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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25624/2021 promossa da:
(P. IVA ), con sede in Basiglio (MI), Piazza Parte_1 P.IVA_1
Leonardo Da Vinci, n. 1., in persona del sindaco, , rappresentante Controparte_1
legale pro tempore; nonché (C.F. Controparte_1
), in proprio e nella qualità di sindaco di , nata a [...] C.F._1 Pt_1
(MI), il 21.8.1960, entrambi rappresentanti e difesi, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Caterina Malavenda (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28, giusta delega allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
, (C.F. ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], residente in [...]
pagina 1 di 61 Giuseppe Verdi – Residenza Aceri n. 132, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Enea
Vigevani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via San Barnaba, 32, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE nonché contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_3 C.F._4 Pt_1
17.10.1954, residente in [...] esp. A, rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Giulio Enea Vigevani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Barnaba, 32, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2021 nel procedimento indicato in epigrafe
CONVENUTA nonché contro
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 2 di 61 CONCLUSIONI
ATTORI: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
− rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la preliminare eccezione sollevata dai convenuti – (erede di ) ed Controparte_2 Persona_1 CP_5 volta ad ottenere la dichiarazione del difetto di titolarità attiva in capo al
[...]
e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'azione con riferimento Parte_1 allo stesso;
− accertare e dichiarare l'illiceità o, quantomeno, l'illegittimità delle affermazioni contenute nei comunicati, nei post, nei video citati in narrativa dell'atto di citazione, siccome idonei a ledere l'onore e la reputazione degli attori, nonché la loro immagine ed identità, personale e professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Cost., 7, 10 e 2043, 2049 e 2059 c.c., artt. 185 e 595, comma 1, 2 e 3 c.p.;
− condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro o nelle rispettive percentuali, da determinarsi secondo giustizia, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori, a causa dei fatti descritti nell'atto di citazione, quantificando gli stessi in misura complessiva non inferiore ad Euro 100.000/00 (euro centomila /00) o in quella diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− ordinare ai convenuti la pubblicazione a proprie spese, entro un termine assegnando, un estratto dell'emananda sentenza, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Fatto Quotidiano”, autorizzando gli attori, nel caso di inerzia dei convenuti e decorso il suddetto termine, a provvedere direttamente alla pubblicazione dell'estratto, con diritto di rivalsa nei confronti dei convenuti, con gli oneri relativi e condanna dei convenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000/00 per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione, rispetto dalla data di pubblicazione della sentenza o di quell'altra che il Tribunale riterrà di giustizia;
− disporre in ogni caso, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione, dalla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti– (erede di ) Controparte_2 Persona_1 ed – datata 13 dicembre 2021, delle frasi: “Così facendo i Controparte_3 membri della maggioranza intendono non soltanto silenziare scomodi avversari politici, ma addirittura colpire la loro stessa presenza nelle istituzioni” nonché :
“E' evidente che la stessa costituzione in giudizio del Consiglio rappresenta un atto privo di fondamento giuridico e dalle gravissime implicazioni, potendo ben costituire l'occasione per la maggioranza comunale di annichilire il principale pagina 3 di 61 gruppo di opposizione mediante l'uso distorto di uno strumento processuale”, contenute a pagina 7 della comparsa avversaria.
− Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONVENUTI CP_6 CP_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversis rejectis,
in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva in capo al
[...]
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'azione con riferimento allo Parte_1 stesso
nel merito, rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali, oltre a IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. vero è che fra il 2014 e il 2015 l'architetto nella sua qualità di Testimone_1 responsabile del Settore Ambiente e Territorio/Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del comune di , si era occupata della pratica edilizia relativa Pt_1 alla struttura dello Sporting Club di;
Pt_1
2. vero è che il 27 gennaio 2015 l'architetto comunicava a che Tes_1 Parte_2 non era possibile concedere il permesso un ulteriore intervento alla facciata dello Sporting in assenza dell'idoneo titolo abitativo;
3. vero è che la separazione in due settori dell'Area tecnica del Comune di e Pt_1
l'assegnazione dell'architetto al solo settore Ambiente e Territorio avveniva Tes_1
a seguito della condotta irremovibile dell'architetto nella gestione della Tes_1 pratica dello Sporting;
4. vero è che nella campagna elettorale comunale del 2018 la famiglia , dopo Pt_2 aver inizialmente appoggiato la lista ”, appoggiava infine Controparte_7 la lista ”; Controparte_8
5. vero è che durante la campagna elettorale comunale del 2018 il signor Parte_3
è stato presente al gazebo elettorale del candidato sindaco;
CP_1
6. vero è che il 10 giugno 2018 i rappresentanti di lista “Cittadini Solidali per Basiglio” constatavano che nella prima mezz'ora di spoglio la grandissima parte dei voti scrutinati erano attribuiti alla lista “ ”. Controparte_8
Si indicano quali testi per le circostanze indicate ai paragrafi:
pagina 4 di 61 − arch. sui capitoli 1, 2 e 3; Testimone_1
− sig. , sui capitoli 4 e 5; Controparte_9
− sig.ra sui capitoli 4, 5 e 6; Controparte_10
− sig. sui capitoli 4, 5 e 6; Persona_2
− sig. , sui capitoli 4, 5 e 6; Controparte_11
− sig.ra , sul capitolo 6. Controparte_12
pagina 5 di 61 RAGIONI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata il 26 maggio 2021, il e Parte_1 [...]
suo sindaco nel periodo 2018 – 2023, in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante dell'ente, hanno convenuto in giudizio e Persona_1 [...]
avversari politici di e CP_3 Controparte_1 Controparte_4
amministratrice del gruppo Facebook “La ”, al fine di sentir accertare e Parte_4
dichiarare la natura diffamatoria di vari comunicati, post e video perché lesivi del loro onore e della loro reputazione, nonché del loro diritto all'immagine e all'identità personale e professionale, chiedendo anche la condanna al risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza.
Secondo la prospettazione degli attori, i convenuti avrebbero diffamato il in sé Pt_1
considerato, e la sindaca, muovendo svariate false accuse, Controparte_1
meglio dettagliate nelle pagine successive.
e si sono costituiti assistiti dal medesimo Persona_1 Controparte_3
difensore, con un'unica comparsa di risposta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Pregiudizialmente, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva del in Pt_1
quanto l'ente avrebbe agito facendo valere solo apparentemente un diritto proprio quando, invece, l'asserita lesione dell'onore e della reputazione avrebbe riguardato solamente la sindaca. Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande svolte, invocando la causa di giustificazione del diritto di critica politica, come meglio esposto nel prosieguo.
All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 10.5.2022, sono state ritenute inammissibili le prove orali articolate dalle pagina 6 di 61 parti convenute costituite, perché in parte relative a circostanze documentali, in parte valutative e in parte irrilevanti ai fini della decisione;
è stata, invece, acquisita tutta la documentazione depositata tempestivamente dalle parti. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente al deposito degli scritti difensivi finali, la difesa del convenuto
[...]
ha depositato il certificato di morte del suo assistito, avvenuta in Rozzano Persona_1
il data 29.6.2023. La causa è stata rimessa sul ruolo e, all'udienza dinanzi al giudice istruttore, il giudizio è stato dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c.
Successivamente, gli attori hanno depositato ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c., il
Tribunale ha fissato udienza per la prosecuzione del processo, dando termine al ricorrente per la notifica di atto in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza ai convenuti.
Ritualmente notificati il ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione d'udienza, all'udienza del 7.5.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
5.6.2024 e poi al 22.10.2024, quando è stata trattenuta in decisione.
* * *
1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al Parte_1
Pregiudizialmente, i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo al . Premesso che questa condizione dell'azione consiste nella Parte_1
coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e quello che, nella domanda, è affermato titolare del diritto azionato, i convenuti rilevano che le dichiarazioni diffamatorie sarebbero state rivolte solamente ai componenti dell'allora maggioranza e mai all'ente in sé considerato in modo indistinto, come istituzione o sintesi dell'intera cittadinanza. pagina 7 di 61 L'eccezione è fondata in parte.
Anche gli enti collettivi – compatibilmente con la loro assenza di fisicità – sono titolari di diritti della personalità, quali quello all'immagine, alla reputazione o all'identità storica, culturale e politica (Cass. civ. 20345/2023; Cass. civ. 20643/2016).
Gli enti collettivi rappresentano sia un interesse collettivo unitario e indivisibile, in relazione al fine perseguito, sia gli interessi dei singoli componenti (Cass. pen.
4982/1998, citata da attori e convenuti). Pertanto, «l'individuazione del destinatario dell'offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo», è compatibile «con una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene, quando l'offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto passivo» (Cass. pen. 1059/2021; Cass. pen. 4982/1998). L'offesa ha «carattere diffusivo» quando incide
«sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività» (Cass. pen. 36931/2023; Cass. pen. 1059/2021; Trib. Torino, sez. VI, 14.12.2018, n. 5009, in DeJure), oppure in
«settori o categorie [di consociati] con le quali l'ente interagisca» (Cass. civ.
5499/2014; Cass. civ. 12929/2007).
Per esempio, è stata riconosciuta la qualità di persona offesa a un Consiglio dell'Ordine degli avvocati in un caso in cui un giornalista aveva formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di «migliaia» di avvocati appartenenti a quel Consiglio, appellandone «molti […] manutengoli della camorra», con affermazioni «riferite esplicitamente e genericamente all'attività svolta dagli avvocati, non essendo possibile in alcun modo individuare gli eventuali singoli destinatari, [coinvolgendo così] immediatamente e direttamente il prestigio dell'intera classe fornese locale». La Corte ha concluso che «quando si rivolgono ad un numero indeterminato di avvocati pagina 8 di 61 (“migliaia” e “molti”), che non è possibile in alcun modo individuare, espressioni quali quelle utilizzate dall'imputato, il cui disvalore sociale evidenzia addirittura comportamenti penalmente rilevanti, è evidente che viene coinvolta la reputazione della categoria nel suo complesso» (Cass. pen., 1188/2002).
La stessa conclusione è stata raggiunta in un caso dove la Suprema Corte ha ritenuto un circolo legittimato a proporre querela avverso una persona che aveva affermato: «il circolo L.g.b.t. di Roma è intitolato a cantore di pedofilia, necrofilia e coprofagia. Pt_5
Posso assumere che tutti gli iscritti provino simpatia per queste pratiche?» e «fino a quando esisterà un circolo intitolato a vorrà dire che la protervia e la prepotenza Pt_5
saranno totali. Non intendo tollerare che un circolo sovvenzionato con denaro pubblico inneggi a pedofilia, necrofilia e coprofagia» (Cass. pen. 36931/2023).
Così anche in relazione alla lesione della reputazione professionale di una società commerciale, a seguito della divulgazione a mezzo stampa di false notizie in ordine a presunti contrasti tra i suoi soci principali (Cass. pen. 37383/2011).
Al contrario, è stata negata la legittimazione attiva di un in un caso in cui il Pt_1
sindaco e altri componenti della sua giunta erano stati raffigurati come «organi rappresentativi eletti dai […] cittadini dediti alla spartizione affaristica degli appalti ed
i cui cittadini timorosi di ritorsioni subiscono passivamente tale stato di cose vittime inermi della sicurezza del potere», perché queste espressioni non assumevano «un carattere denigratorio della cittadinanza nel suo complesso, che non può di certo ritenersi responsabile (ma al più vittima) per lo stato di dissesto stradale e della cementificazione senza regole e con totale assenza di spazi verdi e parcheggi» (App.
Bari, sez. III, 20.6.2019, n. 1402, citata dai convenuti). La Corte aveva concluso che,
«tali elementi, unitamente considerati e complessivamente valutati, non consentono di ritenere che il potenziale offensivo dello scritto travalichi le persone fisiche degli amministratori direttamente e nominativamente coinvolti finendo per travolgere pagina 9 di 61 l'immagine del nel suo complesso, tanto da far percepire come soggetto leso Pt_1
non solo il sindaco persona fisica (e gli altri soggetti politici a lui vicini) ma anche la cittadinanza nel suo complesso. È sufficiente la rappresentazione del dissidio all'interno della maggioranza per far sorgere quanto meno il dubbio che gli organi del Comune colpiti dall'offesa si identifichino con la cittadinanza nel suo complesso».
Infine, il diritto all'onore e alla reputazione dell'ente collettivo può essere pregiudicato quando le espressioni lesive offendano direttamente «gli interessi dell'ente, ovvero quelli della categoria di soggetti che quest'ultimo rappresenta» (Trib. Viterbo,
13.6.2022, in DeJure), o quando incidano negativamente sull'efficacia dell'azione delle persone che ne compongono gli organi, e, quindi, sul suo agire (Cass. civ., 12929/2007).
Nel caso di specie, il dissidio ha visto contrapposti da una parte, , Persona_1
già sindaco del Comune di dal 2003 al 2013, ripresentatosi nel 2018 come Pt_1
candidato per la lista “Cittadini Solidali per Basiglio” ma sconfitto alle urne, e
[...]
membro della giunta durante il mandato di;
CP_3 Persona_1
dall'altra, sindaco di dal 2018 al 2023, già vicesindaca Controparte_1 Pt_1
tra il 2013 e il 2018, quando era sindaco La convenuta Persona_3 CP_4
, invece, è amministratrice del gruppo FB “La voce di Basiglio”, dal quale avrebbe
[...]
pubblicato contenuti offensivi.
Si procede all'esame analitico delle affermazioni asseritamente diffamatorie, per valutare se le accuse siano state dirette agli amministratori o al in sé Pt_1
considerato o alla sua cittadinanza.
Il doc. 1 rappresenta un post pubblicato sul profilo FB del gruppo consiliare “Cittadini solidali per ” il 13.6.2018, tre giorni dopo la sconfitta elettorale. Il documento Pt_1
contiene pesanti allusioni alla contiguità della lista vincente con «qualche FAMIGLIA di mafiosi» e accosta suggestivamente la cittadina ai «comuni dove c'è la 'ndrangheta […], dove comanda la 'ndrangheta con qualche imprenditore editore di giornale […]». Si pagina 10 di 61 riferisce all'esistenza di «associazioni prezzolate, che fanno porta a porta per conto di chi li paga con favori ad personam»; denuncia l'astensionismo degli elettori («molta gente individualista, che si lamenta da 5 anni, non va a votare perché sta vedendo il
Gran Premio oppure è al mare») e il contributo «della parrocchia, che con una mano ti danno l'ostia e con l'altra fanno clik, ed inviano un articolo diffamante contro il candidato sindaco capace e vincente e la sua famiglia»).
