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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1260/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1260/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLETTI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, via Freguglia n. 8A
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AIAZZI MANUELA Controparte_1 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Bigi in Verbania (VB), Piazza Pedroni n. 8
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di pompe e relative parti, per grave inadempimento di a causa della Controparte_1 mancata consegna del materiale nei termini concordati, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c.;
- per l'effetto,
a. condannare alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma versata in acconto di Euro 50.750,00 oltre Iva per complessivi Euro 61.915,00, ovvero quella diversa maggiore o minore ritenuta idonea dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione;
pagina 1 di 13 b. condannare al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1
nella misura di Euro 50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta idonea
[...] dal Giudicante che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO: - con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio, comprese le spese di legittimità del regolamento di competenza e con restituzione delle spese di lite liquidate con la cassata ordinanza del Tribunale di Verbania del 30/05/2022 e già versate a controparte per l'importo precettato di Euro 4.347,46;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
o Quanto all'inadempimento contrattuale di CP_1
1. “Vero che i ritardi nella consegna del materiale ordinato da è Parte_1 dovuto a problemi interni di ”; Controparte_1
2. “vero che per la consegna dei materiali ordinati ad Parte_1 CP_1 nei termini concordati era fondamentale, in considerazione delle proprie esigenze produttive ed
[...] organizzative?”;
3. “vero che aveva urgenza di ricevere le pompe ordinate ad Parte_1 [...] in quanto necessarie per il miglior funzionamento dei propri impianti produttivi?”; CP_1
4. “vero che ha dovuto sostenere ingenti spese di manutenzione degli Parte_1 impianti maggiori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto per il loro utilizzo con le pompe ordinate ad
”. Controparte_1
Si indicano a testi: , tutti domiciliati in Verbania. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
o Quanto al risarcimento del danno:
5. “vero che per la consegna dei materiali ordinati ad Parte_1 CP_1 nei termini concordati era fondamentale, in considerazione delle proprie esigenze produttive ed
[...] organizzative?”;
6. “vero che ha dovuto allocare diverse risorse interne quali personali Parte_1 materiali ecc. dedicandole alla manutenzione degli impianti di produzioni ben maggiori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto per il loro utilizzo qualora le pompe ordinate ad Controparte_1 fossero stata consegnata in tempo?”;
7. “vero che dal settembre 2018 si è dovuti intervenire più volte sull'impianto di produzione di
con un'attività manutentiva a causa del ritardo nella consegna delle pompe da parte di Parte_1
”. Controparte_1
Si indicano a testi: , , tutti Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 domiciliati in Verbania.
- Ammettersi in ogni caso a prova contraria su tutti i capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi”.
pagina 2 di 13 Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la non sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto perché venga dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ed, in ogni caso, accertata e dichiarata la mancanza di qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte della società convenuta e, comunque, la mancanza di qualsivoglia responsabilità della società convenuta nella causazione dei fatti ex adverso dedotti in giudizio, rigettare integralmente tutte le domande svolte nel presente giudizio, a qualsivoglia titolo e/o causale, nei confronti di CP_1
in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, se del caso anche previa
[...] compensazione dei rispettivi diritti e crediti ex art. 1242, comma 1, Cod. Civ. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre maggiorazione spese generali 15%, C.P.A. ed IVA come per
Legge, nonché di spese e competenze di CTU e CTP. In caso di rimessione della causa in istruttoria, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta e non ammesse ed in particolare: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che corrispondeva in favore di acconti Parte_1 Controparte_1 inferiori rispetto a quelli previsti contrattualmente?
2) Vero che, in ragione del pagamento di acconti inferiori rispetto a quelli pattuiti, l'amministrazione di sollecitava più volte telefonicamente a il Controparte_1 Parte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di acconto?
3) Vero che il mancato pagamento di somme in acconto nella misura contrattualmente pattuita comportava notevoli difficoltà per nel corrispondere quanto dovuto ai propri Controparte_1 fornitori ed alle ditte incaricate di svolgere specifiche lavorazioni e che ciò comportava lo slittamento dei tempi di consegna dei beni da parte dei fornitori e l'esecuzione delle lavorazioni da parte delle ditte specializzate esterne ad Controparte_1
8) Vero che le richieste di modifiche da parte dei tecnici di Parte_1 comportavano altresì l'aumento dei costi di produzione, come da fatture che le si rammostrano (prod. n. 8)?
9) Vero che i tecnici di nel corso di tutto il rapporto, omettevano o Parte_1 ritardavano sistematicamente di approvare i progetti presentati da anche Controparte_1 conseguenti alle richieste di modifica avanzate dalla stessa Parte_1
10) Vero che il ritardo da parte dei tecnici di nell'approvazione dei Parte_1 progetti comportava il dilatarsi dei tempi di progettazione e di produzione e, quindi, lo slittamento della data di consegna? Si indicano a testimoni sui capitoli da n. 1 a n. 3 la Sig.ra Tes_6
sui capitoli da n. 4 a n. 12 il Sig. e il Sig. .
