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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1268/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danno da colpa medica. promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Tremestieri Etneo, via Monti Iblei, 4 presso lo studio dell'avv. Laura Ficili che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Catania, viale XX Settembre 43, ; presso lo studio Seminara Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Dario Seminara e Lisa Gagliano come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
P.IVA in persona del Curatore pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ); Parte_3 P.IVA_2
1 (P. IVA ) elettivamente domiciliata in Parte_4 P.IVA_3
Catania, via Giuffrida, 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Palazzo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Sirena come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 7/6/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3355/2022, pubblicata il 21.7.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da condannava in solido con la al Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
risarcimento del danno biologico patito quantificato in euro 114.290,80 nonché rivalutazione, interessi e spese di lite rigettando le domande avanzate nei confronti di nonché Controparte_4
quella di manleva avanzata da nei confronti della Pt_1 Parte_4
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, proponeva appello avverso la detta Parte_1
sentenza che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva per eccepire la infondatezza del gravame e proponeva appello Controparte_1
incidentale per la parziale modifica della sentenza di prime cure.
Si costituiva anche la chiedendo la conferma della decisione Parte_4
di primo grado con conseguente statuizione sulle spese.
Sono rimasti contumaci pur se regolarmente citati il fallimento di già Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_5
1) Va in primo luogo esaminato l'appello principale con cui critica la sentenza Parte_1
del tribunale per avere fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sebbene erronee e contraddittorie, senza tener conto dei rilievi mossi dal consulente tecnico di parte.
Assume che dalla stessa ricostruzione dei fatti, come risultavano dai documenti e dalla sentenza, il danno estetico alla mammella destra era conseguenza sia degli esiti della mastectomia, che della scelta della paziente di non proseguire nel programma riabilitativo e di non procedere alla ricostruzione della mammella destra, quindi non era imputabile al sanitario l'intero danno biologico quantificato nella misura del 27%.
2 Riguardo poi al seno sx, assume errata la consulenza tecnica che ha ritenuto che la necrosi del complesso areola-capezzolo sia da ascrivere a responsabilità dell'appellante anziché a complicanze correlate al tipo di intervento, espressamente contemplate nel consenso informato sottoscritto dalla paziente, che era stata informata della necessità di smettere di fumare per favorire la guarigione, mentre l'intempestività dell'intervento non aveva inciso sul decorso post operatorio.
Inoltre la tecnica adottata era stata del tutto corretta avuto riguardo alla riduzione del seno sx anche in ordine ai lembi utilizzati per la ricostruzione mammaria, scelta basata sull'anatomia vascolare della mammella.
Al fine di comprovare la fondatezza dei motivi esposti, l'appellante ha chiesto disporsi nuova consulenza tecnica d'ufficio.
1.1) Il collegio, con ordinanza del 8.2.2023, ha disposto nuova consulenza tecnica collegiale nominando oltre un medico legale anche uno specialista in chirurgia estetica al fine di accertare:
“a) se il danno estetico al seno destro possa imputarsi a responsabilità del dottore alla Pt_1 luce dell'operato dello stesso nell'intervento eseguito sulla paziente il 4.5.2013; Controparte_1
b) se in relazione all'intervento eseguito nella medesima data nel seno sinistro andava compiuta la riduzione mammaria del predetto seno sinistro avuto riguardo e alle condizioni della alla data del 4.5.2013 ed all'operato del sanitario riguardo al seno destro;
CP_1
c) se risulta corretta o meno alla luce della scienza medica quale conosciuta alla data dell'intervento in questione l'esecuzione dell'intervento al seno sinistro ed in particolare relativamente alla scelta del lembo utilizzabile sotto il profilo vascolare;
d) in caso di risposta negativa al punto a) indicare quale sia la percentuale di danno permanente ascrivibile allo stesso limitatamente al seno sinistro”.
Il nominato collegio di consulenti, avuto riguardo al quesito sub a) ha escluso la responsabilità del sanitario per le seguenti ragioni: “Dalla disamina del cartiglio documentale, nonché dall'esame obiettivo effettuato sulla , è possibile stabilire che, per quel che Controparte_1 concerne il seno destro, l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (dr sia stato Pt_1
esente da censure – sia nell'ambito della discrezionalità diagnostica che nelle relative scelte terapeutiche (NON censurabile, infatti, appare la mancata sostituzione dell'espansore con la protesi definitiva durante l'intervento del maggio 2013 posponendo tale inserimento della protesi mammaria ad una fase successiva -. Il danno estetico al seno destro non può essere imputato all'attività dell'odierno appellante come conseguenza dell'intervento eseguito sulla Signora il 04.05.2013 in quanto l'attuale condizione è conseguenza dei numerosi Controparte_1
interventi demolitivi di natura oncologica e della libera decisione della paziente di rimuovere
3 l'espansore tissutale senza farlo sostituire con una protesi di eguale volume (con espresso desiderio di NON voler continuare nell'iter ricostruttivo).”
Relativamente invece ai quesiti sub b) e c) riguardanti il seno sx, i consulenti hanno affermato la responsabilità del sanitario secondo il criterio del più probabile che non.
Infatti, dopo aver premesso che “la riduzione del seno sinistro – per quanto evincibile dalla iconografia in atti – era indicata sia sotto il profilo estetico che funzionale” tuttavia hanno affermato che “Non è possibile – con i mezzi avuti nella disponibilità - stabilire se sfruttando un diverso peduncolo vascolare rispetto a quello laterale utilizzato o quale peduncolo vascolare sarebbe stato meglio utilizzare per evitare questa complicanza alla luce anche del fatto che NON è stato possibile identificare quale peduncolo venne utilizzato della mastoplastica riduttiva effettuata dalla CP_1
nel 2001 (documentazione del 2001 assente in atti). Tuttavia, appare - più probabile che non - che l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (Dott. possa considerarsi Parte_1 censurabile nell'aver perseguito l'obiettivo della riduzione della mammella sinistra, in presenza di:
- Donna fumatrice;
- Sovrappeso;
- (ptosi di III grado) CP_6
- Precedente intervento di mastoplastica riduttiva (2001)
- Consenso informato non abbastanza ampio e chiaro, soprattutto in relazione alla probabilità che l'evento delle “complicanze previste” si potessero realizzare e dei rischi connessi ad essi – soprariportati -.”
