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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1280/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to SIMONE COSCIA, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, C.so Nazionale n. 75, giusta procura in atti;
- ATTORI -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._3
DANILO FABIO RICCIARDI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via
N. Mascilongo n. 3, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e con l'intervento del PM in Sede
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare la falsità del contratto preliminare di vendita del 1° marzo 2019 (doc.1), adottando ogni pagina 1 di 7 consequenziale provvedimento di legge;
2) Accertare e dichiarare la falsità della quietanza di pagamento contanti di euro 6.000,00 (doc.13), adottando ogni consequenziale provvedimento di legge;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte convenuta: “1) Preliminarmente dichiarare la nullità assoluta di tutti gli atti introduttivi del presente giudizio per tutti i motivi già esposti in corso di causa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio;
2) Nel merito ed in ogni caso rigettare la querela di falso così come introdotta dagli attori in riferimento al contratto preliminare di compravendita del 1° marzo 2019 e della quietanza di pagamento in pari data in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la veridicità degli stessi atti;
3) Condannare in ogni caso gli stessi attori in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con liquidazione sulla base dei parametri ministeriali vigenti in relazione al valore indeterminabile del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto querela di falso incidentale avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto il contratto preliminare di compravendita datato 1.3.2019 e la ricevuta per quietanza di pagamento in contanti di euro 6.000,00, entrambi prodotti nell'ambito del giudizio n. R.G.
498/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Larino.
A fondamento della querela, gli istanti hanno esposto: di aver deciso di vendere un terreno di loro proprietà alle due figlie e;
in particolare, a ciascuna veniva proposto di CP_2 CP_3 acquistare il 50% del terreno, dietro versamento della somma di euro 6.000,00 per ciascuna metà; che la metà della figlia veniva richiesta per l'acquisto dal marito, il CP_2 Controparte_1 quale, accettate le condizioni proposte, si occupava anche di predisporre personalmente la relativa scrittura privata;
che, quindi, dopo aver redatto tale scrittura, faceva sottoscrivere ai venditori l'ultimo foglio della stessa, senza dare loro la possibilità di rileggere il documento, rassicurandoli sulla fedele riproduzione in esso dei termini dell'accordo di vendita raggiunto;
che, una volta firmata la scrittura privata, il consegnava solo metà dell'importo CP_1 pattuito, ovvero euro 3.000,00, e il per la ricezione di tale somma, sottoscriveva una Pt_1 ricevuta in bianco, fidandosi del fatto che il genero l'avrebbe poi riempita fedelmente, riportando cioè l'esatta somma versata;
che, nonostante più volte richieste, in uno al saldo del prezzo, il non consegnava né la scrittura privata, né la ricevuta di pagamento;
che CP_1 nell'ambito del giudizio n. 498/2020, il in allegato alla memoria n. 2 art. 183, co. 6 CP_1
c.p.c., depositava la scrittura privata datata 1.3.2019, la quale, tuttavia, contrariamente agli accordi assunti, riportava la compravendita non già della sola metà del terreno ma dell'intero pagina 2 di 7 appezzamento, peraltro con annesso il piccolo fabbricato ivi insistente, e per il complessivo prezzo di euro 6.000,00; che, inoltre, la ricevuta di pagamento del pari depositata, riportava l'importo di euro 6.000,00, anziché la reale somma versata, pari alla metà.
I querelanti, quindi, hanno evidenziato la falsità di entrambi i documenti in quanto, con riguardo alla scrittura privata di compravendita, la stessa “è assolutamente difforme dai patti intercorsi ed alle volontà delle parti”, al pari della ricevuta di pagamento, sottoscritta in bianco in quanto “il si era impegnato a riempirla fedelmente ed il sig. non gli aveva negato la sottoscrizione, CP_1 Pt_1 sempre in virtù dell'affidamento che nutriva verso il convenuto” (cfr. atto di querela).
2. Si è costituito eccependo la “nullità assoluta degli atti” e l'improcedibilità Controparte_1 del giudizio per vizi legati alle modalità impartite dal Giudice istruttore nell'istaurazione del presente giudizio, in uno alla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio. In sede di comparsa conclusionale, il convenuto ha insistito altresì per il rigetto nel merito del ricorso.
3. Espletate le formalità previste dall'art. 223 c.p.c., la causa, istruita a mezzo di prova testimoniale, è stata così rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Collegio osserva quanto segue.