[...] Testimone_7 CP_2
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche ) Parte_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio (di seguito anche chiedendo di accertare e Controparte_1 CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di pompe e relative parti, per inadempimento di che non aveva provveduto a consegnare a il CP_1 Parte_1
materiale nei termini concordati, condannando per l'effetto la convenuta alla restituzione delle somme versatele dall'attrice in acconto, oltre al risarcimento dei danni. In particolare, ha dedotto:
- che era una società che operava nel campo della produzione di prodotti Parte_1
chimici, compresi i polimeri e ogni altro derivato o trasformato degli stessi;
- che in data 08/06/2018 aveva ordinato ad l'acquisto di una “Pompa Parte_1 Controparte_1
Oligomero” e tre “Pompe Olio Diatremico”, unitamente alle prove ed i basamenti per ciascuna pompa, per un totale di euro 131.889,68 oltre Iva, fornitura da consegnarsi entro il 14/09/2018;
- che, come da accordi, aveva versato l'acconto convenuto, provvedendo ai seguenti Parte_1
pagamenti per complessivi euro 50.750,00 oltre Iva, per un totale di euro 61.915,00: a) pagamento di euro 46.161,39 oltre Iva, per un totale di euro 56.316,90, pari al 35% della fornitura delle pompe, a saldo della fattura n. 10 -2018 del 27/06/2018 di b) pagamento di euro 4.588,61 oltre CP_1
Iva, per un totale di euro 5.598,10, pari al 35% della fornitura delle parti di ricambio, a saldo della fattura n. 11 -2018 del 27/06/2018 di CP_1
- che tuttavia, non aveva consegnato quanto ordinato nei termini concordati, nonostante, da un CP_1 lato, i numerosi solleciti orali e scritti da parte di e, dall'altro lato, plurimi riconoscimenti e Parte_1
scuse per il ritardo nella consegna da parte di CP_1
- che in data 06/08/2019 degli incaricati di si erano recati presso la sede di per una Parte_1 CP_1
visita e una riunione, alla presenza anche del Sig. (legale rappresentante e responsabile tecnico Tes_8
di , redigendo all'esito apposito verbale, sottoscritto dalle parti;
CP_1
- che , in particolare, aveva ribadito “la necessità di completare le consegne entro e non oltre Parte_1 la fine dell'anno fiscale aziendale” coincidente “con la data del 31/10/2019”, ma la controparte si era resa ulteriormente inadempiente e aveva omesso la consegna;
- che con pec dell'11/10/2019 aveva invitato e diffidato a dare esatto Parte_1 Controparte_1
adempimento a quanto convenuto, provvedendo a consegnare nei termini contrattuali il materiale pagina 4 di 13 ordinato entro e non oltre il termine del 31/10/2019, fermo restando la valutazione di ogni danno conseguente;
- che, vista la perdurante inadempienza contrattuale da parte di con pec del CP_1
13/01/2020, aveva comunicato alla controparte la risoluzione del contratto per suo grave Parte_1
inadempimento, chiedendo la restituzione della somma versata;
- che nonostante il proprio inadempimento contrattuale, non aveva restituito la somma CP_1
ricevuta in acconto da;
Parte_1
- che con pec del 27/02/2020 era stato trasmesso ad l'invito alla negoziazione assistita, CP_1
che tuttavia si concludeva con esito negativo;
- che il Tribunale di Verbania era competente territorialmente nella fattispecie ex art. 20 c.p.c., in quanto si individuava Verbania sia con riferimento al luogo in cui l'obbligazione di consegnare la merce era sorta, sia con riferimento al luogo in cui essa doveva essere adempiuta;
- che sussisteva un grave inadempimento contrattuale di la quale non aveva Controparte_1
rispettato gli accordi contrattuali non adempiendo la propria obbligazione di consegnare il materiale a nei termini pattuiti;
Parte_1
- che, nell'ordine di acquisto n. 4500119600 del 08/06/2018, aveva ordinato tre pompe, oltre Parte_1
basamenti e prove, con data di consegna fissata al 14/09/2018;
- che nel contratto erano stati indicati i documenti di riferimento dell'ordine, i termini per la fatturazione e i pagamenti, nonché la data di consegna del materiale;
- che l'art. 3 delle condizioni generali di acquisto, che disciplinava i Termini di consegna, prevedeva, inoltre, espressamente che “I termini di consegna dei prodotti e/o dei servizi concordati e indicati nell'ordine sono assolutamente inderogabili”;
- che vi erano stati numerosi solleciti scritti di nei confronti di e, altresì, diverse scuse Parte_1 CP_1
per i ritardi da parte di stessa, tali da confermare il suo mancato rispetto dei termini contrattuali CP_1
e il suo inadempimento all'obbligazione contrattuale di consegnare il materiale;
- che, dal canto suo, aveva adempiuto i propri obblighi contrattuali, provvedendo a effettuare Parte_1
i pagamenti previsti nei termini concordati, versando nello specifico integralmente quanto concordato e, in particolare, l'acconto per complessivi euro 61.915,00;
pagina 5 di 13 - che aveva sempre e a più riprese manifestato ad la necessità e l'urgenza di ricevere Parte_1 CP_1
le pompe ordinate, in quanto necessarie alla propria produzione e al funzionamento dei propri impianti;
- che il termine di consegna del 14/09/2018 era stato previsto contrattualmente ed era stato espressamente indicato e qualificato nelle condizioni generali di acquisto (art. 3) quale termine essenziale e inderogabile, anche ai sensi dell'art. 1457 c.c.: “i termini di consegna dei prodotti e/o dei servizi concordati e indicati nell'ordine sono assolutamente inderogabili”;
- che sussisteva nella fattispecie il grave inadempimento da parte di che non aveva CP_1
provveduto a consegnare il materiale, nonostante la disponibilità dimostrata da verso Parte_1 CP_1
spostando il predetto termine per la consegna, a seguito di specifiche richieste in tal senso, al
31/10/2019, termine anch'esso espressamente convenuto come essenziale;
- che, in considerazione della risoluzione contrattuale, e dell'effetto retroattivo della stessa ai sensi dell'articolo 1458 c.c., il pagamento effettuato da risultava privo di causa e la medesima Parte_1
aveva dunque diritto alla restituzione della somma versata ad pari ad euro 50.750,00 CP_1
oltre Iva per un totale di euro 61.915,00 ex art. 1458 c.c.;
- che, a fronte dell'inadempimento da parte di spettava a , altresì, il CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- che l'art. 3 delle condizioni generali di acquisto prevedeva peraltro espressamente che: “Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna, di tutti o di parte dei prodotti e/o servizi oggetto dell'ordine, che non sia imputabile a comprovate cause di forza maggiore. Inoltre è nostra facoltà annullare l'ordine, per la parte non evasa entro i termini di consegna stabiliti”;
- che, nel caso specifico, l'inadempimento di aveva cagionato a danni per CP_1 Parte_1 circa euro 50.000,00, determinati dall'inutile attesa per due anni delle pompe, le quali erano necessarie alla produzione di e al corretto funzionamento dei suoi impianti;
Parte_1
- che, difatti, la mancanza delle stesse aveva provocato l'incremento dei costi di gestione ed un maggior carico per la manutenzione degli impianti, rispetto a quello che si avrebbe avuto con la presenza delle nuove pompe, oltre alla svalutazione e ai mancati interessi sulla somma versata in acconto ad CP_1
che altrimenti sarebbe stata utilizzata in altro modo.
