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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15822/2024 promossa da:
(CF , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] rappresentato assistito e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Chiara Dore e dall'Avv. Fabio Guandalini entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del secondo in Bologna, Via Marconi n. 5
e
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Bisson del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in Medicina Via Saffi, 140
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e on ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 1 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole a lui relative non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (CF , Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] e C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BO) il 26/02/1964 che hanno contratto matrimonio in data 29/09/1991 a Medicina (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Medicina (BO) al n.37, parte II, serie A anno
1991. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) prende atto che il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa famigliare in Per_1
Medicina;
2) assegna alla sig.ra in ragione della convivenza di con la madre e fino Parte_2 Per_1
alla sua totale autosufficienza, la casa famigliare;
3) dispone che il signor versi alla signora a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2 mantenimento della stessa, la somma di €. 1.250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) dispone che il signor continui a farsi carico delle seguenti spese a favore del figlio Parte_1
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica: Per_1 pagina 2 di 3 - costo dell'assicurazione;
- costo del Telepass;
- costo di ricarica dell'autovettura;
-cambio gomme annuali;
5) prende atto che il signor si impegna a provvedere sino alla loro estinzione al Parte_1
pagamento degli impegni finanziari assunti nel tempo a favore della famiglia;
6) prende atto che il signor assicurerà l'estensione della polizza UNISALUTE alla Parte_1
signora e al LI , precisando che la signora usufruirà per 1/3 delle Parte_2 Per_1 Pt_2
prestazioni per le quali è previsto un tetto massimo (ad esempio spese dentistiche) e che ogni avente diritto si farà carico delle franchigie di propria spettanza;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Medicina (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medicina (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
26.3.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15822/2024 promossa da:
(CF , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] rappresentato assistito e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Chiara Dore e dall'Avv. Fabio Guandalini entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del secondo in Bologna, Via Marconi n. 5
e
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Bisson del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in Medicina Via Saffi, 140
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e on ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 1 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole a lui relative non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (CF , Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] e C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BO) il 26/02/1964 che hanno contratto matrimonio in data 29/09/1991 a Medicina (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Medicina (BO) al n.37, parte II, serie A anno
1991. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) prende atto che il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa famigliare in Per_1
Medicina;
2) assegna alla sig.ra in ragione della convivenza di con la madre e fino Parte_2 Per_1
alla sua totale autosufficienza, la casa famigliare;
3) dispone che il signor versi alla signora a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2 mantenimento della stessa, la somma di €. 1.250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) dispone che il signor continui a farsi carico delle seguenti spese a favore del figlio Parte_1
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica: Per_1 pagina 2 di 3 - costo dell'assicurazione;
- costo del Telepass;
- costo di ricarica dell'autovettura;
-cambio gomme annuali;
5) prende atto che il signor si impegna a provvedere sino alla loro estinzione al Parte_1
pagamento degli impegni finanziari assunti nel tempo a favore della famiglia;
6) prende atto che il signor assicurerà l'estensione della polizza UNISALUTE alla Parte_1
signora e al LI , precisando che la signora usufruirà per 1/3 delle Parte_2 Per_1 Pt_2
prestazioni per le quali è previsto un tetto massimo (ad esempio spese dentistiche) e che ogni avente diritto si farà carico delle franchigie di propria spettanza;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Medicina (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medicina (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
26.3.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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