4. La querela di falso proposta incidentalmente dai coniugi ha ad oggetto due Pt_1 scritture private riconosciute, non essendo stata da loro contestata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle stesse.
Gli istanti hanno dedotto la falsità del contenuto delle due scritture, deducendo, con riguardo al preliminare di compravendita, che la scrittura riporterebbe, in contrasto con gli accordi intercorsi tra le parti, la vendita dell'intero terreno, anziché della sola metà, scrittura che veniva così sottoscritta sul falso convincimento, indotto dal della sua esatta CP_1 conformità agli accordi verbali assunti;
con riguardo alla ricevuta di pagamento, invece, i querelanti hanno dedotto che la stessa veniva sottoscritta in bianco dal confidando il Pt_1 sottoscrittore, ancora una volta, sulle rassicurazioni del di riempimento della CP_1 ricevuta conformemente alla somma versata, pari ad euro 3.000,00.
5. Tali le allegazioni in fatto, ritiene il Collegio che la querela di falso sia inammissibile con riguardo ad entrambe le scritture in esame (per il carattere non vincolante, per il giudice della querela, dell'ordinanza di ammissibilità del giudice del procedimento in cui la querela è stata proposta cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6028).
5.1. Partendo dal preliminare di vendita, appare opportuno premettere che in caso di pagina 3 di 7 scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta, la querela di falso è l'unico rimedio idoneo ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore (cd. estrinseco), ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione, sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore;
deve invece escludersi l'ammissibilità e, quindi, l'onere di proposizione della querela di falso, per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987;
Cass. n. 2284 del 19/03/1996; n. 2483 del 09/04/1986; n. 1224 del 19/02/1980), accertabili con gli ordinari mezzi di prova.
Difatti, il riconoscimento della scrittura privata attribuisce alla stessa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., con riguardo alla sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.
Al riguardo, invero, si è soliti distinguere, sul piano concettuale, tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima.
I primi due concetti attengono alla “verità del documento” con riguardo al suo contenuto estrinseco, ovvero al suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica. In particolare, l'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità, invece, attiene più specificamente al documento e al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo, invece, nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione.
Veridicità della dichiarazione è, infine, qualificazione ancora diversa e riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
essa presuppone la “verità del documento” e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di pagina 4 di 7 quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate;
essa qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma.
Il concetto di falsità del documento, dunque, può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
Come ribadito anche di recente, “un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova
(fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle
"dichiarazioni delle parti" e agli "altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". […] Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non
è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del
1988, cit.; n. 3667 del 13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2022, n.18328).
In definitiva, quindi, “il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa;
pertanto la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione ma non è sperimentabile per impugnare la veridicità della dichiarazione documentata (falsità ideologica), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione. In particolare, la querela di falso non è ammissibile al fine di acclarare che la scrittura privata, predisposta da altri, è stata sottoscritta inconsapevolmente o senza essere in grado di comprendere per fatto proprio od altrui il senso e la portata della dichiarazione” (Cassazione civile sez. I,
10/04/2018, n. 8766). pagina 5 di 7 Tornando allora al caso di specie, i querelanti hanno inteso conseguire, in questa sede,
l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni riportate nella scrittura, assumendo di aver sottoscritto quest'ultima senza leggerne previamente il testo - per aver riposto piena fiducia nel redattore, che ne aveva assicurato la conformità agli accordi verbali presi- e così non avvedendosi della divergenza rispetto agli accordi precedentemente raggiunti
(compravendita della solo metà del terreno in luogo dell'intero ed euro 6.000,00 quale prezzo per la sola metà del fondo e non dell'intero). Se così è, risulta allora evidente che oggetto della querela è proprio la contestazione del contenuto intrinseco delle dichiarazioni riportate, rispetto alle quali, per quanto visto, lo strumento azionato è inammissibile, potendo invece gli istanti far ricorso ad ogni mezzo di prova utile a disvelare la reale volontà dei contraenti.