pagina 6 di 13 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea. In particolate ha esposto:
- che l'obbligazione era sorta a Massa, ossia nel luogo in cui la aveva avuto conoscenza CP_1 dell'accettazione della stessa da parte di;
Parte_1
- che l'esponente aveva tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali e che l'asserito ritardo, rispetto alla data inizialmente preventivata dalle parti, nella fornitura dei beni era dipeso esclusivamente dal comportamento della stessa;
Parte_1
- che il rapporto intercorso tra le parti non era regolato dalle “condizioni generali di acquisto” allegate da , poiché tali “condizioni generali di acquisto” non erano mai state accettate da Parte_1 CP_1
- che le parti avevano stabilito una data di consegna dei macchinari puramente indicativa e non avevano, invece, mai previsto un termine essenziale ed inderogabile;
- che le parti, di comune accordo, avevano più volte differito il termine di consegna sulla base delle rispettive esigenze, anche di carattere tecnico;
- che, nel corso di tutto il rapporto intercorso tra le parti, aveva rivolto ad molteplici e Parte_1 CP_1 continue richieste di modifica rispetto all'ordine ed ai progetti e disegni originali, tanto da rendere la realizzazione dei macchinari, oltre che maggiormente onerosa, estremamente più difficoltosa e lunga;
- che tali continue richieste di modifica avevano comportato lo slittamento dei termini di consegna, anche considerato che le richieste di non solo avevano comportato la necessità di un Parte_1
maggiore ed ulteriore sforzo progettuale e produttivo da parte di ma avevano CP_1
implicato, altresì, la necessità per la società produttrice di commissionare materiali e pezzi ai propri fornitori, con tutte le relative conseguenze in termini sia di costi sia di allungamento delle tempistiche;
- che era venuta immediatamente meno agli accordi assunti in merito al pagamento del Parte_1
prezzo, dapprima provvedendo al pagamento di acconti notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti e concordati, e, poi, venendo totalmente meno al pagamento del restante prezzo nei termini pattuiti;
- che, a seguito della formale accettazione delle condizioni commerciali, aveva provveduto, Parte_1
con grave ritardo, esclusivamente al pagamento di una somma a titolo d'acconto, peraltro pari solamente al 35% dell'importo totale (nonostante le parti avessero espressamente pattuito il pagamento,
pagina 7 di 13 a titolo di primo acconto, di una somma pari al 50% del prezzo contrattuale), omettendo, poi, di versare il residuo;
- che , nel corso del rapporto, si era resa ulteriormente inadempiente, omettendo o ritardando Parte_1
l'approvazione dei progetti presentati da anche conseguenti alle modifiche richieste CP_1
dalla stessa società attrice;
- che risultava infondata anche la domanda risarcitoria avanzata controparte e dalla stessa arbitrariamente quantificata in euro 50.000,00, non avendo fornito alcun elemento positivo atto a comprovare il danno asseritamente subito;
- che aveva diritto di ricevere da il pagamento dell'importo contrattuale CP_1 Parte_1 ancora dovuto, pari ad € 94.249,99 oltre IVA;
- che i macchinari ordinati da erano stati completati ed erano pronti per essere ritirati presso Parte_1
lo stabilimento della convenuta;
- che l'esponente, per la produzione dei macchinari oggetto di causa, aveva sostenuto ingentissime spese, pari ad € 84.621,25 e, in ragione delle continue richieste di modifica avanzate da , Parte_1
aveva maturato un ulteriore credito nei confronti dell'attrice, essendo stati eseguiti lavori extra ordini per circa € 40.000,00 oltre IVA.
All'udienza di prima comparizione del 26.5.2021, il Giudice aveva concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 3.11.2021, all'esito della quale il
Tribunale di Verbania aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.5.2022, poi differita al 30.5.2022, per decidere separatamente la questione dell'incompetenza territoriale. Con ordinanza del 30.6.2023 era stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Verbania per essere competente, ex artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Massa. Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso per regolamento di competenza, instaurando procedimento ex art. 42 Parte_1
c.p.c. avanti alla Corte Suprema di Cassazione.
Con l'ordinanza n. 23113/2023, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Verbania. Il giudizio è, quindi, proseguito innanzi all'intestato Tribunale con atto di citazione in riassunzione di Parte_1
pagina 8 di 13 La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di quattro testi all'udienza del
24.6.2024, all'esito della quale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
16.4.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 13.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che costituisce oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (cfr.
Cass. Sez. U. n. 13533 del 2001).
Nella specie tra e è stato concluso un contratto Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'acquisto di una ” e tre ” per un totale di Parte_2 Parte_3
euro 131.889,68 oltre Iva.
Come già rilevato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 23113/2023, nel documento datato
16.5.2018 predisposto da era contenuta un'offerta economica cui non è seguita Controparte_1 un'accettazione conforme da parte della controparte, in quanto l'ordine d'acquisto di Parte_1 dell'8.6.2018 indicava modalità di pagamento difformi ed era, quindi, tale da
[...] qualificarsi come nuova proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c., secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (doc. 2 ). Parte_1
Difatti, mentre nell'offerta commerciale del 16.5.2018 era stato stabilito il pagamento di un acconto del
50% al momento dell'ordine, nell'ordine dell'8.6.2018 era stata prevista la corresponsione del 35% del prezzo a seguito del ricevimento della fattura e il 65% al momento della consegna dei materiali. Il raggiungimento di un accordo in ordine a quest'ultime condizioni contrattuali è confermato dall'emissione da parte di della successiva fattura del 27.8.2018 avente ad oggetto Controparte_1
pagina 9 di 13 l'anticipo del 35% per la fornitura (doc. 3 ), cui è seguito il pagamento il pagamento da parte Parte_1
di del relativo importo (doc. 4 ). Parte_1 Parte_1
Nell'ordine d'acquisto, valevole come nuova proposta, era stato, inoltre, specificato che “l'accettazione dell'ordine si intende effettuata mediante restituzione di una copia dello stesso firmata dal venditore.
Nel caso in cui essa non venga firmata entro 15 gg dalla ricezione dello stesso l'ordine si riterrà accettato in tutte le sue parti”.
In assenza di un'accettazione espressa e di una modifica successiva delle condizioni ad opera dei contraenti, deve, quindi, ritenersi che il contratto si sia concluso, sulla base delle condizioni indicate nell'ordine dell'8.6.2018 (doc. 2 ). Nello stesso, sono indicati i documenti di riferimento Parte_1 dell'ordine, i termini per la fatturazione e i pagamenti, nonché la data di consegna del materiale, ovvero il 14.9.2018 (doc. 2 e cfr. docc. 3 e 4 convenuta). L'art. 3 delle condizioni generali di acquisto stabilisce, inoltre, che “I termini di consegna dei prodotti e/o dei servizi concordati e indicati nell'ordine sono assolutamente inderogabili”.
Dalla successiva corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge che il termine inizialmente concordato tra le stesse per la consegna dei beni è stato prorogato con il consenso di , essendo intervenuti Parte_1 solleciti e richieste d'aggiornamento sullo stato delle lavorazioni (doc. 7 ). Parte_1
Risulta, inoltre, dimostrato che, all'esito del sopralluogo del 6.8.2019, era stato concordato tra le parti un termine definitivo di consegna dei beni ordinati, in quanto nel relativo verbale, sottoscritto da entrambe le parti, era stata indicata “la necessità di completare le consegne entro e non oltre la fine dell'anno fiscale aziendale” coincidente “con la data del 31/10/2019” (cfr. doc. 9 ). Parte_1
La necessità per parte attrice, alla luce delle esigenze tecniche aziendali, di ricevere i macchinari oggetto del contratto entro il 31.10.2019 è emersa anche nel corso dell'istruzione probatoria. Il teste ha, infatti, dichiarato “I tempi contrattuali erano stati definiti sulle base delle necessità Tes_3 tecniche dell'azienda. Erano pompe che dovevano adattarsi alle esigenze dell'azienda e ciò erano state ampiamente discusso con Man mano condivideva il progetto con . CP_1 CP_1 Parte_1
Inizialmente avrebbe dovuto consegnare entro ottobre 2018, poi abbiamo dato disponibilità CP_1 fino a ottobre 2019 ma la consegna non è avvenuta”. Ha, inoltre, specificato “per noi era indispensabile che la capacità produttiva venisse raggiunta entro ottobre 2019. Alla fine del 2018
l'impianto è rimasto fermo per circa 60 giorni per poter implementare le modifiche necessarie
pagina 10 di 13 all'aumento di capacità produttiva e poi siamo ripartiti con l'attività produttiva in maniera crescente e la data limite per il raggiungimento della massima capacità produttiva era il 31 ottobre 2019, perché era necessario per rispettare dei programmi di produzione e poter rispettare a nostra volta gli impegni coi clienti. Durante la riunione del 6 agosto 2019 i rappresenti di erano stati messi al corrente CP_1 dell'esigenza di ricevere le pompe entro il 31 ottobre 2019 ed era stato concordato questo termine”.