Le gravi accuse sono mosse alla lista vincente, non al come ente in sé Pt_1
considerato che, anzi, è presentato come vittima delle macchinazioni elettorali denunciate nel post e di gruppi criminali – oltre che dell'ipotizzato disinteresse degli elettori, del “concorso” di associazioni non meglio identificate e della parrocchia.
Inoltre, è significativo che il post provenga dalla lista sconfitta alle elezioni, aspetto che induce ulteriormente ad escludere un intento diffamatorio: sarebbe singolare, infatti, che chi ambiva ad amministrare un – e l'aveva già amministrato in passato – avesse Pt_1
poi inteso diffamarlo come ente in sé considerato. Alla stessa conclusione si perviene considerando che il primo e l'ultimo paragrafo del post sono un ringraziamento ad altri elettori, descritti come increduli per la vittoria di : «895 elettori Controparte_1
che non hanno mai messo in dubbio la nostra capacità, competenza esperienza». La precisione delle accuse – della cui portata diffamatoria si dirà infra – le priva del carattere diffusivo che legittimerebbe l'azione del Pt_1
Il doc. 2 è intitolato “IL PATTO DELLA 'NDUJA”, con chiaro riferimento al piatto tipico calabrese. Le affermazioni ipoteticamente diffamatorie sono rivolte a persone ben individuate, che avrebbero adottato particolari strategie per favorire l'elezione del sindaco Ci si riferisce alla lista Patera come «portatrice chiara degli interessi CP_1
speculativi dei costruttori che desideravano un sindaco che tutelasse gli interessi della famiglia a scapito di quelli dei cittadini […]». Ancora, si accusa l'ing. , CP_13
responsabile del settore Urbanistica del Comune, di avere contribuito, insieme all'ex pagina 11 di 61 sindaco , ad avere adottato provvedimenti amministrativi illegittimi per Per_3
consentire la «trasformazione dello sporting in centro commerciale».
Il post accusa soggetti ben precisi e, anche in questo caso, il non viene Pt_1
diffamato, quanto presentato come vittima del malaffare e della mala gestio.
Emblematica a questo proposito la frase «la lista Patera era portatrice chiara degli interessi speculativi dei costruttori che desideravano un sindaco che tutelasse gli interessi della famiglia a scapito di quelli del cittadini». La precisione delle accuse e l'enunciazione nominativa degli accusati priva l'invettiva del carattere diffusivo che legittimerebbe l'azione del . Pt_1 Parte_1
Il doc. 3 si chiude con un'allusione alla fattispecie criminosa dello “scambio elettorale politico– mafioso” ex art. 416– ter c.p.: «ci auguriamo solo che non sia stato un voto di scambio perché per il resto gli elementi ci sono tutti. Aspettiamo i fatti». Nei paragrafi precedenti, il post denuncia il ruolo dell'ing. , «che da consulente dello CP_13
sporting si presenta in comune per tutelare gli interessi del suo datore di lavoro e nel giro di pochi giorni passa all'uff. tecnico del comune e “si da pena” di sbloccare le opere del suo ex datore di lavoro, ferme per abusi edilizi». Si contesta l'incoerenza del sindaco che sarebbe passata dal criticare al lodare lo sporting, così confermando CP_1
«il sospetto del travaso dei voti da chi doveva appoggiare la lista “straordinaria
Basiglio, FI e Lega”, che all'ultimo ha deciso di spostarsi sulla che oggi, CP_1
stranamente, è pappa e ciccia con chi prima era suo nemico».
Le accuse sono rivolte a soggetti ben determinati, ai quali vengono attribuiti gravissimi fatti di rilevanza penale;
tuttavia, questo non comporta un'offesa al Comune in sé considerato, o alla cittadinanza nel suo complesso. Al contrario, il Comune e la cittadinanza appaiono come “traditi” dalla distorsione del processo democratico che viene denunciata e dalla sottoposizione dell'interesse pubblico ad interessi privati («il ruolo dell'ing. , «che da consulente dello sporting si presenta in comune per CP_13
pagina 12 di 61 tutelare gli interessi del suo datore di lavoro»). Anche in questo caso, la precisione delle accuse e l'enunciazione nominativa degli accusati privano l'invettiva del carattere diffusivo che legittimerebbe l'azione del . Parte_1
Il doc. 4, in sintesi, accusa l'assessore al bilancio di non possedere le competenze indispensabili a svolgere questo ruolo;
censura il sindaco per essere un «incapace», che ha «dovuto mettere in giunta un tizio di collegamento con una “famigghia”, visto che senza i loro voti non avrebbe mai vinto»; denuncia vari sprechi di denaro pubblico. Il post non contiene accuse al in sé o alla cittadinanza;
il riferimento preciso ad Pt_1
alcuni esponenti politici priva l'invettiva del carattere diffusivo che legittimerebbe l'azione del . Parte_1
Il doc. 5 è un comunicato del 21.12.2018, intitolato «IG e il comune è CP_1
“cosa nostra”». Si legge: «è istruttivo vedere questo video della seduta di consiglio del
19 dicembre per comprende la vera faccia dell'amministrazione che si riempie la bocca di “trasparenza e partecipazione” ma che invece considera il comune “cosa nostra”».
Il comunicato prosegue lamentando «la pochezza di questi poveretti, che nulla hanno da offrire a ma sicuramente molto da prendere […]. Individui a cui non Pt_1
affideremmo neppure la scopa per pulire i locali immondizia perché non ne sarebbero capaci». Si denuncia poi il tentativo di tacitare l'opposizione, colpevole di avere denunciato l'incapacità degli amministratori.
Il comunicato contiene accuse agli amministratori, e non al o alla cittadinanza. Pt_1
Significativa la frase in cui si incolpa l'amministrazione di «considerare il comune
“cosa nostra”», alludendo a un atteggiamento prevaricatore, illegale, omertoso, possessivo: dove, però, il Comune – e la cittadinanza – sono vittime, non accusati.
Significativa nello stesso senso anche la frase «poveretti, che nulla hanno da offrire a
ma sicuramente molto da prendere». Pt_1
pagina 13 di 61 Il doc. 6 è la registrazione video della seduta del 26.3.2019 del Consiglio comunale di
. Al minuto 2:48:08, prende la parola per svolgere una Pt_1 Controparte_3
dichiarazione di voto, che qui si trascrive: «egregi consiglieri, ho ascoltato con attenzione la relazione di bilancio, le previsioni delle vostre attività e quanto possa dare
l'idea di come intendete amministrare questo anno ed il prossimo futuro. Pare che il tutto sia confuso, scopiazzato da programmi di varie liste – tra cui la nostra – ma soprattutto non credibile. Basterebbe leggere la parte della polizia locale per capire che non c'è nulla di realizzabile in quanto descritto, per il poco personale e le risorse che mettete a disposizione;
quindi, non siete credibili. Tra le opere pubbliche che gridano allo scandalo c'è la costruzione di una struttura per la Croce Amica e l'Unitre del valore di un milione e mezzo di euro. Questa opera poteva essere realizzata gratuitamente, perché inclusa negli obblighi di [incomprensibile] AT02, ma voi avete scritto nel 2016, su una delibera di giunta con la presenza della sig.ra e del sig. CP_1
che non era necessaria, e l'avete stralciata, con sommo ringraziamento dei Per_4
costruttori che, così, avranno un problema in meno. Non c'è niente di nuovo, tutto quello che c'è è ancora frutto della nostra programmazione: di vostro non c'è niente.
Pista ciclabile […]. Il comprensorio ha messo il terreno, l i soldi e l'impresa CP_14
di costruzione. Il , niente. Ed ha commesso pure un gravissimo Parte_1
illecito che è stato già segnalato alle autorità competenti, ma questa è un'altra storia
[…]. L'amministrazione che fa? Niente. Non c'è niente in questo bilancio per i cittadini.
Il mio voto sarà contrario». non precisa in nessun modo l'addebito, Controparte_3
neppure dietro le reiterate, esplicite richieste del sindaco («prego di esplicitare CP_1
qual è il grave illecito, il grave illecito a cui ha fatto riferimento […] se si fanno delle affermazioni del genere, ce ne si prende la responsabilità», min 2:50:37 ss.).
L'affermazione, proferita nel contesto complessivo della dichiarazione di voto riguardante la relazione di bilancio del – con specifico riferimento Parte_1
pagina 14 di 61 alla realizzazione della pista ciclabile – è rivolta a contestare l'operato della CP_15
accusata non solo di non avere contribuito in maniera significativa alla
[...]
realizzazione della ciclabile, ma anche di avere commesso un “gravissimo illecito”. La precisione delle accuse le priva del carattere di diffusività necessario a legittimare l'azione del Pt_1
Il doc. 7 è un comunicato del solidali per Controparte_16 Pt_1
dell'8.9.2019, intitolato “I TRE DELL'AVE MARIA”. Nel comunicato si legge:
«POLITICAMENTE EMERGONO SITUAZIONI GRAVISSIME, PERCHÉ, DI FATTO,
LA GIUNTA TR, DI CUI FACEVA PARTE L'ATTUALE SINDACO IN VESTE
DI VICE SINDACO E ALTRI COMPONENTI DELL'ATTUALE AMMINISTRAZIONE,
HA APERTO LE PORTE AL MALAFFARE. IL SINDACO REALE AGUZZI E
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA UF NON POTEVANO NON SAPERE CHI
FOSSE L'ING. GUADAGNOLO VISTO CHE L'HANNO REPENTINAMENTE
ASSUNTO PER SOSTITUIRE IL FUNZIONARIO CHE […] AVEVA SOLLEVATO
OBIEZIONI E GIUSTE RESISTENZE IN MERITO AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLO “SPORTING”. DA QUANTO EMERGE, PARREBBE
UNA AMMINISTRAZIONE COMPLETAMENTE ASSOGGETTATA AD INTERESSI
NON DEL CITTADINO: AD INTERESSI NON DI NATURA PUBBLICA. LA DEGNA
CONCLUSIONE SONO LE DIMISSIONI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE CHE È IN
CONTINUITÀ CON LA PRECEDENTE […]».
Anche in questo caso, l'accusa è rivolta alla “giunta ”, che avrebbe «aperto le Per_3
porte al malaffare», essendo «completamente assoggettata ad interessi non del cittadino: ad interessi non di natura pubblica». Si chiedono le dimissioni di «questa amministrazione che è in continuità con la precedente». Il e la cittadinanza Pt_1
sono rappresentati come vittime dai gravi fatti di mala gestio di cui viene accusata la parte politica avversaria. Anche in questo caso, le accuse sono rivolte precisamente agli pagina 15 di 61 esponenti politici avversari, incolpati di fatti specifici;
pertanto, va escluso il carattere diffusivo che legittimerebbe l'azione del Pt_1
Il doc. 9 è un comunicato del Cittadini solidali per del Controparte_16 Pt_1
9.9.2019, intitolato «SINDACO REALE VERGOGNATI! MA ANCORA NON HAI
CAPITO CHE DEVI DARE LE DIMISSIONI?» Vi si legge: «Reale tu eri nella giunta
Patrone come vicensindaco, sei coinvolta totalmente […] i cittadini sono basiti da questo SCANDALO […] Reale, tu e i tuoi amici “festeggiavate”, irridendo i nostri consiglieri comunali colpevoli di chiedervi di fare la cosa come la legge vuole. Ma voi non ci avete ascoltato, ci avete deriso, accecati di potere e privilegi ed avete fatto stracci delle regole e dell'imparzialità […]. I fatti che vengono contestati alla giunta Par
in cui , […] sono Per_3 Parte_7 Pt_8 Parte_9
gravissimi dal punto di vista politico e dimostrano l'arroganza e la prepotenza nel gestire la cosa pubblica. Senza alcun ritegno avete fatto favori […]. LASCIA CHE A
VENGA IL COMMISSARIO PER INDAGARE QUANTO PROFONDA È Pt_1
STATA (ED E') L'INFILTRAZIONE DEL MALAFFARE CHE TU, TR,
UF, IV, ER E GI AVETE PORTATO CON
L'ASSUNZIONE DI GUADAGNOLO!».
Il documento è una forte invettiva rivolta al sindaco successiva Controparte_1
alla pubblicazione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare indirizzata, tra gli altri, ad . Anche in questo caso, le accuse sono rivolte a persone Controparte_17
precisamente individuate, incolpate di avere permesso «l'infiltrazione del malaffare […] con l'assunzione di » e, più in generale, di avere «fatto stracci delle regole e CP_13
dell'imparzialità», avendo «senza ritegno fatto favori». Viene invocata la responsabilità politica della sindaca in quanto, all'epoca, era vicesindaca. Anche per il doc. 9, CP_1
quindi, il Comune e la cittadinanza, in sé considerati, sono presentati più come le vittime pagina 16 di 61 delle condotte descritte nel comunicato, e, quindi, non sono destinatari delle affermazioni ipoteticamente diffamatorie.
Il doc. 10 è la registrazione video della seduta del 10.9.2019 del Consiglio comunale di
. Il giorno precedente, era stato diramato il comunicato del Gruppo Consiliare Pt_1
Cittadini solidali per sub doc. 9, a seguito della diffusione dell'ordinanza Pt_1
cautelare. Pertanto, in apertura del consiglio, il sindaco, «in seguito ai fatti di cronaca dei giorni scorsi, che hanno in qualche modo coinvolto anche per fatti oggetto Pt_1
di indagine che sono avvenuti tra il 2003 e il 2017 […]», aveva ricapitolato il contenuto dell'ordinanza cautelare, precisato le accuse mosse all'ing. e precisato che CP_13
nessun membro dell'amministrazione era oggetto di provvedimenti del Tribunale di
Milano (min. 13:37 ss.).
