Articolo 2 della Legge 12 marzo 1977, n. 139
Articolo 1
Versione
8 maggio 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 28 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 8 maggio 1977