TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3194/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1967 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Mancari Barbara del Foro di Monza
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/11/1968 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Prati Andrea del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il
05/11/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 89, Parte II -
Serie A, Anno 1994.
Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza n. 196 del 07/06/2013 il Tribunale di Casale Monferrato pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
il sig. Parte_1 si obbligava a versare alla madre collocataria, , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia , la somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, di 1.250 € (oltre alla partecipazione alle spese straordinarie), come poi confermato dal Tribunale di Vercelli nel 2020. La figlia oggi è divenuta maggiorenne Per_1
e ha un contratto di apprendistato a retribuzione mensile pari a 913,00 €.
Le parti sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di modificare le condizioni di cui al divorzio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 196 del 07/06/2013 del Tribunale di Casale Monferrato, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il Signor verserà alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, a far data dallo scorso mese di luglio 2025, l'importo mensile di 900 € a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
2. DISPONE che il Signor potrà versare il predetto importo direttamente alla figlia, Pt_1 secondo le modalità che egli potrà concordare direttamente con la ragazza, salva la relativa comunicazione alla madre per sua opportuna conoscenza;
3. DISPONE, come concordato dai Signori e , che l'onere paterno al Pt_1 Pt_2 mantenimento di cesserà a far data dal 1° gennaio 2026 e che, pertanto, l'ultima Per_1
pagina 2 di 3 mensilità nella quale il padre dovrà versare l'assegno, alla madre o direttamente alla figlia secondo la propria preferenza, sarà quella di dicembre 2025;
4. DÀ ATTO che, a tacitazione di ogni loro pregresso rapporto personale e patrimoniale, con particolare riferimento agli aggiornamenti istat dell'assegno di mantenimento della figlia successivi al decreto n. cronol. 3337/2020 del Tribunale di Vercelli a definizione del procedimento nrg 51/2020 V.G., il Signor ha versato, a favore della Signora Pt_1
, che ha accettato, l'importo omnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila//00) alle Pt_2 coordinate bancarie di questa a lui già note;
5. DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto in questo ricorso congiunto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere alla data odierna e di rinunziare a qualsiasi reciproca pretesa in relazione a tutti i rapporti economico patrimoniali tra loro pendenti e/o sorti in ragione della loro unione matrimoniale e/o del loro legame genitoriale e/o giusta i provvedimenti giudiziari dei Tribunali di Cale Monferrato e
Vercelli;
6. DÀ ATTO che le spese legali di questo procedimento saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3194/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1967 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Mancari Barbara del Foro di Monza
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/11/1968 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Prati Andrea del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il
05/11/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 89, Parte II -
Serie A, Anno 1994.
Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza n. 196 del 07/06/2013 il Tribunale di Casale Monferrato pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
il sig. Parte_1 si obbligava a versare alla madre collocataria, , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia , la somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, di 1.250 € (oltre alla partecipazione alle spese straordinarie), come poi confermato dal Tribunale di Vercelli nel 2020. La figlia oggi è divenuta maggiorenne Per_1
e ha un contratto di apprendistato a retribuzione mensile pari a 913,00 €.
Le parti sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di modificare le condizioni di cui al divorzio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 196 del 07/06/2013 del Tribunale di Casale Monferrato, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il Signor verserà alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, a far data dallo scorso mese di luglio 2025, l'importo mensile di 900 € a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
2. DISPONE che il Signor potrà versare il predetto importo direttamente alla figlia, Pt_1 secondo le modalità che egli potrà concordare direttamente con la ragazza, salva la relativa comunicazione alla madre per sua opportuna conoscenza;
3. DISPONE, come concordato dai Signori e , che l'onere paterno al Pt_1 Pt_2 mantenimento di cesserà a far data dal 1° gennaio 2026 e che, pertanto, l'ultima Per_1
pagina 2 di 3 mensilità nella quale il padre dovrà versare l'assegno, alla madre o direttamente alla figlia secondo la propria preferenza, sarà quella di dicembre 2025;
4. DÀ ATTO che, a tacitazione di ogni loro pregresso rapporto personale e patrimoniale, con particolare riferimento agli aggiornamenti istat dell'assegno di mantenimento della figlia successivi al decreto n. cronol. 3337/2020 del Tribunale di Vercelli a definizione del procedimento nrg 51/2020 V.G., il Signor ha versato, a favore della Signora Pt_1
, che ha accettato, l'importo omnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila//00) alle Pt_2 coordinate bancarie di questa a lui già note;
5. DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto in questo ricorso congiunto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere alla data odierna e di rinunziare a qualsiasi reciproca pretesa in relazione a tutti i rapporti economico patrimoniali tra loro pendenti e/o sorti in ragione della loro unione matrimoniale e/o del loro legame genitoriale e/o giusta i provvedimenti giudiziari dei Tribunali di Cale Monferrato e
Vercelli;
6. DÀ ATTO che le spese legali di questo procedimento saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3