In risposta era intervenuto , affermando: «io sono francamente Persona_1
meravigliato di questa situazione, nel senso che abbiamo un ordine del giorno di tre punti e non abbiamo le sue dimissioni. Lei deve andare casa, qui non ci può stare. Voi siete una banda di collusi, siete sei – dico sei – che fate parte della vecchia amministrazione: avete sollevato un dipendente pubblico perché di ostacolo. Queste denunce hanno aperto la strada a un procedimento dal 2015 in avanti
[incomprensibile]… Stare qui e raccontare le balle a questa gente è offensivo per
l'intelligenza… Lei era vicesindaca, ha avallato ogni decisione: avete sollevato il tecnico avete messo un signore che dipendeva da una società per fare i suoi Tes_1
interessi e questo lo dicono le intercettazioni, lo dice il Gup e ancora stiamo qui a parlare… ma di cosa dobbiamo parlare?! Siete sei che avete fatto parte della vecchia maggioranza, siete sei che ne avete fatte di ogni… siete sei persone che avete avallato decisioni in Consiglio comunale che sono agli atti della Procura e dell'indagine
[incomprensibile] che riguardano fatti gravissimi [incomprensibile] interessi privati
[…] siete una banda di collusi […] se c'è ancora qualcuno che vi crede, è pirla come pagina 17 di 61 voi cazzo […] ci sono qui persone che non sanno nulla di voi, ma la Procura lo sa, ci sono ancora indagini in corso, sono qui per dirvi: vada a casa, perché il peggio sta per arrivare […] siete una banda di collusi […] sei persone coinvolte in un'operazione vergognosa» (min 23.44 – 29:54).
rivolge gravi accuse alla giunta Reale («siete una banda di collusi» e Persona_1
ancora «la Procura lo sa, ci sono ancora indagini in corso, sono qui per dirvi: vada a casa, perché il peggio sta per arrivare [incomprensibile] ci sono cose gravissime), per la quale valgono le considerazioni già esposte supra, per il doc. 9.
Il doc. 11 è un altro comunicato, pubblicato l'11.9.2019, dove si legge: «l'indagine che coinvolge l'ex amministrazione comunale di cui hanno fatto parte l'attuale Per_3
sindaco […] e partita ed ha prodotto 32 avvisi di garanzia, tra cui Parte_7 Per_3
e con 10 misure preventive tra arresti e domiciliari […]. La verità dei fatti ci CP_18
mette tempo ad emergere ma poi disvela uno svilimento della cosa pubblica al pari del comune più mafioso d'Italia. è passata da città innovativa a comune asservito Pt_1
ad interessi malavitosi. lei era vicesindaca, braccio destro di patrone, come CP_1
poteva non sapere?».
Il comunicato, di nuovo, muove accuse gravi a incolpata di non potere ignorare i CP_1
fatti alla base delle misure cautelari. La frase «la verità dei fatti ci mette tempo ad emergere ma poi disvela uno svilimento della cosa pubblica al pari del comune più mafioso d'Italia. è passata da città innovativa a comune asservito ad interessi Pt_1
malavitosi», muove dalla vicenda oggetto dell'indagine penale e dai soggetti coinvolti, ma, per la generalizzazione che viene operata, per l'espressione iperbolica che viene impiegata, per la gravità di quanto viene detto, è in grado di incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività e, quindi, è dotata di una diffusività sufficiente a ledere l'onore e la reputazione dell'ente collettivo, legittimandone l'azione in giudizio. pagina 18 di 61 Il doc. 12 è il video pubblicato sulla piattaforma YouTube il 24.9.2019 da parte di e con relativa trascrizione, riguardante il bilancio Persona_1 Controparte_19
consolidato del Comune di . Il video inizia con una scritta che recita: «24 Pt_1
settembre 2019. Consiglio Comunale in contumacia. I Consiglieri di opposizione
[...]
ed dicono la loro sui gravi fatti che stanno uscendo, in merito a Per_1 CP_3
, alla vecchia e nuova Amministrazione Comunale. Sveleranno altro conflitto di Pt_1
interessi acclarato sull'Assessore . Vi ricordate di Sasom? Ascoltate e Parte_10
capirete». lamenta il fatto di essere stato privato del diritto di parola dal sindaco Per_1
rivendica il proprio ruolo di controllo dell'operato dell'amministrazione CP_1
comunale, sulla base delle leggi e dei regolamenti, osserva che «quando le cose non vanno, tutto si ripercuote sui cittadini, come si ripercuote sui cittadini anche questo scandalo, dove c'è di tutto e di più: quello che qui non c'è mai stato fino al 2013».
Aggiunge: «mi posso fidare di un'Amministrazione Comunale che viene definita
“Guadagnopoli”, per il fatto che viene assunto un tecnico per fare gli interessi di un privato?! Non gli interessi del pubblico. Questo è stato assunto per fare gli interessi esclusivamente di un privato. Possiamo fidarci? Direi di no, io non mi fiderei. Possiamo fidarci del “trio dell'Ave Maria”, come veniva definito dall'ing. – questi CP_13
signori: ex sindaco ex assessore destinatario di avviso di garanzia, Per_3 CP_18
assessore all'urbanistica attuale […]. Ci possiamo fidare di questa Persona_5
amministrazione? Dire che non ci possiamo fidare. Ma non ci possiamo fidare perché dagli atti della Procura emerge chiaramente che era un'amministrazione totalmente – dico totalmente – controllata da un soggetto terzo privato. Questo soggetto terzo ha semplicemente indicato in maniera chiara al – ex sindaco del tempo, dell'anno Per_3
scorso, s'intende – al ex assessore all'Urbanistica – e l'Urbanistica CP_18
rappresenta l'80% dell'attività del Comune, di qualsiasi Comune – e oggi, stranamente,
c'è anche il terzo dell che si chiama – che fa, stranamente, CP_20 Pt_8
pagina 19 di 61 l'avvocato e l'Assessore all'Urbanistica – queste sono almeno… è un CP_18
architetto, poteva avere una logica, qui le logiche per me sono incomprensibili, ma non troppo.
In quella Giunta c'era anche l'attuale Sindaco, che si chiama la c'era CP_1 Per_6
anche lo stesso Voglio dire, ci sono tutti. IG era Consigliere – Pt_11
capogruppo del Consiglio Comunale – e – vicecapogruppo del Pt_8 CP_21
– quindi posizione di controllo, come si suol dire, della politica
[...]
amministrativa nei momenti in cui si delibera. Quindi, per dire questo: che un'amministrazione che oggi dice che nulla c'entra col passato – e ancora siamo in grado di provare che c'entra… È come chi sta lì come se niente fosse. Credo che sia un'amministrazione o fatta da persone scellerate o persone che non vogliono bene a questa città. Che la vogliono infangare. Che vogliono che venga sciolto il per Pt_1
infiltrazioni malavitose di ogni tipo, come è evidente, politicamente evidente – dal punto di vista giudiziario non mi interessa, mi interessa la politica. Io da cittadino voglio essere garantito che non devo chiedere [incomprensibile] un mio diritto al capo bastone di turno. Lo pretendo: perché ci vivo da trent'anni in questo Comune, e anche perché io
l'ho sempre governato così, insieme ad e a una Giunta che non ha mai – CP_3
dico mai– commesso un atto contro le norme dei regolamenti, prendendosi strane offese di ogni natura. Ancora oggi ci prendiamo offese perché facciamo il nostro dovere, segnaliamo fino dal 2014 tutto quello che non va in questa amministrazione. Quello che non va è pesante, perché l'amministrazione non può comportarsi come un soggetto privato, ma deve comportarsi secondo le regole del pubblico».
Seguiva l'intervento di che precisava: «concordo con quanto è stato detto CP_3
dal consigliere » e aggiungeva: «loro possono spegnere tutti i microfoni che Per_1
vogliono, ma noi continueremo a fare opposizione per tutti i cittadini di anche Pt_1
fuori dall'aula consiliare e spiegando a tutti i cittadini quello che sta succedendo a pagina 20 di 61 con questi fatti gravi che si sono visti in questi giorni sui giornali […]. A Pt_1
questo punto, io mi chiedo: sono io che ho un comportamento sragionevole, in quanto dico la verità, o è il comportamento della Sindaca e degli Assessori e Consiglieri, che non si dimettono di fronte a questi gravi casi che stanno succedendo?».
Interveniva di nuovo : «Quindi, come già detto, siamo di fronte ad un Consiglio Per_1
Comunale e a una Giunta completamente sfiduciata dai fatti. Cinque componenti della precedente amministrazione – oggi, come dire, indagata per i noti fatti che compaiono sui giornali e quant'altro – sono ancora parte attiva in questa amministrazione, sono la continuità perché sono in Giunta. Da iniziare dal Sindaco, da iniziare da Per_4
passare per la IG. Se me n'è mancato qualcuno, ditemelo, ma Pt_8 Per_6
di fatto, sono loro. Quindi c'è una continuità, senza soluzione di continuità. Se prima
c'era l'asservimento all'interesse di un privato che comandava, adesso c'è ancora lo stesso asservimento. Non è che è diverso. Quindi, questa Giunta deve dare le dimissioni, come noi abbiamo già chiesto al Ministero degli Interni lo scioglimento per gravissime infiltrazioni di natura malavitose. Grazie».
Nell'intervento, tutte le accuse sono mosse a esponenti politici ben individuati, ai componenti della Giunta e/o del Consiglio comunale. La cittadinanza e il sono Pt_1
rappresentati come vittime («quando le cose non vanno, tutto si ripercuote sui cittadini, come si ripercuote sui cittadini anche questo scandalo», «credo che sia un'amministrazione o fatta da persone scellerate o persone che non vogliono bene a questa città. Che la vogliono infangare. Che vogliono che venga sciolto il Comune per infiltrazioni malavitose di ogni tipo»). Le dichiarazioni rese dai convenuti, quindi, non valgono a fondare la legittimazione attiva del Pt_1
Il doc. 13 è un altro comunicato del Gruppo “Cittadini Solidali per Basiglio”, del
16.10.2019, intitolato “IL MALAFFARE E GLI INCAPACI”. Si accusa nuovamente l'ex sindaco di avere «aperto la porta» al «malaffare in , di avere Per_3 Pt_1
pagina 21 di 61 «incredibilmente assoggettato il comune di agli interessi di un “PRIVATO”», Pt_1
assumendo l'ing. , che avrebbe procurato favori a soggetti terzi. Si afferma CP_13
che il vicesindaco di allora, e altri soggetti membri della giunta dell'epoca, «NON CP_1
POTEVANO NON SAPERE VISTO CHE HANNO VISSUTO PER LUNGHI 5 ANNI IN
SIMBIOSI CON TR/MARAZZI E HANNO VOTATO TUTTE LE DELIBERE DI
GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE CHE HANNO PRODOTTO QUESTO
INCREDIBILE DANNO VENALE E D'IMMAGINE, ALLA NOSTRA ». Si Pt_1
aggiunge poi che «oltre al malaffare c'è altro DANNO. Quello prodotto dalla loro incapacità, negligenza, sciatteria nel gestire quel minimo di servizi pubblici che si aspettava un cittadino». Segue un paragone con la qualità dei servizi offerta durante le due amministrazioni , e una nuova invettiva: «tutti presi dai loro interessi privati Per_1
hanno perso di vista gli interessi pubblici con l'aggravante di aver introdotto un metodo
“mafioso/omertoso nei rapporto on il “pubblico”». Il comunicato si chiude con un riferimento a una intercettazione dove aveva definito , e CP_13 Per_3 CP_18
«i tre dell'Ave Maria», chiosando «chissà cosa volesse dire l'ing. , Pt_8 CP_13
ma siamo certi che ADR – A Domanda Risponderà», riferendosi alla nota tecnica di verbalizzazione degli interrogatori nei procedimenti penali.
Anche il doc. 13 è una chiara accusa rivolta a soggetti ben determinati, incolpati dei fatti appena riportati, e non al o alla cittadinanza in sé considerati. Significativo, a Pt_1
questo proposito, è il confronto tra l'amministrazione prima, e poi, e le Per_3 CP_1
precedenti giunte . Per_1
Il doc. 14 riporta un post del Gruppo consiliare Cittadini solidali per che accusa Pt_1
di «idiozia e incapacità» l'ex sindaco e l'assessore ai trasporti Per_3 Per_4
Vengono svolti alcuni paragoni con le precedenti giunte , osservando che «a farne Per_1
le spese sono i concittadini di , anche quelli che hanno creduto a tutte le Pt_1
menzogne dette dall'ex sindaco e dell'attuale sindaco pur di farsi Per_3 CP_1
pagina 22 di 61 eleggere ad intrallazzare come la cronaca racconta». Si trae la conclusione che «l'ex sindaco il sindaco l'ass. ed il resto della banda, tutti intenti a Per_3 CP_1 Per_4
concedere abusi edilizi al PRIVATO, a fare sconti milionari ai costruttori, a dare appalti alla SASOM, con costi a carico del comune ma con consulenze ad una società di cui risulta Direttore Generale, se ne sono fregati dei trasporti ed ora i risultati Per_4
si vedono».
Nel post è particolarmente evidente che ad essere accusati non sono il in sé, o i Pt_1
suoi cittadini, ma amministratori ben individuati. Gli abitanti di , invece, Pt_1
vengono descritti come vittime che fanno «le spese» della mala gestio.
Il doc. 15 è un post pubblicato da l'8.6.2020 sul gruppo FB “La voce Controparte_4
di Basiglio” che – si desume – reagisce a una richiesta di donazioni del Parte_1
osservando: «questo è il massimo sforzo che fa il comune, e questa
[...]
amministrazione, per aiutare quei cittadini in difficoltà. Cioè chiedere soldi agli altri cittadini, da donare, tramite iban». «prima cosa è da pezzenti non intervenire CP_22
con i fondi del comune. Seconda cosa, visto le indagini in essere sui milioni di euro spariti, degli oneri di urbanizzazione, cioè mai incassati, in cambio di tangenti, perlomeno questo è il sospetto della Procura, eviterei di dare soldi in mani a questi che, non si sa dove finiscono, non è gente credibile».
Di nuovo, si tratta di una invettiva nei confronti dell'amministrazione non CP_1
dell'ente locale o della cittadinanza – che, anzi, si intende mettere in guardia circa l'adesione alla proposta di donazione.
Il doc. 16 è un altro post di sul gruppo FB “La Voce di Basiglio”, Controparte_4
datato 16.6.2020, dove si lamenta l'assenza di sorveglianza a fronte di episodi di vandalismo. Si accusa di omettere appositamente la vigilanza, per «mettere in CP_1
difficoltà l'attuale amministratore». Conclude: «finché non arriva la procura vuole occuparsi di e del comprensorio? Senza inserirsi in “questioni” che non Pt_1
pagina 23 di 61 dovrebbero essere sue, come l'elezione dell'amministratore del comprensorio… Lei oramai oltre ad inadeguata, sta usando il potere contro chi, lei ritiene un nemico. Fa niente se i danni ricadono sui cittadini che lei dovrebbe rappresentare. Pt_12
procura quanto manca alla chiusura delle indagini? Spero entro l'anno vi portino via».