Il teste presente all'incontro del 6.8.2019, ha dichiarato “nella riunione di agosto 2019 Testimone_1
era stato stabilito un termine ultimo di consegna non differibile perché oltre tale termine le esigenze produttive non avrebbero più consentito la sostituzione delle pompe vecchie con le nuove. Questa esigenza era stata esplicitata ai rappresentanti di all'incontro”. CP_1
La mancata consegna dei macchinari nel termine del 31.10.2019 concordato tra le parti configura, quindi, un inadempimento grave da parte di la quale era stata anche resa edotta Controparte_1
della necessità per la controparte di ricevere le pompe entro il termine pattuito. È, invece, dimostrato l'adempimento di ai propri obblighi contrattuali, avendo provvedendo al versamento Parte_1 dell'acconto concordato per complessivi euro 61.915,00, oltre interessi legali dal momento della presentazione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo (docc. 2, 3, 4, 5 e 6).
Per contro, è rimasta priva di sostegno probatorio la prospettazione di parte convenuta in ordine a richieste di modifiche progettuali tali da determinare ritardi nei tempi di consegna. I testi escussi non erano, infatti, a conoscenza di tali circostanze, avendo il teste dichiarato “ho Testimone_7
soltanto saputo indirettamente che vi erano state tali richieste di modifica. Non so di preciso di quali modifiche si sia trattato e se concretamente abbiano inciso sulle tempistiche di consegna”. Inoltre, anche le mail, da contenuto generico, depositate dalla convenuta non sono idonee a dimostrare che tra le parti fossero state previste delle modifiche progettuali (cfr. doc. 5).
I testi di parte attrice hanno, invece, riferito che non erano intervenute modifiche nel progetto, tali da incidere sulle tempistiche contrattuali (cfr. dichiarazioni teste “Non si è trattato di vere e proprie Tes_3 modifiche progettuali bensì di interlocuzione e di una costante condivisione della progettazione”;
“Durante la riunione del 6 agosto 2019 i rappresenti di erano stati messi al corrente CP_1 dell'esigenza di ricevere le pompe entro il 31 ottobre 2019 ed era stato concordato questo termine.
Dopo questa riunione non è stata richiesta alcuna modifica del progetto. Ribadisco che in ogni caso si
è sempre trattato solo di un allineamento tecnico, anche perché in caso d'eventuale modifica CP_1
pagina 11 di 13 avrebbe chiesto un aumento del prezzo”; dichiarazioni teste “Noi non abbiamo mai chiesto delle Tes_1 modifiche progettuali, l'ordine era stato sempre il medesimo e nel corso del tempo sono state fatte solo delle comunicazioni di aggiornamento”).
L'inadempimento di non risulta, quindi, giustificato ed è, quindi, meritevole Controparte_1
d'accoglimento la domanda formulata da di risoluzione del rapporto contrattuale. Parte_1
Conseguentemente deve essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma pari a euro 61.915,00. Lo scioglimento del vincolo contrattuale Parte_1
esclude la debenza del corrispettivo non ancora versato pari a euro 94.249,99, nonché l'accoglimento della domanda di corresponsione delle spese sostenute per la produzione dei macchinari e per i lavori extra relativi alle richieste di modifica rimaste indimostrate.
Parte attrice ha, inoltre, domandato il risarcimento del danno da inadempimento nella misura di euro
50.000,00. All'esito dell'istruttoria non risulta, tuttavia, dimostrato il fatto costitutivo del danno invocato, avendo i testi rilasciato dichiarazioni contrastanti sul punto. Il teste ha, infatti, Tes_3
affermato che la mancata consegna dei macchinari aveva comportato maggiori attività di manutenzione
(cfr. dichiarazioni “La mancata consegna aveva comportato maggiori attività di manutenzione e non consentiva di far funzionare in maniera ottimale i generatori. A causa della mancata sostituzione le manutenzioni sono divenute più frequenti”), mentre il teste ha riferito che, a causa Tes_1 dell'inadempimento, i costi di manutenzione erano rimasti invariati (cfr. dichiarazioni “L'obiettivo era aumentare la vita utile delle macchine, quindi abbiamo continuato e continuiamo ancora ora a svolgere sui vecchi impianti delle manutenzioni che non avremmo dovuto svolgere”; “per quanto riguarda le attività di manutenzione sulle pompe si è trattato dei medesimi interventi che facevamo prima del 2019. In sostanza noi volevamo ridurre con l'arrivo delle nuove pompe i costi di manutenzione ma ciò non è stato possibile, visto che tali macchinari non sono stati consegnati, quindi abbiamo continuato a sostenere gli stessi costi di manutenzione”).
Pertanto, oltre ad essere rimasta indeterminata l'entità del danno, non è stata provata l'effettiva sussistenza dell'evento pregiudizievole e se lo stesso sia scaturito da un aumento dei costi di manutenzione necessari per fronteggiare l'assenza dei macchinari ordinati o da una mancata diminuzione degli stessi. Conseguentemente, non è meritevole d'accoglimento la domanda di risarcimento proposta da parte attrice.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e, a fronte del rigetto della domanda di risarcimento, si reputa equo compensarle per la metà e condannare per la restante parte a rifondere le Controparte_1
spese di lite sostenute da nel presente giudizio. Le stesse, al netto della Parte_1
compensazione, sono liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro 1.271,40 per esborsi e in euro
7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. La convenuta deve, inoltre, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute da nel Parte_1
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per regolamento di competenza, che vengono liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi, in euro 1.756,80 per esborsi e in euro 7.655,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. è, inoltre, tenuta alla Controparte_1
restituzione delle spese di lite, pari a euro 4.347,46, liquidate con la cassata ordinanza del Tribunale di
Verbania del 30/05/2022 e già versate da parte dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di pompe e relative parti, e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
della somma di euro 61.915,00, oltre interessi legali dal momento della Parte_1
presentazione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute nel presente giudizio e nel giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 3.028,20 per esborsi e in euro 14.706,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna a restituire le spese di lite già versate da Controparte_1 Parte_1
pari a euro 4.347,46, liquidate nell'ordinanza del Tribunale di Verbania del 30/05/2022.
[...]