5.2. Passando alla ricevuta di pagamento, anche per essa il Collegio reputa inammissibile lo strumento azionato.
Come detto, il non ha negato che la sottoscrizione sia la propria;
ha invece dedotto Pt_1 che detta firma è stata da lui apposta prima del riempimento della ricevuta, avvenuta- in tesi- abusivamente, ossia in violazione di quanto concordato in ordine al suo contenuto (impegno del di riportare l'importo di euro 3.000,00 quale somma effettivamente ricevuta), e CP_1 così negando la riconducibilità a sé della dichiarazione di avvenuta ricezione, lì riportata, della maggior somma di euro 6.000,00.
Orbene, in caso di abusivo riempimento di foglio in bianco, la giurisprudenza di legittimità afferma ormai da tempo che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass., sentenza n.
18989 del 01/09/2010, richiamata, più di recente, anche da Cass. 30/08/2024, n. 23401). In questo secondo caso, infatti, sussistendo una mera divergenza tra voluto e realizzato (Cass. n. pagina 6 di 7 6525/1988), la scrittura privata è esistente e il sottoscrittore dispone soltanto dell'azione contrattuale di nullità o di annullamento (Cass. II, 12.6.2000, n. 7975, m. 5375506; Cass. II,
2.2.1995, n. 1259), per far valere eventuali vizi dell'atto, che tuttavia è ad esso riconducibile
(Cass. 20.10.2023 n. 35375; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. n. 21587/2019; Cass.
7.3.2014 n.
5417).
A mente di quanto precede, la fattispecie allegata dai querelanti rientra senz'altro nell'abusivo riempimento contra pacta, essendo stato dedotto che il si era impegnato CP_1 nei confronti del Manes a compilare la ricevuta mediante inserimento, tra gli altri dati, dell'importo di euro 3.000,00, impegno – in tesi- violato dal redattore in sede di riempimento, mediante inserimento del diverso importo che compare nella scrittura.
Ne consegue, quindi, che anche al riguardo la querela di falso si palesa inammissibile.
6. In definitiva, la querela di falso proposta deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dal convenuto all'atto della propria costituzione.
7. Passando alla regolazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il parametro delle cause con valore indeterminabile e complessità bassa, in base al disposto dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014
(“valore non inferiore a euro 26.000,00” e, dunque, scaglione sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
− dichiara inammissibile la querela di falso proposta dai querelanti;
− condanna e al pagamento, per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, alla camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Vacca Dott. Michele Russo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to SIMONE COSCIA, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, C.so Nazionale n. 75, giusta procura in atti;
- ATTORI -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._3
DANILO FABIO RICCIARDI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via
N. Mascilongo n. 3, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e con l'intervento del PM in Sede
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare la falsità del contratto preliminare di vendita del 1° marzo 2019 (doc.1), adottando ogni pagina 1 di 7 consequenziale provvedimento di legge;
2) Accertare e dichiarare la falsità della quietanza di pagamento contanti di euro 6.000,00 (doc.13), adottando ogni consequenziale provvedimento di legge;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte convenuta: “1) Preliminarmente dichiarare la nullità assoluta di tutti gli atti introduttivi del presente giudizio per tutti i motivi già esposti in corso di causa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio;
2) Nel merito ed in ogni caso rigettare la querela di falso così come introdotta dagli attori in riferimento al contratto preliminare di compravendita del 1° marzo 2019 e della quietanza di pagamento in pari data in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la veridicità degli stessi atti;
3) Condannare in ogni caso gli stessi attori in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con liquidazione sulla base dei parametri ministeriali vigenti in relazione al valore indeterminabile del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto querela di falso incidentale avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto il contratto preliminare di compravendita datato 1.3.2019 e la ricevuta per quietanza di pagamento in contanti di euro 6.000,00, entrambi prodotti nell'ambito del giudizio n. R.G.
498/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Larino.
