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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1989/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Valeria Capua APPELLANTI CONTRO (p. Iva: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Signorello APPELLATA
(p. Iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Quatrosi APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 29 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Trapani la corrente in Controparte_1
San Vito Lo Capo (TP), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza delle lesioni personali subite.
Assumeva, infatti, che:
- in data 20 agosto 2014, mentre era in Sicilia per le ferie estive insieme ai propri familiari, alle ore 13,00 circa si trovava all'interno dei locali della convenuta in località
1 San Vito Lo Capo per il pranzo, in compagnia del marito, della figlia e di un amico di famiglia;
- nell'attraversare due sale dello stesso ristorante, a causa di un dislivello
(ritenuto) assolutamente inavvertibile tra i due pavimenti e non segnalato, cadeva rovinosamente a terra procurandosi una frattura condilo-omerale braccio dx, diagnosticata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, oltre a una lesione al piede sn, diagnosticata il successivo 09.09.2014 a seguito di esame
Rx, che evidenziava la presenza di “callo ipertrofico” compatibile con i giorni trascorsi di riparazione biologica senza immobilizzazione;
- che le lesioni subite le avevano causato difficoltà e limitazioni lavorative, oltre a uno stato depressivo diagnosticato in “un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in trattamento con ansiolitici e antidepressivi”;
- che la compagnia di assicurazione presso cui la convenuta era Controparte_2
assicurata per la responsabilità civile, aveva negato il risarcimento;
- che la convenuta doveva essere ritenuta responsabile dei suddetti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussistendo il nesso di causalità tra il gradino “praticamente invisibile”, stante la conformazione del pavimento tra le due sale del ristorante, ed il verificarsi dell'evento dannoso.
Nella resistenza della convenuta e della (terza chiamata in causa Controparte_2
su istanza della prima), con la sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. n. 288/2019 del
12 marzo 2019, il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda, condannando l'attrice alle spese del giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata.
Nella fattispecie, il Tribunale, premettendo che grava sul danneggiato l'onere della prova ex art. 2051 c.c. della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ha ritenuto in motivazione:
2 - che l'attrice non avesse provato di avere perso l'equilibrio a causa del dislivello, non risultando dimostrato né il punto esatto del sinistro, né le modalità dello stesso;
- che, di contro, la convenuta avesse provato che il sinistro era avvenuto a causa del comportamento dell'attrice, atteso che la teste aveva riferito che il Testimone_1
dislivello era evidenziato con una striscia rossa;
- che, avuto riguardo al contesto in cui si era verificato l'accaduto, l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza, guardando per terra e facendo attenzione mentre camminava, avrebbe potuto evitare di cadere.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato l'11 ottobre 2019, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la esclusiva responsabilità della “… in Controparte_1
ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannarla … al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, quantificati in complessivi € 130.000,00 (CENTOTRENTAMILA/00) - comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche e non, sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e conseguentemente, essendo lo stesso coperto da assicurazione per i medesimi danni, condannare la Compagnia di
Ass.ni, che con la polizza oggetto di causa, lo manleva. CP_2
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio …”.
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale con i testi non escussi in primo grado.