Nel post, la cittadinanza è chiaramente identificata come vittima della mala gestio da parte del sindaco Nessuna accusa è rivolta contro il come Controparte_1 Pt_1
ente in sé considerato o ai suoi abitanti.
Il doc. 17 è un altro post di sul gruppo “La Voce di Basiglio”, del 30.6.2020. si CP_4
lamenta la natura ritorsiva di alcune iniziative assunte dal «appena si tocca la Pt_1
sindaca, qualcuno di questa giunta, i loro interessi e situazioni collegate a loro, succedono queste cose strane. Ti mandano i controlli, mi mandano la locale per farmi quarantena anche se non mi spettava, ti minacciano (tutto in procura) o ti bersagliano di pratiche giudiziarie come querele o richieste di ammonimento da parte della questura, poi rifiutata». «a me non sembra di essere a Milano3 ma in un CP_22
comune sperduto dell'Aspromonte o della Sicilia. Ci siamo capiti cosa intendo. Roba da vergognarsi».
L'accusa è chiaramente mossa alla «sindaca, qualcuno di questa giunta». Il contenuto complessivo del post permette di comprendere che il paragone con zone asseritamente caratterizzate da una diffusa illegalità viene tratteggiato per rincarare le accuse mosse a i cui comportamenti – si lamenta – sono degni di ambienti socioculturali non CP_1
ammissibili nel nostro ordinamento. Non si tratta, invece, di una offesa a
, che, anzi, viene implicitamente presentato come vittima dello Persona_7
svilimento derivante dalle condotte censurate («a me non sembra di essere a Milano 3, ma in un comune sperduto dell'Aspromonte o della Sicilia»).
Il doc. 18 è un altro post sul gruppo Facebook, scritto da il 6.10.2020. Controparte_4
Nella prima parte del post si denuncia l'incapacità degli assessori all'urbanistica pagina 24 di 61 succedutisi nel tempo, tale da condurre il a deliberare l'ingaggio di un Pt_1
consulente esperto «che controlli il loro operato, all'urbanistica, da quando sono al governo del comune, ovvero da 7 anni». Ipotizza che la giunta stia cercando un CP_1
modo per evitare un giudizio erariale relativo ad oneri di urbanizzazione non incassati e per evitare «una indagine pesantissima», facendo apparire come un errore di calcolo lo scomputo degli oneri citati. Ipotizza che la nomina del consulente sia, in realtà, «la nomina di un perito di parte perché sotto indagine della procura. Mascherata con questa supercazzola». Aggiunge: «ci sono centinaia di migliaia di intercettazioni, c'è una relazione del PM che fa rabbrividire e questi pensano di cavarsela Per_8
prendendoli per il culo in questo modo». Si invita poi a rendere pubblico l'elenco delle pratiche «sotto indagine […] che guarda caso sono quelle che da anni io e l'opposizione
(Cirillo/Moneta) denunciamo […]. Questa amministrazione ha il tempo contato. Infatti sono disperati ma, non si dimettono. Sanno che il giorno dopo la Procura interverrebbe.
Cercano di resistere. Non ci spiegano cosa hanno combinato ed, usano i nostri soldi per cercare di coprirsi il sedere. Ma nessuno è fesso. Di certo, non quei cittadini che, hanno seguito e capito cosa è successo, la Procura di Milano e la corte dei conti. Questi ultimi due non si faranno prendere in giro […]. In ogni caso dovrebbero dimettersi. Anche facendo finta che abbiano sbagliato, a maggior ragione si devono dimettere […]. Questi non arriveranno a fine mandato, non manca molto ma nel frattempo stanno spedendo nel modo peggiore i nostri soldi. Per i loro avvocati e per coprire le magagne fatte in passato. Poi però sono io che gli rovino l'immagine. Secondo me non ce la fate a farmi causa. Vi portano via prima. Siete finiti. Lo sapete vero? The dead man/woman walking. Manca poco… PS anche questa delibera finirà in Procura. Così vediamo se gradiscono, essere presi in giro… Ps2 per ora io non ho ricevuto nessun rinvio a giudizio […]. Forse ora sono loro gli indagati… vero ». Pt_8
pagina 25 di 61 Il post muove accuse gravi agli amministratori citati, adombrando la possibilità del loro prossimo arresto;
tuttavia, non è presente nessuna invettiva contro l'ente locale in sé o i suoi cittadini. Il riferimento ai «cittadini che hanno capito» rende chiaro che, nella prospettazione di , il la cittadinanza e gli interessi di cui l'ente CP_4 Pt_1
esponenziale è portatore sono vittime della mala gestio.
Il doc. 19 è un video di una diretta FB di del 6.10.2020, a commento Controparte_4
di una delibera di Giunta pubblicata quel giorno «per pagarsi un perito» nel contesto – ipotizza – di un procedimento davanti alla Corte dei conti e all'indagine per il CP_4
piano “AT01”. definisce «assessore all'urbanistica attenzionato CP_4 Persona_5
dalla Procura», ribadisce che «la Procura li sta attenzionando [riferito a Per_4
» e prosegue: «sono andata a discutere [delle querele che Pt_8 Per_9 Per_6
ha ricevuto] in Procura e, insomma, le cose sono un po' cambiate… insomma, CP_4
probabilmente l'indagata non sono più io, perlomeno io sono in standby, e gli indagati siete voi… vero […] ma guarda un po' è stato interrogato lei, ma Persona_5
guarda un po'… io sono passata da indagata a… mi sa che adesso siete voi gli indagati, non posso aggiungere altro». Ancora: «tu, Giunta Comunale, dichiari che effettivamente la Procura della Repubblica sta indagando su alcune pratiche fatte, emesse nel corso di questi sette anni, vecchia giunta o nuova giunta – che poi sono sempre gli stessi, cambiano solo due persone: l'ex Sindaco – indagato ufficialmente – e l'ex Per_3
assessore gli altri sono gli stessi: è stato sostituito dalla […] e CP_18 Per_3 CP_1
assessore all'urbanistica, è stato sostituito da che all'epoca era CP_18 Persona_5
consigliere […]. Per cui questi, che probabilmente sono veramente nella cacca, hanno la Procura della Repubblica addosso, hanno fatto una delibera: non si capisce bene se per mascherare l'ingaggio di un perito di parte […] che semmai avvalli la tua scelta
[sul calcolo degli oneri di urbanizzazione] nell'eventualità che tu sia indagato, oppure
[…] dato che l'urbanistica è materia complicata – della serie “si può anche sbagliare” pagina 26 di 61 – meglio avere un consulente di parte con cui discutere del pregresso […] e delle opere future in un'ottica collegiale e non monocratica […]». prosegue commentando la CP_4
delibera come anche uno spreco di denaro pubblico, considerato che «abbiamo fior di tecnici in Comune».
Poi: «tanto si sa che sono indagati, ormai è abbastanza acclarato, l'hanno dichiarato pure loro nella delibera […] si capisce che ormai hanno la Procura addosso, che ormai hanno l'acqua alla gola […] pagate i periti che trovino una soluzione per salvarvi il sedere con la Corte dei conti e la Procura di Milano».
Ancora: «questa giunta non arriva a fine mandato non ci arriva proprio, perché ormai ha la Procura addosso e la Corte dei conti e adesso, purtroppo, da qua finché non se ne andranno, butteranno via i nostri soldi per cercare di salvarsi il loro di sedere: in avvocati, in periti…» e «la Procura della Repubblica indaga voi, voi sta indagando per aver scontato milionate di euro, sta indagando gente per tangenti, per appartamenti, assunzioni eh […] sui giornali ci finite voi per i 241 mila euro della messa in mora… i tre dell'Ave Maria, dichiarati da LO – e – hanno un Pt_8 CP_18 Per_3
senso adesso, anche in funzione della vostra delibera […]. Sindaca, toc toc, si deve dimettere, lei e la sua Giunta, perché sia che abbiate sbagliato, o che l'abbiate fatto con il dolo, voi siete nella cacca fino a qua […] e aspettiamo la chiusura delle indagini... e probabilmente a voi qualche documento è già arrivato, qualche avviso di garanzia, qualche richiesta di atto, sulla parte di AT01 – lì sono 5, 6 milioni che si sospetta abbiate scontato […]. E adesso, la Procura è contro di voi, ok? […] I sospetti sono molto più pesanti, io non devo ridare 241 mila euro ai cittadini […]. Andatevene, vi dovete dimettere, ma immediatamente […]. Questa cosa qua, secondo me, è una delibera per assumere un perito, un consulente che gli serve perché la Procura li sta indagando e per cercare di fare un giochetto e sfangarsela con la Corte di Conti – che non gli riuscirà, perché né la Corte dei conti, né la Procura sono imbecilli: non puoi pagina 27 di 61 dopo sette anni mettere qualcuno che vada a vedere cosa avete fatto in passato […]. Ma cosa credete, che la Procura che ha in mano le intercettazioni da cinque anni a questa parte, dove si sente dire da “voi oneri di urbanizzazione non ne pagate” CP_13
[…]. Non funziona così! Sindaca, toc toc, la Corte dei conti non ragiona così, e nemmeno la Procura ragiona così […]. C'è di tutto dentro […]. Eh, Persona_5
secondo me ha fatto una cazzata a farmi la querela […] perché poi è stato interrogato lei, guarda un po', poi io ci ho messo il carico, dopo, dopo che mi sono letta il suo interrogatorio mi sono divertita a smontarlo. E chiudo, perché l'indagine è ancora aperta, non posso dire altro […]. Sono nella cacca, non se arrivano al panettone… probabilmente ci arrivano, ma non arrivano alla primavera prossima, secondo me crollano prima […] The dead man/woman walking. Sono fatti, sono finiti, stanno arrivando alla fine. Sono solo molto preoccupati, agitati, spaventati, terrorizzati, e usano i nostri soldi per cercare di cavarsela […]. Se vi dimettete adesso, domani la
Procura vi viene a prendere subito, questo lo sapete… […] avrete le stesse colpe che avrà questa amministrazione e quella precedente, perché tra poco verrà tutto fuori
[rivolto agli altri membri della maggioranza Consigliare]» e termina «la delibera dice tutto, compreso che la Procura della Repubblica li sta indagando […]»: «buona serata sindaca, buona notte LV godetevi questi ultimi periodi, la libertà è cosa Pt_8
bella, ve ne accorgerete. Buonanotte».
Il post FB a corredo della diretta sul gruppo La Voce di Basiglio commenta l'adozione della stessa delibera «dove si dichiara apertamente che la procura della repubblica sta indagando su alcune pratiche dell'urbanistica di questo comune e di conseguenza, sull'operato della giunta precedente e attuale e dei due assessori all'urbanistica». Il fatto viene commentato come segue: «secondo me una delibera che serve per pagarsi il perito di parte che, gli servirà per la procura e, forse un modo tutto italiano e da azzeccagarbugli per uscirne puliti (cosa quasi impossibile) dall'accusa della procura e pagina 28 di 61 soprattutto dalla messa in mora della corte dei conti. Nessuno vuole pagare e restituirci quei 241000 euro di soldi nostri. Ma soprattutto hanno la procura addosso».
Come il precedente doc. 18, il video e il post non ledono l'onore e la reputazione del in quanto ente locale in sé considerato, né quelli della cittadinanza, quanto Pt_1
quelli degli amministratori nominativamente coinvolti nelle vicende che vengono denunciate.
Il doc. 23 è costituito da alcuni post pubblicati da su Facebook, il 9.6.2018. CP_4
Nonostante i post risalgano al giugno 2018, il documento è stato prodotto solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, pertanto, la relativa allegazione è tardiva e non può essere presa in considerazione.
Il doc. 24 rappresenta due post pubblicati da su Facebook il 7.6.2021 e il CP_4
9.6.2021. Anche con riferimento a questo documento, il convenuto ha eccepito fondatamente la tardività dell'allegazione.
Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al doc. 25, al doc. 26 e al doc. 27.
In definitiva, il caso di specie appare diverso da quelli in cui la giurisprudenza ha ritenuto offeso anche l'ente, riportati supra. In particolare, in un caso, le offese erano state rivolte anche a un circolo L.g.b.t., in sé considerato, e a tutti gli iscritti genericamente (Cass. pen. 36931/2023), con notevole capacità diffusiva, considerate le espressioni adottate;
in un altro, erano stati attaccati «migliaia di avvocati», indistintamente, ledendo così l'intera categoria e, quindi, legittimando l'Ordine a proporre querela (Cass. pen., 1188/2002). Il contenzioso in esame, invece, appare più simile al caso deciso da App. Bari, sez. III, 20.6.2019, n. 1402, dove il sindaco e altri componenti della sua giunta erano stati raffigurati come «organi rappresentativi eletti dai […] cittadini dediti alla spartizione affaristica degli appalti ed i cui cittadini timorosi di ritorsioni subiscono passivamente tale stato di cose vittime inermi della pagina 29 di 61 sicurezza del potere», perché queste espressioni non assumevano «un carattere denigratorio della cittadinanza nel suo complesso, che non può di certo ritenersi responsabile ( ma al più vittima) per lo stato di dissesto stradale e della cementificazione senza regole e con totale assenza di spazi verdi e parcheggi».
Le numerose, gravi, accuse mosse dal solidali per e Controparte_16 Pt_1
da al sindaco e ad altri componenti della giunta, fatta eccezione per le CP_4 CP_1
accuse contenute nel documento 11, non sono mai state rivolte a svilire l'ente locale in sé considerato o la cittadinanza di nel suo complesso, travalicando le persone Pt_1
fisiche degli amministratori per colpire l'ente locale. Come visto, in tutti i numerosi documenti analizzati, l'ente locale e gli abitanti sono sostanzialmente presentati come
“vittime” degli abusi che vengono denunciati, piuttosto che assunti a bersaglio delle invettive. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dal rilievo che le accuse sono state mosse dal gruppo consigliare dell'ex sindaco, in carica per dieci anni, che si era ricandidato alle elezioni 2018: circostanze che fanno apparire ancora più improbabile che i convenuti abbiano voluto svilire l'ente locale che avevano già governato e che aspiravano a governare nuovamente.
Pertanto, eccettuate le affermazioni contenute nel comunicato n. 11, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva del . Parte_1
* * *
2. La portata diffamatoria delle accuse mosse dai convenuti. Applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica
In diritto
La dedotta lesione del diritto all'onore e alla reputazione dell'attore richiede di esaminare singolarmente le condotte lamentate, per valutare se i convenuti abbiano esercitato lecitamente il diritto di critica e cronaca ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p. In
pagina 30 di 61 particolare, è necessario verificare se sussistano i noti presupposti della verità delle notizie diffuse, dell'interesse pubblico alla loro pubblicazione e della continenza espressiva (da ultimo, Cass. civ. 11767/2022).