A fondamento della querela, gli istanti hanno esposto: di aver deciso di vendere un terreno di loro proprietà alle due figlie e;
in particolare, a ciascuna veniva proposto di CP_2 CP_3 acquistare il 50% del terreno, dietro versamento della somma di euro 6.000,00 per ciascuna metà; che la metà della figlia veniva richiesta per l'acquisto dal marito, il CP_2 Controparte_1 quale, accettate le condizioni proposte, si occupava anche di predisporre personalmente la relativa scrittura privata;
che, quindi, dopo aver redatto tale scrittura, faceva sottoscrivere ai venditori l'ultimo foglio della stessa, senza dare loro la possibilità di rileggere il documento, rassicurandoli sulla fedele riproduzione in esso dei termini dell'accordo di vendita raggiunto;
che, una volta firmata la scrittura privata, il consegnava solo metà dell'importo CP_1 pattuito, ovvero euro 3.000,00, e il per la ricezione di tale somma, sottoscriveva una Pt_1 ricevuta in bianco, fidandosi del fatto che il genero l'avrebbe poi riempita fedelmente, riportando cioè l'esatta somma versata;
che, nonostante più volte richieste, in uno al saldo del prezzo, il non consegnava né la scrittura privata, né la ricevuta di pagamento;
che CP_1 nell'ambito del giudizio n. 498/2020, il in allegato alla memoria n. 2 art. 183, co. 6 CP_1
c.p.c., depositava la scrittura privata datata 1.3.2019, la quale, tuttavia, contrariamente agli accordi assunti, riportava la compravendita non già della sola metà del terreno ma dell'intero pagina 2 di 7 appezzamento, peraltro con annesso il piccolo fabbricato ivi insistente, e per il complessivo prezzo di euro 6.000,00; che, inoltre, la ricevuta di pagamento del pari depositata, riportava l'importo di euro 6.000,00, anziché la reale somma versata, pari alla metà.
I querelanti, quindi, hanno evidenziato la falsità di entrambi i documenti in quanto, con riguardo alla scrittura privata di compravendita, la stessa “è assolutamente difforme dai patti intercorsi ed alle volontà delle parti”, al pari della ricevuta di pagamento, sottoscritta in bianco in quanto “il si era impegnato a riempirla fedelmente ed il sig. non gli aveva negato la sottoscrizione, CP_1 Pt_1 sempre in virtù dell'affidamento che nutriva verso il convenuto” (cfr. atto di querela).
2. Si è costituito eccependo la “nullità assoluta degli atti” e l'improcedibilità Controparte_1 del giudizio per vizi legati alle modalità impartite dal Giudice istruttore nell'istaurazione del presente giudizio, in uno alla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio. In sede di comparsa conclusionale, il convenuto ha insistito altresì per il rigetto nel merito del ricorso.
3. Espletate le formalità previste dall'art. 223 c.p.c., la causa, istruita a mezzo di prova testimoniale, è stata così rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Collegio osserva quanto segue.
4. La querela di falso proposta incidentalmente dai coniugi ha ad oggetto due Pt_1 scritture private riconosciute, non essendo stata da loro contestata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle stesse.
Gli istanti hanno dedotto la falsità del contenuto delle due scritture, deducendo, con riguardo al preliminare di compravendita, che la scrittura riporterebbe, in contrasto con gli accordi intercorsi tra le parti, la vendita dell'intero terreno, anziché della sola metà, scrittura che veniva così sottoscritta sul falso convincimento, indotto dal della sua esatta CP_1 conformità agli accordi verbali assunti;
con riguardo alla ricevuta di pagamento, invece, i querelanti hanno dedotto che la stessa veniva sottoscritta in bianco dal confidando il Pt_1 sottoscrittore, ancora una volta, sulle rassicurazioni del di riempimento della CP_1 ricevuta conformemente alla somma versata, pari ad euro 3.000,00.
5. Tali le allegazioni in fatto, ritiene il Collegio che la querela di falso sia inammissibile con riguardo ad entrambe le scritture in esame (per il carattere non vincolante, per il giudice della querela, dell'ordinanza di ammissibilità del giudice del procedimento in cui la querela è stata proposta cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6028).
5.1. Partendo dal preliminare di vendita, appare opportuno premettere che in caso di pagina 3 di 7 scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta, la querela di falso è l'unico rimedio idoneo ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore (cd. estrinseco), ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione, sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore;
deve invece escludersi l'ammissibilità e, quindi, l'onere di proposizione della querela di falso, per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987;
Cass. n. 2284 del 19/03/1996; n. 2483 del 09/04/1986; n. 1224 del 19/02/1980), accertabili con gli ordinari mezzi di prova.
Difatti, il riconoscimento della scrittura privata attribuisce alla stessa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., con riguardo alla sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.
Al riguardo, invero, si è soliti distinguere, sul piano concettuale, tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima.
I primi due concetti attengono alla “verità del documento” con riguardo al suo contenuto estrinseco, ovvero al suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica. In particolare, l'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità, invece, attiene più specificamente al documento e al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo, invece, nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione.
