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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1631/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza fissata al 06/05/2025, con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Amelia Nicolina Mannino, nell'interesse del – la quale Parte_1
ha concluso richiamandosi alle note conclusive depositate e, quindi, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, “dichiarare non dovute le somme richieste dalla società opposta”; in subordine, “ritenere e dichiarare che la somma di € 31.980,69, più € 7.035,69 per iva, portata dalle fatture elettroniche n. 03-2019-PA, 04-2019-PA e 05-2019-PA è subordinata alla ricezione da parte del Parte_1
dei fondi da parte del che la somma di € Controparte_1
33.791,71 non è dovuta dall'Ente, in quanto il debito non è stato assunto, né riconosciuto nelle forme di legge;
dare atto che la Corte dei Conti non ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal
Comune di ” con vittoria di spese e compensi – Parte_1
nonché dall' ta Avv. Elisa Perrone – la quale ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta, rappresentando che: “la società
GFM RI srl è stata ammessa alla massa passiva del comune di
per l'importo di euro 66.264,29”; “l'Ente opponente Parte_1
ha incassato già le somme da parte del , somme che però non ha CP_1
mai versato alla odierna opposta” - letto ed applicato l'art. 281 sexies
c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA DEFINITVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1631/2020 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(cod. fisc. e p. iva Parte_1
in persona del suo sindaco P.T. elettivamente domiciliato in P.VA_1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. ta Mannino Amelia
Nicolina, giusta procura in atti.
- attore opponente debitore ingiunto -
CONTRO
G.F.M. RI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore
(P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., P.VA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Elisa Perrone giusta procura in atti.
- convenuta opposta creditrice ricorrente –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
L'ente territoriale ha interposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 352/2020 (procedimento N.
1318/2020 R.G.) notificato in data 14/10/2020, ad istanza della società
G.F.M. RI s.r.l. - recante intimazione di pagamento della complessiva somma di € 59.678,81, oltre interessi al tasso, nonché spese della procedura monitoria – in virtù di fatture emesse per “l'esecuzione di lavori urgenti di recupero di acque potabili destinate al civico acquedotto alle sorgenti in
pag. 2/17 c.da Serro del Comune di , nonché per la messa in Parte_1
sicurezza del patrimonio comunale attraverso la manutenzione straordinaria delle opere di protezione della Via dei Peloritani e del rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via Nazionale”.
L'opposizione è stata affidata ai motivi inerenti: a) alla carenza di prova del credito ingiunto avendo, le fatture azionate in monitorio, valore di mero indizio e non di piena prova nell'ambito della cognizione piena instauratasi nella fase a contraddittorio pieno e differito rispetto alla fase monitoria;
b) alla erroneità dell'ammontare del credito ingiunto (“in ogni caso, non sussistono i presupposti per procedere all'integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla società opposta”) non potendo, l'importo di €
31.980,69 più iva (€ 7.035,69) portato dalle fatture elettroniche n. 03-2019-
PA, 04-2019-PA e 05-2019-PA, essere richiesto se non dopo la ricezione, da parte del , dei fondi stanziati dal Parte_1
in virtù delle determinazioni n. 172 del 10/05/2019 Controparte_1
e n. 414 del 02/12/2019, adottate ai sensi dell'art. l comma 107 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 e, ancora, quanto all'importo portato dalla fattura n.
1-2018 PA (€ 33.791,70 di cui €.
27.698,12 a titolo di imponibile ed €. 6.093,59 per lva) per lavori urgenti di recupero di acque potabili - destinate al civico acquedotto - alle sorgenti in c. da Serro-Ficara, mancando la copertura finanziaria per l'anno 2018 come debito fuori bilancio;
c) al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23/06/2020 e successiva delibera di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale n. 11 del 29/09/2020 - inviata alla Corte dei Conti Sezione
pag. 3/17 Regionale di Controllo per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale (in attesa di approvazione) – e, dunque, alla assenza delle condizioni per il pagamento dell'intero importo ingiunto durante il regime di gestione provvisoria dell'ente.
