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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6809 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VANDELLI MONICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come depositate e sottoscritte dalle parti in data 8/4/2025.
pagina 1 di 9 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati i figli
[...]
a Pavullo nel Frignano, il 25.02.2006, a Pavullo nel Per_1 Persona_2
Frignano, il 29.07.2010 e a Pavullo nel Frignano, il 23.10.2012. Persona_3
2. Con ricorso del 27/11/2023 la ricorrente, SI.ra , ha chiesto: Parte_1
l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, ed in via subordinata,
l'affido esclusivo dei tre figli alla medesima;
l'assegnazione della casa familiare al fine di abitarla unitamente ai figli e, in ragione della permanenza in via prevalente dei figli presso la madre e della differenza reddituale sussistente tra le parti, la previsione della corresponsione da parte del SI. a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00), (€ 266,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli;
prevedere che il
SInor rinunci in favore della SInora alla percezione dell'assegno CP_1 Pt_1
unico; disporre che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli;
garantire la frequentazione da parte dei minori delle figure parentali quali zii e nonni, i quali potranno trascorrere liberamente del tempo con i minori quando i minori stessi si troveranno presso il genitore di riferimento;
disporre che il padre, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle esigenze dei minori, possa tenere con sé i figli, a weekend alternati, dal sabato pomeriggio quando verranno accompagnati dalla madre presso l'abitazione paterna fino alla domenica sera entro le ore 21.00, quando sarà il padre a riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
prevedere che i genitori potranno tenere con sé i figli durante le festività natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale e della Vigilia nonché sempre ad anni alterni il giorno di Capodanno e dell'Epifania. Per la giornata di Santo Stefano, le parti potranno accordarsi di anno in anno. Nel periodo infrasettimanale, verrà osservato il calendario normale;
durante le festività pasquali, ad anni alterni con un genitore il periodo dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo fino al giorno in cui riprenderanno la scuola. I minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del compleanno e quello dei sacramenti (i quali potranno alternarsi tra il momento del pranzo e quello della pagina 2 di 9 cena). I figli trascorreranno almeno due settimane di vacanze estive, anche non consecutive, con il padre.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, sig. CP_1
chiedendo una differente regolamentazione: prendere atto della sopraggiunta maggiore età del figlio prevedere che il SI. trasferirà la propria Per_1 CP_1 residenza anagrafica in luogo diverso dall'abitazione famigliare;
disporre che lo stesso, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle esigenze dei minori, potrà tenere con sé i figli e a weekend alternati, nel periodo scolastico, dal sabato Per_2 Per_3
pomeriggio quando la signora li accompagnerà a casa del padre ad ore 15,00 Pt_1
e fino alla domenica sera ad ore 22,30 quando il signor dopo aver CP_1
consumato la cena con loro, li riaccompagnerà presso la casa materna. Inoltre, un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, il signor si recherà in CP_1
Polinago, dopo aver terminato di lavorare, verso le ore 19,00 e vedrà e terrà con se'
i figli e portandoli a cena fuori, sino ad ore 22,30 quando li Per_2 Per_3
riaccompagnerà a casa;
disporre che il signor nel periodo di chiusura CP_1
scolastica, nel rispetto delle esigenze dei minori, potrà tenere con sé i figli e Per_2
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio ad ore 15,00 e sino al lunedì Per_3
sera ad ore 22,30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna e nella settimana in cui non li terrà nel weekend, due giorni infrasettimanali con pernotto;
disporre che i genitori terranno con sé i figli minori in deroga al calendario ordinario: durante le festività natalizie, ad anni alterni, in un anno dal 24/12 al 30/12
e nell'altro dal 30/12 al 06/01/2024; durante le feste Pasquali, ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore e, dunque, in un anno dal Giovedì Santo al giorno di
Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno in cui i minori riprenderanno la scuola ovvero il mercoledì successivo con l'altro e viceversa. In ipotesi di disaccordo, negli anni pari deciderà il papà e negli anni dispari deciderà la mamma;
disporre che i minori trascorreranno, preferibilmente, il giorno del compleanno e quello dei sacramenti, con entrambi i genitori;
disporre che per il
Compleanno del papà e giorno della Festa del Papà, se l'evento non ricade nel giorno di visita del padre, i minori trascorreranno con il papà la serata dalle ore
19,00 alle ore 22,30 quando li riaccompagnerà a casa. Del pari, se il giorno del pagina 3 di 9 compleanno della mamma o della festa della mamma avesse a cadere in un giorno di visita del padre, i figli rimarranno con la madre, recuperando il giorno perso con il papà il primo weekend successivo;
in relazione alle vacanze estive, disporre che e possano restare con il papà almeno 1 mese, anche eventualmente Per_2 Per_3
non consecutivo. Al rientro dal periodo feriale estivo, i minori, nel primo weekend successivo, rimarranno con il genitore con il quale non hanno trascorso le vacanze;
disporre che il signor versi mensilmente, entro il giorno 15 di ciascun mese, CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e la somma di € Per_2 Per_3
350,00 mensili e la somma di € 175,00 a favore del figlio maggiorenne Per_1
disporre che il signor versi, sino a che i figli saranno collocati presso CP_1
l'abitazione famigliare e non risulteranno economicamente autosufficienti, a favore della signora la quota pari al 25% delle utenze domestiche della casa Pt_1
famigliare, previa esibizione delle relative fatture.
4. All'esito dell'udienza del 7/5/2024 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c., con ordinanza del 18/5/2024:
“- Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare in Polinago
(MO), via Banzola n. 32, che le viene assegnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del/dei figlio/figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio/i figli con sé.