Considerato quindi che la responsabilità ascritta all'appellante - relativamente all'intervento eseguito il 4.5.2013 - va limitata ai danni causati al seno sx, rispondendo al 4° quesito i consulenti, accertato che secondo il criterio del più probabile che non, “la necrosi del complesso areola- capezzolo sia conseguenza diretta dell'operato del nel corso dell'intervento chirurgico del CP_7
giorno 4.5.2013” ciò ha comportato “indubitabilmente una restrizione nell'esplicazione delle attività socio-relazionali integranti il modello di vita della (in atto di anni 50), Controparte_1
concretando altresì un danno alla salute di natura iatrogena che, nel caso in esame, è ragionevolmente quantificabile nella misura dell'11% (undici percento) considerando per analogia l'esito ad oggi presente come una mastectomia monolaterale non protesizzata (Linee Guida per la valutazione del danno in sede civilistica, Giuffrè Ed, 2016).”
Inoltre lo stato di malattia conseguito agli eventi iatrogeni ha determinato un danno biologico temporaneo parziale al 75% di gg. 15 ed al 50% di ulteriori gg. 15.
4 1.2) Le conclusioni dei consulenti, logicamente e congruamente motivati, anche alla luce dei supporti tecnico-scientifici illustrati - non sono state nemmeno avversate da nessuna delle parti, dopo che i predetti hanno risposto esaustivamente ai rilievi che i consulenti delle parti avevano mosso alla bozza della relazione tecnica, posto che non sono stati più reiterati nemmeno con gli atti difensivi finali.
Infatti nulla ha osservato la difesa della avuto riguardo alla limitazione di CP_1 responsabilità del sanitario circoscritta solo all'intervento al seno sx, in difformità a quanto aveva accertato il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale le cui conclusioni erano state fatte proprie dal giudice di prime cure definendo il giudizio.
1.3) Riguardo poi la difesa del sanitario, genericamente in comparsa conclusionale veniva chiesto il richiamo del collegio peritale al fine di rispondere “ai rilievi del CTP, da intendersi per brevità qui integralmente trascritti, rimasti privi di riscontro, essendosi i consulenti limitati a reiterare quanto in precedenza affermato senza nulla aggiungere o diversamente argomentare.”
A tale rilievi tuttavia i consulenti d'ufficio avevano già risposto con la relazione definitiva.
Invero i consulenti della parte appellante lamentavano, avuto riguardo alla accertata responsabilità del sanitario per l'intervento relativo al seno sinistro, l'applicazione del criterio causale del più probabile che non al fine di accertare la colpa del sanitario per avere deciso di operare la mammella sinistra a causa delle condizioni della paziente, trattandosi invece solo di un maggiore rischio a cui la paziente andava incontro per le sue condizioni, criticando poi l'assenza di informazione date alla paziente riguardo la necrosi del capezzolo.
Ora, a prescindere dalla questione del consenso informato, la cui violazione è stata esclusa dal giudice di prime cure con statuizione passata in giudicato poiché non censurata, a tali rilievi i consulenti hanno esaustivamente risposto.
I consulenti d'ufficio, sul punto, hanno infatti ribadito che “I rischi e le ALTE
PROBABILITA' DI COMPLICANZE connesse all'intervento di mastoplastica riduttiva della mammella sinistra (2013) effettuati da parte appellante erano già note (raccolta del dato probante):
- Precedente intervento di mastoplastica riduttiva con trasposizione del capezzolo
- fumatrice,
- obesa.
Assumono i consulenti che i predetti dati avrebbero imposto al sanitario, anche in caso di insistenza dell'intervento da parte della paziente, il rifiuto ad eseguire l'intervento a causa del maggiore rischio di non riuscita dello stesso in considerazione delle condizioni della paziente sopra elencate.
5 Concludono quindi che “ la preponderanza dell'evidenza (criterio del più probabile che non) porta inequivocabilmente ad un atteggiamento censurabile del oggi appellato sotto il CP_7
profilo delle scelte terapeutiche adottate e perseguite (con DATI CONCRETI CHE PORTAVANO alla elevata probabilità di necrosi del complesso areola capezzolo).”
Inoltre i predetti hanno supportato con letteratura scientifica, cui hanno fatto riferimento,
“che il sovrappeso, l'obesità, giocano un ruolo sfavorevole nella buona riuscita degli interventi di ricostruzione della mammella”.
Ne consegue che il danno biologico permanente patito da ed ascrivibile a Parte_5
va rideterminato nella misura del 11% mentre il danno biologico temporaneo è pari a Parte_1
giorni 15 al 75% e a giorni 15 al 50%.
La sentenza di prime cure va dunque riformata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità di per l'intervento eseguito il 4.5.2013 anche per l'intervento alla Parte_1
mammella destra, con un danno biologico quantificato nella misura del 27% ed una inabilità temporanea assoluta di giorni 3 e al 50% di giorni 20, fermo restando il rimborso delle spese riconosciute in primo grado di euro 4.001,81 anch'esso rimasto privo di gravame.
2) Prima di riliquidare il danno va esaminato l'appello incidentale avanzato da CP_1
con cui assume che il tribunale nel liquidare il danno non abbia fatto corretta applicazione
[...]
delle tabelle milanesi del 2021 in contrasto con quanto motivato sul punto.
Infatti il tribunale da un canto ha riconosciuto oltre al danno biologico anche il danno morale e tuttavia dalle tabelle di Milano del 2021 non ha considerato entrambi i valori di danno biologico e danno morale ma solo il danno biologico incrementandolo del 30% per la personalizzazione del danno in considerazione della peculiare condizione della danneggiata.
2.1) Nonostante il motivo sia fondato, va dichiarata la carenza di interesse della parte all'esame del motivo una volta che il risarcimento andrà rideterminato per effetto del parziale accoglimento del 1° motivo dell'appello principale.
Infatti, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, le tabelle di Milano del 2021 hanno recepito l'indicazione della Corte di Cassazione che aveva affermato l'erroneità della previsione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno, occorrendo specificare nell'ambito del danno non patrimoniale, la componente del danno alla salute da quella del danno morale.
