Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8553 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05115/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5115 del 2022, proposto da
DI EL, LO EL, LA EL, IL EL, RI EL e IO Di ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Angela De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cervino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AN RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosina Casertano e Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
ex art. 31, comma 4 c.p.a., della nullità / annullamento
- del provvedimento finale Prot. 3612 del 18.08.2022 notificato in data 25.08.22 avente ad oggetto “Chiusura del procedimento avviato con nota Prot. 2691 del 13.07.2021 relativamente all’istanza Prot. 2300 del 15.06.2021”;
- di tutti gli atti precedenti, presupposti, di quelli ad esso collegati/collegabili e successivi;
e per la condanna
dell'amministrazione ad adottare le seguenti misure:
- revocare il provvedimento finale impugnato e tutti gli atti precedenti , presupposti, di quelli ad esso collegati/collegabili e successivi;
- revocare tutti i titoli autorizzativi rilasciati alla signora RO AN perché basati su false asseverazioni tecniche e per violazione delle distanze di legge di 10 metri e/o 20 metri dai confinanti;
Per l’effetto, procedere ad ordinare:
- l’abbattimento delle opere abusivamente realizzate a meno di dieci metri dal confine nel caso di posizionamento in zona B2 e a meno di venti metri se realizzato in zona E per violazione della distanza inderogabile di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cervino e di AN RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. ID EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Cervino rilasciava alla Sig.ra RO il permesso di costruire n. 8 del 26 febbraio 2014 per l’esecuzione di lavori di ampliamento di un fabbricato per civile abitazione in sua proprietà, ai sensi della L.R.C. n. 19/2009.
Con successiva scia del 31 ottobre 2014, prot. n. 6533, la controinteressata segnalava il diverso inquadramento della “ tettoia o porticato di progetto ”, da volume tecnico a volume urbanisticamente rilevante, senza modifiche progettuali.
Con nota prot. n. 1305 del 4 marzo 2015, il Comune di Cervino comunicava alla controinteressata l’avvio del procedimento di revoca del prefato permesso di costruire, atteso che l’esecuzione dei conseguenti lavori avrebbe determinato la violazione della distanza minima di 10 mt tra fabbricati, prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/68.
In ragione di ciò, la controinteressata presentava al Comune di Cervino la scia prot. n. 2640 del 21 aprile 2015, con cui segnalava l’esecuzione di varianti all’intervento assentito con il predetto permesso di costruire al fine di riportare il fabbricato entro il limite di rispetto delle distanze legali minime inderogabili tra fabbricati.
Con nota del 6 maggio 2015, prot. n. 2782, il Comune disponeva l’archiviazione del procedimento di riesame del titolo edilizio, previa istruttoria tecnica all’esito della quale l’Ente dava conto dell’idoneità della variante segnalata con la predetta scia a riportare il fabbricato entro le distanze legali dalle proprietà finitime.
A seguito di sopralluoghi, il Comune adottava le ordinanze n. 7 del 15 marzo 2017 e n. 17 del 25 luglio 2017, con cui ingiungeva alla controinteressata la demolizione di opere eseguite in difformità dai titoli rilasciati.
A seguito di una istanza dei ricorrenti, volta al riesame in autotutela dei titoli rilasciati alla controinteressata, il Comune di Cervino adottava la nota prot. n. 1214 del 8 marzo 2018, notificata ai ricorrenti in pari data, con cui l’amministrazione assumeva di avere già esaminato la questione dell’annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati alla controinteressata nell’ambito del procedimento esitato nell’adozione del provvedimento prot. n. 2782 del 6 maggio 2015, dove si era rappresentata la conclusione del relativo procedimento con esito conservativo del provvedimento previa esecuzione dei necessari interventi finalizzati alla eliminazione delle difformità riscontrate.
I ricorrenti, sempre per il tramite dell’avv. De Rosa, inoltravano un’ulteriore istanza di riesame della legittimità dei titoli edilizi della controinteressata, che veniva esitata con nota del 5 febbraio 2019, prot. n. 569, ove il Comune ribadiva ancora una volta come il relativo procedimento era stato già avviato e chiuso con il provvedimento del maggio 2015.
In data 15 giugno 2021, i ricorrenti presentavano al Comune di Cervino una nuova istanza di annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati alla controinteressata.
Con nota interlocutoria del 15 febbraio 2022, prot. n. 767, la responsabile dell’UTC del Comune di Cervino premetteva che l’istanza di autotutela per violazione delle distanze era stata già esaminata e decisa con la nota prot. n. 2782 del 6 maggio 2015, successivamente confermata con i provvedimenti del 2018 e del 2019.
Nella medesima nota, il Comune resistente relazionava sull’ottemperanza delle predette ingiunzioni di demolizione e si riservava di provvedere esclusivamente sulla questione del presunto sconfinamento in zona E dell’intervento edilizio in ampliamento eseguito dalla controinteressata.