L'opponente ha, pertanto, concluso per la revoca/caducazione del decreto monitorio opposto, dichiarandosi, in accoglimento dei motivi di opposizione, non dovute le somme richieste dalla società ricorrente convenuta, nonché, in via subordinata, per la declaratoria che la somma di
€ 31.980,69, più € 7.035,69 per iva, portata dalle fatture elettroniche n. 03-
, 04-2019-PA e 05-2019-PA “è subordinata alla ricezione da Pt_2
parte del di dei fondi da parte del Pt_1 Parte_1 [...]
; in via ulteriormente gradata, che “il CP_1 Parte_1
ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243
[...]
bis TUEL;
conseguentemente, allo stato non è in condizione di corrispondere alla società opposta le somme ingiunte in quanto in gestione provvisoria” e che, sempre in subordine, “il Parte_1
corrisponderà le somme che il Giudice riterrà dovute e di
[...]
giustizia, all'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei Conti e con le modalità ivi stabilite”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della G.F.M. RI s.r.l., la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto o, comunque, per il riconoscimento del diritto e la condanna del al pagamento dell'importo di euro Parte_1
59.678,81- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo – oltre alla condanna per lite temeraria.
pag. 4/17 Denegata la provvisoria esecuzione – con ordinanza del 20.10.2021 - assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Ricordato che l'opposizione al decreto ingiuntivo determina l'estensione della cognizione alla fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere in sede monitoria – non limitandosi, il sindacato giudiziale, alla sola verifica di esistenza dei presupposti di legittimità formale per l'emissione della ingiunzione di pagamento inaudita altera parte - a fronte delle stesse allegazioni delle parti infondata, anzitutto, è la censura veicolata col primo motivo di opposizione.
È, al riguardo, sufficiente evidenziare la genericità della contestazione proveniente dalla difesa della parte sostanzialmente convenuta limitandosi, quanto alla efficacia probatoria delle fatture, a contestarne la valenza in sede di contenzioso pieno e ordinario senza, nondimeno, contestare il titolo giuridico da cui deriva l'emissione del documento a formazione unilaterale, ovvero l'esecuzione dei lavori di “somma urgenza” richiesti in virtù di
Ordinanza Sindacale n. 34 del 19/09/2017, nonché l'esecuzione dei “lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale attraverso la manutenzione straordinaria delle opere di protezione della Via dei Peloritani e del rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via Nazionale a salvaguardia della pubblica incolumità” in virtù di Determinazione della II
pag. 5/17 Area Tecnico Manutentiva n. 172 del 10/05/2019 Reg. Generale (n. 90
Reg. Settore) e di successiva Determinazione della II Area Tecnico
Manutentiva n. 414 del 02/12/2019 Reg. Generale (n. 213 Reg. Settore) avente ad oggetto “Approvazione atti di contabilità e certificato regolare esecuzione dei lavori”.
Sicché, già l'omessa contestazione della esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta – riscontrabile con maggior nitore dal contenuto delle difese successive alla costituzione della opposta (cfr. I MEMORIA EX
ART. 183 COMMA VI C.P.C. nell'interesse di parte opponente) – rende recessiva la contestazione di inesistenza di prova del credito basata sulla produzione delle fatture commerciali (della cui ricezione da parte del debitore ingiunto, peraltro, non si discute).
In ogni caso, la esistenza del titolo giuridico in virtù del quale sono state emesse le fatture – l'una per lavori di somma urgenza portati da ordinanza sindacale contingibile e urgente;
l'altra per lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale attraverso la manutenzione straordinaria relativa alla
Via dei Peloritani e al rifacimento della pavimentazione del marciapiede di
Via Nazionale - trova conferma nell'ambito del verbale del 15/07/2019 e del certificato di pagamento del 9.10.2019 (cfr. docc. n. 8, n. 9 fascicolo monitorio).