La distinta indicazione dei due valori si rende necessaria in quanto nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche),
6 bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Effettivamente il tribunale ha riconosciuto sia il danno dinamico relazionale che quello da sofferenza soggettiva interiore, ma ha liquidato l'importo di euro 86.926,00 che secondo le applicate tabelle di Milano del 2021, avendo la danneggiata l'età di 40 anni ed una invalidità permanente del 27%, non comprendeva anche il danno dinamico relazionale ascendendo la sommatoria del danno dinamico relazionale con quello da sofferenza soggettiva interiore in euro
124.305,00, per cui applicando la personalizzazione sul solo danno dinamico relazionale il risarcimento ammontava alla maggior somma di euro 151,669,80 anziché ad euro 114.290,80 liquidata in sentenza.
Tuttavia nell'odierno giudizio il risarcimento del danno andrà riparametrato secondo la diversa e minore percentuale di invalidità riconosciuta, come sopra statuito.
3) Considerato il parziale accoglimento del 1° motivo dell'appello principale, rideterminato il danno alla salute ascrivibile alla condotta di nella misura del 11% di invalidità Parte_1
permanente, nonché di invalidità temporanea al 75% per 15 giorni e al 50% per ulteriori 15 giorni, applicando le tabelle di Milano del 2024 il risarcimento spettante a è pari ad euro Controparte_1
40.145,35.
Infatti il danno dinamico relazionale ammonta ad euro 24.197,00 che sommato al danno da sofferenza soggettiva interiore, riconosciuto in primo grado e non oggetto di censura, ammonta ad euro 30.730,00; applicando la personalizzazione al 30%, come riconosciuta in primo grado e rimasta priva di censura, calcolata solo sul danno dinamico relazionale, il danno ascende ad euro
37.989,10.
Inoltre per l'invalidità temporanea al 75% per giorni15 è dovuta la somma di euro 1.293,75 mentre la temporanea al 50% per giorni 15 è dovuto l'ulteriore importo di euro 862,50.
Conseguentemente va condannato a corrispondere a oltre Parte_1 Controparte_1
euro 4.001,85 quale rimborso spese mediche già riconosciute in primo grado, la somma di euro
40.145,35,
Su tale ultimo importo, devalutato alla data del 14.5.2013, spettano gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'intero importo fino al soddisfo.
7 4) Va infine esaminato il 2° motivo dell'appello principale avanzato da Parte_1
relativamente al rigetto della domanda di manleva proposta nei riguardi della compagnia
Parte_6
che sia errata la decisione impugnata per avere statuito la rinuncia alla domanda
[...]
giudiziale fondata sulla seconda polizza occorrendo per la rinuncia alla domanda giudiziale da parte del difensore un mandato ad hoc, né è sufficiente la omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni occorrendo accertare la inequivocabile volontà della parte di rinunciare alla domanda di garanzia fondata sulla polizza n.490029553416 una volta affermato dal difensore fin dal 1° grado che la polizza n.490029553416 costituiva rinnovo della precedente e quindi operava per il periodo dal 13.4.2014 al 13.4.2015 e tale continuità tra le due polizze era dimostrata dal pagamento del premio avente effetto dal 14.3.2014, in quanto pagato il 18.3.2014 e non il
14.7.2014.
Né il tribunale aveva statuito sulla violazione del principio di buona fede avendo la compagnia assicurativa inteso sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni sebbene avesse incassato il premio per il periodo dal 13.3.2014 al 13.3.2015.
Senza considerare che in caso di tacito rinnovo della polizza il contraente non rilascia alcuna dichiarazione in ordine ai mutamenti del rischio poiché eventuali mutamenti sono stati denunciati nel corso del rapporto e tenuto conto che le polizze sulla responsabilità civile genericamente non comportano il rinnovo automatico, tuttavia per salvaguardare l'equilibrio causale del contratto, la nuova polizza garantisce la continuità di copertura del rischio senza necessità di acquisire nuove dichiarazioni.
4.1) La sentenza di prime cure ha negato la sussistenza dell'obbligo di manleva in capo alla società in relazione alla accertata responsabilità del medico per l'intervento Parte_7
eseguito su il 4.5.2013 con la seguente motivazione che si riporta testaualmente: Controparte_1
ha chiamato in causa chiedendo di essere Parte_1 Parte_4
dalla stessa garantito sulla base della polizza n.777029483848 stipulata in data 13.03.2013, vigente sino al 13.03.2014.
La difesa di ha sostenuto che il contratto in questione copriva la responsabilità per fatti Pt_1 verificatisi durante l'anno di vigenza della polizza e, nello specifico, i profili di responsabilità derivanti dalle condotte contestate da parte attrice, risalenti a maggio 2013. chiamata in causa, ha eccepito la inoperatività della polizza Parte_4
in quanto la denuncia del sinistro ad essa Compagnia era stata fatta dall'assicurato solo nel settembre 2014 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza del contratto.
8 Con memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. la difesa del convenuto aveva allegato che 'il Dott. ha rinnovato la polizza con effetto dal 14.9.2014 e sino al 14.3.2015, come dimostrato Pt_1 dalla polizza n.490029553416 (doc. 1) e dalla relativa quietanza di pagamento (doc.2)'.
La Compagnia, con memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. ha contestato le difese svolte sul punto dal convenuto eccependo:
- la tardività della introduzione in giudizio del rapporto documentato dalla polizza n.490029553416, dopo la scadenza dei termini ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.;
- la autonomia del rapporto contrattuale in questione, che non costituiva rinnovazione di quello chiuso a marzo 2014;
- la non operatività della nuova copertura assicurativa in quanto a luglio 2014 il dott. Pt_1
aveva ricevuto richiesta risarcitoria per gli eventi oggetto del presente giudizio (in concreto, la notifica della citazione) e non aveva reso nota tale richiesta prima della stipula del nuovo contratto.
Le stesse difese venivano ribadite da con la comparsa Parte_4
conclusionale ex art.190 c.p.c.
Con memoria di replica ex art.190 c.p.c. la difesa del dott. (dopo avere incentrato con la Pt_1
comparsa conclusionale le difese conclusive sulla ritenuta e ribadita operatività polizza n.777029483848) ha puntualizzato ('rimarcato') che la chiamata in causa 'si fondi sulla polizza n.
777029483848 stipulata in data 13.3.2013 che garantiva la copertura assicurativa sino al
13.3.2014, vigente all'epoca del sinistro' e che 'in corso di causa è stato rappresentato che la medesima polizza è stata rinnovata per l'anno successivo con decorrenza dal 13.3.2014 al
13.3.2015, solo ed esclusivamente per dimostrare che non vi era stata alcuna disdetta della stessa'.
