Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel.
3 ) dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 28/1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n 10/2024 r.g. promossa da:
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. Foti ………APPELLANTE
CONTRO
nata ad [...] il [...] CP_2
………….……………………………….…………….. APPELLATA contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1707/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti in data 19/9/2023.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice del Tribunale di Patti, in accoglimento delle domande proposte da , dichiarava che quest'ultima aveva lavorato negli anni 2001, 2002 e CP_2
2004, come bracciante agricola alle dipendenze di per 102 giornate annue e Parte_1 ordinava all'Inps di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici in suo favore.
Motivava detta decisione rigettando l'eccezione di decadenza per non avere l'Inps adeguatamente provato la comunicazione all'interessata dell'avvenuta cancellazione e ritenendo nel merito provata l'attività lavorativa, sulla scorta della deposizione di un unico teste escusso.
Con ricorso depositato il 5/1/2024, l'Inps proponeva appello, insistendo nell'eccepita decadenza.
Rappresentava che l' era stata cancellata dagli elenchi per gli anni 2001, 2002 e 2004 con CP_2
la valenza del verbale ispettivo.
Nella contumacia della , la causa è stata decisa sulle note depositate dall'appellante. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza merita accoglimento.
Anche se l'Inps non ha dato prova dell'avvenuta notifica alla della cancellazione disposta il CP_2
17/11/2008, può ugualmente ritenersi che la decadenza si sia maturata, avuto riguardo alle successive comunicazioni aventi ad oggetto l'indebita percezione delle indennità ove si è espressamente riferita la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Al riguardo infatti se è vero che il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio
1970 n. 7 per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, devesi ragionevolmente ritenere che in tale previsione rientri anche l'ipotesi in cui, come nella specie, la comunicazione della cancellazione risulti comunque contenuta in una nota di contestazione della prestazione indebitamente percepita e di cui l'interessato abbia avuto conoscenza.
Ora, nella specie, con le lettere del 13/11/2015 e con quella del 30/6/2017 ritualmente notificate,
l'Inps, nel comunicare l'indebita percezione per il periodo dall'1/1/2000 al 31/1/2008 dell'indennità malattia e maternità, l'ha espressamente ricondotta all'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli elenchi.
Ma vi è di più.
Con altro ricorso depositato nel 2016 la stessa , nel contestare l'indebita percezione CP_2 dell'indennità di disoccupazione erogata nel periodo dall'1/1/2001 al 31/12/2009, ha pure chiesto la reiscrizione delle giornate per tutti gli anni dal 2001 al 2008, così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cancellazione.
Anche a volere prendere come data di riferimento quella dell'ultima comunicazione di indebito, dal
30/6/2017 decorreva il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e al suo inutile decorso quello di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
Non avendo la tempestivamente proposto detto ricorso alla scadenza di detto termine e CP_2 dunque il 30/7/2017, iniziava a decorrere quello ulteriore di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria, che andava a scadere il 30/11/2017, e dunque in epoca ampiamente antecedente al deposito del ricorso al Tribunale di Patti avvenuto solo in data
13/11/2019.
Rimangono da regolare le spese di lite del doppio grado che vanno poste a carico della soccombente
, rimanendo irrilevante la dichiarazione ex art .152 disp. att. c.p.c. pure formulata in primo CP_2
grado.
Occorre richiamare la pronuncia emessa, di recente, dalla Corte di cassazione n.37973/22. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere
"riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione” (p.31). In particolare, nel caso oggetto della presente controversia l' ha chiesto solo il riconoscimento del CP_2 diritto all'iscrizione, esulando dall'odierno caso qualunque domanda strettamente connessa a prestazioni derivanti dall'iscrizione.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di
Patti n. 1707/2023 emessa in data 19/9/2023, così provvede: a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da con il ricorso CP_2
depositato il 13/11/2019 iscritto al n. r.g. 3442/2019 cui è stato riunito altro ricorso di cui al n. r.g.
3446/2019;
b) condanna al pagamento delle spese giudiziali che liquida in € 2697,00 per il primo CP_2 grado di lite e in € 1984,00 per il presente appello (in esse comprese quelle inerenti pagamento del contributo unificato da parte dell'Inps), il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e cpa.
Messina, 29/1/2025
Il Consigliere estensore il Presidente
( dott. C. Zappalà) ( dott. B. Catarsini )