Dal verbale, infatti, si ricava l'accettazione della G.F.M RI s.r.l. della proposta proveniente dal comune di di accettare il Parte_1
pag. 6/17 pagamento afferente ai lavori del 2017 riportati nella fattura nr. 1-2018-pA in due soluzioni.
Dal certificato di collaudo, invece, si evince l'attestazione della avvenuta esecuzione dei lavori “a regola d'arte effettuate dalla ricorrente”.
Sicché, quand'anche non si riconnettesse efficacia di ricognizione di debito alle dichiarazioni contenute nei citati documenti, gli stessi sono in ogni caso, anche ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., idonei a configurare l'esistenza di titolo giuridico su cui si fonda la pretesa azionata in via monitoria.
In definitiva, quindi, respinta la prima censura, occorre procedere al vaglio dei residui motivi di opposizione.
Tali motivi si prestano ad una trattazione congiunta e unitaria.
Occorre, al riguardo, procedere ad una summa divisio tra la pretesa creditoria nascente dalla fattura n.
1-2018 PA (€ 33.791,70) e la pretesa nascente dalle fatture numeri 3-19 4-19 e 5-19 PA (€ 31.980,69, più €
7.035,69 per iva).
Come emerge dalle allegazioni contenute nel ricorso monitorio, sotto tale aspetto non smentite in seno alla citazione in opposizione – e, comunque, come si ricava dal confronto documentale - la prima pretesa riguarda un credito nascente da esecuzione di lavori ordinati con ordinanza contingibile e urgente (n. 34 del 19/09/2017); l'altra, un credito nascente da esecuzione di lavori commessi ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.
pag. 7/17 50/2016 e ss.mm.ii. e affidati con apposita scrittura privata (cfr. docc. n. 5,
n. 6, n. 7 fascicolo monitorio).
Rispetto a tali pretese creditorie, le difese dell'ente opponente, ruotano, sostanzialmente, attorno alla non esigibilità del credito in quanto: i) per lavori di manutenzione straordinaria (€ 31.980,69, più € 7.035,69 per iva) riconosce che “sarà corrisposto alla società opposta a seguito di ricezione da parte del Comune di dei fondi appositamente Parte_1
stanziati dal ; ii) per l'esecuzione di lavori di Controparte_1
“somma urgenza” (€ 33.791,71, portata dalla fattura n.
1-18PA) deduce il suo inserimento nel “piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/09/2020” (cfr. prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.).
Non è, invece, contestato il credito sotto il profilo dell'esatto adempimento dei lavori oggetto di affidamento alla ditta odierna opposta.
In tal senso, infatti, le difese dell'ente opponente ove, in particolare, assume che la corresponsione delle somme dovute per i lavori eseguiti dalla società opposta, “è subordinata all'invio dei fondi da parte del
[...]
più volte sollecitato da parte del CP_1 Parte_1
” (cfr., da ultimo, pag. 4 note conclusive a firma Avv. Amelia N.
[...]
Mannino).
In termini sostanzialmente coincidenti – quantomeno sotto il profilo della non contestazione in ordine alla esecuzione dei lavori in termini di esatto adempimento da parte della ditta affidataria odierna opposta – il pag. 8/17 riferimento, rispetto ai lavori di somma urgenza portati dalla fattura n. 01-
18 della G.F.M. RI s.r.l., alla mera non imputabilità all'ente ma al soggetto che li ha commissionati in quanto “in caso di mancato riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 191, comma 4,
TUEL, l'Ente non deve nulla” (cfr. pag. 5 note conclusive a firma Avv.
Amelia N. Mannino).
Al riguardo, rispetto alla situazione dedotta nello scritto introduttivo, dalle allegazioni dell'ente – e annesse produzioni documentali– si evince che a fronte della originaria inclusione del credito della società opposta, nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale - approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 29/09/2020 (cfr. doc. n. 12 fascicolo opponente) – la Corte dei conti ha deliberato di “non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Parte_1
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29 settembre
[...]