Verbania, 25.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1260/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLETTI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, via Freguglia n. 8A
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AIAZZI MANUELA Controparte_1 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Bigi in Verbania (VB), Piazza Pedroni n. 8
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di pompe e relative parti, per grave inadempimento di a causa della Controparte_1 mancata consegna del materiale nei termini concordati, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c.;
- per l'effetto,
a. condannare alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma versata in acconto di Euro 50.750,00 oltre Iva per complessivi Euro 61.915,00, ovvero quella diversa maggiore o minore ritenuta idonea dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione;
pagina 1 di 13 b. condannare al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1
nella misura di Euro 50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta idonea
[...] dal Giudicante che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO: - con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio, comprese le spese di legittimità del regolamento di competenza e con restituzione delle spese di lite liquidate con la cassata ordinanza del Tribunale di Verbania del 30/05/2022 e già versate a controparte per l'importo precettato di Euro 4.347,46;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
o Quanto all'inadempimento contrattuale di CP_1
1. “Vero che i ritardi nella consegna del materiale ordinato da è Parte_1 dovuto a problemi interni di ”; Controparte_1
2. “vero che per la consegna dei materiali ordinati ad Parte_1 CP_1 nei termini concordati era fondamentale, in considerazione delle proprie esigenze produttive ed
[...] organizzative?”;
3. “vero che aveva urgenza di ricevere le pompe ordinate ad Parte_1 [...] in quanto necessarie per il miglior funzionamento dei propri impianti produttivi?”; CP_1
4. “vero che ha dovuto sostenere ingenti spese di manutenzione degli Parte_1 impianti maggiori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto per il loro utilizzo con le pompe ordinate ad
”. Controparte_1
Si indicano a testi: , tutti domiciliati in Verbania. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
o Quanto al risarcimento del danno:
5. “vero che per la consegna dei materiali ordinati ad Parte_1 CP_1 nei termini concordati era fondamentale, in considerazione delle proprie esigenze produttive ed
[...] organizzative?”;
6. “vero che ha dovuto allocare diverse risorse interne quali personali Parte_1 materiali ecc. dedicandole alla manutenzione degli impianti di produzioni ben maggiori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto per il loro utilizzo qualora le pompe ordinate ad Controparte_1 fossero stata consegnata in tempo?”;
7. “vero che dal settembre 2018 si è dovuti intervenire più volte sull'impianto di produzione di
con un'attività manutentiva a causa del ritardo nella consegna delle pompe da parte di Parte_1
”. Controparte_1
Si indicano a testi: , , tutti Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 domiciliati in Verbania.
- Ammettersi in ogni caso a prova contraria su tutti i capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi”.
pagina 2 di 13 Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la non sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto perché venga dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ed, in ogni caso, accertata e dichiarata la mancanza di qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte della società convenuta e, comunque, la mancanza di qualsivoglia responsabilità della società convenuta nella causazione dei fatti ex adverso dedotti in giudizio, rigettare integralmente tutte le domande svolte nel presente giudizio, a qualsivoglia titolo e/o causale, nei confronti di CP_1
in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, se del caso anche previa
[...] compensazione dei rispettivi diritti e crediti ex art. 1242, comma 1, Cod. Civ. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre maggiorazione spese generali 15%, C.P.A. ed IVA come per
Legge, nonché di spese e competenze di CTU e CTP. In caso di rimessione della causa in istruttoria, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta e non ammesse ed in particolare: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che corrispondeva in favore di acconti Parte_1 Controparte_1 inferiori rispetto a quelli previsti contrattualmente?
2) Vero che, in ragione del pagamento di acconti inferiori rispetto a quelli pattuiti, l'amministrazione di sollecitava più volte telefonicamente a il Controparte_1 Parte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di acconto?
3) Vero che il mancato pagamento di somme in acconto nella misura contrattualmente pattuita comportava notevoli difficoltà per nel corrispondere quanto dovuto ai propri Controparte_1 fornitori ed alle ditte incaricate di svolgere specifiche lavorazioni e che ciò comportava lo slittamento dei tempi di consegna dei beni da parte dei fornitori e l'esecuzione delle lavorazioni da parte delle ditte specializzate esterne ad Controparte_1
8) Vero che le richieste di modifiche da parte dei tecnici di Parte_1 comportavano altresì l'aumento dei costi di produzione, come da fatture che le si rammostrano (prod. n. 8)?
9) Vero che i tecnici di nel corso di tutto il rapporto, omettevano o Parte_1 ritardavano sistematicamente di approvare i progetti presentati da anche Controparte_1 conseguenti alle richieste di modifica avanzate dalla stessa Parte_1
10) Vero che il ritardo da parte dei tecnici di nell'approvazione dei Parte_1 progetti comportava il dilatarsi dei tempi di progettazione e di produzione e, quindi, lo slittamento della data di consegna? Si indicano a testimoni sui capitoli da n. 1 a n. 3 la Sig.ra Tes_6
sui capitoli da n. 4 a n. 12 il Sig. e il Sig. .