Questi parametri assumono una connotazione peculiare quando si versa in materia di diritto di critica politica.
La Suprema Corte, sulla scia delle pronunce della Corte Edu, ha precisato che, «nella libertà di opinione un posto di rilievo è assegnato alla libertà di dibattito politico o di pubblico interesse il cui esercizio – che avviene […] oggi anche tramite l'uso degli altri media e di Internet – è finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un'opinione sulle idee e le attitudini dei rappresentanti politici. In quanto tale, la libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse è il cuore della democrazia e rispetto ad essa il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto, (ex plurimis, CE c. Francia
(GC), n. 29369/10, p. 125, CEDU 2015), vigendo, pertanto, un livello massimo di tutela
[…]. Per assicurare che tale dibattito si svolga il più liberamente possibile, la Corte
Edu ammette in tale ambito il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate» (Cass. pen. 4530/2023).
Ancora, «quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv.
236362.) […]. La nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero […] rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore» (sempre Cass. pen. 4530/2023).
pagina 31 di 61 Dunque, venendo al concreto atteggiarsi dei tre noti presupposti della scriminante del diritto di critica in ambito politico, la verità del fatto assume un rilievo affievolito: la critica è espressione di opinione meramente soggettiva, necessariamente congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. pen.
4938/2011). Si richiede, comunque, che la critica abbia un «sufficiente riscontro fattuale» (Cass. pen. 4530/2023, che cita , sent. del 27.10.2005 caso Per_10
Wirtshafts– Trend Zeitschriften– Verlags Gmbh c. Austria ric. N. 58547/00 e sent. del
29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. N. 75088/01). In altre parole, in questo Per_11
contesto, «costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera» (Cass. pen. 17326/2024)».
In punto di continenza, è necessario tenere conto «della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del
13/06/2007, Rv. 237260): si intende dire che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate a mo' di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica
(Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125)» (Cass. pen. 4530/2023). Resta necessario non trascendere in «gratuiti attacchi personali» con «espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» (Cass. pen. 4530/2023; Cass. pen. 15060/2011)
«salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico»
(Cass. pen. 4530/2023; Cass. pen. 37397/2016). I toni aspri e pungenti ammessi in ambito politico «devono essere collegati alla manifestazione di un ragionato dissenso rispetto alle opinioni ed ai programmi politici dell'avversario, senza mai trasmodare nel pagina 32 di 61 punto insulto o nella contumelia ovvero nel tentativo di suscitare in chi legge o ascolta la sensazione di una sorta di indegnità personale del soggetto cui si riferiscono» (Cass. civ. 2081/2015). Non sono ammissibili «toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni» (Cass. civ. 11767/2022).
Per esempio, è stata ritenuta illecita la condotta di chi indirizza al sindaco uno scritto in cui attribuisce al «una condotta criminosa di assoluta gravità, sostenendo che Pt_1
una delibera fosse derivata dall'adesione a un clan capeggiato, a dire dell'imputato, da un noto politico locale, senza indicare alcun elemento specifico dal quale potesse assumersi che il fatto fosse vero, almeno sul piano putativo, e trascendendo, comunque, ogni limite di continenza espressiva, anche ove si voglia riguardare lo stesso nei più ampi connotati consentiti dal diritto di critica politica» (Cass. pen. 17326/2024).
Nella fattispecie qui considerata, si tratta di esaminare, caso per caso, se l'offesa ai diritti della personalità della sindaca e dell'ente siano scriminate dal ricorrere dei presupposti del diritto di critica politica, come sopra tratteggiati.
*
Applicazione al caso di specie
Per valutare la ricorrenza del presupposto della verità del fatto narrato, come sopra ricostruito, è imprescindibile ricostruire la complessa vicenda sottostante alle accuse mosse. CP_2 Nel 2014, la società veicolo “Sporting Milano 3”, riferibile a tali ed , Parte_13
aveva acquistato lo Sporting Club di , struttura di 50.000 m2. I lavori di Pt_1
ristrutturazione erano stati affidati alla società Ausengineering s.r.l. di Pieve Emanuele, riferibile ai sigg. ed . Il 20.5.2014 era stata presentata una Pt_13 Pt_3 Parte_14
pagina 33 di 61 comunicazione opere di manutenzione straordinaria;
a novembre 2024, la Sporting
Milano 3 aveva presentato pratica edilizia SCIA (doc. 14 convenuti).
Nel frattempo, l'11.9.2014, nel contesto di verifiche attinenti agli appalti relativi alla costruzione di opere legate all'Expo 2015 di Milano, il Prefetto di Milano aveva emanato un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della medesima
Ausengineering s.r.l., come reso noto dalla stampa nei giorni immediatamente successivi
(doc. 4 convenuti). Dopo un annullamento da parte del TAR, il provvedimento sarebbe poi stato confermato dal Consiglio di Stato il 7.7.2016 (doc. 5 convenuti): «– OMISSIS–
– risulta essere stato 'controllato' in Calabria in compagnia di pluripregiudicati e legati alla famiglia dei (di) , anche con il genero ed il nipote del Per_12 Persona_13
capo clan […] vi sarebbero 96 segnalazioni;
in ogni caso, dalla Persona_14
nota della DIA di Milano prot. 125/MI/2°/H7/135/8252, ne vengono elencate cinquanta). Tali frequentazioni sistematiche, non casuali od occasionali, pertanto costituiscono un indizio eloquente di vicinanza alla criminalità organizzata. 6.3.2.
Quanto ai collegamenti tra il– e la famiglia – , il capitale sociale Pt_15 Pt_15
della società appellante è interamente detenuto dai tre – , figli di Pt_15 Pt_15
– I collegamenti economici, oltre che parentali, del– con lo – Pt_16 Pt_15
e la sua famiglia sono dimostrati dalle vicende relative alla – OMISSIS Pt_15
[…]». «
7. Gli elementi sopra rilevati sono idonei a sostenere la valutazione, operata dalla di Milano, di sussistenza di pericoli di infiltrazione o di CP_24
condizionamenti della criminalità organizzata nei confronti della società appellata».
Il 26.1.2015, l'arch. Responsabile del Settore Ambiente e Territorio – Servizio Tes_1
Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di , aveva ricevuto un'irrituale e–mail Pt_1
da , che «chiedeva il permesso di tamponare la facciata principale in Parte_2
forma definitiva, con l'impegno che avrebbe rimosso il tamponamento nel caso in cui la commissione paesaggistica non avesse approvato la proposta» (doc. 14 convenuti). Il pagina 34 di 61 27.1.2015, l'arch. aveva risposto facendo presente la necessità di idoneo titolo Tes_1
abilitativo, pena la commissione di un abuso edilizio (doc. 14 convenuti).
Il 9.3.2015, un Consigliere comunale di aveva chiesto di effettuare un Pt_1
sopralluogo presso il cantiere dello Sporting (richiesta poi reiterata il 16.3.2015), per verificare la corrispondenza dei lavori con i titoli abilitativi (doc. 14 convenuti).
Il 10.3.2015, l'arch. e il geom. avevano organizzato con il comandante Tes_1 CP_25
della polizia locale un sopralluogo presso le aree dello Sporting, per il 16.3.2015.
Il 12.3.2015, si era svolta una riunione tra i rappresentanti della società e quelli del
Comune per definire gli oneri «dovuti in riferimento alla bozza presentata [di permesso di costruire convenzionato, in deroga al PGT]» (doc. 14 convenuti). La Società aveva avanzato una proposta progettuale e il Comune si era riservato.
Il medesimo 12.3.2015, alle ore 19:45, l'arch. era stata convocata nell'ufficio del Tes_1
sindaco , alla presenza del segretario comunale , dove le era stato Per_3 Parte_17
comunicato che l'amministrazione avrebbe separato i settori dell'area tecnica, lasciandole la responsabilità del solo . Dal 16.3.2015 Controparte_26
sarebbe stato nominato responsabile del Settore Urbanistica l'ing. , già CP_13
responsabile del Servizio tecnico del Comune di Pieve Emanuele (doc. 14 convenuti).
Il 17 e il 18 marzo, l'arch. aveva eseguito un sopralluogo, rilevando la Testimone_1
probabile realizzazione di lavori nella facciata in difformità e un ampliamento in difformità del titolo abilitativo (doc. 14 convenuti). Questo, nonostante l'assenza di personale in cantiere avesse impedito di visionare i lavori eseguiti internamente. Lo stesso giorno, l'arch. aveva predisposto l'ordinanza di sospensione lavori di cui Tes_1
si dirà a breve, che era stata registrata nel programma delle ordinanze (doc. 14 convenuti) e l'aveva sottoposta al Sindaco e all'Assessore competente per il necessario visto (doc. 10 convenuti).
pagina 35 di 61 Il medesimo 18.3.2015, come anticipato, la delibera n. 37 della Giunta comunale di aveva separato il settore “ambiente e territorio” in due settori distinti: Pt_1
“ambiente e territorio”, comprensivo dell'ufficio lavori pubblici, e “settore urbanistica”, comprendente l'edilizia privata (doc. 29 attori e doc. 6 convenuti). Veniva previsto «che entrambi i settori abbiano un proprio responsabile di posizione organizzativa: per il settore urbanistica, nello specifico, si intende ricorrere a una convenzione con altro
Ente Locale per l'utilizzo parziale e temporaneo di personale con medesima qualifica, limitando così anche i relativi costi». La delibera sarebbe diventata esecutiva il
5.4.2015.
Gli attori deducono che la delibera 37 era in continuità con la delibera n. 21 del
25.2.2015 (doc. 28 attori) che, premesso che già nel 2013 era stato «avviato un processo di modifica della struttura organizzativa dell'Ente intesa ad operare una razionalizzazione del lavoro nei settori»; dato atto della «necessità di un nuovo intervento al fine di garantire una migliore distribuzione delle attività e del personale assegnato», perseguendo «principalmente l'obiettivo di sviluppare in chiave strategica e orientata ai cittadini l'insieme dei servizi erogati, rendendoli sempre più fruibili, accessibili e sinergici tra loro», aveva istituito il «servizio segreteria generale e l'ufficio contratti». I fatti allegati con la delibera sub doc. 28, prodotta dagli attori con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non sono stati contestati dai convenuti.
Sempre il 18.3.2015, acquisito il consenso del di Pieve Emanuele, la delibera n. Pt_1
38 della Giunta comunale aveva approvato l'accordo per il distacco a tempo parziale, presso il Comune di , del dipendente del comune di Pieve Emanuele ing. Pt_1
, conferendogli la responsabilità di Posizione Organizzativa del Settore CP_13
Urbanistica (doc. 30 attori). I fatti allegati con la delibera sub doc. 30, prodotta dagli attori con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non sono stati contestati dai convenuti. pagina 36 di 61 I convenuti osservano, con affermazione non contestata e dunque pacifica ex art. 115
c.p.c., che l'ing. era consulente della Ausengineering s.r.l. con riferimento CP_13
ai lavori in corso allo Sporting. Questa circostanza era nota alla Giunta – poiché
aveva già partecipato a incontri negli Uffici comunali per la pratica di CP_13
ristrutturazione: si tratta di circostanza non contestata e quindi pacifica ex art. 115 c.p.c.
(e cfr. doc. 14 convenuti, dove l'arch. dà conto di un incontro tra i rappresentanti Tes_1
della società e del al quale era presente l'ing. ). Pt_1 CP_13
Il 19.3.2015, l'arch. aveva adottato l'ordinanza n. 7 del 19.3.2015 di sospensione Tes_1
dei lavori dello Sporting Club MI3, in considerazione degli abusi emersi durante i due sopralluoghi citati supra (doc. 31 attori – prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ma non contestato dai convenuti). L'ordinanza sarebbe stata comunicata via PEC agli interessati solo il 20.3.2015; tuttavia, già il 19.3.2015 l'arch. aveva ricevuto una visita presso il proprio ufficio da e dall'avv. Tes_1 Parte_13
Degli Esposti (rispettivamente proprietario e futuro gestore dello Sporting) che, pur non avendo in quel momento ancora avuto conoscenza formale del provvedimento in corso di emanazione, mostravano di conoscerne perfettamente il contenuto (doc. 10 e doc. 14 convenuti).
I convenuti deducono che «il primo atto del neo responsabile per l'urbanistica
era proprio di revocare la sospensione dei lavori allo Sporting. A ciò si CP_13
aggiungeva, inoltre, l'adozione da parte del consiglio comunale – sempre su impulso di
– di un nuovo permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici CP_13
generali (così sanando gli abusi edilizi in corso), nonché di una convenzione che abbassava drasticamente gli oneri di urbanizzazione a carico della Sporting Milano 3 srl da circa 500.000 euro a soli 145.824,20 euro» (comparsa di risposta, p. 11). Si tratta di affermazioni non specificamente contestate dagli attori e, quindi, pacifiche ex art. 115
c.p.c. (si veda anche doc. 10 convenuti). pagina 37 di 61 La stampa aveva divulgato i fatti salienti sopra ricapitolati, a partire dal 3.7.2015 e fino al 25.10.2016 (doc. 9, doc. 7 convenuti).
I fatti narrati avevano portato a un procedimento penale, scaturito da una denuncia dell'arch. e dalle sue SIT, rese il 29.5.2015. Tes_1
Nella richiesta di misura cautelare del 18.12.2017, in relazione a questi fatti, la Procura di Milano aveva ipotizzato la commissione di reati di abuso di ufficio e di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio a carico di e (allora Persona_3 CP_27
assessore all'urbanistica), per avere anticipato agli interessati il contenuto dell'imminente ordinanza di sospensione lavori, e del reato di abuso d'ufficio a carico dell'ing. , «perché, nella sua qualità di titolare di “Posizione Organizzativa CP_13
per l'Edilizia Privata e Residenziale”, incarico conferitogli con le modalità di cui al capo che precede, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della
P.A., in quanto tra l'altro legato a e a da Controparte_28 CP_29
pregressi rapporti di personale collaborazione e consulenza, abusando delle sue qualità, procedeva alla revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori presso il sito
SPORTING, ordinanza precedentemente adottata dalla medesima amministrazione, per ritenute violazioni edilizie;
procedendo all'ispezione del cantiere personalmente, sottoscrivendo il verbale di sopralluogo, sopralluogo cui procedeva il medesimo giorno della richiesta effettuata dai privati interessati, i suindicati , appena ventisette Pt_2
minuti dopo tale richiesta;
ciò al fine di procurare ai medesimi un vantaggio Pt_2
patrimoniale, collegato alla conseguente riapertura del club SPORTING, resa possibile dalla rimozione dell'ostacolo amministrativo rappresentato dalla revocata ordinanza»
(doc. 10 convenuti).