Indi ha ritenuto di richiamare solo sinteticamente le difese svolte in precedenza per contestare quanto sostenuto dalla Compagna circa la autonomia della seconda polizza concludendo sul punto inequivocabilmente nel senso che 'su tale questione non si ritiene di dovere indugiare oltre, in quanto la valutazione di questo Giudice in ordine al diritto del Dott. di essere indennizzato Pt_1
dalla Compagnia Assicurativa, va operata sulla polizza n.777029483848, stipulata in data
13.3.2013, in forza della quale è stata formulata la chiamata in garanzia della Compagnia e cioè, ripetesi, quella vigente all'epoca del sinistro'.
In concreto, quindi, le difese svolte per sostenere la 'copertura' dell'evento denunciato dalla ulla base della polizza n.490029553416 (sia, in via principale, quale polizza che aveva CP_1
'rinnovato' quella n.777029483848 scaduta il 13.03.2014, sia, in via subordinata, quale nuova polizza
9 autonoma, in relazione alla cui operatività, va ribadito, sussiste la eccezione circa la mancata indicazione della richiesta già ricevuta a luglio 2014) devono ritenersi abbandonate.
Deve, quindi, esaminarsi la questione relativa alla copertura della responsabilità per le condotte professionali del dott. del maggio 2013 sulla base della polizza n.490029553416 stipulata Pt_1
in data 13.03.2013, vigente sino al 13.03.2014. “
4.2) Il motivo è infondato e peraltro nemmeno si confronta con la decisione di prime cure.
In primo luogo va rilevato che il richiamo alla polizza n.490029553416, come emerge dalla statuizione gravata, sul punto non censurata, è avvenuto solo con la memoria 183, 6 comma, n.2
c.p.c. e dunque del tutto tardivamente sotto il profilo delle allegazioni.
Infatti con l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo la domanda di manleva era stata formulata nei riguardi della in relazione alla polizza n. Parte_4
n.777029483848 stipulata in data 13.03.2013, vigente sino al 13.03.2014.
Solo con la memoria n. 2 e quindi tardivamente veniva allegata la stipula della polizza n.490029553416 in rinnovo della precedente, sebbene con decorrenza dal 14.9.2014.
La tardività della domanda renderebbe superfluo l'ulteriore esame del motivo avuto riguardo alla ammissibilità della rinuncia alla domanda da parte del difensore senza procura speciale.
4.3) Peraltro, nemmeno è fondata la censura secondo cui il tribunale avrebbe statuito che la rinuncia a far valere l'altra polizza, ovvero la n. 490029553416, discendeva dalla omessa riproposizione di tale difesa in sede di precisazione delle conclusioni, bensì che inequivocabilmente tale difesa veniva definitivamente abbandonata con la memoria di replica ex aert.190 c.p.c. riportando pedissequamente la parte dello scritto difensivo sopra trascritto.
4.4) Riguardo poi la censura che la polizza n. 490029553416 costituirebbe rinnovo della precedente n. 777029483848 l'assunto non si confronta con la statuizione di prime cure la quale fa riferimento per negare tale circostanza alla disdetta della prima polizza inviata dallo con lettera del 16 Pt_1
gennaio 2014, ovvero prima della scadenza della prima polizza, in tal modo opponendosi al rinnovo tacito che invece la polizza n. 777029483848 espressamente prevedeva.
Sul punto nessuna censura è stata mossa dalla difesa dell'appellante.
Nemmeno pertinente è la parte del motivo con cui si assume l'omessa pronuncia in ordine alla violazione del principio di buona fede da parte della compagnia assicuratrice che avrebbe introitato il premio della polizza rifiutando poi di manlevare l'assicurato, trattandosi di questione mai agitata in primo grado e quindi inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
4.5) Infine, solo per completezza, non può non rilevarsi che lo stesso difensore dello in Pt_1
primo grado aveva dedotto che la polizza n. 490029553416 produceva effetti dal 14 settembre 2014
10 al 14 marzo 2015, ciò solo costituiva circostanza idonea a negare che si trattasse di rinnovo di precedente polizza scaduta il 13.3.2014.
In ogni caso che si trattasse di rinnovo andava escluso in considerazione della prova documentale costituita dalla lettera di disdetta della prima polizza da parte dell'assicurato datata 16 gennaio
2014, circostanza nemmeno censurata con il gravame.
Lo stesso difensore del convenuto in primo grado aveva affermato che la seconda polizza produceva i suoi effetti a decorrere dal 14.9.2014 e sino al 14.3.2015 e non dal 14 marzo 2014, come asserito per la prima volta nell'atto di appello, con difesa inammissibile in quanto in contrasto con la precedente svolta in primo grado.
4.6) Per completezza va rilevato che nessuna censura è stata proposta sulla affermata validità della clausola claims made e quindi sulla inoperatività della polizza n. 777029483848 in relazione al sinistro per cui è causa.
In conclusione, il gravame proposto da va parzialmente accolto avuto riguardo Parte_1
alle domande proposte da mentre va integralmente rigettato avuto riguardo alla Parte_5
richiesta di essere manlevato dall' Parte_4
Considerato che il parziale accoglimento del gravame comporta la modifica delle spese di giudizio anche di primo grado nei rapporti fra e queste vanno Parte_1 Controparte_1
riliquidate come in dispositivo in considerazione del parziale accoglimento delle domande proposte dalla danneggiata ponendole per 2/3 a carico di e compensandole per la restante parte, Parte_1
con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese del grado in favore di vanno poste a carico di Parte_4 Pt_1
soccombente e liquidate come in dispositivo.
[...]