[...] Testimone_7 CP_2
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche ) Parte_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio (di seguito anche chiedendo di accertare e Controparte_1 CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di pompe e relative parti, per inadempimento di che non aveva provveduto a consegnare a il CP_1 Parte_1
materiale nei termini concordati, condannando per l'effetto la convenuta alla restituzione delle somme versatele dall'attrice in acconto, oltre al risarcimento dei danni. In particolare, ha dedotto:
- che era una società che operava nel campo della produzione di prodotti Parte_1
chimici, compresi i polimeri e ogni altro derivato o trasformato degli stessi;
- che in data 08/06/2018 aveva ordinato ad l'acquisto di una “Pompa Parte_1 Controparte_1
Oligomero” e tre “Pompe Olio Diatremico”, unitamente alle prove ed i basamenti per ciascuna pompa, per un totale di euro 131.889,68 oltre Iva, fornitura da consegnarsi entro il 14/09/2018;
- che, come da accordi, aveva versato l'acconto convenuto, provvedendo ai seguenti Parte_1
pagamenti per complessivi euro 50.750,00 oltre Iva, per un totale di euro 61.915,00: a) pagamento di euro 46.161,39 oltre Iva, per un totale di euro 56.316,90, pari al 35% della fornitura delle pompe, a saldo della fattura n. 10 -2018 del 27/06/2018 di b) pagamento di euro 4.588,61 oltre CP_1
Iva, per un totale di euro 5.598,10, pari al 35% della fornitura delle parti di ricambio, a saldo della fattura n. 11 -2018 del 27/06/2018 di CP_1
- che tuttavia, non aveva consegnato quanto ordinato nei termini concordati, nonostante, da un CP_1 lato, i numerosi solleciti orali e scritti da parte di e, dall'altro lato, plurimi riconoscimenti e Parte_1
scuse per il ritardo nella consegna da parte di CP_1
- che in data 06/08/2019 degli incaricati di si erano recati presso la sede di per una Parte_1 CP_1
visita e una riunione, alla presenza anche del Sig. (legale rappresentante e responsabile tecnico Tes_8
di , redigendo all'esito apposito verbale, sottoscritto dalle parti;
CP_1
- che , in particolare, aveva ribadito “la necessità di completare le consegne entro e non oltre Parte_1 la fine dell'anno fiscale aziendale” coincidente “con la data del 31/10/2019”, ma la controparte si era resa ulteriormente inadempiente e aveva omesso la consegna;
- che con pec dell'11/10/2019 aveva invitato e diffidato a dare esatto Parte_1 Controparte_1
adempimento a quanto convenuto, provvedendo a consegnare nei termini contrattuali il materiale pagina 4 di 13 ordinato entro e non oltre il termine del 31/10/2019, fermo restando la valutazione di ogni danno conseguente;
- che, vista la perdurante inadempienza contrattuale da parte di con pec del CP_1
13/01/2020, aveva comunicato alla controparte la risoluzione del contratto per suo grave Parte_1
inadempimento, chiedendo la restituzione della somma versata;
- che nonostante il proprio inadempimento contrattuale, non aveva restituito la somma CP_1
ricevuta in acconto da;
Parte_1
- che con pec del 27/02/2020 era stato trasmesso ad l'invito alla negoziazione assistita, CP_1
che tuttavia si concludeva con esito negativo;
- che il Tribunale di Verbania era competente territorialmente nella fattispecie ex art. 20 c.p.c., in quanto si individuava Verbania sia con riferimento al luogo in cui l'obbligazione di consegnare la merce era sorta, sia con riferimento al luogo in cui essa doveva essere adempiuta;
- che sussisteva un grave inadempimento contrattuale di la quale non aveva Controparte_1
rispettato gli accordi contrattuali non adempiendo la propria obbligazione di consegnare il materiale a nei termini pattuiti;
Parte_1
- che, nell'ordine di acquisto n. 4500119600 del 08/06/2018, aveva ordinato tre pompe, oltre Parte_1
basamenti e prove, con data di consegna fissata al 14/09/2018;
- che nel contratto erano stati indicati i documenti di riferimento dell'ordine, i termini per la fatturazione e i pagamenti, nonché la data di consegna del materiale;
- che l'art. 3 delle condizioni generali di acquisto, che disciplinava i Termini di consegna, prevedeva, inoltre, espressamente che “I termini di consegna dei prodotti e/o dei servizi concordati e indicati nell'ordine sono assolutamente inderogabili”;
- che vi erano stati numerosi solleciti scritti di nei confronti di e, altresì, diverse scuse Parte_1 CP_1
per i ritardi da parte di stessa, tali da confermare il suo mancato rispetto dei termini contrattuali CP_1
e il suo inadempimento all'obbligazione contrattuale di consegnare il materiale;
- che, dal canto suo, aveva adempiuto i propri obblighi contrattuali, provvedendo a effettuare Parte_1
i pagamenti previsti nei termini concordati, versando nello specifico integralmente quanto concordato e, in particolare, l'acconto per complessivi euro 61.915,00;
pagina 5 di 13 - che aveva sempre e a più riprese manifestato ad la necessità e l'urgenza di ricevere Parte_1 CP_1
le pompe ordinate, in quanto necessarie alla propria produzione e al funzionamento dei propri impianti;
- che il termine di consegna del 14/09/2018 era stato previsto contrattualmente ed era stato espressamente indicato e qualificato nelle condizioni generali di acquisto (art. 3) quale termine essenziale e inderogabile, anche ai sensi dell'art. 1457 c.c.: “i termini di consegna dei prodotti e/o dei servizi concordati e indicati nell'ordine sono assolutamente inderogabili”;
- che sussisteva nella fattispecie il grave inadempimento da parte di che non aveva CP_1
provveduto a consegnare il materiale, nonostante la disponibilità dimostrata da verso Parte_1 CP_1
spostando il predetto termine per la consegna, a seguito di specifiche richieste in tal senso, al
31/10/2019, termine anch'esso espressamente convenuto come essenziale;
- che, in considerazione della risoluzione contrattuale, e dell'effetto retroattivo della stessa ai sensi dell'articolo 1458 c.c., il pagamento effettuato da risultava privo di causa e la medesima Parte_1
aveva dunque diritto alla restituzione della somma versata ad pari ad euro 50.750,00 CP_1
oltre Iva per un totale di euro 61.915,00 ex art. 1458 c.c.;
- che, a fronte dell'inadempimento da parte di spettava a , altresì, il CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- che l'art. 3 delle condizioni generali di acquisto prevedeva peraltro espressamente che: “Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna, di tutti o di parte dei prodotti e/o servizi oggetto dell'ordine, che non sia imputabile a comprovate cause di forza maggiore. Inoltre è nostra facoltà annullare l'ordine, per la parte non evasa entro i termini di consegna stabiliti”;
- che, nel caso specifico, l'inadempimento di aveva cagionato a danni per CP_1 Parte_1 circa euro 50.000,00, determinati dall'inutile attesa per due anni delle pompe, le quali erano necessarie alla produzione di e al corretto funzionamento dei suoi impianti;
Parte_1
- che, difatti, la mancanza delle stesse aveva provocato l'incremento dei costi di gestione ed un maggior carico per la manutenzione degli impianti, rispetto a quello che si avrebbe avuto con la presenza delle nuove pompe, oltre alla svalutazione e ai mancati interessi sulla somma versata in acconto ad CP_1
che altrimenti sarebbe stata utilizzata in altro modo.
