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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, iscritta al n. 740 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini C.F._1
n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Andrea Marinelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Susa n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Adriano Gallo e Ida Di Domenica che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 9 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 giugno 2015 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola (VT), parte II, serie A, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati i figli;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Tivoli in data
8 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Formello alla Via E. Bassanelli n. 23, di proprietà del signo , resterà nella disponibilità del medesimo;
CP_1
3. il signor corrisponderà alla signora la “una tantum” di € CP_1 Parte_1
7.500,00 (euro settemilacinquecento) mediante versamento sul c/c indicato alla lettera A del presente ricorso, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente atto hanno risolto ogni rapporto patrimoniale”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Caprarola (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, iscritta al n. 740 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini C.F._1
n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Andrea Marinelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Susa n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Adriano Gallo e Ida Di Domenica che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 9 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 giugno 2015 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola (VT), parte II, serie A, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati i figli;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Tivoli in data
8 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Formello alla Via E. Bassanelli n. 23, di proprietà del signo , resterà nella disponibilità del medesimo;
CP_1
3. il signor corrisponderà alla signora la “una tantum” di € CP_1 Parte_1
7.500,00 (euro settemilacinquecento) mediante versamento sul c/c indicato alla lettera A del presente ricorso, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente atto hanno risolto ogni rapporto patrimoniale”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
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tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Caprarola (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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