TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17151 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MUSTILLO ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024 la ricorrente, inserita nelle graduatorie del personale ATA della provincia di Roma, premesso di aver lavorato presso l'Istituto
Comprensivo Via Cassia, 1694, in forza di contratti a termine sino al 31.8, dall'a.s.
2000/2001 all'a.s. 2008/2009 e di essere stata poi assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2009; deduce che con il provvedimento di ricostruzione della carriera, il CP_1 non le aveva riconosciuto in modo corretto l'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine.
In particolare, rileva che le sono stati riconosciuti ai fini giuridici solo “anni 7 e mesi
3” ed a fini economici solo “anni 1, mesi 7 e giorni 15”, anzicchè “anni 8, mesi 10, giorni
15” effettivamente prestati.
1 Deduce inoltre che tale erronea valutazione del servizio preruolo prestato ha comportato l'erronea attribuzione della progressione stipendiale. La stessa è stata infatti collocata nella fascia 3/8 anni, anzicchè, come corretto, nella fascia 9/14, conseguendo poi i successivi passaggi sempre in ritardo rispetto al corretto inquadramento secondo l'anzianità effettivamente maturata che le avrebbe consentito di acquisire la fascia 21/27 alla data dell'1/09/2021.
Precisato infine che nel periodo in cui aveva prestato servizio in forza di contratti a termine aveva svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità dei suoi colleghi a tempo indeterminato, nonché di quelle svolte dalla medesima allorquando è stata assunta a tempo indeterminato, assumendo in diritto il contrasto degli artt. 569 e 570 D.lgs 297/1994 con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE, e la conseguente necessità di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con le norme UE;
la ricorrente chiede dichiararsi il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei periodi di contratto a termine, sia ai fini della progressione stipendiale che della ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo e la condanna del al pagamento della somma di € 15.225,22 a titolo di differenze CP_2
stipendiali, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.
Costituitosi in giudizio l'ente ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ed integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l'unico ente legittimato passivo è proprio il titolare sostanziale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. CP_2
2. Sul diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici
La ricorrente assume che l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del
28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il
2 solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche
3 delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza – 20.9.2018). Per_2
Detta pronuncia tuttavia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono infatti sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n.
124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale
ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova
(due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del
19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
4 Così delineato il quadro normativo nazionale e la giurisprudenza unionale, si osserva che, in assenza di specifiche deduzione dell'amministrazione, non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Ne consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ricorrono poi nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito anche nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C
305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e Per_3
sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli
Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, al computo per intero, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo.
3. Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, la ricorrente ha ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” la corretta progressione stipendiale.
Va dunque affermato, in astratto, il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione della carriera, computando per intero, sia ai fini giuridici che economici, l'effettivo periodo
5 di servizio svolto in forza di contratti a termine dall'a.s. 2000/01 sino all'immissione in ruolo.
Ne segue altresì, in astratto, il diritto a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini pretesi dalla ricorrente e non specificatamente contestati dall'Amministrazione.
4. E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione parziale del credito rivendicato a titolo di differenze retributive, tenuto conto che, trattandosi di pubblico impiego, la prescrizione decorre in costanza di rapporto e, nel contempo, che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 12.2.2024.
Ne segue la prescrizione delle spettanze maturate sino alla data del 12.2.2019.
5. Circa il quantum, ritenuta la correttezza dei conteggi rielaborati a seguito del provvedimento istruttorio del 25.10.2025, deve condannarsi l'ente convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 4.699,96 (senza la decurtazione della quota contributiva a carico del lavoratore), maturata dal febbraio 2019 al 30.9.2024, oltre interessi a titolo di differenze retributive.
6. Le spese di lite si compensano in ragione di due terzi, stante il limitato accoglimento della domanda, mentre il residuo un terzo si pone a carico del e si CP_1
liquida come da dispositivo sulla scorta del valore indeterminato della causa (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, stante la sostanziale serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel periodo di pre-ruolo ed a percepire gli incrementi stipendiali sulla scorta dell'anzianità effettiva;
condanna il a corrispondere la somma lorda di € 4.699,96 a titolo di differenze CP_1
retributive maturate dal febbraio 2019 al 30.9.2024, oltre interessi;
condanna l'amministrazione alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidato (l'1/3) in € 1.229,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap., da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.., compensando fra le parti i residui due terzi
6 Roma 27.3.2025
Il Giudice F. R. Pucci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17151 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MUSTILLO ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024 la ricorrente, inserita nelle graduatorie del personale ATA della provincia di Roma, premesso di aver lavorato presso l'Istituto
Comprensivo Via Cassia, 1694, in forza di contratti a termine sino al 31.8, dall'a.s.