3 Si è costituita in giudizio la società eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito;
- in subordine, ha chiesto di ridurre l'importo del risarcimento richiesto dall'appellante;
- nella ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, ha chiesto di dichiarare che la è tenuta a garantirla, con condanna della Controparte_3
stessa a manlevare essa appellata per quanto fosse tenuta a pagare in favore dell'appellante anche per le spese.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di appello per la tardiva iscrizione al ruolo, oltre che per mancanza dei requisiti formali, e di rigettarlo nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado è incorso in violazione di legge, per avere ritenuto inapplicabile l'art. 2051
c.c. e contesta la sentenza impugnata laddove viene fatto riferimento a ipotesi di esclusione della responsabilità da custodia in capo agli Enti pubblici “… per danni cagionati da beni demaniali affidati ad un uso generalizzato della collettività”. Sul punto, afferma che l'azione proposta riguardava una caduta non su strada pubblica, bensì all'interno di un ristorante;
e che è superato l'orientamento giurisprudenziale citato dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c. poteva applicarsi, nei confronti della P.A., solo in caso di ridotte dimensioni dei beni in custodia.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la rilevanza della dedotta violazione di legge e afferma che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, in quanto vi era la prova della sua rovinosa caduta a terra a causa di un gradino/dislivello non segnalato adeguatamente, presente tra le due sale del locale.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità in capo al titolare della convenuta che, in qualità di custode del locale, aveva l'obbligo CP_4
4 di adeguarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza collocando la necessaria segnaletica, utile a rendere visibile l'insidia in questione.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella considerazione che la stessa conterrebbe una erronea ricostruzione dei fatti, e in proposito sostiene:
- che, dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e dalle prove testimoniali assunte, si evincono le cause della caduta e la dinamica del sinistro;
- che dalla Ctp si evince che tra le due pedane in legno vi era un dislivello di 7,5 cm, evidenziato da una banda di colore rosso posta sul piano inferiore;
- che ella non poteva accorgersi del gradino in quanto non segnalato, e che la striscia di colore rossa, posta nel gradino inferiore, non era idonea a evidenziare il pericolo per i soggetti che dovevano scendere il gradino, stante anche la omogeneità cromatica dei pavimenti delle due sale;
- che, pertanto, sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che la caduta è ricollegabile esclusivamente alle condizioni della res e non alla disattenzione e/o imprudenza della vittima dell'infortunio.
Così fissati i termini del contraddittorio, la Corte, con ordinanza depositata il 31 marzo 2020, ha accolto l'istanza dell'appellante di rimessione in termini depositata il
24.10.2020. Con la detta istanza, l'appellante chiedeva di considerare in termini l'iscrizione a ruolo della causa avvenuta mediante deposito telematico del 18.10.2020, che però era stato rifiutato dal sistema, ragione per cui l'appellante aveva provveduto a un nuovo deposito in data 23.10.2020.
Quindi, con ordinanza del 29 marzo 2024, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
5 Preliminarmente, vista anche la reiterazione da parte delle appellate della eccezione, contenuta nelle note scritte e nelle memorie conclusionali, di inammissibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, va confermata l'ordinanza con la quale la
Corte ha accolto l'istanza formulata dall'appellante del 24.10.2020 di rimessione nei termini. Vi è la prova in atti del tempestivo deposito della iscrizione a ruolo della causa in data 18.10.2020. Dalla pec del del 22.10.2020 inviata al procuratore Pt_2
dell'appellante, risulta che il deposito è stato rifiutato in quanto in “errore fatale” nel file atto principale: errore di “Firma non integra”. A seguito di tale messaggio del
, l'appellante ha reiterato il deposito telematico il 23.10.2020 e, in data, in data Pt_2
24.10.2020 ha depositato l'istanza di rimessione in termini. Su tale questione, la
Suprema Corte, con la pronuncia n. 69/2025, ha evidenziato che, a fronte del mancato ricevimento della quarta pec, la parte può reiterare la procedura di deposito telematico – che ove effettuata con esito positivo, si pone “… in continuità con la prima procedura di deposito ed essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della
“RdAC” del primo deposito …; oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti
e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024 …”.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da i cui motivi Parte_1
possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, è comunque infondato.
In linea del tutto generale, occorre premettere quanto segue:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. 15761/2016);
6 - a integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- la norma contenuta nell'art. 2051 c.c. prevede, dunque, una responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. 2051 c.c. prevede, in deroga alla regola generale risultante dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, e quindi dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. 8811, 8466 e 11096, tutte del 2020): dunque, provando di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem laedere;
- ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alterazione
7 dello stato della medesima (Cass. 3651/2006), solamente in quest'ultima ipotesi potendo configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. 4495/2011 e 11096/2020);
- tale inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante (Cass. 21244/2006, 25029/2008 e 11096/2020);
- quale presunto responsabile, il custode può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, c.c. (Cass. 3651/2006, 17377/2007,
6529/2011 e 11096/2020);
- ove non sia abnorme o dolosa, la condotta del danneggiato non può considerarsi idonea a interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa – quand'anche con colpa grave – determinato (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e 4035/2021), e cioè a porsi quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa l'evento non si sarebbe (o si sarebbe in termini diversi) verificato (Cass.