Veridicità della dichiarazione è, infine, qualificazione ancora diversa e riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
essa presuppone la “verità del documento” e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di pagina 4 di 7 quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate;
essa qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma.
Il concetto di falsità del documento, dunque, può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
Come ribadito anche di recente, “un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova
(fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle
"dichiarazioni delle parti" e agli "altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". […] Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non
è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del
1988, cit.; n. 3667 del 13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2022, n.18328).
In definitiva, quindi, “il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa;
pertanto la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione ma non è sperimentabile per impugnare la veridicità della dichiarazione documentata (falsità ideologica), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione. In particolare, la querela di falso non è ammissibile al fine di acclarare che la scrittura privata, predisposta da altri, è stata sottoscritta inconsapevolmente o senza essere in grado di comprendere per fatto proprio od altrui il senso e la portata della dichiarazione” (Cassazione civile sez. I,
10/04/2018, n. 8766). pagina 5 di 7 Tornando allora al caso di specie, i querelanti hanno inteso conseguire, in questa sede,
l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni riportate nella scrittura, assumendo di aver sottoscritto quest'ultima senza leggerne previamente il testo - per aver riposto piena fiducia nel redattore, che ne aveva assicurato la conformità agli accordi verbali presi- e così non avvedendosi della divergenza rispetto agli accordi precedentemente raggiunti
(compravendita della solo metà del terreno in luogo dell'intero ed euro 6.000,00 quale prezzo per la sola metà del fondo e non dell'intero). Se così è, risulta allora evidente che oggetto della querela è proprio la contestazione del contenuto intrinseco delle dichiarazioni riportate, rispetto alle quali, per quanto visto, lo strumento azionato è inammissibile, potendo invece gli istanti far ricorso ad ogni mezzo di prova utile a disvelare la reale volontà dei contraenti.
5.2. Passando alla ricevuta di pagamento, anche per essa il Collegio reputa inammissibile lo strumento azionato.
Come detto, il non ha negato che la sottoscrizione sia la propria;
ha invece dedotto Pt_1 che detta firma è stata da lui apposta prima del riempimento della ricevuta, avvenuta- in tesi- abusivamente, ossia in violazione di quanto concordato in ordine al suo contenuto (impegno del di riportare l'importo di euro 3.000,00 quale somma effettivamente ricevuta), e CP_1 così negando la riconducibilità a sé della dichiarazione di avvenuta ricezione, lì riportata, della maggior somma di euro 6.000,00.
Orbene, in caso di abusivo riempimento di foglio in bianco, la giurisprudenza di legittimità afferma ormai da tempo che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass., sentenza n.
18989 del 01/09/2010, richiamata, più di recente, anche da Cass. 30/08/2024, n. 23401). In questo secondo caso, infatti, sussistendo una mera divergenza tra voluto e realizzato (Cass. n. pagina 6 di 7 6525/1988), la scrittura privata è esistente e il sottoscrittore dispone soltanto dell'azione contrattuale di nullità o di annullamento (Cass. II, 12.6.2000, n. 7975, m. 5375506; Cass. II,
2.2.1995, n. 1259), per far valere eventuali vizi dell'atto, che tuttavia è ad esso riconducibile
(Cass. 20.10.2023 n. 35375; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. n. 21587/2019; Cass.
7.3.2014 n.
5417).
A mente di quanto precede, la fattispecie allegata dai querelanti rientra senz'altro nell'abusivo riempimento contra pacta, essendo stato dedotto che il si era impegnato CP_1 nei confronti del Manes a compilare la ricevuta mediante inserimento, tra gli altri dati, dell'importo di euro 3.000,00, impegno – in tesi- violato dal redattore in sede di riempimento, mediante inserimento del diverso importo che compare nella scrittura.
Ne consegue, quindi, che anche al riguardo la querela di falso si palesa inammissibile.
6. In definitiva, la querela di falso proposta deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dal convenuto all'atto della propria costituzione.
7. Passando alla regolazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il parametro delle cause con valore indeterminabile e complessità bassa, in base al disposto dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014
(“valore non inferiore a euro 26.000,00” e, dunque, scaglione sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
− dichiara inammissibile la querela di falso proposta dai querelanti;
− condanna e al pagamento, per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, alla camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Vacca Dott. Michele Russo
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