Nella richiesta cautelare si legge: «già dallo scorso inverno (inizio intercettazioni,
13/02/2015), era in corso un aspro confronto tra ed il Comune di , in Pt_2 Pt_1
merito alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione che l'imprenditore avrebbe pagina 38 di 61 dovuto pagare per i lavori di ristrutturazione dello SPORTING. La vicenda, anche da un punto di vista tecnico, vedeva contrapposte due visioni contrastanti: quella dell'architetto (Milano, MI, 18/01/1973) responsabile del Settore Testimone_1
Ambiente e Territorio/ Servizio Edilizia Privata e Urbanistica e quella dell 'ing.
consulente di . Secondo la il tributo Controparte_17 Pt_2 Tes_1
concessorio da versare nelle casse comunali oscillava tra 375.000 e 500.000 euro, ma per le stime di tale cifra risultava assolutamente esosa. , al fine CP_13 Pt_2
di una rideterminazione degli oneri in proprio favore, sollecitava – in più occasioni – gli amministratori comunali a lui vicini a compiere un 'opera di mediazione nei confronti dell'irremovibile funzionario […]. A ridosso del suddetto evento, dietro evidenti pressioni esercitate da sul sindaco e sull'assessore ali 'Urbanistica, la Pt_2
Giunta Comunale di deliberava la nomina di quale nuovo Pt_1 Controparte_17
dirigente del Settore Urbanistica […]. Confermando il suo legame con gli , Pt_2
, lo stesso giorno in cui assumeva il nuovo incarico a , CP_13 Pt_1
effettuava un nuovo sopralluogo al cantiere dello SPORTING emettendo immediatamente un 'ordinanza di revoca della sospensione promossa dalla Tes_1
Infine, continuando la sua opera di appoggio incondizionato alle ragioni dell 'indagato nonostante il nuovo ruolo rivestito, , che già nel ruolo di consulente di CP_13
parte aveva garantito a il pagamento di una cifra minima per gli oneri Pt_2
(“ : tu oneri non ne paghi! ''), si faceva parte diligente nel predisporre CP_13
e far approvare, nel corso del Consiglio Comunale tenutosi il 13/05/2015, un 'apposita convenzione tra il Comune di e la IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 Pt_1
S.P.A. in forza della quale la società avrebbe pagato solo euro 145.824,20 a fronte dei
500.000 originariamente previsti. Nella stessa circostanza, al fine di sanare le numerose problematiche progettuali legate alla ristrutturazione (che lo stesso Parte_13
pagina 39 di 61 concorda nel definire “magagne”), veniva concesso un nuovo permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali”» (doc. 10 convenuti).
Nel settembre 2019, il GIP di Milano aveva emesso un'ordinanza cautelare, applicando la misura degli arresti domiciliari, tra gli altri, a , per vari capi di CP_13
imputazione, tra i quali concorso in corruzione aggravata ex artt. 110, 319, 319– bis, 321
c.p. per un'altra vicenda, denominata “AT01”. La documentazione in atti non permette di ricostruire compiutamente il contenuto dell'ordinanza con riferimento alla vicenda
“ ”. Parte_1
Nel frattempo, a giugno 2018 si erano svolte le elezioni comunali, che avevano portato all'elezione di come sindaco. era vicesindaca della Controparte_1 CP_1
precedente amministrazione;
(assessore all'urbanistica), Per_3 Persona_5 Per_15
e – nella Giunta – erano consiglieri comunali eletti nella
[...] Parte_10 CP_1
lista civica “L'Officina di Basiglio”, lista di maggioranza che aveva sostenuto l'allora sindaco (doc. 11 convenuti). Durante la giornata elettorale del Persona_3
10.6.2018, aveva pubblicato un post Facebook in cui, secondo i Parte_13
convenuti, aveva implicitamente invitato a votare per la lista , e non Controparte_8
per la lista Cittadini solidali per (doc. 12). Pt_1
*
Preliminarmente, si deve precisare che non è stata contestata ex artt. 115 e 167 c.p.c. la riconducibilità ai convenuti e dei post e dei comunicati asseritamente Per_1 CP_3
diffamatori pubblicati a firma “ ”; Controparte_30
pertanto, dell'eventuale natura offensiva dei comunicati dovranno rispondere entrambi i convenuti.
Il doc. 1, post del 13.6.2018, accusa la lista in cui era candidata di essere stata CP_1
eletta grazie a una macchinazione elettorale ordita da «mafiosi» o dalla «'ndrangheta», a pagina 40 di 61 cui avrebbero «fatto già favori», circostanza che avrebbe reso necessaria l'elezione per permettere alla giunta neoeletta di «custodire i segreti del malaffare».
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, e dei fatti sopra ricapitolati, l'accusa mossa nel doc. 1 non si può ritenere mossa nell'esercizio del diritto di critica politica.
Al 13.6.2018, infatti, erano noti il legame tra la Ausengineering s.r.l. e la famiglia , Pt_2
l'interdittiva antimafia che aveva colpito la società, la vicenda riguardante l'emanazione e il successivo annullamento dell'ordinanza di sospensione lavori e le problematiche emerse relativamente al calcolo degli oneri di urbanizzazione;
erano conosciuti pure i fatti che avevano portato alla divisione del Settore urbanistica e l'appoggio di Pt_13
, espresso via Facebook, alla lista Reale. Tuttavia, nessuno di questi fatti deponeva
[...]
per l'esistenza di un patto criminale diretto a distorcere il meccanismo democratico per favorire la lista «che deve necessariamente vincere perché ha già fatto favori a qualche
di mafiosi e pertanto deve custodire i segreti del malaffare». Per_16
Pertanto, l'accusa mossa nel post sub doc. 1, della massima gravità, non ha un
«sufficiente riscontro fattuale», né prende «spunto da una notizia vera» (Cass. pen.
17326/2024; Cass. pen. 4530/2023), finisce per esprimere un semplice sospetto e, quindi, non può dirsi scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica.
Il doc. 22 attoreo tenderebbe a dimostrare che, già l'11.6.2018, era stata proposta una lettura alternativa della vittoria elettorale di;
tuttavia, il documento – come CP_1
eccepito dai convenuti – è stato prodotto solamente con la memoria n. 2, nonostante si tratti di un post risalente a prima dell'introduzione del giudizio, e, quindi, è tardivo.
Il doc. 2 è intitolato “il patto della 'nduja”, intestazione che si riferisce univocamente al piatto tipico calabrese e, per esso, allude alla criminalità organizzata di stampo
'ndranghetista. Il titolo induce nel lettore medio la convinzione di un legame tra l'amministrazione pubblica e la 'ndrangheta, meglio precisato dal contenuto del pagina 41 di 61 comunicato, e, quindi, non si può ritenere scriminato per le medesime considerazioni svolte supra, per il doc. 1.
Il comunicato, analogamente al doc. 1, afferma che avrebbe vinto le elezioni «a CP_1
sorpresa, grazie ai voti dirottati all'ultimo dallo sporting alla sua lista […]. I danti causa dello sporting volevano un sindaco che non scoperchiasse il vaso di Pandora, coperto da tale ing. […]. Un bel patto della 'nduja alla faccia di chi ha CP_13
creduto all'urlo I COSTRUTTORI”». In questo modo si allude Pt_18
nuovamente alla circostanza che sia stata eletta in virtù di un accordo («il patto CP_1
della 'nduja») stretto con soggetti contigui alla 'ndrangheta, interessati ad avere un soggetto compiacente come amministratore pubblico e, quindi, adoperatisi per eleggere la in thesi disponibile a non scoperchiare «il vaso di Pandora». La gravissima CP_1
accusa non è scriminata, per le stesse ragioni esposte per il doc. 1.
Il doc. 3, pubblicato subito dopo, esplicita l'intento diffamatorio, precisando: «ci auguriamo solo che non sia stato un voto di scambio perché per il resto gli elementi ci sono tutti». Il rilievo allude alla gravissima fattispecie criminosa di cui all'art. 416– ter
c.p. e non si può dire scriminato per le stesse considerazioni svolte per i docc. 1 e 2, che qui valgono a maggior ragione, dato il riferimento espresso al “voto di scambio” – e posta la potenzialità diffamatoria anche delle semplici allusioni (Cass. civ. 11767/2022).
La restante parte del comunicato è continente, non ravvisandosi attacchi gratuiti, inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Cass. pen. 4530/2023); di sicura pertinenza all'interesse pubblico dei cittadini di – dato che si denuncia un Pt_1
possibile conflitto di interessi dell'ing. e l'incoerenza del sindaco –; CP_13 CP_1
dotato di un sufficiente aggancio fattuale – effettivamente, l'ing. era CP_13
divenuto, da consulente della società “Sporting”, responsabile dell'Ufficio urbanistica del mentre il passato comportamento di nei confronti dello Sporting non Pt_1 CP_1
è stato contestato e quindi si ritiene rispondente alla realtà ex art. 115 c.p.c. pagina 42 di 61 Il doc. 4 è scriminato nella parte in cui si critica l'operato del sindaco con riferimento ai costi mensa, al “nido” e alla “rimozione veicoli”, oltre che l'accantonamento di somme per il rischio “liceità degli atti” e le perdite economiche esposte nel bilancio consolidato: il tenore del testo è continente, pertiene all'interesse pubblico della cittadinanza di e, quanto alla verità, nulla è stato dedotto dall'attrice per smentire le accuse ivi Pt_1
riportate.
Nella parte in cui afferma: «capiamo che l'incapace sindaco abbia dovuto mettere in giunta un tizio di collegamento con una “famigghia” [alludendo a assessore al Per_9
bilancio]», il comunicato lede ingiustamente l'onore e la reputazione di in quanto CP_1
mancano del tutto riferimenti all'ipotizzato nesso tra e la criminalità organizzata Per_9
e quanto alla circostanza che abbia «dovuto mettere in giunta» una persona con CP_1
questa caratteristica. La chiosa: «visto che senza i loro voti non avrebbe mai vinto», lede ingiustamente l'onore e la reputazione di Reale, per le medesime ragioni esposte per il doc. 1.
Il doc. 5 afferma, due volte, che l'amministrazione considera il comune «cosa CP_1
nostra», alla luce di un non meglio precisato tentativo di “cacciare” l'opposizione dal consiglio comunale.
Il comunicato costituisce un'illegittima lesione dell'onore e della reputazione di CP_1
in quanto resta oscuro il nesso tra l'accusa gravissima di trattare il Comune “come cosa nostra” e il riferimento, comunque non precisato, a un tentativo di “cacciare”
l'opposizione dal Consiglio comunale. Il comunicato, dunque, è privo di un «sufficiente riscontro fattuale» oltre che non continente: non diversamente a quanto affermato da
Cass. pen. 17326/2024, che ha giudicato diffamatorio attribuire al sindaco «una condotta criminosa di assoluta gravità, sostenendo che una delibera fosse derivata dall'adesione
a un clan capeggiato, a dire dell'imputato, da un noto politico locale, senza indicare alcun elemento specifico dal quale potesse assumersi che il fatto fosse vero, almeno sul pagina 43 di 61 piano putativo, e trascendendo, comunque, ogni limite di continenza espressiva, anche ove si voglia riguardare lo stesso nei più ampi connotati consentiti dal diritto di critica politica».
Il doc. 6 è il video della seduta del Consiglio comunale di 26.3.2019. Pt_1
L'intervento di nella parte in cui è un attacco sferzante al Controparte_3
programma della giunta Reale, si mantiene nell'alveo del diritto di critica politica: si riferisce ad alcuni fatti non contestati dall'attrice (es.: la scarsità di personale della polizia locale), esprime apprezzamenti con sufficiente continenza – non trasmodando in insulti o espressioni umilianti – e pertiene all'interesse pubblico della comunità di
, denunciando l'inefficacia del programma della giunta in carica. Pt_1
Nella parte in cui allude alla commissione di un «gravissimo illecito che è già stato segnalato alle autorità competenti», rifiutandosi – nonostante le numerose richieste di
– di precisare l'addebito, è diffamatorio: il diniego di fornire dettagli rende CP_1
impossibile verificare la presenza di un «sufficiente riscontro fattuale», risolvendosi in un'accusa indimostrabile, ma idonea a generare sospetto e sfiducia, per la sede istituzionale in cui è mossa e per la qualità dei soggetti coinvolti.
Il contenuto del doc. 7, considerata la particolare declinazione dei requisiti della scriminante del diritto di critica politica, va considerato lecito. Si accusa la giunta
– nella quale era vicesindaca – di «avere aperto le porte al malaffare», Per_3 CP_1
sulla scorta della pubblicazione di un'intercettazione dove l'ing. aveva CP_13
definito «i tre dell » l'ex sindaco , l'ex ass. all'urbanistica e CP_20 Per_3 CP_18
l'attuale ass. all'urbanistica Il riferimento all'intercettazione fornisce un Pt_8
sufficiente aggancio a fatti realmente accaduti, mentre il tenore del testo non è gratuitamente offensivo e pertiene all'interesse pubblico dei cittadini di , Pt_1
riguardando la precedente amministrazione – della quale erano membri diversi esponenti della giunta CP_1
pagina 44 di 61 L'accusa al sindaco di «non potere non saper chi fosse l'ing. , visto CP_1 CP_13
che l'hanno repentinamente assunto per sostituire il funzionario che, come emerge dai fatti, aveva sollevato obiezioni e giuste resistenze in merito ai lavori di ristrutturazione dello “sporting”» rientra nel diritto di critica politica. Effettivamente, il sindaco CP_1
era vicesindaca dell'amministrazione che aveva “assunto repentinamente” l'ing.
: aveva votato favorevolmente la proposta di delibera di giunta di CP_13
“scorporo” dei settori ambiente e territorio e del settore urbanistica (doc. 29 attori e doc.