2020” (cfr. delibera n. 5/2024/PRSP della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana in allegato alle note conclusive).
Sicché – riservando al prosieguo l'approfondimento circa l'incidenza sulla pretesa creditoria della mancata approvazione dello strumento di risanamento della finanza locale - incontestata la esistenza del credito - oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 20/2016 e ss.mm.ii – occorre verificare, anzitutto, l'eventuale incidenza sulla esigibilità del credito dovuto alla appaltatrice, della assegnazione di fondi dal ai sensi dell'art. 1 comma 107 della legge 30 Controparte_1
pag. 9/17 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 (per il credito portato dalle fatture elettroniche n. 03-2019-PA, 04-2019-PA e 05-2019-PA); del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario dell'ente (per il credito portato dalla fattura elettronica n. 1-2018-PA) questione, questa, che postula l'inclusione del credito nel piano di riequilibrio.
Quanto al primo aspetto, dalla esegesi testuale e sistematica della disciplina dei contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – previsti a favore degli enti locali che soddisfino i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 107 legge
30.12.2018 n. 145 – si ricava che i contributi sono assegnati con decreto del
Ministero dell'interno, tenuto all'onere della comunicazione, a ciascun comune, dell'importo del contributo ad esso spettante.
Una volta ammesso al contributo, l'ente ha l'onere di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 (cfr. art. 1 comma 109).
A carico dell'ente è previsto, altresì, l'onere di trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al fine di conseguire il versamento del secondo rateo del 50% (il primo viene corrisposto previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, ovvero classificando le opere sotto la voce «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019).
pag. 10/17 Sicché, valorizzando la procedimentalizzazione normativa della sequenza prevista per il conseguimento del beneficio, ruolo non marginale è riscontrabile nell'onere di comunicazione al Ministero dell'Interno del documento che attesa l'esecuzione dei lavori, in guisa da conseguire la seconda tranche del 50% del contributo.
Nella specie, dagli atti e documenti acquisiti si evince il rispetto della previsione normativa di inizio dell'esecuzione entro il 15.5.2019 – avuto riguardo alla data (10.5.2019) di adozione della determina di affidamento dei lavori e alla pari data della scrittura recante affidamento dei lavori medesimi, da cui emerge, ad un tempo, il presupposto oggettivo della assegnazione, con decreto ministeriale, al comune di Parte_1
, del contributo in conto capitale di euro 50.000,00, ai sensi dell'art.
[...]
1, comma 107 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) con vincolo di destinazione per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
(cfr. docc. n. 5, n. 6, n. 7 fascicolo monitorio) – ma non risulta, invece, dimostrato l'adempimento relativo alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
A ciò si giustappone l'ulteriore dato relativo alla erogazione della prima tranche – relativa all'anno 2019 - già in data (20.7.2020) anteriore alla proposizione dell'opposizione (novembre 2020) in resistenza alla pretesa monitoria della ditta RI, fondata sull'omesso versamento del corrispettivo maturato e proposta, anch'essa, successivamente (2.10.2020)
pag. 11/17 alla erogazione della prima tranche (cfr. docc n. 1, n. 2 in allegato alla seconda memoria istruttoria parte opposta).
Sicché, risultando, alla data della domanda monitoria (2.10.2020) il contributo già versato, quantomeno nella quota d'acconto (euro 25.000,00 rispetto al complessivo importo assegnato con decreto ministeriale del
10.1.2019) viene meno la inesigibilità totale del credito.
Tale inesigibilità viene meno, altresì, in ragione del difetto di prova di regolare adempimento del procedimento che prevede l'onere di trasmissione, a cura dell'ente, del certificato di regolare esecuzione dei lavori (in guisa da precludere anche l'accertamento relativo alla non imputabilità del ritardo nel pagamento della seconda tranche, per ritardo riferibile all'ente finanziatore Ministero dell'Interno).