pagina 6 di 13 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea. In particolate ha esposto:
- che l'obbligazione era sorta a Massa, ossia nel luogo in cui la aveva avuto conoscenza CP_1 dell'accettazione della stessa da parte di;
Parte_1
- che l'esponente aveva tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali e che l'asserito ritardo, rispetto alla data inizialmente preventivata dalle parti, nella fornitura dei beni era dipeso esclusivamente dal comportamento della stessa;
Parte_1
- che il rapporto intercorso tra le parti non era regolato dalle “condizioni generali di acquisto” allegate da , poiché tali “condizioni generali di acquisto” non erano mai state accettate da Parte_1 CP_1
- che le parti avevano stabilito una data di consegna dei macchinari puramente indicativa e non avevano, invece, mai previsto un termine essenziale ed inderogabile;
- che le parti, di comune accordo, avevano più volte differito il termine di consegna sulla base delle rispettive esigenze, anche di carattere tecnico;
- che, nel corso di tutto il rapporto intercorso tra le parti, aveva rivolto ad molteplici e Parte_1 CP_1 continue richieste di modifica rispetto all'ordine ed ai progetti e disegni originali, tanto da rendere la realizzazione dei macchinari, oltre che maggiormente onerosa, estremamente più difficoltosa e lunga;
- che tali continue richieste di modifica avevano comportato lo slittamento dei termini di consegna, anche considerato che le richieste di non solo avevano comportato la necessità di un Parte_1
maggiore ed ulteriore sforzo progettuale e produttivo da parte di ma avevano CP_1
implicato, altresì, la necessità per la società produttrice di commissionare materiali e pezzi ai propri fornitori, con tutte le relative conseguenze in termini sia di costi sia di allungamento delle tempistiche;
- che era venuta immediatamente meno agli accordi assunti in merito al pagamento del Parte_1
prezzo, dapprima provvedendo al pagamento di acconti notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti e concordati, e, poi, venendo totalmente meno al pagamento del restante prezzo nei termini pattuiti;
- che, a seguito della formale accettazione delle condizioni commerciali, aveva provveduto, Parte_1
con grave ritardo, esclusivamente al pagamento di una somma a titolo d'acconto, peraltro pari solamente al 35% dell'importo totale (nonostante le parti avessero espressamente pattuito il pagamento,
pagina 7 di 13 a titolo di primo acconto, di una somma pari al 50% del prezzo contrattuale), omettendo, poi, di versare il residuo;
- che , nel corso del rapporto, si era resa ulteriormente inadempiente, omettendo o ritardando Parte_1
l'approvazione dei progetti presentati da anche conseguenti alle modifiche richieste CP_1
dalla stessa società attrice;
- che risultava infondata anche la domanda risarcitoria avanzata controparte e dalla stessa arbitrariamente quantificata in euro 50.000,00, non avendo fornito alcun elemento positivo atto a comprovare il danno asseritamente subito;
- che aveva diritto di ricevere da il pagamento dell'importo contrattuale CP_1 Parte_1 ancora dovuto, pari ad € 94.249,99 oltre IVA;
- che i macchinari ordinati da erano stati completati ed erano pronti per essere ritirati presso Parte_1
lo stabilimento della convenuta;
- che l'esponente, per la produzione dei macchinari oggetto di causa, aveva sostenuto ingentissime spese, pari ad € 84.621,25 e, in ragione delle continue richieste di modifica avanzate da , Parte_1
aveva maturato un ulteriore credito nei confronti dell'attrice, essendo stati eseguiti lavori extra ordini per circa € 40.000,00 oltre IVA.
All'udienza di prima comparizione del 26.5.2021, il Giudice aveva concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 3.11.2021, all'esito della quale il
Tribunale di Verbania aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.5.2022, poi differita al 30.5.2022, per decidere separatamente la questione dell'incompetenza territoriale. Con ordinanza del 30.6.2023 era stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Verbania per essere competente, ex artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Massa. Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso per regolamento di competenza, instaurando procedimento ex art. 42 Parte_1
c.p.c. avanti alla Corte Suprema di Cassazione.
Con l'ordinanza n. 23113/2023, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Verbania. Il giudizio è, quindi, proseguito innanzi all'intestato Tribunale con atto di citazione in riassunzione di Parte_1
pagina 8 di 13 La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di quattro testi all'udienza del
24.6.2024, all'esito della quale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
16.4.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 13.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che costituisce oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (cfr.
Cass. Sez. U. n. 13533 del 2001).
Nella specie tra e è stato concluso un contratto Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'acquisto di una ” e tre ” per un totale di Parte_2 Parte_3
euro 131.889,68 oltre Iva.
Come già rilevato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 23113/2023, nel documento datato
16.5.2018 predisposto da era contenuta un'offerta economica cui non è seguita Controparte_1 un'accettazione conforme da parte della controparte, in quanto l'ordine d'acquisto di Parte_1 dell'8.6.2018 indicava modalità di pagamento difformi ed era, quindi, tale da
[...] qualificarsi come nuova proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c., secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (doc. 2 ). Parte_1
Difatti, mentre nell'offerta commerciale del 16.5.2018 era stato stabilito il pagamento di un acconto del
50% al momento dell'ordine, nell'ordine dell'8.6.2018 era stata prevista la corresponsione del 35% del prezzo a seguito del ricevimento della fattura e il 65% al momento della consegna dei materiali. Il raggiungimento di un accordo in ordine a quest'ultime condizioni contrattuali è confermato dall'emissione da parte di della successiva fattura del 27.8.2018 avente ad oggetto Controparte_1
pagina 9 di 13 l'anticipo del 35% per la fornitura (doc. 3 ), cui è seguito il pagamento il pagamento da parte Parte_1
di del relativo importo (doc. 4 ). Parte_1 Parte_1
Nell'ordine d'acquisto, valevole come nuova proposta, era stato, inoltre, specificato che “l'accettazione dell'ordine si intende effettuata mediante restituzione di una copia dello stesso firmata dal venditore.
Nel caso in cui essa non venga firmata entro 15 gg dalla ricezione dello stesso l'ordine si riterrà accettato in tutte le sue parti”.
In assenza di un'accettazione espressa e di una modifica successiva delle condizioni ad opera dei contraenti, deve, quindi, ritenersi che il contratto si sia concluso, sulla base delle condizioni indicate nell'ordine dell'8.6.2018 (doc. 2 ). Nello stesso, sono indicati i documenti di riferimento Parte_1 dell'ordine, i termini per la fatturazione e i pagamenti, nonché la data di consegna del materiale, ovvero il 14.9.2018 (doc. 2 e cfr. docc. 3 e 4 convenuta). L'art. 3 delle condizioni generali di acquisto stabilisce, inoltre, che “I termini di consegna dei prodotti e/o dei servizi concordati e indicati nell'ordine sono assolutamente inderogabili”.
Dalla successiva corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge che il termine inizialmente concordato tra le stesse per la consegna dei beni è stato prorogato con il consenso di , essendo intervenuti Parte_1 solleciti e richieste d'aggiornamento sullo stato delle lavorazioni (doc. 7 ). Parte_1
Risulta, inoltre, dimostrato che, all'esito del sopralluogo del 6.8.2019, era stato concordato tra le parti un termine definitivo di consegna dei beni ordinati, in quanto nel relativo verbale, sottoscritto da entrambe le parti, era stata indicata “la necessità di completare le consegne entro e non oltre la fine dell'anno fiscale aziendale” coincidente “con la data del 31/10/2019” (cfr. doc. 9 ). Parte_1
La necessità per parte attrice, alla luce delle esigenze tecniche aziendali, di ricevere i macchinari oggetto del contratto entro il 31.10.2019 è emersa anche nel corso dell'istruzione probatoria. Il teste ha, infatti, dichiarato “I tempi contrattuali erano stati definiti sulle base delle necessità Tes_3 tecniche dell'azienda. Erano pompe che dovevano adattarsi alle esigenze dell'azienda e ciò erano state ampiamente discusso con Man mano condivideva il progetto con . CP_1 CP_1 Parte_1
Inizialmente avrebbe dovuto consegnare entro ottobre 2018, poi abbiamo dato disponibilità CP_1 fino a ottobre 2019 ma la consegna non è avvenuta”. Ha, inoltre, specificato “per noi era indispensabile che la capacità produttiva venisse raggiunta entro ottobre 2019. Alla fine del 2018
l'impianto è rimasto fermo per circa 60 giorni per poter implementare le modifiche necessarie
pagina 10 di 13 all'aumento di capacità produttiva e poi siamo ripartiti con l'attività produttiva in maniera crescente e la data limite per il raggiungimento della massima capacità produttiva era il 31 ottobre 2019, perché era necessario per rispettare dei programmi di produzione e poter rispettare a nostra volta gli impegni coi clienti. Durante la riunione del 6 agosto 2019 i rappresenti di erano stati messi al corrente CP_1 dell'esigenza di ricevere le pompe entro il 31 ottobre 2019 ed era stato concordato questo termine”.