6 convenuti), aveva votato favorevolmente la delibera di Giunta di approvazione dell'accordo di distacco dell'ing. presso il Comune di , CP_13 Pt_1
conferendogli la responsabilità di Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica prima ricoperta dall'arch. (doc. 30 attori). Dunque, nell'ottica di un aspro conflitto, la Tes_1
denuncia di una responsabilità “politica” – e non penale - di per i fatti avvenuti CP_1
sotto la precedente giunta è dotata di un sufficiente riferimento alla realtà dei fatti ed è sufficientemente continente, oltre che di sicuro rilievo per l'interesse pubblico degli abitanti del Comune di . Pt_1
Il doc. 9, successivo alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare (doc. 8 attori), è un'invettiva ancora più aspra, ma – considerata la nozione di continenza esposta supra –
i toni accesi sono giustificati dal contesto e dall'emersione dell'inchiesta giudiziaria che aveva colpito, tra gli altri, e , non potendosi parlare di «gratuiti CP_13 Per_3
attacchi personali» con «espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti»
(Cass. pen. 4530/2023; Cass. pen. 15060/2011). Dal punto di vista della sussistenza di un «sufficiente riscontro fattuale», le accuse mosse a si giustificano nell'ottica di CP_1
un accertamento ampio dei requisiti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, come già esposto per il doc. 7, alla cui motivazione si rimanda («tu eri nella giunta come vicesindaca, sei coinvolta totalmente e quindi non offendere Per_3
l'intelligenza di chi ti ha votato inconsapevolmente e dei cittadini che sono basiti da pagina 45 di 61 questo […] senza alcun ritegno avete fatto favori. Reale ma ancora credi Pt_19
di resistere all'onda della verità? […] LASCIA CHE A VENGA IL Pt_1
COMMISSARIO PER INDAGARE QUANTO PROFONDA È STATA (ED È)
L'INFILTRAZIONE DEL MALAFFARE CHE TU […] AVETE PORTATO CON
L'ASSUNZIONE DI GUADAGNOLO!»). Sussiste l'interesse pubblico alla divulgazione dell'affermazione, che attiene a gravi fatti, all'epoca attuali, di grande rilievo per la vita politica di . Pt_1
Il doc. 10 è la registrazione video della seduta del 10.9.2019 del Consiglio comunale di
. Il giorno precedente era stato diramato il comunicato del Gruppo Consiliare Pt_1
Cittadini solidali per sub doc. 9, a seguito della diffusione dell'ordinanza Pt_1
cautelare.
Il veemente intervento di contiene svariate offese all'onore e alla Persona_1
reputazione di Le accuse di collusione e di aver assunto l'ing. «che CP_1 CP_13
dipendeva da una società per fare i suoi interessi» sono dotate di un sufficiente riferimento fattuale, per quanto esposto nella parte in fatto e con riferimento al doc. 7.
L'esortazione ad «andare a casa» fa valere una responsabilità politica e, considerata l'ampia nozione rilevante in materia di esercizio del diritto di critica politica, il tono è ancora continente, non riscontrandosi attacchi gratuiti o avvilenti con «espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» (Cass. pen. 4530/2023; Cass. pen.
15060/2011). La pertinenza all'interesse pubblico dei cittadini di è sicura, dato Pt_1
che si discute di gravi fatti di mala gestio accaduti durante la precedente amministrazione, quando era vicesindaca, e considerato che aveva votato CP_1
favorevolmente le delibere di Giunta di cui si è detto (docc. 29 e 30 attori).
La frase «la Procura lo sa, ci sono ancora indagini in corso, sono qui per dirvi: vada a casa, perché il peggio sta per arrivare», invece, è ingiustamente offensiva, in quanto getta discredito e lede la reputazione della sindaca prospettandone un'imminente pagina 46 di 61 responsabilità penale – e non solo politica – in assenza di idonei riscontri fattuali: nell'ordinanza cautelare non veniva neppure fatto il nome della sindaca.
Il doc. 11, un altro comunicato del solidali per , su Controparte_16 Pt_1
contiene gravi accuse a e IG («a leggere i documenti [dell'indagine Pt_8
penale] emerge chiaramente il ruolo dell'attuale assessore e di IG») e Pt_8
incolpa di non potere «non sapere» le vicende che avvenivano sotto la precedente CP_1
giunta, nella quale era vicesindaca. I fatti accaduti vengono definiti «uno svilimento della cosa pubblica al pari del comune più mafioso d'Italia», con la chiosa « è Pt_1
passata da città innovativa a comune asservito ad interessi malavitosi». Il post si conclude con l'esortazione «#dimissionisubito».
Come visto supra, l'affermazione è dotata del grado di diffusività sufficiente a colpire il
. Parte_1
L'invocazione della responsabilità politica di che «era vicesindaca, braccio CP_1
destro di e, quindi, «non poteva non sapere», instaura un collegamento tra la Per_3
ritenuta “mafiosità” del e l'operato dell'allora vicesindaca;
pertanto, anche Pt_1
si deve ritenere destinataria delle affermazioni appena riportate. CP_1
Nel merito, la definizione di «al pari del comune più mafioso d'Italia […] Pt_1
asservito ad interessi malavitosi» trae spunto sufficiente dalla notizia, vera, relativa all'emissione della misura cautelare con riferimento alla vicenda dello Sporting, ricapitolata supra; tuttavia, difetta il requisito della continenza, apparendo gravemente infamante e sproporzionato (cfr. Cass. civ. 11767/2022, cit.) definire la città, per questa ragione, «comune più mafioso d'Italia».
Il collegamento che viene instaurato tra la condizione di “svilimento” in cui verserebbe e il sindaco all'epoca vicesindaca, fa sì che le affermazioni del doc. 11 Pt_1 CP_1
ledano anche l'onore e la reputazione di per le stesse ragioni appena esposte con CP_1
Pa riferimento al Comune . Pt_1
pagina 47 di 61 Il doc. 12 è il video pubblicato sulla piattaforma YouTube il 24.9.2019 da parte di e con relativa trascrizione. Il video si apre con Persona_1 Controparte_19
un'invettiva di , che, sulla base degli «atti della Procura», riguardanti i Persona_1
fatti accaduti sotto la precedente Giunta, ribadisce più volte come l'amministrazione comunale non meriti la fiducia dei cittadini. prosegue: «in quella Giunta c'era Per_1
anche l'attuale Sindaco, che si chiama la c'era anche lo stesso CP_1 Per_6
Voglio dire, ci sono tutti. IG era Consigliere – capogruppo del Pt_11
Consiglio Comunale – e – vicecapogruppo del – quindi Pt_8 Controparte_21
posizione di controllo, come si suol dire, della politica amministrativa nei momenti in cui si delibera. Quindi, per dire questo: che un'amministrazione che oggi dice che nulla
c'entra col passato – e ancora siamo in grado di provare che c'entra… È come chi sta lì come se niente fosse. Credo che sia un'amministrazione o fatta da persone scellerate o persone che non vogliono bene a questa città. Che la vogliono infangare. Che vogliono che venga sciolto il per infiltrazioni malavitose di ogni tipo, come è evidente, Pt_1
politicamente evidente – dal punto di vista giudiziario non mi interessa, mi interessa la politica».
Le accuse hanno un sufficiente fondamento nella realtà dei fatti, in quanto – fermo che si invoca una responsabilità politica della giunta non penale – vengono svolti CP_1
diversi riferimenti alle vicende ricapitolate supra; inoltre, vari esponenti di spicco della giunta erano tali anche durante la precedente giunta . La forma espressiva, CP_1 Per_3
considerata la compatibilità del diritto di critica politica anche con toni accesi e sferzanti, è sufficientemente continente.
L'intervento conclusivo di è scriminato nella parte in cui afferma «se prima c'era Per_1
l'asservimento all'interesse di un privato che comandava, adesso c'è ancora lo stesso asservimento»: la grave accusa ha un sufficiente riferimento alla realtà, costituito dall'indagine in corso;
il tono non è inutilmente offensivo o umiliante, né pagina 48 di 61 sproporzionatamente sdegnato o scandalizzato;
l'affermazione corrisponde all'interesse pubblico della cittadinanza di , riguardando gravi e attuali vicende politiche. Pt_1
Il doc. 13 è diffamatorio nella parte in cui, dopo avere criticato l'operato della CP_15
esprime l'accusa «di aver introdotto un metodo “mafioso/omertoso” nei rapporto CP_1
con il “pubblico”, con i cittadini». L'accusa non è scriminata perché non gode di un sufficiente aggancio fattuale, in quanto svincolata dai fatti descritti nella prima parte del comunicato, dove si lamenta nuovamente l'“assunzione” dell'ing. come CP_13
consulente del Comune.
Il doc. 14 si mantiene nei limiti della scriminante, in quanto rappresenta una sferzante critica politica alla gestione di alcuni servizi pubblici, priva di riferimenti alla criminalità organizzata. Anche i riferimenti alla «idiozia e incapacità» della giunta si devono ritenere scriminati, alla luce dell'ampia nozione di “continenza” applicabile alla critica politica e della considerazione che, in questo ambito, è necessario tenere conto «della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5,
n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260) […] (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara,
Rv. 232125)» (Cass. pen. 4530/2023).
Il doc. 15 è un post di sul gruppo “La Voce di Basiglio”. L'accusa Controparte_4
all'amministrazione di agire «da pezzenti» è scriminata, per le stesse considerazioni appena svolte con riferimento al termine «idiota» nel doc. 14. La diffidenza mostrata verso l'affidabilità della giunta («questi») nel maneggiare «soldi […] che non si sa dove finiscono», trattandosi di «gente» non «credibile» è pure scriminata: l'indagine in corso relativamente agli oneri di urbanizzazione costituisce un sufficiente riferimento fattuale, trattandosi di vicenda afferente alla gestione di denaro pubblico. Il linguaggio, caustico,
è sufficientemente continente, considerato il contesto e la critica politica che viene pagina 49 di 61 svolta. La pertinenza all'interesse pubblico è sicura, trattandosi di vicenda centrale per la cittadinanza del , e, all'epoca, in corso di svolgimento. Parte_1
Il doc. 16 è un post di sul gruppo “La Voce di Basiglio”. L'accesa Controparte_4
invettiva nei confronti di per la gestione delle «invasioni barbariche della CP_1
domenica e dei festivi» è lecita, in quando sostenuta dal riferimento a svariati fatti – non contestati – continente – non risolvendosi in accuse gratuite, umilianti o infamanti – di sicura pertinenza all'interesse pubblico della comunità di Basiglio/Milano 3.
Invece, esorbita dall'ambito di applicazione della scriminante il reiterato riferimento a condotte ritorsive tenute da «lei, per ritorsione, non manda più i controlli la CP_1
domenica e lascia invadere Milano 3 appositamente […] lei ora se ne frega di preservare il territorio ed il verde del comprensorio. E lo fa apposta per mettere in difficoltà l'attuale amministratore… […] vuole iniziare a fare qualcosa da sindaca, invece di pensare a chiedere di cacciarmi dai locali e di farmi minacciare da suo marito
e dai suoi compagni di giunta? […] sta usando il potere contro chi, lei ritiene un nemico». Si tratta di accuse gravi, perché vertono su uno sviamento dell'esercizio del potere amministrativo, piegato a fini puntivi e ritorsive, ma prive di sufficienti riferimenti fattuali.
Illecito è anche il riferimento «finché non arriva la procura, vuole occuparsi di Pt_1
e del comprensorio? […] TOC TOC procura quanto manca alla chiusura delle indagini? Spero entro l'anno vi portino via». La frase ingenera nel lettore la convinzione che siano imminenti l'arresto/l'emissione di una misura cautelare nei confronti di CP_1
tuttavia, l'affermazione è priva di un sufficiente supporto fattuale, dato che l'ordinanza cautelare all'epoca era già nota e non vedeva destinataria di provvedimenti, né CP_1
indagata (doc. 8 attori). Inoltre, mentre, per esempio, il documento 7 invocava una responsabilità politica di il documento 16 ne invoca una responsabilità penale, per CP_1
pagina 50 di 61 fatti tali da giustificare una misura cautelare o altro provvedimento che produca l'effetto di «portarla via».
Il doc. 17, nella parte in cui si riferisce ad asserite ritorsioni realizzate da che CP_1
vengono commentate con la chiosa «a me non sembra di essere a Milano3 ma in un comune sperduto dell'Aspromonte o della Sicilia. Ci siamo capiti cosa intendo. Roba da vergognarsi», rappresenta un'illecita lesione della reputazione della sindaca, trattandosi di esagerazione dal tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (Cass. civ.
11767/2022).
Il doc. 18, un lungo post sul gruppo FB, scritto da il 6.10.2020, lede Controparte_4
illecitamente l'onore e la reputazione di nella parte in cui commenta la delibera di CP_1
ingaggio di un consulente urbanistico chiosando: «secondo me non ce la fate a farmi causa. Vi portano via prima. Siete finiti. Lo sapete vero? The dead man/woman walking. Manca poco… ». Come già osservato per il doc. 16, il commento induce il lettore a pensare che l'arresto/l'emissione di una misura cautelare a carico di CP_1
siano prossimi;
tuttavia, l'affermazione è priva di un sufficiente supporto fattuale, dato che l'ordinanza cautelare all'epoca era già nota e non vedeva destinataria di CP_1
provvedimenti, né indagata (doc. 8 attori). Inoltre, mentre il documento 7 invocava una responsabilità politica di il documento 16 allude a una sua responsabilità penale, CP_1
per fatti tali da giustificare una misura cautelare o altro provvedimento che produca l'effetto di «portarla via».
Il doc. 19 è un video di una diretta FB di del 6.10.2020, a commento Controparte_4
di una delibera di Giunta pubblicata quel giorno «per pagarsi un perito» nel contesto – ipotizza – di un procedimento davanti alla Corte dei conti e all'indagine per il CP_4
piano “AT01”.
Nella parte in cui si lamenta lo spreco di denaro pubblico derivante dal conferimento dell'incarico a un ipotetico “perito”, le affermazioni sono scriminate: la delibera citata pagina 51 di 61 costituisce un sufficiente aggancio fattuale, il tono non si risolve in insulti gratuiti o umilianti, la denuncia di uno spreco di denaro pubblico è sicuramente pertinente all'interesse pubblico della comunità locale.
