Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Sentenza 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/11/2023, n. 6572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6572 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 06572/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro -OMISSIS-ni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto nr. -OMISSIS-/D-6-9 di prot. del 23.01.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri a firma del Vice Comandante Generale Gen. C.A. -OMISSIS-, notificato in data 08.02.2021 che dispone la “sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due” ai sensi degli articoli 1357 lettera a) e 1379 comma 1 del C.O.M. (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66);
nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e/o consequenziale anche se ancora non conosciuto, comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente impugna il decreto del 23.01.2021, notificato in data 08.02.2021, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha irrogato la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due” ai sensi degli articoli 1357 lettera a) e 1379 comma 1 del C.O.M. (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66).
Il procedimento disciplinare è stato avviato a seguito del procedimento penale, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento su querela ex art 612 bis c.p. (atti persecutori) sporta dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il Tribunale di Benevento, in data 20.2.2020, ha emesso nei confronti del ricorrente, su richiesta della locale Procura della Repubblica, una ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
In data 27.5.2020, il P.M. ha chiesto al G.I.P. l’emissione di un decreto di archiviazione per remissione della querela e in data 1.6.2020, il G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta del ricorrente, ha revocato la citata misura cautelare, valutato che la persona offesa del reato aveva già accettato il risarcimento del danno.
La richiesta di archiviazione è stata accolta dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, con decreto nr. 343/2020 del 22.06.2020.
Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ricevuti gli atti del fascicolo d’indagine relativo al procedimento penale in cui è rimasto coinvolto il militare e valutato il comportamento tenuto da quest’ultimo nella vicenda, ha disposto nei suoi confronti, con atto del 16.7.2020, l’avvio di una inchiesta formale per il seguente addebito “appuntato in servizio, -OMISSIS-”, al cui esito, tenuto conto delle conclusioni dell’Ufficiale inquirente che ha ritenuto fondato l’addebito contestato, ha proposto di definire la posizione dell’interessato con la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego”.
A conclusione del procedimento disciplinare, è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della “sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due” ai sensi dell’art. 1357 lettera a) e 1379 comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della sanzione irrogatagli per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per carenza di motivazioni e contraddittorietà dell’operato amministrativo, illogicità ed evidente travisamento dei fatti; violazione di legge in relazione all’art. 1355 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - all’art. 1357 lettera a) - art. 1375.
Il ricorrente deduce, in sostanza, che l’amministrazione avrebbe applicato l’art. 1357 del C.O.M. in modo meccanico e strumentale, senza effettuare una valutazione circa i parametri oggettivi e soggettivi imposti dalla normativa e senza motivare adeguatamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare, l’applicazione della sanzione di stato; l’amministrazione avrebbe omesso di analizzare e ricontestualizzare i fatti indicati nei rapporti prodotti dal comando Compagnia CC di Benevento basandosi invece solo su atti acquisiti da un procedimento penale a querela di parte che poi si era concluso con l’archiviazione per intervenuta remissione della querela: il che avrebbe dovuto indurre l’autorità militare a una valutazione dei fatti in chiave critica ed in senso favorevole dell’imputato; il militare sarebbe stato vittima di un attacco ben concertato operato dalla querelante con il sostanziale ed inevitabile appoggio dei propri familiari; non vi sarebbe una manifesta lesione dell’immagine dell’istituzione dal momento che la vicenda si sarebbe sviluppata nell’ambito di una cerchia ristretta di persone;
2) eccesso di potere in relazione alla valutazione degli aspetti soggettivi ed oggettivi della condotta del militare - illogicità - ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 1350 comma 3, 1352 comma 2, 1355 del C.O.M.; violazione del principio di proporzionalità; obliterazione dell’art. 732 C.O.M.
Il ricorrente deduce, in sostanza, che il provvedimento adottato non sarebbe rispettoso del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione; la condotta del ricorrente doveva far propendere per un procedimento disciplinare di corpo e non di stato; l’amministrazione non avrebbe applicato i parametri previsti e, in definitiva, avrebbe applicato una sanzione spropositata e gravosa rispetto a tutte le possibili soluzioni a disposizione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 774 del 2021, l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni juris .
All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato secondo quanto segue.
Si ricorda innanzitutto che in ambito disciplinare l'amministrazione ha ampia discrezionalità in merito all'individuazione della sanzione da applicare con la conseguenza che la sua decisione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto cui la stessa è correlata ( ex multis , di recente, Consiglio di Stato, sent. n. 1887 del 2020; sentt. nn. 10852 e 6542 del 2022). Per giurisprudenza costante, infatti, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, tanto che “l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell’Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o la contraddittorietà”(tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 1968 del 2015).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va, quindi, osservato che dall’esame degli atti di causa non emergono profili di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto, imputabili all'amministrazione.
La decisione dell’amministrazione, infatti, tenuto conto di tutti gli atti acquisiti al procedimento disciplinare, è da ritenersi adeguatamente motivata, ragionevole, proporzionata e coerente con il quadro probatorio e le valutazioni compiute in sede istruttoria, come emergenti anche dalla relazione dell’Ufficiale inquirente, e legittima è la irrogata sanzione disciplinare di stato della “sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due” alla luce del grave comportamento tenuto dal ricorrente, che è evidentemente lesivo del prestigio dell’Istituzione e violativo dei doveri attinenti allo status di appartenente al Corpo dei Carabinieri e in contrasto con i principi di moralità e rettitudine che derivano dal giuramento prestato.
L’amministrazione, diversamente da quanto dedotto al ricorrente, ha provveduto ad una autonoma valutazione dei fatti ai fini disciplinari e ha tenuto conto anche dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale per remissione della querela (atto, come evidenziato nella relazione dell’Ufficiale inquirente, che è stato formalizzato soltanto dopo la corresponsione alla donna della somma di 2.500,00 euro a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali e morali derivati dalle condotte illecite perduranti messe in atto dall'indagato) e, del tutto condivisibilmente, ha ritenuto che tale remissione della querela non potesse valere ad escludere la responsabilità del ricorrente a fini disciplinari per il grave comportamento tenuto, mentre la diversa ricostruzione della vicenda da parte del ricorrente, alla luce del compendio probatorio in atti, appare decisamente artata e non condivisibile.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.