- Dispone che il padre possa sentire i figli minori tutti i giorni vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: due fine settimana al mese con il padre dal sabato pomeriggio (dal termine della scuola) fino alle domenica sera (21.00-21.30); potrà recarsi un giorno a settimana a Polinago per cenare coi figli;
va disposto che i viaggi nel fine settimana verranno effettuati nel seguente modo: la prima settimana il padre farà l'andata ed il ritorno;
la seconda settimana i genitori faranno un viaggio ciascuno alternando la madre l'andata ed il padre il ritorno, salvo diverso pagina 4 di 9 accordo. I periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal
24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di
Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies,
2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari.
- Con decorrenza da dicembre 2023, e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 660,00 (220 x 3) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente da .” Parte_1
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Tenuto conto del fatto che è divenuto maggiorenne ed è dunque libero di Per_1
organizzarsi con il padre nei tempi e nei modi che riterrà meglio confacenti ai rispettivi impegni e ai propri bisogni, disporre che i figli minori e Per_3 Per_2
(rispettivamente di anni 12 e 14) restino invece affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma c.c. e dunque in modo congiunto la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, concordando ed attuando tra loro le scelte e le decisioni relative all'educazione,
pagina 5 di 9 istruzione, formazione dei minori nel rispetto delle loro esigenze e delle inclinazioni naturali, tenendo altresì conto dei loro preminenti interessi. Ciascun genitore quando avrà presso di sé i minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che i figli e rimangano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 Per_3
presso la madre, mantenendo, con il consenso espresso del padre, la loro residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione familiare sita in Polinago (MO), Via
Banzola n.32, di proprietà dei signori e nella misura CP_1 Parte_1
del 50% ciascuno;
-disporre che il SInor potrà vedere e tenere presso di sé i figli presso la CP_1
propria residenza, in Bondeno di Ferrara, Via Maestri n.17, secondo il calendario di seguito indicato:
- due fine settimana al mese dal sabato pomeriggio (dal termine della scuola) fino alla domenica sera (21.00-21.30) oltre ad un giorno a settimana nel quale potrà recarsi a Polinago per cenare con i figli;
- data la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, i viaggi di andata e ritorno saranno affrontati dal padre, fatto salvo che per uno dei quattro viaggi previsti (o solo andata o solo ritorno), in cui la SInora si recherà a Ferrara. Pt_1
- I figli trascorreranno inoltre con il padre:
- durante le festività natalizie, sette giorni alternando con la madre di anno in anno il giorno di natale (dal 24 al 30 dicembre) e il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- durante le festività pasquali, tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre, di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, 2 settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
- nel periodo di fine scuola, tra giugno e settembre di ogni anno o in occasione di festività immediatamente precedenti o successivi al weekend (a titolo esemplificativo primo maggio 2025 collegato al weekend), i genitori congiuntamente potranno derogare al calendario consentendo al padre di tenere pagina 6 di 9 presso di sè i figli e , qualora il calendario preveda invece che stiano Per_2 Per_3
con la madre;
- i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni (salvo diversi accordi) il giorno del compleanno;
- i genitori si impegnano a collaborare nell'interesse dei figli anche nell'organizzazione dei sacramenti, ai quali tenderanno a parteciparvi congiuntamente, salvo diversi accordi. Dovrà comunque essere preservato a ciascun genitore il diritto di celebrare il sacramento alternandosi con l'altro genitore per festeggiare i figli durante il pranzo o la cena.
Eventuali eccezioni e/o deroghe ai patti precedenti e condizioni riguardanti i figli minori e andranno concordate tra i genitori. Per_2 Per_3
- Disporre che il SInor versi, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli l'importo mensile di € 475,00, dei quali 100,00 euro per il figlio (tenuto Per_1
conto del fatto che lo stesso ad oggi fa qualche lavoretto a chiamata presso un ristorante-pizzeria) ed i restanti 375,00 euro da suddividersi in parti uguali tra e (ovvero € 187,50 ciascuno) da corrispondersi entro il giorno 28 di Per_2 Per_3
ogni mese sul c/c intestato alla SInora al codice Iban già noto al SI. Pt_1
importo che dovrà rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT (a CP_1 partire dall'anno 2026) e ciò fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli;
L'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre, rinunciando il SI. ad ogni domanda di restituzione anche degli arretrati maturati. CP_1
I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli secondo l'attuale Protocollo previsto dal Tribunale di
Modena che qui di seguito si trascrive:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 7 di 9 ➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c) viaggi e vacanze.
Ad integrazione e modifica di quanto sopra, le parti concordano che le spese per la gestione del veicolo tg. BT887NY di proprietà del signor ed attualmente CP_1
in uso a verranno ripartite nella misura della metà ciascuno. Per_1
Dovranno comunque considerarsi spese straordinarie anche i costi dell'autoscuola, corsi di specializzazione non universitaria, nonché i costi relativi ai viaggi da e per poli scolastici anche universitari e spese per l'acquisto, in futuro, di veicoli da intestare/assegnare ai figli purchè vi sia consenso di entrambi i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp, e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla pagina 8 di 9 data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; Le parti si impegnano a rispettarsi vicendevolmente e a coordinarsi nel miglior interesse dei figli affinché ciascun genitore possa trovare nell'altro il miglior supporto organizzativo impegnandosi altresì a garantire ai figli rapporti significativi con i nonni e con gli altri familiari.
- I genitori si impegnano sin d'ora a rilasciarsi vicendevolmente, avanti gli Uffici
Competenti, l'assenso al rilascio della carta di identità in favore dei figli minori mentre per il rilascio del passaporto per i minori dovrà esservi l'assenso di entrambi i genitori da manifestare al momento della necessità di richiedere il già menzionato documento;
- Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti sub punto 5) poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli anche minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva sub punto n. 5).
2. Spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 7/5/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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