2000/2001 all'a.s. 2008/2009 e di essere stata poi assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2009; deduce che con il provvedimento di ricostruzione della carriera, il CP_1 non le aveva riconosciuto in modo corretto l'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine.
In particolare, rileva che le sono stati riconosciuti ai fini giuridici solo “anni 7 e mesi
3” ed a fini economici solo “anni 1, mesi 7 e giorni 15”, anzicchè “anni 8, mesi 10, giorni
15” effettivamente prestati.
1 Deduce inoltre che tale erronea valutazione del servizio preruolo prestato ha comportato l'erronea attribuzione della progressione stipendiale. La stessa è stata infatti collocata nella fascia 3/8 anni, anzicchè, come corretto, nella fascia 9/14, conseguendo poi i successivi passaggi sempre in ritardo rispetto al corretto inquadramento secondo l'anzianità effettivamente maturata che le avrebbe consentito di acquisire la fascia 21/27 alla data dell'1/09/2021.
Precisato infine che nel periodo in cui aveva prestato servizio in forza di contratti a termine aveva svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità dei suoi colleghi a tempo indeterminato, nonché di quelle svolte dalla medesima allorquando è stata assunta a tempo indeterminato, assumendo in diritto il contrasto degli artt. 569 e 570 D.lgs 297/1994 con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE, e la conseguente necessità di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con le norme UE;
la ricorrente chiede dichiararsi il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei periodi di contratto a termine, sia ai fini della progressione stipendiale che della ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo e la condanna del al pagamento della somma di € 15.225,22 a titolo di differenze CP_2
stipendiali, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.
Costituitosi in giudizio l'ente ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ed integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l'unico ente legittimato passivo è proprio il titolare sostanziale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. CP_2
2. Sul diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici
La ricorrente assume che l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del
28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il
2 solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche
3 delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza – 20.9.2018). Per_2
Detta pronuncia tuttavia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono infatti sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n.
124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale
ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova
(due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del
19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
4 Così delineato il quadro normativo nazionale e la giurisprudenza unionale, si osserva che, in assenza di specifiche deduzione dell'amministrazione, non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Ne consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ricorrono poi nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito anche nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C
305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e Per_3
sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli
Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, al computo per intero, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo.
3. Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, la ricorrente ha ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” la corretta progressione stipendiale.
Va dunque affermato, in astratto, il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione della carriera, computando per intero, sia ai fini giuridici che economici, l'effettivo periodo
5 di servizio svolto in forza di contratti a termine dall'a.s. 2000/01 sino all'immissione in ruolo.
Ne segue altresì, in astratto, il diritto a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini pretesi dalla ricorrente e non specificatamente contestati dall'Amministrazione.
4. E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione parziale del credito rivendicato a titolo di differenze retributive, tenuto conto che, trattandosi di pubblico impiego, la prescrizione decorre in costanza di rapporto e, nel contempo, che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 12.2.2024.
Ne segue la prescrizione delle spettanze maturate sino alla data del 12.2.2019.
5. Circa il quantum, ritenuta la correttezza dei conteggi rielaborati a seguito del provvedimento istruttorio del 25.10.2025, deve condannarsi l'ente convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 4.699,96 (senza la decurtazione della quota contributiva a carico del lavoratore), maturata dal febbraio 2019 al 30.9.2024, oltre interessi a titolo di differenze retributive.
6. Le spese di lite si compensano in ragione di due terzi, stante il limitato accoglimento della domanda, mentre il residuo un terzo si pone a carico del e si CP_1
liquida come da dispositivo sulla scorta del valore indeterminato della causa (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, stante la sostanziale serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel periodo di pre-ruolo ed a percepire gli incrementi stipendiali sulla scorta dell'anzianità effettiva;
condanna il a corrispondere la somma lorda di € 4.699,96 a titolo di differenze CP_1
retributive maturate dal febbraio 2019 al 30.9.2024, oltre interessi;
condanna l'amministrazione alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidato (l'1/3) in € 1.229,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap., da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.., compensando fra le parti i residui due terzi
6 Roma 27.3.2025
Il Giudice F. R. Pucci
7