Ne segue, allora, che la sola dichiarazione di disponibilità alla corresponsione “nel momento in cui riceverà i relativi fondi”, in difetto di ragione giustificatrice della omessa corresponsione di quota d'acconto – pure ricevuta in data anteriore alla proposizione della domanda monitoria
(dato, questo, documentato dall'opposta e, altresì, non contestato dall'ente nel primo atto difensivo successivo alla produzione documentale che ne dimostra: cfr. III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.) – nonché di prova della trasmissione documentale richiesta dalla normativa, valendo come conferma della esistenza – e consistenza - del credito azionato in monitorio,
è inidonea a porsi quale fatto impeditivo dell'adempimento.
Di qui, pertanto, l'infondatezza della censura veicolata con l'opposizione.
pag. 12/17 In ogni caso, l'accesso ai contributi addizionali, con gettito proveniente dallo Stato, non può costituire motivo di ritardo nella corresponsione del corrispettivo dovuto all'impresa affidataria dei lavori, quando siano maturate le condizioni per il diritto al pagamento (regolare esecuzione dell'opera affidata certificata nei modi di legge come attraverso collaudo o certificato di regolare esecuzione previsti dalla normativa sugli appalti).
La partecipazione statale tramite riconoscimento di contributi per finanziare opere di interesse pubblico, detto altrimenti, non può costituire idoneo fatto impeditivo volto a paralizzare la fondatezza e l'esistenza della pretesa creditoria.
Il committente, infatti, è sempre l'ente locale e non l'ente superiore (lo
Stato) da cui proviene il contributo.
Correlativamente, del resto, i contratti di affidamento non possono contenere clausole che subordinino il pagamento delle opere eseguite all'incasso dei contributi erogati dallo stato (nella specie da parte del
Ministero dell'Interno) clausole, comunque, non riscontrabili nella scrittura privata intercorsa, firmata dalla società appaltatrice e dal responsabile ufficio tecnico del (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio). Pt_1
Passando all'esame dell'ulteriore profilo – ovvero quello relativo al credito nascente dai lavori di somma urgenza eseguiti, attinenti al recupero di acque potabili - destinate al civico acquedotto - alle sorgenti in c.da Serro-
Ficara, dello stesso comune – trattasi, come detto, di credito non contestato.
pag. 13/17 Ne viene eccepita la inesigibilità derivante, prima facie, dalla inclusione nel piano di riequilibrio.
Tuttavia, come si evince dalla esposizione riportata negli scritti conclusivi dell'ente, risulta la non approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei conti.
È vero, in generale, che gli enti locali hanno l'onere di fare ricorso ai rimedi di legge per eliminare lo stato di insolvenza e ricondurre a parametri di sana gestione la finanza e contabilità pubblica, cosicché la mancata adozione degli atti di programmazione finanziaria obbligatori per legge non può costituire un pretesto per non onorare un debito.
Il ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 o alla dichiarazione di dissesto, infatti, non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando, piuttosto, una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (cfr. T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 17/06/2016, n.857).
Nella specie, dagli atti di causa si ricava, anzitutto, l'ammissione alla massa passiva del comune di per l'importo di euro Parte_1
66.264,29 avendo, l'opposta, dedotto espressamente di aver ricevuto comunicazione dell'ente e, quest'ultimo, non contestato la dichiarazione
(cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.25 nell'interesse della opposta e nell'interesse dell'ente opponente).
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge la dichiarazione di dissesto finanziario, dichiarata con delibera n. 2 del pag. 14/17 15.2.2024, nonché la inclusione nell'elenco allegato alla deliberazione di ammissione alla massa passiva, del credito vantato dalla società RI
(cfr. docc. in allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.5.25 nell'interesse della opposta).
Sicché, l'inclusione nella massa passiva del comune lascia inferire il riconoscimento del debito e, quindi, conduce a respingere la tesi – cui ha fatto riferimento la difesa dell'ente (cfr. III memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c.) - della non imputabilità, all'ente, del debito verso la ditta odierna opposta.
