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Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Mantova in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- la -OMISSIS- ha presentato istanza di emersione del lavoro irregolare, ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, in favore del cittadino straniero -OMISSIS- per il settore agricolo.
2. Con decreto del -OMISSIS- la Prefettura di Mantova ha respinto l’istanza in quanto non erano stati prodotti in sede procedimentale né il passaporto rinnovato del lavoratore, né la documentazione attestante la sua presenza sul territorio nazionale in data antecedente all’8.3.2020 rilasciata da un organismo pubblico.
3. Con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento di rigetto chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020, nonché della Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 4623 del 17.11.2020 e di quelle successive; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso ed errato presupposto di fatto, travisamento ”.
3.1. A suo avviso, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto né della pec del-OMISSIS- di trasmissione del passaporto rinnovato, né della documentazione prodotta nel corso del procedimento comprovante la sua presenza in Italia prima del 8.3.2020, tra cui la richiesta di rilascio del codice fiscale del 10.10.2008, il certificato medico rilasciato in data 2.12.2019 dal -OMISSIS-, medico di medicina generale, nonché la ricevuta di invio di denaro tramite Western Union del 2.9.2019, documento, quest’ultimo, ritenuto dal ricorrente la prova “più significativa” in quanto contenente l’identificazione del soggetto che avrebbe trasferito il denaro.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Mantova, insistendo per la reiezione del ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 6 settembre 2023 fissata per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza n. 336/2023 è stato ordinato un approfondimento istruttorio finalizzato a verificare l’autenticità della ricevuta di versamento di denaro effettuata attraverso l’agenzia Western Union.
6. In data 22 novembre 2023, in ottemperanza all'ordinanza citata, lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Mantova ha depositato in giudizio la nota del 10 novembre 2023 con la quale la Western Union ha escluso l’autenticità della ricevuta.
7. Con successiva ordinanza n. 77 del 28 febbraio 2024, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris .
8. Nessuna delle parti si è avvalsa delle facoltà ad essa concesse dall’art. 73 c.p.a..
9. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
10. Il ricorso è infondato, reputando il Collegio di dover confermare le conclusioni raggiunte in sede di cognizione sommaria.
11. Ai fini della regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020 è richiesta la prova della presenza dello straniero sul territorio nazionale in data anteriore all’8 marzo 2020, prova che può essere fornita in via alternativa mediante una dichiarazione di presenza ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o tramite “ attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici ”.
12. Con tale norma il legislatore ha inteso tipizzare la documentazione valutabile a tale scopo, onde evitare che la presenza sul territorio nazionale - alla data rilevante per la procedura di emersione del lavoro irregolare - possa essere desunta da estemporanee dichiarazioni atipiche o poste in essere ex post .
13. Nel caso di specie, il requisito normativo richiesto ai fini della regolarizzazione difetta in capo al lavoratore, il quale ha fornito documentazione inidonea ad attestarne la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
14. Quanto alla ricevuta di trasferimento di denaro del 2.9.2019, come anticipato nelle premesse in fatto, l’agenzia Western Union ne ha escluso l’autenticità, sicchè essa, in disparte le conseguenze penali connesse alla falsità del documento ed a prescindere dall’astratta riconducibilità di tale documentazione nell’ambito delle attestazioni “ provenienti da organismi pubblici ”, non può essere evidentemente considerata ai fini della prova di presenza.
15. Parimenti inidoneo è il certificato medico del 2.12.2019, formato dal -OMISSIS-, medico di Medicina generale, sia in quanto privo di data certa, sia poiché rilasciato in regime di attività libero-professionale.
15.1. Possono richiamarsi, al riguardo, le considerazioni espresse dalla Sezione nella sentenza n. 443/2025, nella quale è stato affermato che “ con specifico riferimento al rilievo probatorio attribuibile alle certificazioni sanitarie rilasciate da medici nell’esercizio della loro professione al di fuori di strutture pubbliche la giurisprudenza ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato - pronunciandosi sulle analoghe previsioni delle pregresse normative di emersione - che: ciò che rileva è esclusivamente l'ambito in cui interviene l’esercizio dell'attività sanitaria, e non lo status (altrimenti) ricoperto dal medico che la rilascia, che costituisce il discrimine per considerare o meno una certificazione medica tra la documentazione proveniente da “pubblico organismo”; - si deve considerare proveniente da “organismi pubblici” la certificazione proveniente da una struttura pubblica, mentre non è idonea quella rilasciata da un medico senza collegamenti con l'esercizio di funzioni sia pur in senso lato pubblicistiche; - non si può invece considerare rilasciato nell'esercizio di pubbliche funzioni un certificato redatto in regime di attività libero-professionale dal medico di medicina generale, in quanto i relativi atti hanno rilevanza pubblicistica solo se ed in quanto emessi nell'esercizio della convenzione ”.
16. Neppure può costituire valida prova di presenza il documento attestante la richiesta di rilascio del codice fiscale, datata 10 ottobre 2008, in quanto troppo risalente nel tempo, e dunque priva del carattere di attualità rispetto alla ripetuta data del giorno 8 marzo 2020.
17. In difetto di documentazione idonea ad attestare la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, per quanto detto, risultano irrilevanti le deduzioni difensive inerenti alla mancata considerazione del passaporto munito di rinnovo, trasmesso alla Prefettura il -OMISSIS-, atteso che, quando, come nella specie, viene in rilievo un provvedimento plurimotivato, è sufficiente per la sua validità la fondatezza anche di una sola delle ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno della decisione assunta.
18. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere in favore delle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, la -OMISSIS- e il -OMISSIS-.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.