A tal fine, il Comune di Cervino conferiva incarico ad un tecnico al fine di operare le necessarie verifiche circa l’inquadramento urbanistico predetto, con particolare riferimento alla verifica circa la ricaduta del fabbricato in esame all’interno della zona B2 ovvero in zona agricola E;
All’esito del predetto accertamento tecnico, il Comune di Cervino adottava la nota prot. n. 3612 del 18 agosto 2022, con cui dava atto che il fabbricato della controinteressata ricadeva interamente in zona B2.
2. Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente ha proposto domanda di nullità e, alternativamente, domanda di annullamento, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione a revocare tutti i titoli edilizi rilasciati in favore della ricorrente e l’adozione di un ordine di demolizione della porzione di fabbricato in proprietà della controinteressata realizzata in violazione delle distanze legali.
2.1 Deve osservarsi che parte ricorrente non ha proposto “ motivi specifici ” avverso il provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d), del c.p.a., limitandosi ad asserire che l’ampliamento dell’immobile in proprietà della controinteressata ha determinato la violazione delle distanze inderogabili tra fabbricati confinanti.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cervino e la controinteressata, sig.ra RO.
3.1 In rito, la difesa della controinteressata ha eccepito i seguenti plurimi profili di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso:
a) irricevibilità dell’azione di nullità avverso gli atti presupposti; comunque l’azione sarebbe infondata perché proposta oltre i casi tipicamente previsti dall’art. 21 septies della legge n. 241/90;
b) inammissibilità per mancata indicazione dei provvedimenti impugnati e per genericità dei motivi di ricorso;
c) inammissibilità per difetto di interesse, sulla base dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 22/2021;
d) inammissibilità per difetto di interesse, perché il provvedimento lesivo sarebbe la nota del 2015, che ha chiuso il procedimento di riesame, mentre i provvedimenti successivi, quanto alla questione delle distanze, sarebbero atti meramente confermativi.
3.2 Nel merito, la controinteressata e il Comune hanno concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse nei sensi di seguito precisati.
6. Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato difetti del carattere della lesività e che, conseguentemente, il ricorso, come proposto, sia inammissibile per difetto originario di interesse.
6.1 In detta prospettiva, si rileva che i provvedimenti lesivi dell’interesse dei ricorrenti sono rappresentati dal permesso di costruire del 2014 e dal provvedimento che ne ha disposto la conferma propria nel 2015, a seguito di nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione.
Tutti i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione comunale si risolvono in atti meramente confermativi, cioè in atti ” … con cui la pubblica Amministrazione si limita semplicemente a ribadire la volontà espressa in un precedente provvedimento ” (Corte costituzionale, n. 248/2021), come tali privi di lesività e non autonomamente impugnabili.
In sostanza, parte ricorrente avrebbe dovuto insorgere avverso i predetti risalenti provvedimenti, proponendo le relative azioni nei termini decadenziali, previsti in sessanta giorni per l’azione di annullamento (art. 29 e 41 c.p.a.) e in centottanta giorni per l’azione di nullità (art. 31, comma 4, c.p.a.).
Dal consolidamento degli effetti del permesso di costruire e del provvedimento del 2015 sul rispetto delle distanze legali tra fabbricati previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/68 deriva l’inammissibilità del gravame in scrutinio.
6.2 La disamina del ricorso non giunge a diverso esito quanto alla rinnovata istruttoria relativa all’inquadramento dell’intervento edilizio in esame in zona B1 anziché in zona E.
Invero, è lo stesso permesso di costruire del 2014 che assume che il fabbricato in proprietà della controinteressata ricade “ parte in zona “B1” e in parte in zona “E” del PRG ”, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche in relazione ai contenuti autonomi del provvedimento impugnato, atteso che la doglianza veicolata con il ricorso, circa la violazione delle distanze tra fabbricati realizzati in zona agricola, avrebbe dovuto essere proposta, a suo tempo, tramite la rituale e tempestiva impugnazione del permesso di costruire.
In altre parole, il ricorso poggia sulla pretesa illegittimità del provvedimento del 2022, perché adottato sull’asserito erroneo presupposto costituito dalla circostanza fattuale secondo cui l’ampliamento del fabbricato non abbia determinato uno sconfinamento in zona agricola.
Tuttavia, la predetta circostanza è stata assunta dal Comune a fondamento del rilascio dello stesso permesso di costruire, che oramai si è consolidato nella propria dimensione effettuale, non potendo essere più messo in discussione per le ragioni viste.
Pertanto, dall’annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe alcuna utilità ai ricorrenti, attesa la perdurante efficacia del permesso di costruire rilasciato nel 2014.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente inammissibile per difetto di interesse.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cervino e di AN RO, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
ID EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID EL | AO RI |
IL SEGRETARIO