Restano definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio di Parte_1
entrambi i gradi come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1268/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 3355/2022, 3055/17 del Tribunale di Catania, pubblicata il 21.7.2022,
[...]
che per il resto rigetta, condanna al pagamento in favore di di euro Parte_1 Parte_5
40.145,35 devalutata alla data del 14.5.2013, oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea e fino alla data di
11 pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data gli interessi al tasso legale sull'intero importo fino al soddisfo, nonché euro 4.001,81 per rimborso spese mediche;
dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Parte_5
condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 in favore di che si liquidano per l'intero in euro 7.616,00 per il 1° grado ed in Controparte_1 euro 9.991,00 per l'appello, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensando la restante parte;
condanna al pagamento delle spese del giudizio d'appello in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 9.991,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Parte_4 pone definitivamente a carico dell'appellante principale le spese di CTU di entrambi i gradi già liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/12/2024
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1268/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danno da colpa medica. promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Tremestieri Etneo, via Monti Iblei, 4 presso lo studio dell'avv. Laura Ficili che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Catania, viale XX Settembre 43, ; presso lo studio Seminara Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Dario Seminara e Lisa Gagliano come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
P.IVA in persona del Curatore pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ); Parte_3 P.IVA_2
1 (P. IVA ) elettivamente domiciliata in Parte_4 P.IVA_3
Catania, via Giuffrida, 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Palazzo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Sirena come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 7/6/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3355/2022, pubblicata il 21.7.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da condannava in solido con la al Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
risarcimento del danno biologico patito quantificato in euro 114.290,80 nonché rivalutazione, interessi e spese di lite rigettando le domande avanzate nei confronti di nonché Controparte_4
quella di manleva avanzata da nei confronti della Pt_1 Parte_4
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, proponeva appello avverso la detta Parte_1
sentenza che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva per eccepire la infondatezza del gravame e proponeva appello Controparte_1
incidentale per la parziale modifica della sentenza di prime cure.
Si costituiva anche la chiedendo la conferma della decisione Parte_4
di primo grado con conseguente statuizione sulle spese.
Sono rimasti contumaci pur se regolarmente citati il fallimento di già Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_5
1) Va in primo luogo esaminato l'appello principale con cui critica la sentenza Parte_1
del tribunale per avere fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sebbene erronee e contraddittorie, senza tener conto dei rilievi mossi dal consulente tecnico di parte.
Assume che dalla stessa ricostruzione dei fatti, come risultavano dai documenti e dalla sentenza, il danno estetico alla mammella destra era conseguenza sia degli esiti della mastectomia, che della scelta della paziente di non proseguire nel programma riabilitativo e di non procedere alla ricostruzione della mammella destra, quindi non era imputabile al sanitario l'intero danno biologico quantificato nella misura del 27%.
2 Riguardo poi al seno sx, assume errata la consulenza tecnica che ha ritenuto che la necrosi del complesso areola-capezzolo sia da ascrivere a responsabilità dell'appellante anziché a complicanze correlate al tipo di intervento, espressamente contemplate nel consenso informato sottoscritto dalla paziente, che era stata informata della necessità di smettere di fumare per favorire la guarigione, mentre l'intempestività dell'intervento non aveva inciso sul decorso post operatorio.
Inoltre la tecnica adottata era stata del tutto corretta avuto riguardo alla riduzione del seno sx anche in ordine ai lembi utilizzati per la ricostruzione mammaria, scelta basata sull'anatomia vascolare della mammella.
Al fine di comprovare la fondatezza dei motivi esposti, l'appellante ha chiesto disporsi nuova consulenza tecnica d'ufficio.
1.1) Il collegio, con ordinanza del 8.2.2023, ha disposto nuova consulenza tecnica collegiale nominando oltre un medico legale anche uno specialista in chirurgia estetica al fine di accertare:
“a) se il danno estetico al seno destro possa imputarsi a responsabilità del dottore alla Pt_1 luce dell'operato dello stesso nell'intervento eseguito sulla paziente il 4.5.2013; Controparte_1
b) se in relazione all'intervento eseguito nella medesima data nel seno sinistro andava compiuta la riduzione mammaria del predetto seno sinistro avuto riguardo e alle condizioni della alla data del 4.5.2013 ed all'operato del sanitario riguardo al seno destro;
CP_1
c) se risulta corretta o meno alla luce della scienza medica quale conosciuta alla data dell'intervento in questione l'esecuzione dell'intervento al seno sinistro ed in particolare relativamente alla scelta del lembo utilizzabile sotto il profilo vascolare;
d) in caso di risposta negativa al punto a) indicare quale sia la percentuale di danno permanente ascrivibile allo stesso limitatamente al seno sinistro”.
Il nominato collegio di consulenti, avuto riguardo al quesito sub a) ha escluso la responsabilità del sanitario per le seguenti ragioni: “Dalla disamina del cartiglio documentale, nonché dall'esame obiettivo effettuato sulla , è possibile stabilire che, per quel che Controparte_1 concerne il seno destro, l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (dr sia stato Pt_1
esente da censure – sia nell'ambito della discrezionalità diagnostica che nelle relative scelte terapeutiche (NON censurabile, infatti, appare la mancata sostituzione dell'espansore con la protesi definitiva durante l'intervento del maggio 2013 posponendo tale inserimento della protesi mammaria ad una fase successiva -. Il danno estetico al seno destro non può essere imputato all'attività dell'odierno appellante come conseguenza dell'intervento eseguito sulla Signora il 04.05.2013 in quanto l'attuale condizione è conseguenza dei numerosi Controparte_1
interventi demolitivi di natura oncologica e della libera decisione della paziente di rimuovere
3 l'espansore tissutale senza farlo sostituire con una protesi di eguale volume (con espresso desiderio di NON voler continuare nell'iter ricostruttivo).”
Relativamente invece ai quesiti sub b) e c) riguardanti il seno sx, i consulenti hanno affermato la responsabilità del sanitario secondo il criterio del più probabile che non.
Infatti, dopo aver premesso che “la riduzione del seno sinistro – per quanto evincibile dalla iconografia in atti – era indicata sia sotto il profilo estetico che funzionale” tuttavia hanno affermato che “Non è possibile – con i mezzi avuti nella disponibilità - stabilire se sfruttando un diverso peduncolo vascolare rispetto a quello laterale utilizzato o quale peduncolo vascolare sarebbe stato meglio utilizzare per evitare questa complicanza alla luce anche del fatto che NON è stato possibile identificare quale peduncolo venne utilizzato della mastoplastica riduttiva effettuata dalla CP_1
nel 2001 (documentazione del 2001 assente in atti). Tuttavia, appare - più probabile che non - che l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (Dott. possa considerarsi Parte_1 censurabile nell'aver perseguito l'obiettivo della riduzione della mammella sinistra, in presenza di:
- Donna fumatrice;
- Sovrappeso;
- (ptosi di III grado) CP_6
- Precedente intervento di mastoplastica riduttiva (2001)
- Consenso informato non abbastanza ampio e chiaro, soprattutto in relazione alla probabilità che l'evento delle “complicanze previste” si potessero realizzare e dei rischi connessi ad essi – soprariportati -.”