, poi, ipotizza una responsabilità penale di «per cui questi, che CP_4 CP_1
probabilmente sono veramente nella cacca, hanno la Procura della Repubblica addosso
[…]. Sindaca, toc toc, si deve dimettere, lei e la sua Giunta, perché sia che abbiate sbagliato, o che l'abbiate fatto con il dolo, voi siete nella cacca fino a qua […] e aspettiamo la chiusura delle indagini... e probabilmente a voi qualche documento è già arrivato, qualche avviso di garanzia, qualche richiesta di atto, sulla parte di AT01. […]
Se vi dimettete adesso, domani la Procura vi viene a prendere subito, questo lo sapete…
[…] avrete le stesse colpe che avrà questa amministrazione e quella precedente, perché tra poco verrà tutto fuori […] buona serata sindaca, buona notte LV Pt_8
godetevi questi ultimi periodi, la libertà è cosa bella, ve ne accorgerete. Buonanotte». E nel post a corredo della diretta sul gruppo La Voce di : «[…] Ma soprattutto Pt_1
hanno la procura addosso».
Queste frasi, in cui si prospetta una prossima responsabilità penale di che CP_1
rischierebbe di “venire presa subito” dalla Procura, non appena decidesse di dimettersi, sono prive di supporto fattuale e, quindi, ingiustamente offensive, perché nell'ordinanza cautelare – come è stata prodotta in giudizio – non erano presenti riferimenti alla sindaca, che non risultava neppure indagata. Né si può trascurare che, come visto, anche le affermazioni allusive o insinuanti possono essere diffamatorie (Cass. civ.
11767/2022). Pertanto, il contenuto del doc. 19 risulta ingiustamente offensivo dell'onore e della reputazione dell'attrice.
* * *
3. Sui rimedi invocati
pagina 52 di 61
3.1. Il risarcimento del danno
Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro o nelle rispettive percentuali, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificandoli in € 100.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In tema di diffamazione, il danno conseguenza deve essere allegato e provato;
la prova può essere data «con ricorso al notorio e tramite presunzioni – utilizzando come parametri di riferimento la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. civ. 21651/2023).
Venendo al metodo di liquidazione, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, «il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico» (Cass. civ. 17395/2007).
Nel caso di specie, le seguenti considerazioni portano a ritenere che le affermazioni diffamatorie abbiano causato un danno risarcibile:
− la carica pubblica rivestita da e la natura istituzionale del Parte_20
; Parte_1
− la circostanza che le condotte diffamatorie hanno colpito la sfera professionale della sindaca, con violazioni del criterio di verità e, in alcuni casi, di continenza;
e, per il documento 11, hanno colpito l'ente comunale, per la diffusività delle affermazioni diffamatorie;
− la natura reiterata delle condotte;
− la pubblicazione dei comunicati via Facebook;
pagina 53 di 61 − la loro non marginale diffusione – considerato che il Gruppo Facebook “La voce di
” risultava avere oltre 700 membri (doc. 16 attori), per un che, Pt_1 Pt_1
come noto, risulta avere poche migliaia di abitanti;
il gruppo “Cittadini Solidali per
Basiglio”, invece, risultava avere circa 230 follower (doc. 7 attori);
− la risonanza mediatica delle notizie diffamatorie, reiteratamente pubblicate sui gruppi Facebook citati;
− la reputazione, all'epoca intatta, di che non era stata destinataria della misura CP_1
cautelare, né risulta essere mai stata indagata;
− il breve lasso temporale intercorso tra i fatti e la proposizione della domanda giudiziale;
− l'assenza di dichiarazioni correttive.
Per quanto riguarda la quantificazione ex art. 1226 c.c. del danno risarcibile, oltre alle considerazioni appena svolte, rileva:
− la notorietà solo locale di e e la ridotta Persona_1 Controparte_3
dimensione del Comune di;
Pt_1
− l'assenza di prova sull'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato - anche considerato che è stata riconfermata nelle successive CP_1
elezioni amministrative (cfr. replica convenuti, p. 6);
− l'assenza di animus diffamandi, inteso come fine di ledere la reputazione degli attori, perché i convenuti apparivano mossi, piuttosto, dalla volontà di criticare aspramente l'operato politico di quale sindaca, ottenendone le dimissioni. CP_1
L'insieme dei dati sopra riportati, ai quali si aggiungono le considerazioni svolte di seguito per ciascuna delle affermazioni diffamatorie, consente di ritenere congruo il versamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di:
− € 12.000,00, da porsi solidamente a carico dei convenuti e in favore Per_1 CP_3
di per quanto riguarda complessivamente i documenti 1-4, caratterizzati dalla CP_1 pagina 54 di 61 intensità dell'offesa nel contesto fattuale di riferimento, perché adombranti la sussistenza di un “voto di scambio” tra la lista e soggetti contigui alla CP_1
'ndrangheta;
− € 2.000,00, da porsi solidamente a carico dei e in favore di Per_1 CP_3 CP_1
per quanto riguarda il documento 5, dove si accusa l'amministrazione di trattare il
Comune come “cosa nostra”;
− € 1.500,00 a carico della sola in favore di per l'accusa, Controparte_3 CP_1
mossa alla giunta, di avere commesso un «gravissimo illecito, già segnalato alle autorità competenti»: affermazione proferita in Consiglio Comunale e seguita dal netto di rifiuto di chiarire l'accusa (doc. 6);
− € 1.500,00, a carico del solo , in favore di in considerazione Persona_1 CP_1
dell'affermazione, di cui al doc. 10, «la Procura lo sa, ci sono ancora indagini in corso, sono qui per dirvi: vada a casa, perché il peggio sta per arrivare», considerato specialmente il contesto in cui è stata proferita;
− € 2.000,00, in favore del , a carico solidale di e Parte_1 Per_1 CP_3
per l'affermazione «La verità dei fatti ci mette tempo ad emergere ma poi disvela uno svilimento della cosa pubblica al pari del comune più mafioso d'Italia. Pt_1
è passata da città innovativa a comune asservito ad interessi malavitosi. lei CP_1
era vicesindaca, braccio destro di patrone, come poteva non sapere?» (doc. 11), considerate, in particolare, l'intensità dell'offesa e la non continenza dell'espressione;
− € 2.000,00, a carico solidale di e in favore di per la medesima Per_1 CP_3 CP_1
affermazione di cui al documento 11;
− € 2.000,00, a carico solidale di e in favore di per l'accusa di Per_1 CP_3 CP_1
cui al documento 13, considerato il riferimento a un metodo «mafioso/omertoso», espressione inveritiera;
pagina 55 di 61 − € 1.500,00 a carico di e a favore di per l'accusa inveritiera di avere CP_4 CP_1
incaricato il marito di “minacciarla” e per la frase « procura quanto Pt_12
manca alla chiusura delle indagini? Spero entro l'anno vi portino via» (doc. 16);
− € 1.500,00 a carico di e a favore di per l'accusa di avere adottato CP_4 CP_1
comportamenti ritorsivi nei suoi confronti, piegando a questo scopo l'esercizio del potere amministrativo («sta usando il potere contro chi lei ritiene un nemico»), tali da meritare la chiosa «a me non sembra di essere a Milano3 ma in un comune sperduto dell'Aspromonte o della Sicilia», per il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato;
− € 1.500,00 a carico di e a favore di per l'affermazione inveritiera CP_4 CP_1
«secondo me non ce la fate a farmi causa. Vi portano via prima. Siete finiti. Lo sapete vero? The dead man/woman walking. Manca poco… » (doc. 18);
− € 1.500,00 a carico di e a favore di per l'affermazione inveritiera CP_4 CP_1
«perché tra poco verrà tutto fuori […] buona serata sindaca, […], godetevi questi ultimi periodi, la libertà è cosa bella, ve ne accorgerete. Buonanotte» (doc. 19).
Per un totale di:
− € 18.000,00 a carico solidale di e e a favore di Per_1 CP_3 CP_1
− € 2.000,00 a carico solidale di e a favore del;
Per_1 CP_3 Parte_1
− € 1.500,00 a carico della sola Moneta a favore di CP_1
− € 1.500,00 a carico del solo in favore di Per_1 CP_1
− € 6.000,00 a carico di in favore di CP_4 CP_1
Trattandosi di debito di valore, le somme sono liquidate in moneta attuale, avuto riguardo ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa – Edizione 2024”, che riportano importi già rivalutati tenuto conto degli indici ISTAT. A tali somme vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. pagina 56 di 61 I riferimenti a vanno intesi come rivolti a , sua erede. Persona_1 Controparte_2
*
3.2. La pubblicazione della sentenza
Gli attori hanno anche chiesto di ordinare ai convenuti la pubblicazione a proprie spese di un estratto della presente sentenza ex art. 120 c.p.c., sui quotidiani “Corriere della
Sera”, “La Repubblica” ed “Il Fatto Quotidiano”.
Il giudice ha il potere discrezionale di ordinare la pubblicazione della sentenza. Si tratta di sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito (Cass. civ.
21651/2023).
Da un lato, si evidenzia la gravità di alcune affermazioni diffamatorie, quali i documenti
1-4, nella parte in cui si insinua che abbia vinto le elezioni del 2018 grazie a un CP_1
voto di scambio con soggetti contigui alla 'ndrangheta, il doc. 5, nel quale si accusa l'amministrazione di considerare «il comune “cosa nostra”», i documenti 18 e 19, nelle parti in cui si è alluso al prossimo arresto/emanazione di ordinanza cautelare ai danni di
CP_1
Dall'altro lato, nemmeno possono essere sottovalutati il tempo trascorso, pari ormai a 7 anni dai primi scritti diffamatori e oltre 9 anni dall'ultimo articolo di giornale pubblicato relativo alle vicende di cui è causa (doc. 7 convenuti, risalente al 25.10.2016), l'assenza di commenti successivi che dimostrino la permanenza di un significativo interesse del pubblico alla lettura dell'estratto della sentenza, la dimensione locale delle vicende di cui è causa, la circostanza che sia stata rieletta – che fa ulteriormente dubitare CP_1
della permanenza di un interesse della cittadinanza per la vicenda in esame.
Questo secondo insieme di considerazioni appare decisivo, in quanto gli elementi evidenziati fanno ritenere che la propagazione degli illeciti commessi dai convenuti si pagina 57 di 61 sia ormai arrestata. Pertanto, la domanda di pubblicazione di un estratto della sentenza deve essere rigettata.
* * *
4. La richiesta di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c.
Gli attori hanno chiesto di ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c., dalla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, delle frasi: «così facendo i membri della maggioranza intendono non soltanto silenziare scomodi avversari politici, ma addirittura colpire la loro stessa presenza nelle istituzioni» nonché «è evidente che la stessa costituzione in giudizio del Consiglio rappresenta un atto privo di fondamento giuridico e dalle gravissime implicazioni, potendo ben costituire l'occasione per la maggioranza comunale di annichilire il principale gruppo di opposizione mediante l'uso distorto di uno strumento processuale», contenute a pagina 7.
Sono espressioni offensive quelle che «ledono il valore e i meriti di qualcuno»; sono espressioni sconvenienti quelle dotate di minore lesività, contrastanti «con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate» (Cass. civ. 9707/2003).
L'apprezzamento sul carattere sconveniente o offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, «integrano l'esercizio di un potere discrezionale» (Cass. civ. 38730/2021).
La prospettazione che l'azione in giudizio sia stata motivata dalla volontà di causare la decadenza per incompatibilità dei convenuti, ai sensi degli artt. 63, comma 1 e 69 TUEL
– con una sorte di eterogenesi dei fini dell'azione in giudizio -, è priva di valore difensivo, ma rientra nell'ambito di un'accesa e ammissibile dinamica processuale, anche considerato che, effettivamente, l'azione in giudizio ha avuto gli effetti lamentati pagina 58 di 61 dai convenuti. Pertanto, l'espressione non appare sconveniente o offensiva e la domanda deve essere rigettata.
* * *
Sulle spese
Le spese di lite vanno liquidate in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti da D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, considerato in particolare: il numero copioso dei documenti prodotti, il numero esiguo delle questioni coinvolte (legittimazione dell'ente e sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica), la presenza di parti con identica posizione processuale, l'assenza di prove orali. Alla luce di questi parametri, si ritiene congruo quantificare le spese in € 8.377,60 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dal , ogni Controparte_1 Parte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva del con Parte_1
riferimento a tutte le affermazioni diffamatorie, ad eccezione di quelle contenute nel documento 11 di parte attrice, dichiarando inammissibile l'azione proposta dal relativamente a quelle contenute in tutti gli altri documenti;
Pt_1
2) accerta e dichiara che, mediante la diffusione dei comunicati e delle affermazioni di cui ai documenti 1-5; 11, 13 di parte attrice, e Persona_1 CP_3
hanno illegittimamente leso la reputazione di;
[...] Controparte_1
pagina 59 di 61 3) accerta e dichiara che, mediante la diffusione dei comunicati e delle affermazioni di cui al documento 11 di parte attrice, e hanno Persona_1 Controparte_3
illegittimamente leso la reputazione del;
Parte_1
4) accerta e dichiara che, mediante le affermazioni contenute nel documento 6 di parte attrice, ha illegittimamente leso la reputazione di Controparte_3 [...]
Controparte_1
5) accerta e dichiara che, mediante le affermazioni di cui al documento10 di parte attrice, ha illegittimamente leso la reputazione di Persona_1 Controparte_1
[...]
6) accerta e dichiara che, mediante il comunicato e le affermazioni di cui ai documenti 16-19 di parte attrice, ha illegittimamente leso la Controparte_4
reputazione di;
Controparte_1
7) condanna , in qualità di erede di , e Controparte_2 Persona_1 CP_3
in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a
[...] [...]
la somma di € 18.000,00, in moneta attuale, oltre interessi legali Controparte_1
dalla sentenza al saldo effettivo;
8) condanna , in qualità di erede di , e Controparte_2 Persona_1 CP_3 CP_3
in solido tra loro, a pagare al , a titolo di risarcimento
[...] Parte_1
del danno, la somma di € 2.000,00, in moneta attuale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
9) condanna a pagare a a titolo di Controparte_3 Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
10) condanna , in qualità di erede di , a pagare a Controparte_2 Persona_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.500,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
pagina 60 di 61 11) condanna a pagare € 6.000,00 in favore di Controparte_4 Controparte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
[...]
12) rigetta la domanda di pubblicazione di un estratto della presente sentenza;
13) rigetta la domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive;
14) condanna , in qualità di erede di , Controparte_2 Persona_1 CP_3
e in solido, a rifondere a e al
[...] Controparte_4 Controparte_1
le spese di lite, liquidate complessivamente in € 8.377,60 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 luglio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo Bussi, magistrato ordinario in tirocinio pagina 61 di 61