15761/2016), potendo – come detto – rilevare eventualmente sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c. (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e
4035/2021).
Orbene, alla luce dei suindicati principi, ritiene questa Corte – come anticipato - che l'appello debba respingersi.
Invero:
- Il teste (marito dell'appellante), rispondendo sugli articolati Testimone_2
nn. 3 e 4 dell'atto di citazione, ha dichiarato quanto segue:
“nel ristorante c'era gente, era pieno, ci siamo incamminati, mia moglie davanti poi seguiva il sig. , poi io ed in seguito mia figlia, stavamo attraversando due CP_5
sale del ristorante quando ho visto mia moglie cadere, tra le due sale c'era un gradino,
8 un dislivello, non ricordo quanto fosse alto, mia moglie è caduta nell'altra sala che stavamo raggiungendo quindi nella sala posta più in basso rispetto a quella in cui stavamo procedendo;
il gradino o dislivello non era segnalato in alcun modo, quando siamo entrati, nella confusione non si vedeva alcuna striscia sul gradino;
non ricordo se vi fosse una striscia rossa sul gradino, a me sembra di ricordare che non ci fosse …”;
“il colore del pavimento tra le due sale era uniforme”;
- sugli stessi articolati, il teste ha dichiarato quanto Testimone_3
segue:
“quando siamo entrati nel ristorante io seguivo la signora e dalla Parte_1
prima sala stavamo andando nella seconda sala indicataci dal cameriere perché il locale era pieno, c'era molta gente;
la seconda sala era sulla sinistra e tra le due vi era un dislivello sulla sinistra per accedere alla seconda sala, credo di otto o dieci centimetri circa, tale dislivello non era segnalato da alcuna differenza cromatica, non vi era comunque alcuna segnalazione di nessun tipo, ricordo che un cameriere dietro di noi, non so dire a che distanza nella prima sala dove eravamo entrati, stava dicendo alla signora di fare attenzione ma era troppo tardi perché la signora era già caduta;
ricordo che i pavimenti di entrambe le sale erano cromaticamente affini, marroncino chiaro e dopo la caduta non ho visto alcuna striscia rossa o di altro colore sul dislivello”;
“il colore del dislivello era uguale a quello delle sale, tanto che io non mi sono accorto dell'esistenza di detto dislivello”;
- la teste rispondendo sull'articolato n. 2 della memoria a Testimone_4
prova diretta ex art. 183 comma 6 CpC della convenuta, ha dichiarato quanto segue:
“è vero, i locali del ristorante sono posti tutti allo stesso livello tranne la saletta in fondo dove vi è un piccolo gradino anzi dislivello evidenziato con una striscia rossa lunga e la manutenzione si faceva ogni anno, anche di questa striscia rossa;
la striscia
9 rossa si trova sul pavimento che è a livello inferiore lungo tutto il piccolo gradino anzi dislivello;
c'era molta luce”;
- i rilievi fotografici in atti (file pdf denominato “foto delfinobis”) documentano la esistenza di uno scalino tra i piani di calpestio delle due sale, delimitato nella parte più bassa a ridosso con l'alzata da una striscia di colore rosso.
Ritiene la Corte che lo stato dei luoghi, come ricavabile dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni dei testi, evidenzi la mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, atteso che lo scalino che portava da una sala all'altra era visibile.
Inoltre, non va tralasciata la striscia rossa a segnare la presenza dello scalino, della cui esistenza non può dubitarsi, alla luce della testimonianza della teste e delle Tes_1
risultanze dei rilievi fotografici. Inoltre, in accordo con la sentenza impugnata, non sono chiare le modalità del sinistro e le effettive cause che hanno determinato la caduta a terra per cui è causa.