Considerato quindi che la responsabilità ascritta all'appellante - relativamente all'intervento eseguito il 4.5.2013 - va limitata ai danni causati al seno sx, rispondendo al 4° quesito i consulenti, accertato che secondo il criterio del più probabile che non, “la necrosi del complesso areola- capezzolo sia conseguenza diretta dell'operato del nel corso dell'intervento chirurgico del CP_7
giorno 4.5.2013” ciò ha comportato “indubitabilmente una restrizione nell'esplicazione delle attività socio-relazionali integranti il modello di vita della (in atto di anni 50), Controparte_1
concretando altresì un danno alla salute di natura iatrogena che, nel caso in esame, è ragionevolmente quantificabile nella misura dell'11% (undici percento) considerando per analogia l'esito ad oggi presente come una mastectomia monolaterale non protesizzata (Linee Guida per la valutazione del danno in sede civilistica, Giuffrè Ed, 2016).”
Inoltre lo stato di malattia conseguito agli eventi iatrogeni ha determinato un danno biologico temporaneo parziale al 75% di gg. 15 ed al 50% di ulteriori gg. 15.
4 1.2) Le conclusioni dei consulenti, logicamente e congruamente motivati, anche alla luce dei supporti tecnico-scientifici illustrati - non sono state nemmeno avversate da nessuna delle parti, dopo che i predetti hanno risposto esaustivamente ai rilievi che i consulenti delle parti avevano mosso alla bozza della relazione tecnica, posto che non sono stati più reiterati nemmeno con gli atti difensivi finali.
Infatti nulla ha osservato la difesa della avuto riguardo alla limitazione di CP_1 responsabilità del sanitario circoscritta solo all'intervento al seno sx, in difformità a quanto aveva accertato il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale le cui conclusioni erano state fatte proprie dal giudice di prime cure definendo il giudizio.
1.3) Riguardo poi la difesa del sanitario, genericamente in comparsa conclusionale veniva chiesto il richiamo del collegio peritale al fine di rispondere “ai rilievi del CTP, da intendersi per brevità qui integralmente trascritti, rimasti privi di riscontro, essendosi i consulenti limitati a reiterare quanto in precedenza affermato senza nulla aggiungere o diversamente argomentare.”
A tale rilievi tuttavia i consulenti d'ufficio avevano già risposto con la relazione definitiva.
Invero i consulenti della parte appellante lamentavano, avuto riguardo alla accertata responsabilità del sanitario per l'intervento relativo al seno sinistro, l'applicazione del criterio causale del più probabile che non al fine di accertare la colpa del sanitario per avere deciso di operare la mammella sinistra a causa delle condizioni della paziente, trattandosi invece solo di un maggiore rischio a cui la paziente andava incontro per le sue condizioni, criticando poi l'assenza di informazione date alla paziente riguardo la necrosi del capezzolo.
Ora, a prescindere dalla questione del consenso informato, la cui violazione è stata esclusa dal giudice di prime cure con statuizione passata in giudicato poiché non censurata, a tali rilievi i consulenti hanno esaustivamente risposto.
I consulenti d'ufficio, sul punto, hanno infatti ribadito che “I rischi e le ALTE
PROBABILITA' DI COMPLICANZE connesse all'intervento di mastoplastica riduttiva della mammella sinistra (2013) effettuati da parte appellante erano già note (raccolta del dato probante):
- Precedente intervento di mastoplastica riduttiva con trasposizione del capezzolo
- fumatrice,
- obesa.
Assumono i consulenti che i predetti dati avrebbero imposto al sanitario, anche in caso di insistenza dell'intervento da parte della paziente, il rifiuto ad eseguire l'intervento a causa del maggiore rischio di non riuscita dello stesso in considerazione delle condizioni della paziente sopra elencate.
5 Concludono quindi che “ la preponderanza dell'evidenza (criterio del più probabile che non) porta inequivocabilmente ad un atteggiamento censurabile del oggi appellato sotto il CP_7
profilo delle scelte terapeutiche adottate e perseguite (con DATI CONCRETI CHE PORTAVANO alla elevata probabilità di necrosi del complesso areola capezzolo).”
Inoltre i predetti hanno supportato con letteratura scientifica, cui hanno fatto riferimento,
“che il sovrappeso, l'obesità, giocano un ruolo sfavorevole nella buona riuscita degli interventi di ricostruzione della mammella”.
Ne consegue che il danno biologico permanente patito da ed ascrivibile a Parte_5
va rideterminato nella misura del 11% mentre il danno biologico temporaneo è pari a Parte_1
giorni 15 al 75% e a giorni 15 al 50%.
La sentenza di prime cure va dunque riformata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità di per l'intervento eseguito il 4.5.2013 anche per l'intervento alla Parte_1
mammella destra, con un danno biologico quantificato nella misura del 27% ed una inabilità temporanea assoluta di giorni 3 e al 50% di giorni 20, fermo restando il rimborso delle spese riconosciute in primo grado di euro 4.001,81 anch'esso rimasto privo di gravame.
2) Prima di riliquidare il danno va esaminato l'appello incidentale avanzato da CP_1
con cui assume che il tribunale nel liquidare il danno non abbia fatto corretta applicazione
[...]
delle tabelle milanesi del 2021 in contrasto con quanto motivato sul punto.
Infatti il tribunale da un canto ha riconosciuto oltre al danno biologico anche il danno morale e tuttavia dalle tabelle di Milano del 2021 non ha considerato entrambi i valori di danno biologico e danno morale ma solo il danno biologico incrementandolo del 30% per la personalizzazione del danno in considerazione della peculiare condizione della danneggiata.
2.1) Nonostante il motivo sia fondato, va dichiarata la carenza di interesse della parte all'esame del motivo una volta che il risarcimento andrà rideterminato per effetto del parziale accoglimento del 1° motivo dell'appello principale.
Infatti, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, le tabelle di Milano del 2021 hanno recepito l'indicazione della Corte di Cassazione che aveva affermato l'erroneità della previsione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno, occorrendo specificare nell'ambito del danno non patrimoniale, la componente del danno alla salute da quella del danno morale.
