TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8553
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di motivi specifici

    Il Collegio rileva che parte ricorrente non ha proposto "motivi specifici" avverso il provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d), del c.p.a., limitandosi ad asserire che l’ampliamento dell’immobile in proprietà della controinteressata ha determinato la violazione delle distanze inderogabili tra fabbricati confinanti.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato difetti del carattere della lesività e che, conseguentemente, il ricorso, come proposto, sia inammissibile per difetto originario di interesse. I provvedimenti lesivi dell’interesse dei ricorrenti sono rappresentati dal permesso di costruire del 2014 e dal provvedimento che ne ha disposto la conferma propria nel 2015, a seguito di nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione. Tutti i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione comunale si risolvono in atti meramente confermativi, cioè in atti ”… con cui la pubblica Amministrazione si limita semplicemente a ribadire la volontà espressa in un precedente provvedimento ” (Corte costituzionale, n. 248/2021), come tali privi di lesività e non autonomamente impugnabili. In sostanza, parte ricorrente avrebbe dovuto insorgere avverso i predetti risalenti provvedimenti, proponendo le relative azioni nei termini decadenziali. Dal consolidamento degli effetti del permesso di costruire e del provvedimento del 2015 sul rispetto delle distanze legali tra fabbricati previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/68 deriva l’inammissibilità del gravame in scrutinio. La disamina del ricorso non giunge a diverso esito quanto alla rinnovata istruttoria relativa all’inquadramento dell’intervento edilizio in esame in zona B1 anziché in zona E. Invero, è lo stesso permesso di costruire del 2014 che assume che il fabbricato in proprietà della controinteressata ricade “ parte in zona “B1” e in parte in zona “E” del PRG ”, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche in relazione ai contenuti autonomi del provvedimento impugnato, atteso che la doglianza veicolata con il ricorso, circa la violazione delle distanze tra fabbricati realizzati in zona agricola, avrebbe dovuto essere proposta, a suo tempo, tramite la rituale e tempestiva impugnazione del permesso di costruire. In altre parole, il ricorso poggia sulla pretesa illegittimità del provvedimento del 2022, perché adottato sull’asserito erroneo presupposto costituito dalla circostanza fattuale secondo cui l’ampliamento del fabbricato non abbia determinato uno sconfinamento in zona agricola. Tuttavia, la predetta circostanza è stata assunta dal Comune a fondamento del rilascio dello stesso permesso di costruire, che oramai si è consolidato nella propria dimensione effettuale, non potendo essere più messo in discussione per le ragioni viste. Pertanto, dall’annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe alcuna utilità ai ricorrenti, attesa la perdurante efficacia del permesso di costruire rilasciato nel 2014.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato difetti del carattere della lesività e che, conseguentemente, il ricorso, come proposto, sia inammissibile per difetto originario di interesse. I provvedimenti lesivi dell’interesse dei ricorrenti sono rappresentati dal permesso di costruire del 2014 e dal provvedimento che ne ha disposto la conferma propria nel 2015, a seguito di nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione. Tutti i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione comunale si risolvono in atti meramente confermativi, cioè in atti ”… con cui la pubblica Amministrazione si limita semplicemente a ribadire la volontà espressa in un precedente provvedimento ” (Corte costituzionale, n. 248/2021), come tali privi di lesività e non autonomamente impugnabili. In sostanza, parte ricorrente avrebbe dovuto insorgere avverso i predetti risalenti provvedimenti, proponendo le relative azioni nei termini decadenziali. Dal consolidamento degli effetti del permesso di costruire e del provvedimento del 2015 sul rispetto delle distanze legali tra fabbricati previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/68 deriva l’inammissibilità del gravame in scrutinio. La disamina del ricorso non giunge a diverso esito quanto alla rinnovata istruttoria relativa all’inquadramento dell’intervento edilizio in esame in zona B1 anziché in zona E. Invero, è lo stesso permesso di costruire del 2014 che assume che il fabbricato in proprietà della controinteressata ricade “ parte in zona “B1” e in parte in zona “E” del PRG ”, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche in relazione ai contenuti autonomi del provvedimento impugnato, atteso che la doglianza veicolata con il ricorso, circa la violazione delle distanze tra fabbricati realizzati in zona agricola, avrebbe dovuto essere proposta, a suo tempo, tramite la rituale e tempestiva impugnazione del permesso di costruire. In altre parole, il ricorso poggia sulla pretesa illegittimità del provvedimento del 2022, perché adottato sull’asserito erroneo presupposto costituito dalla circostanza fattuale secondo cui l’ampliamento del fabbricato non abbia determinato uno sconfinamento in zona agricola. Tuttavia, la predetta circostanza è stata assunta dal Comune a fondamento del rilascio dello stesso permesso di costruire, che oramai si è consolidato nella propria dimensione effettuale, non potendo essere più messo in discussione per le ragioni viste. Pertanto, dall’annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe alcuna utilità ai ricorrenti, attesa la perdurante efficacia del permesso di costruire rilasciato nel 2014.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato difetti del carattere della lesività e che, conseguentemente, il ricorso, come proposto, sia inammissibile per difetto originario di interesse. I provvedimenti lesivi dell’interesse dei ricorrenti sono rappresentati dal permesso di costruire del 2014 e dal provvedimento che ne ha disposto la conferma propria nel 2015, a seguito di nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione. Tutti i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione comunale si risolvono in atti meramente confermativi, cioè in atti ”… con cui la pubblica Amministrazione si limita semplicemente a ribadire la volontà espressa in un precedente provvedimento ” (Corte costituzionale, n. 248/2021), come tali privi di lesività e non autonomamente impugnabili. In sostanza, parte ricorrente avrebbe dovuto insorgere avverso i predetti risalenti provvedimenti, proponendo le relative azioni nei termini decadenziali. Dal consolidamento degli effetti del permesso di costruire e del provvedimento del 2015 sul rispetto delle distanze legali tra fabbricati previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/68 deriva l’inammissibilità del gravame in scrutinio. La disamina del ricorso non giunge a diverso esito quanto alla rinnovata istruttoria relativa all’inquadramento dell’intervento edilizio in esame in zona B1 anziché in zona E. Invero, è lo stesso permesso di costruire del 2014 che assume che il fabbricato in proprietà della controinteressata ricade “ parte in zona “B1” e in parte in zona “E” del PRG ”, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche in relazione ai contenuti autonomi del provvedimento impugnato, atteso che la doglianza veicolata con il ricorso, circa la violazione delle distanze tra fabbricati realizzati in zona agricola, avrebbe dovuto essere proposta, a suo tempo, tramite la rituale e tempestiva impugnazione del permesso di costruire. In altre parole, il ricorso poggia sulla pretesa illegittimità del provvedimento del 2022, perché adottato sull’asserito erroneo presupposto costituito dalla circostanza fattuale secondo cui l’ampliamento del fabbricato non abbia determinato uno sconfinamento in zona agricola. Tuttavia, la predetta circostanza è stata assunta dal Comune a fondamento del rilascio dello stesso permesso di costruire, che oramai si è consolidato nella propria dimensione effettuale, non potendo essere più messo in discussione per le ragioni viste. Pertanto, dall’annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe alcuna utilità ai ricorrenti, attesa la perdurante efficacia del permesso di costruire rilasciato nel 2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8553
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8553
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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