Deve ritenersi, pertanto, che la detta caduta sia interamente e unicamente ascrivibile alla condotta dell'odierna appellante, la quale usando l'ordinaria diligenza avrebbe, invece, potuto evitare di cadere;
dunque, non risulta provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la situazione dei luoghi, dovendo quindi escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito [si veda Cass. civ., Sez. VI, n. 5910/2011 “La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; Sez.
III, n. 506/76 “In tema di danno cagionato da cosa in custodia, la responsabilità di cui all'art 2051 cod civ è fondata su una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'obbligo di conservare il potere di controllo di essa. Tale presunzione può essere vinta soltanto con la dimostrazione che
10 l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più lato, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato. (nella specie, la Corte del merito aveva attribuito a colpa esclusiva del danneggiato la caduta nel vestibolo di un albergo di un cliente, a causa di un dislivello del piano di calpestio - gradino - chiaramente avvertibile. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima; Sez. III, n. 2345/77 “La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 cod civ, postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ancorché per l'intervento di agenti esterni. Tale presunzione, pertanto, va esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio. (nella specie, l'avventore di un Esercizio pubblico aveva riportato lesioni nel cadere su uno scalino, che era risultato
Co perfettamente avvistabile, nonché ben costruito ed integro. La ha negato, a cari co del gestore dell'Esercizio, l'applicabilità della citata norma, per difetto dei presupposti sopra enunciati)”].
Va, inoltre, disattesa la richiesta di escussione dei testi indicati nell'atto di appello, in quanto superflua, e ciò senza tralasciare che l'appellante non ha insistito sulla loro escussione nel corso della fase istruttoria, avendo peraltro rinunciato al teste
. Testimone_5
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi e, in base al principio di soccombenza,
l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di
11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Trapani n.
[...]
288/2019 del 12 marzo 2019, rigetta il gravame;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida Parte_3
in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 4.500,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 13 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
12
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1989/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Valeria Capua APPELLANTI CONTRO (p. Iva: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Signorello APPELLATA
(p. Iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Quatrosi APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 29 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Trapani la corrente in Controparte_1
San Vito Lo Capo (TP), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza delle lesioni personali subite.
Assumeva, infatti, che:
- in data 20 agosto 2014, mentre era in Sicilia per le ferie estive insieme ai propri familiari, alle ore 13,00 circa si trovava all'interno dei locali della convenuta in località
1 San Vito Lo Capo per il pranzo, in compagnia del marito, della figlia e di un amico di famiglia;
- nell'attraversare due sale dello stesso ristorante, a causa di un dislivello
(ritenuto) assolutamente inavvertibile tra i due pavimenti e non segnalato, cadeva rovinosamente a terra procurandosi una frattura condilo-omerale braccio dx, diagnosticata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, oltre a una lesione al piede sn, diagnosticata il successivo 09.09.2014 a seguito di esame
Rx, che evidenziava la presenza di “callo ipertrofico” compatibile con i giorni trascorsi di riparazione biologica senza immobilizzazione;
- che le lesioni subite le avevano causato difficoltà e limitazioni lavorative, oltre a uno stato depressivo diagnosticato in “un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in trattamento con ansiolitici e antidepressivi”;
- che la compagnia di assicurazione presso cui la convenuta era Controparte_2
assicurata per la responsabilità civile, aveva negato il risarcimento;
- che la convenuta doveva essere ritenuta responsabile dei suddetti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussistendo il nesso di causalità tra il gradino “praticamente invisibile”, stante la conformazione del pavimento tra le due sale del ristorante, ed il verificarsi dell'evento dannoso.
Nella resistenza della convenuta e della (terza chiamata in causa Controparte_2
su istanza della prima), con la sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. n. 288/2019 del
12 marzo 2019, il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda, condannando l'attrice alle spese del giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata.