La distinta indicazione dei due valori si rende necessaria in quanto nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche),
6 bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Effettivamente il tribunale ha riconosciuto sia il danno dinamico relazionale che quello da sofferenza soggettiva interiore, ma ha liquidato l'importo di euro 86.926,00 che secondo le applicate tabelle di Milano del 2021, avendo la danneggiata l'età di 40 anni ed una invalidità permanente del 27%, non comprendeva anche il danno dinamico relazionale ascendendo la sommatoria del danno dinamico relazionale con quello da sofferenza soggettiva interiore in euro
124.305,00, per cui applicando la personalizzazione sul solo danno dinamico relazionale il risarcimento ammontava alla maggior somma di euro 151,669,80 anziché ad euro 114.290,80 liquidata in sentenza.
Tuttavia nell'odierno giudizio il risarcimento del danno andrà riparametrato secondo la diversa e minore percentuale di invalidità riconosciuta, come sopra statuito.
3) Considerato il parziale accoglimento del 1° motivo dell'appello principale, rideterminato il danno alla salute ascrivibile alla condotta di nella misura del 11% di invalidità Parte_1
permanente, nonché di invalidità temporanea al 75% per 15 giorni e al 50% per ulteriori 15 giorni, applicando le tabelle di Milano del 2024 il risarcimento spettante a è pari ad euro Controparte_1
40.145,35.
Infatti il danno dinamico relazionale ammonta ad euro 24.197,00 che sommato al danno da sofferenza soggettiva interiore, riconosciuto in primo grado e non oggetto di censura, ammonta ad euro 30.730,00; applicando la personalizzazione al 30%, come riconosciuta in primo grado e rimasta priva di censura, calcolata solo sul danno dinamico relazionale, il danno ascende ad euro
37.989,10.
Inoltre per l'invalidità temporanea al 75% per giorni15 è dovuta la somma di euro 1.293,75 mentre la temporanea al 50% per giorni 15 è dovuto l'ulteriore importo di euro 862,50.
Conseguentemente va condannato a corrispondere a oltre Parte_1 Controparte_1
euro 4.001,85 quale rimborso spese mediche già riconosciute in primo grado, la somma di euro
40.145,35,
Su tale ultimo importo, devalutato alla data del 14.5.2013, spettano gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'intero importo fino al soddisfo.
7 4) Va infine esaminato il 2° motivo dell'appello principale avanzato da Parte_1
relativamente al rigetto della domanda di manleva proposta nei riguardi della compagnia
Parte_6
che sia errata la decisione impugnata per avere statuito la rinuncia alla domanda
[...]
giudiziale fondata sulla seconda polizza occorrendo per la rinuncia alla domanda giudiziale da parte del difensore un mandato ad hoc, né è sufficiente la omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni occorrendo accertare la inequivocabile volontà della parte di rinunciare alla domanda di garanzia fondata sulla polizza n.490029553416 una volta affermato dal difensore fin dal 1° grado che la polizza n.490029553416 costituiva rinnovo della precedente e quindi operava per il periodo dal 13.4.2014 al 13.4.2015 e tale continuità tra le due polizze era dimostrata dal pagamento del premio avente effetto dal 14.3.2014, in quanto pagato il 18.3.2014 e non il
14.7.2014.
Né il tribunale aveva statuito sulla violazione del principio di buona fede avendo la compagnia assicurativa inteso sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni sebbene avesse incassato il premio per il periodo dal 13.3.2014 al 13.3.2015.
Senza considerare che in caso di tacito rinnovo della polizza il contraente non rilascia alcuna dichiarazione in ordine ai mutamenti del rischio poiché eventuali mutamenti sono stati denunciati nel corso del rapporto e tenuto conto che le polizze sulla responsabilità civile genericamente non comportano il rinnovo automatico, tuttavia per salvaguardare l'equilibrio causale del contratto, la nuova polizza garantisce la continuità di copertura del rischio senza necessità di acquisire nuove dichiarazioni.
4.1) La sentenza di prime cure ha negato la sussistenza dell'obbligo di manleva in capo alla società in relazione alla accertata responsabilità del medico per l'intervento Parte_7
eseguito su il 4.5.2013 con la seguente motivazione che si riporta testaualmente: Controparte_1
ha chiamato in causa chiedendo di essere Parte_1 Parte_4
dalla stessa garantito sulla base della polizza n.777029483848 stipulata in data 13.03.2013, vigente sino al 13.03.2014.
La difesa di ha sostenuto che il contratto in questione copriva la responsabilità per fatti Pt_1 verificatisi durante l'anno di vigenza della polizza e, nello specifico, i profili di responsabilità derivanti dalle condotte contestate da parte attrice, risalenti a maggio 2013. chiamata in causa, ha eccepito la inoperatività della polizza Parte_4
in quanto la denuncia del sinistro ad essa Compagnia era stata fatta dall'assicurato solo nel settembre 2014 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza del contratto.
8 Con memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. la difesa del convenuto aveva allegato che 'il Dott. ha rinnovato la polizza con effetto dal 14.9.2014 e sino al 14.3.2015, come dimostrato Pt_1 dalla polizza n.490029553416 (doc. 1) e dalla relativa quietanza di pagamento (doc.2)'.
La Compagnia, con memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. ha contestato le difese svolte sul punto dal convenuto eccependo:
- la tardività della introduzione in giudizio del rapporto documentato dalla polizza n.490029553416, dopo la scadenza dei termini ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.;
- la autonomia del rapporto contrattuale in questione, che non costituiva rinnovazione di quello chiuso a marzo 2014;
- la non operatività della nuova copertura assicurativa in quanto a luglio 2014 il dott. Pt_1
aveva ricevuto richiesta risarcitoria per gli eventi oggetto del presente giudizio (in concreto, la notifica della citazione) e non aveva reso nota tale richiesta prima della stipula del nuovo contratto.
Le stesse difese venivano ribadite da con la comparsa Parte_4
conclusionale ex art.190 c.p.c.
Con memoria di replica ex art.190 c.p.c. la difesa del dott. (dopo avere incentrato con la Pt_1
comparsa conclusionale le difese conclusive sulla ritenuta e ribadita operatività polizza n.777029483848) ha puntualizzato ('rimarcato') che la chiamata in causa 'si fondi sulla polizza n.
777029483848 stipulata in data 13.3.2013 che garantiva la copertura assicurativa sino al
13.3.2014, vigente all'epoca del sinistro' e che 'in corso di causa è stato rappresentato che la medesima polizza è stata rinnovata per l'anno successivo con decorrenza dal 13.3.2014 al
13.3.2015, solo ed esclusivamente per dimostrare che non vi era stata alcuna disdetta della stessa'.
