successivamente richiesto e sollecitato l'invio di “copia documentazione (esami effettuati, relazioni mediche) dalla quale si evinca la genesi della cirrosi epatica”, ritenuta necessaria per istruire la pratica di sinistro e valutare se la prestazione fosse dovuta o meno in relazione alle specifiche delimitazioni del rischio assicurato, senza avere alcun riscontro da parte dell'attrice.
Tale documentazione neppure è stata prodotta nel presente giudizio.
Sostiene l'assicuratrice che, essendo fatto notorio che la cirrosi epatica derivi la maggior parte delle volte da abuso di farmaci o di sostanze alcoliche, ricorrerebbe nel caso in esame un'ipotesi di esclusione di polizza di cui all'art. 6 “Le coperture sono escluse nei seguenti casi: […]
c) […]; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico” e, su tale presupposto, in principalità, resiste alla domanda di manleva, sostenendo di nulla dovere in quanto la richiedente non avrebbe assolto l'onere della prova a suo carico.
L'eccezione non è fondata, in quanto la ripartizione dell'onere della prova non si atteggia nei termini prospettati dalla terza chiamata.
Infatti, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. 31251/23).
Nel caso in esame, posto che è pacifico ed emerge dalle risultanze documentali che il rischio “morte” rientrasse tra quelli indennizzabili, la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto provare la ricorrenza dell'ipotesi di esclusione invocata (ad esempio mediante richiesta di acquisizione di documentazione medica ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), mentre si
è limitata a formulare un'ipotesi, fondata sull'id quod plerumque accidit, che non può assurgere al rango di prova.
7 La compagnia assicuratrice, in via subordinata, eccepisce che l'opponente si sia limitata a richiedere la sua condanna in manleva “secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza”, senza allegare a quanto ammonterebbe la prestazione assicurativa.
Evidenzia infatti che l'art.
5.1 lett. (c) delle Condizioni di Assicurazione, che disciplina la prestazione assicurativa dovuta in caso di decesso, prevede che “Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso del finanziamento in essere al momento del sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute” (doc. 3 parte terza chiamata).
Sulla scorta del piano di ammortamento prodotto sub doc. 8 dalla terza chiamata, risulta che, alla data del decesso di (12/08/22), fossero scadute le rate sino alla n. CP_5
101 compresa (scadenza 20/07/22).
Le rate rimanenti (da n.102 a n.120) comprendevano una quota capitale progressivamente crescente, per un importo totale di euro 8.548,24.
Solo entro tale limite la domanda di manleva può dunque trovare accoglimento.
***
Quanto alla disciplina delle spese di lite, la condanna alla relativa rifusione in favore di egue la soccombenza dell'attrice opponente. CP_3
Nulla invece nei confronti di in proprio, che, Controparte_1
intervenendo quale sua mandataria, ha concluso nel senso del subentro della predetta società in tutte le domande che essa aveva formulato quale originaria convenuta opposta.
Sussistono invece giustificati motivi per disporre la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite tra e Parte_1 [...]
, essendo la domanda stata accolta in una misura Controparte_2
inferiore alla pretesa attorea che – pur nella sua formulazione generica – lasciava intendere che la richiesta si riferisse a quanto oggetto di ingiunzione.
Per la parte rimanente esse seguono invece la prevalente soccombenza della terza chiamata, che ha contestato la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an.
Liquidazione come da dispositivo per lo scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro,
a valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella di istruttoria/trattazione
8 e decisionale, considerata la natura documentale della causa e la definizione a seguito di discussione ex art. 281-sexies, terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, integralmente conferma il decreto ingiuntivo n.
1639/22 del 27/06/2022;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, per essa, della sua procuratrice CP_3 Controparte_1
che liquida in euro 3.387,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
• nulla per le spese nei confronti di n proprio, Controparte_1
• condanna Controparte_2
a manlevare e tenere indenne di quanto tenuta a pagare in forza Parte_1
della presente sentenza fino a concorrenza della somma di euro 8.548,24;
• dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata nella misura di 1/3 e condanna Controparte_2
alla rifusione in favore di della rimanente
[...] Parte_1
quota dei 2/3, che liquida - già operata la compensazione - in euro 2.258,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 12 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
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