Nella fattispecie, il Tribunale, premettendo che grava sul danneggiato l'onere della prova ex art. 2051 c.c. della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ha ritenuto in motivazione:
2 - che l'attrice non avesse provato di avere perso l'equilibrio a causa del dislivello, non risultando dimostrato né il punto esatto del sinistro, né le modalità dello stesso;
- che, di contro, la convenuta avesse provato che il sinistro era avvenuto a causa del comportamento dell'attrice, atteso che la teste aveva riferito che il Testimone_1
dislivello era evidenziato con una striscia rossa;
- che, avuto riguardo al contesto in cui si era verificato l'accaduto, l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza, guardando per terra e facendo attenzione mentre camminava, avrebbe potuto evitare di cadere.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato l'11 ottobre 2019, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la esclusiva responsabilità della “… in Controparte_1
ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannarla … al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, quantificati in complessivi € 130.000,00 (CENTOTRENTAMILA/00) - comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche e non, sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e conseguentemente, essendo lo stesso coperto da assicurazione per i medesimi danni, condannare la Compagnia di
Ass.ni, che con la polizza oggetto di causa, lo manleva. CP_2
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio …”.
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale con i testi non escussi in primo grado.
3 Si è costituita in giudizio la società eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito;
- in subordine, ha chiesto di ridurre l'importo del risarcimento richiesto dall'appellante;
- nella ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, ha chiesto di dichiarare che la è tenuta a garantirla, con condanna della Controparte_3
stessa a manlevare essa appellata per quanto fosse tenuta a pagare in favore dell'appellante anche per le spese.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di appello per la tardiva iscrizione al ruolo, oltre che per mancanza dei requisiti formali, e di rigettarlo nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado è incorso in violazione di legge, per avere ritenuto inapplicabile l'art. 2051
c.c. e contesta la sentenza impugnata laddove viene fatto riferimento a ipotesi di esclusione della responsabilità da custodia in capo agli Enti pubblici “… per danni cagionati da beni demaniali affidati ad un uso generalizzato della collettività”. Sul punto, afferma che l'azione proposta riguardava una caduta non su strada pubblica, bensì all'interno di un ristorante;
e che è superato l'orientamento giurisprudenziale citato dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c. poteva applicarsi, nei confronti della P.A., solo in caso di ridotte dimensioni dei beni in custodia.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la rilevanza della dedotta violazione di legge e afferma che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, in quanto vi era la prova della sua rovinosa caduta a terra a causa di un gradino/dislivello non segnalato adeguatamente, presente tra le due sale del locale.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità in capo al titolare della convenuta che, in qualità di custode del locale, aveva l'obbligo CP_4
4 di adeguarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza collocando la necessaria segnaletica, utile a rendere visibile l'insidia in questione.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella considerazione che la stessa conterrebbe una erronea ricostruzione dei fatti, e in proposito sostiene:
- che, dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e dalle prove testimoniali assunte, si evincono le cause della caduta e la dinamica del sinistro;
- che dalla Ctp si evince che tra le due pedane in legno vi era un dislivello di 7,5 cm, evidenziato da una banda di colore rosso posta sul piano inferiore;
- che ella non poteva accorgersi del gradino in quanto non segnalato, e che la striscia di colore rossa, posta nel gradino inferiore, non era idonea a evidenziare il pericolo per i soggetti che dovevano scendere il gradino, stante anche la omogeneità cromatica dei pavimenti delle due sale;
- che, pertanto, sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che la caduta è ricollegabile esclusivamente alle condizioni della res e non alla disattenzione e/o imprudenza della vittima dell'infortunio.
Così fissati i termini del contraddittorio, la Corte, con ordinanza depositata il 31 marzo 2020, ha accolto l'istanza dell'appellante di rimessione in termini depositata il
24.10.2020. Con la detta istanza, l'appellante chiedeva di considerare in termini l'iscrizione a ruolo della causa avvenuta mediante deposito telematico del 18.10.2020, che però era stato rifiutato dal sistema, ragione per cui l'appellante aveva provveduto a un nuovo deposito in data 23.10.2020.