Il teste presente all'incontro del 6.8.2019, ha dichiarato “nella riunione di agosto 2019 Testimone_1
era stato stabilito un termine ultimo di consegna non differibile perché oltre tale termine le esigenze produttive non avrebbero più consentito la sostituzione delle pompe vecchie con le nuove. Questa esigenza era stata esplicitata ai rappresentanti di all'incontro”. CP_1
La mancata consegna dei macchinari nel termine del 31.10.2019 concordato tra le parti configura, quindi, un inadempimento grave da parte di la quale era stata anche resa edotta Controparte_1
della necessità per la controparte di ricevere le pompe entro il termine pattuito. È, invece, dimostrato l'adempimento di ai propri obblighi contrattuali, avendo provvedendo al versamento Parte_1 dell'acconto concordato per complessivi euro 61.915,00, oltre interessi legali dal momento della presentazione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo (docc. 2, 3, 4, 5 e 6).
Per contro, è rimasta priva di sostegno probatorio la prospettazione di parte convenuta in ordine a richieste di modifiche progettuali tali da determinare ritardi nei tempi di consegna. I testi escussi non erano, infatti, a conoscenza di tali circostanze, avendo il teste dichiarato “ho Testimone_7
soltanto saputo indirettamente che vi erano state tali richieste di modifica. Non so di preciso di quali modifiche si sia trattato e se concretamente abbiano inciso sulle tempistiche di consegna”. Inoltre, anche le mail, da contenuto generico, depositate dalla convenuta non sono idonee a dimostrare che tra le parti fossero state previste delle modifiche progettuali (cfr. doc. 5).
I testi di parte attrice hanno, invece, riferito che non erano intervenute modifiche nel progetto, tali da incidere sulle tempistiche contrattuali (cfr. dichiarazioni teste “Non si è trattato di vere e proprie Tes_3 modifiche progettuali bensì di interlocuzione e di una costante condivisione della progettazione”;
“Durante la riunione del 6 agosto 2019 i rappresenti di erano stati messi al corrente CP_1 dell'esigenza di ricevere le pompe entro il 31 ottobre 2019 ed era stato concordato questo termine.
Dopo questa riunione non è stata richiesta alcuna modifica del progetto. Ribadisco che in ogni caso si
è sempre trattato solo di un allineamento tecnico, anche perché in caso d'eventuale modifica CP_1
pagina 11 di 13 avrebbe chiesto un aumento del prezzo”; dichiarazioni teste “Noi non abbiamo mai chiesto delle Tes_1 modifiche progettuali, l'ordine era stato sempre il medesimo e nel corso del tempo sono state fatte solo delle comunicazioni di aggiornamento”).
L'inadempimento di non risulta, quindi, giustificato ed è, quindi, meritevole Controparte_1
d'accoglimento la domanda formulata da di risoluzione del rapporto contrattuale. Parte_1
Conseguentemente deve essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma pari a euro 61.915,00. Lo scioglimento del vincolo contrattuale Parte_1
esclude la debenza del corrispettivo non ancora versato pari a euro 94.249,99, nonché l'accoglimento della domanda di corresponsione delle spese sostenute per la produzione dei macchinari e per i lavori extra relativi alle richieste di modifica rimaste indimostrate.
Parte attrice ha, inoltre, domandato il risarcimento del danno da inadempimento nella misura di euro
50.000,00. All'esito dell'istruttoria non risulta, tuttavia, dimostrato il fatto costitutivo del danno invocato, avendo i testi rilasciato dichiarazioni contrastanti sul punto. Il teste ha, infatti, Tes_3
affermato che la mancata consegna dei macchinari aveva comportato maggiori attività di manutenzione
(cfr. dichiarazioni “La mancata consegna aveva comportato maggiori attività di manutenzione e non consentiva di far funzionare in maniera ottimale i generatori. A causa della mancata sostituzione le manutenzioni sono divenute più frequenti”), mentre il teste ha riferito che, a causa Tes_1 dell'inadempimento, i costi di manutenzione erano rimasti invariati (cfr. dichiarazioni “L'obiettivo era aumentare la vita utile delle macchine, quindi abbiamo continuato e continuiamo ancora ora a svolgere sui vecchi impianti delle manutenzioni che non avremmo dovuto svolgere”; “per quanto riguarda le attività di manutenzione sulle pompe si è trattato dei medesimi interventi che facevamo prima del 2019. In sostanza noi volevamo ridurre con l'arrivo delle nuove pompe i costi di manutenzione ma ciò non è stato possibile, visto che tali macchinari non sono stati consegnati, quindi abbiamo continuato a sostenere gli stessi costi di manutenzione”).
Pertanto, oltre ad essere rimasta indeterminata l'entità del danno, non è stata provata l'effettiva sussistenza dell'evento pregiudizievole e se lo stesso sia scaturito da un aumento dei costi di manutenzione necessari per fronteggiare l'assenza dei macchinari ordinati o da una mancata diminuzione degli stessi. Conseguentemente, non è meritevole d'accoglimento la domanda di risarcimento proposta da parte attrice.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e, a fronte del rigetto della domanda di risarcimento, si reputa equo compensarle per la metà e condannare per la restante parte a rifondere le Controparte_1
spese di lite sostenute da nel presente giudizio. Le stesse, al netto della Parte_1
compensazione, sono liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro 1.271,40 per esborsi e in euro
7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. La convenuta deve, inoltre, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute da nel Parte_1
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per regolamento di competenza, che vengono liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi, in euro 1.756,80 per esborsi e in euro 7.655,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. è, inoltre, tenuta alla Controparte_1
restituzione delle spese di lite, pari a euro 4.347,46, liquidate con la cassata ordinanza del Tribunale di
Verbania del 30/05/2022 e già versate da parte dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di pompe e relative parti, e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
della somma di euro 61.915,00, oltre interessi legali dal momento della Parte_1
presentazione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute nel presente giudizio e nel giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 3.028,20 per esborsi e in euro 14.706,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna a restituire le spese di lite già versate da Controparte_1 Parte_1
pari a euro 4.347,46, liquidate nell'ordinanza del Tribunale di Verbania del 30/05/2022.
[...]
Verbania, 25.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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