Indi ha ritenuto di richiamare solo sinteticamente le difese svolte in precedenza per contestare quanto sostenuto dalla Compagna circa la autonomia della seconda polizza concludendo sul punto inequivocabilmente nel senso che 'su tale questione non si ritiene di dovere indugiare oltre, in quanto la valutazione di questo Giudice in ordine al diritto del Dott. di essere indennizzato Pt_1
dalla Compagnia Assicurativa, va operata sulla polizza n.777029483848, stipulata in data
13.3.2013, in forza della quale è stata formulata la chiamata in garanzia della Compagnia e cioè, ripetesi, quella vigente all'epoca del sinistro'.
In concreto, quindi, le difese svolte per sostenere la 'copertura' dell'evento denunciato dalla ulla base della polizza n.490029553416 (sia, in via principale, quale polizza che aveva CP_1
'rinnovato' quella n.777029483848 scaduta il 13.03.2014, sia, in via subordinata, quale nuova polizza
9 autonoma, in relazione alla cui operatività, va ribadito, sussiste la eccezione circa la mancata indicazione della richiesta già ricevuta a luglio 2014) devono ritenersi abbandonate.
Deve, quindi, esaminarsi la questione relativa alla copertura della responsabilità per le condotte professionali del dott. del maggio 2013 sulla base della polizza n.490029553416 stipulata Pt_1
in data 13.03.2013, vigente sino al 13.03.2014. “
4.2) Il motivo è infondato e peraltro nemmeno si confronta con la decisione di prime cure.
In primo luogo va rilevato che il richiamo alla polizza n.490029553416, come emerge dalla statuizione gravata, sul punto non censurata, è avvenuto solo con la memoria 183, 6 comma, n.2
c.p.c. e dunque del tutto tardivamente sotto il profilo delle allegazioni.
Infatti con l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo la domanda di manleva era stata formulata nei riguardi della in relazione alla polizza n. Parte_4
n.777029483848 stipulata in data 13.03.2013, vigente sino al 13.03.2014.
Solo con la memoria n. 2 e quindi tardivamente veniva allegata la stipula della polizza n.490029553416 in rinnovo della precedente, sebbene con decorrenza dal 14.9.2014.
La tardività della domanda renderebbe superfluo l'ulteriore esame del motivo avuto riguardo alla ammissibilità della rinuncia alla domanda da parte del difensore senza procura speciale.
4.3) Peraltro, nemmeno è fondata la censura secondo cui il tribunale avrebbe statuito che la rinuncia a far valere l'altra polizza, ovvero la n. 490029553416, discendeva dalla omessa riproposizione di tale difesa in sede di precisazione delle conclusioni, bensì che inequivocabilmente tale difesa veniva definitivamente abbandonata con la memoria di replica ex aert.190 c.p.c. riportando pedissequamente la parte dello scritto difensivo sopra trascritto.
4.4) Riguardo poi la censura che la polizza n. 490029553416 costituirebbe rinnovo della precedente n. 777029483848 l'assunto non si confronta con la statuizione di prime cure la quale fa riferimento per negare tale circostanza alla disdetta della prima polizza inviata dallo con lettera del 16 Pt_1
gennaio 2014, ovvero prima della scadenza della prima polizza, in tal modo opponendosi al rinnovo tacito che invece la polizza n. 777029483848 espressamente prevedeva.
Sul punto nessuna censura è stata mossa dalla difesa dell'appellante.
Nemmeno pertinente è la parte del motivo con cui si assume l'omessa pronuncia in ordine alla violazione del principio di buona fede da parte della compagnia assicuratrice che avrebbe introitato il premio della polizza rifiutando poi di manlevare l'assicurato, trattandosi di questione mai agitata in primo grado e quindi inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
4.5) Infine, solo per completezza, non può non rilevarsi che lo stesso difensore dello in Pt_1
primo grado aveva dedotto che la polizza n. 490029553416 produceva effetti dal 14 settembre 2014
10 al 14 marzo 2015, ciò solo costituiva circostanza idonea a negare che si trattasse di rinnovo di precedente polizza scaduta il 13.3.2014.
In ogni caso che si trattasse di rinnovo andava escluso in considerazione della prova documentale costituita dalla lettera di disdetta della prima polizza da parte dell'assicurato datata 16 gennaio
2014, circostanza nemmeno censurata con il gravame.
Lo stesso difensore del convenuto in primo grado aveva affermato che la seconda polizza produceva i suoi effetti a decorrere dal 14.9.2014 e sino al 14.3.2015 e non dal 14 marzo 2014, come asserito per la prima volta nell'atto di appello, con difesa inammissibile in quanto in contrasto con la precedente svolta in primo grado.
4.6) Per completezza va rilevato che nessuna censura è stata proposta sulla affermata validità della clausola claims made e quindi sulla inoperatività della polizza n. 777029483848 in relazione al sinistro per cui è causa.
In conclusione, il gravame proposto da va parzialmente accolto avuto riguardo Parte_1
alle domande proposte da mentre va integralmente rigettato avuto riguardo alla Parte_5
richiesta di essere manlevato dall' Parte_4
Considerato che il parziale accoglimento del gravame comporta la modifica delle spese di giudizio anche di primo grado nei rapporti fra e queste vanno Parte_1 Controparte_1
riliquidate come in dispositivo in considerazione del parziale accoglimento delle domande proposte dalla danneggiata ponendole per 2/3 a carico di e compensandole per la restante parte, Parte_1
con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese del grado in favore di vanno poste a carico di Parte_4 Pt_1
soccombente e liquidate come in dispositivo.
[...]
Restano definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio di Parte_1
entrambi i gradi come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1268/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 3355/2022, 3055/17 del Tribunale di Catania, pubblicata il 21.7.2022,
[...]
che per il resto rigetta, condanna al pagamento in favore di di euro Parte_1 Parte_5
40.145,35 devalutata alla data del 14.5.2013, oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea e fino alla data di
11 pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data gli interessi al tasso legale sull'intero importo fino al soddisfo, nonché euro 4.001,81 per rimborso spese mediche;
dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Parte_5
condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 in favore di che si liquidano per l'intero in euro 7.616,00 per il 1° grado ed in Controparte_1 euro 9.991,00 per l'appello, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensando la restante parte;
condanna al pagamento delle spese del giudizio d'appello in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 9.991,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Parte_4 pone definitivamente a carico dell'appellante principale le spese di CTU di entrambi i gradi già liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/12/2024
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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