Quindi, con ordinanza del 29 marzo 2024, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
5 Preliminarmente, vista anche la reiterazione da parte delle appellate della eccezione, contenuta nelle note scritte e nelle memorie conclusionali, di inammissibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, va confermata l'ordinanza con la quale la
Corte ha accolto l'istanza formulata dall'appellante del 24.10.2020 di rimessione nei termini. Vi è la prova in atti del tempestivo deposito della iscrizione a ruolo della causa in data 18.10.2020. Dalla pec del del 22.10.2020 inviata al procuratore Pt_2
dell'appellante, risulta che il deposito è stato rifiutato in quanto in “errore fatale” nel file atto principale: errore di “Firma non integra”. A seguito di tale messaggio del
, l'appellante ha reiterato il deposito telematico il 23.10.2020 e, in data, in data Pt_2
24.10.2020 ha depositato l'istanza di rimessione in termini. Su tale questione, la
Suprema Corte, con la pronuncia n. 69/2025, ha evidenziato che, a fronte del mancato ricevimento della quarta pec, la parte può reiterare la procedura di deposito telematico – che ove effettuata con esito positivo, si pone “… in continuità con la prima procedura di deposito ed essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della
“RdAC” del primo deposito …; oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti
e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024 …”.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da i cui motivi Parte_1
possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, è comunque infondato.
In linea del tutto generale, occorre premettere quanto segue:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. 15761/2016);
6 - a integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- la norma contenuta nell'art. 2051 c.c. prevede, dunque, una responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. 2051 c.c. prevede, in deroga alla regola generale risultante dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, e quindi dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. 8811, 8466 e 11096, tutte del 2020): dunque, provando di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem laedere;
- ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alterazione
7 dello stato della medesima (Cass. 3651/2006), solamente in quest'ultima ipotesi potendo configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. 4495/2011 e 11096/2020);
- tale inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante (Cass. 21244/2006, 25029/2008 e 11096/2020);
- quale presunto responsabile, il custode può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, c.c. (Cass. 3651/2006, 17377/2007,
6529/2011 e 11096/2020);
- ove non sia abnorme o dolosa, la condotta del danneggiato non può considerarsi idonea a interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa – quand'anche con colpa grave – determinato (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e 4035/2021), e cioè a porsi quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa l'evento non si sarebbe (o si sarebbe in termini diversi) verificato (Cass.
15761/2016), potendo – come detto – rilevare eventualmente sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c. (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e
4035/2021).
Orbene, alla luce dei suindicati principi, ritiene questa Corte – come anticipato - che l'appello debba respingersi.
Invero:
- Il teste (marito dell'appellante), rispondendo sugli articolati Testimone_2
nn. 3 e 4 dell'atto di citazione, ha dichiarato quanto segue:
“nel ristorante c'era gente, era pieno, ci siamo incamminati, mia moglie davanti poi seguiva il sig. , poi io ed in seguito mia figlia, stavamo attraversando due CP_5
sale del ristorante quando ho visto mia moglie cadere, tra le due sale c'era un gradino,
8 un dislivello, non ricordo quanto fosse alto, mia moglie è caduta nell'altra sala che stavamo raggiungendo quindi nella sala posta più in basso rispetto a quella in cui stavamo procedendo;
il gradino o dislivello non era segnalato in alcun modo, quando siamo entrati, nella confusione non si vedeva alcuna striscia sul gradino;
non ricordo se vi fosse una striscia rossa sul gradino, a me sembra di ricordare che non ci fosse …”;
“il colore del pavimento tra le due sale era uniforme”;
- sugli stessi articolati, il teste ha dichiarato quanto Testimone_3
segue:
“quando siamo entrati nel ristorante io seguivo la signora e dalla Parte_1
prima sala stavamo andando nella seconda sala indicataci dal cameriere perché il locale era pieno, c'era molta gente;
la seconda sala era sulla sinistra e tra le due vi era un dislivello sulla sinistra per accedere alla seconda sala, credo di otto o dieci centimetri circa, tale dislivello non era segnalato da alcuna differenza cromatica, non vi era comunque alcuna segnalazione di nessun tipo, ricordo che un cameriere dietro di noi, non so dire a che distanza nella prima sala dove eravamo entrati, stava dicendo alla signora di fare attenzione ma era troppo tardi perché la signora era già caduta;
ricordo che i pavimenti di entrambe le sale erano cromaticamente affini, marroncino chiaro e dopo la caduta non ho visto alcuna striscia rossa o di altro colore sul dislivello”;
“il colore del dislivello era uguale a quello delle sale, tanto che io non mi sono accorto dell'esistenza di detto dislivello”;
- la teste rispondendo sull'articolato n. 2 della memoria a Testimone_4
prova diretta ex art. 183 comma 6 CpC della convenuta, ha dichiarato quanto segue:
“è vero, i locali del ristorante sono posti tutti allo stesso livello tranne la saletta in fondo dove vi è un piccolo gradino anzi dislivello evidenziato con una striscia rossa lunga e la manutenzione si faceva ogni anno, anche di questa striscia rossa;
la striscia
9 rossa si trova sul pavimento che è a livello inferiore lungo tutto il piccolo gradino anzi dislivello;
c'era molta luce”;
- i rilievi fotografici in atti (file pdf denominato “foto delfinobis”) documentano la esistenza di uno scalino tra i piani di calpestio delle due sale, delimitato nella parte più bassa a ridosso con l'alzata da una striscia di colore rosso.
Ritiene la Corte che lo stato dei luoghi, come ricavabile dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni dei testi, evidenzi la mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, atteso che lo scalino che portava da una sala all'altra era visibile.
Inoltre, non va tralasciata la striscia rossa a segnare la presenza dello scalino, della cui esistenza non può dubitarsi, alla luce della testimonianza della teste e delle Tes_1
risultanze dei rilievi fotografici. Inoltre, in accordo con la sentenza impugnata, non sono chiare le modalità del sinistro e le effettive cause che hanno determinato la caduta a terra per cui è causa.
Deve ritenersi, pertanto, che la detta caduta sia interamente e unicamente ascrivibile alla condotta dell'odierna appellante, la quale usando l'ordinaria diligenza avrebbe, invece, potuto evitare di cadere;
dunque, non risulta provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la situazione dei luoghi, dovendo quindi escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito [si veda Cass. civ., Sez. VI, n. 5910/2011 “La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; Sez.
III, n. 506/76 “In tema di danno cagionato da cosa in custodia, la responsabilità di cui all'art 2051 cod civ è fondata su una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'obbligo di conservare il potere di controllo di essa. Tale presunzione può essere vinta soltanto con la dimostrazione che
10 l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più lato, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato. (nella specie, la Corte del merito aveva attribuito a colpa esclusiva del danneggiato la caduta nel vestibolo di un albergo di un cliente, a causa di un dislivello del piano di calpestio - gradino - chiaramente avvertibile. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima; Sez. III, n. 2345/77 “La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 cod civ, postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ancorché per l'intervento di agenti esterni. Tale presunzione, pertanto, va esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio. (nella specie, l'avventore di un Esercizio pubblico aveva riportato lesioni nel cadere su uno scalino, che era risultato
Co perfettamente avvistabile, nonché ben costruito ed integro. La ha negato, a cari co del gestore dell'Esercizio, l'applicabilità della citata norma, per difetto dei presupposti sopra enunciati)”].
Va, inoltre, disattesa la richiesta di escussione dei testi indicati nell'atto di appello, in quanto superflua, e ciò senza tralasciare che l'appellante non ha insistito sulla loro escussione nel corso della fase istruttoria, avendo peraltro rinunciato al teste
. Testimone_5
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi e, in base al principio di soccombenza,
l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di
11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Trapani n.
[...]
288/2019 del 12 marzo 2019, rigetta il gravame;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida Parte_3
in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 4.500,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 13 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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