L'ammissione alla massa passiva dell'ente, tuttavia, non incide sull'accertamento giudiziale della esistenza e consistenza del credito:
l'ammissione, infatti, incide, precludendola in termini di nullità, sulla procedure di esecuzione o di espropriazione forzata (cfr. arg. ex art. 268 ter
TUEL).
Dall'infondatezza della tesi sostenuta dall'ente circa la non imputabilità del debito – per la riferibilità al soggetto che ha commesso i lavori di somma urgenza – discende, in uno alla carenza di contestazione in ordine alla pretesa stessa, l'infondatezza dell'opposizione anche sotto tale profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari minimi al netto della voce istruttoria – stante la natura documentale della stessa – e secondo il valore del credito azionato in monitorio (scaglione fino a euro 260.000,00).
pag. 15/17 La liquidazione va operata in favore della procuratrice che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. Nota di trattazione di udienza datate
5.5.25 a firma Avv.ta Elisa Perrone)
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1631/2020, così provvede:
DICHIARA, infondata l'opposizione proposta dal
[...]
nei limiti e per le ragioni spiegate in Parte_1
motivazione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
352/2020 (reso nel procedimento n. 1318/2020 R.G.);
CONDANNA l'ente soccombente al pagamento delle SPESE di lite – che liquida in favore della procuratrice che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. – in misura pari a complessivi euro 4.217,00 oltre rimborso generale, VA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 7.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 16/17 pag. 17/17
N. R.G. 1631/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza fissata al 06/05/2025, con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Amelia Nicolina Mannino, nell'interesse del – la quale Parte_1
ha concluso richiamandosi alle note conclusive depositate e, quindi, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, “dichiarare non dovute le somme richieste dalla società opposta”; in subordine, “ritenere e dichiarare che la somma di € 31.980,69, più € 7.035,69 per iva, portata dalle fatture elettroniche n. 03-2019-PA, 04-2019-PA e 05-2019-PA è subordinata alla ricezione da parte del Parte_1
dei fondi da parte del che la somma di € Controparte_1
33.791,71 non è dovuta dall'Ente, in quanto il debito non è stato assunto, né riconosciuto nelle forme di legge;
dare atto che la Corte dei Conti non ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal
Comune di ” con vittoria di spese e compensi – Parte_1
nonché dall' ta Avv. Elisa Perrone – la quale ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta, rappresentando che: “la società
GFM RI srl è stata ammessa alla massa passiva del comune di
per l'importo di euro 66.264,29”; “l'Ente opponente Parte_1
ha incassato già le somme da parte del , somme che però non ha CP_1
mai versato alla odierna opposta” - letto ed applicato l'art. 281 sexies
c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA DEFINITVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1631/2020 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(cod. fisc. e p. iva Parte_1
in persona del suo sindaco P.T. elettivamente domiciliato in P.VA_1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. ta Mannino Amelia
Nicolina, giusta procura in atti.
- attore opponente debitore ingiunto -
CONTRO
G.F.M. RI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore
(P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., P.VA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Elisa Perrone giusta procura in atti.
- convenuta opposta creditrice ricorrente –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
L'ente territoriale ha interposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 352/2020 (procedimento N.
1318/2020 R.G.) notificato in data 14/10/2020, ad istanza della società
G.F.M. RI s.r.l. - recante intimazione di pagamento della complessiva somma di € 59.678,81, oltre interessi al tasso, nonché spese della procedura monitoria – in virtù di fatture emesse per “l'esecuzione di lavori urgenti di recupero di acque potabili destinate al civico acquedotto alle sorgenti in
pag. 2/17 c.da Serro del Comune di , nonché per la messa in Parte_1
sicurezza del patrimonio comunale attraverso la manutenzione straordinaria delle opere di protezione della Via dei Peloritani e del rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via Nazionale”.
L'opposizione è stata affidata ai motivi inerenti: a) alla carenza di prova del credito ingiunto avendo, le fatture azionate in monitorio, valore di mero indizio e non di piena prova nell'ambito della cognizione piena instauratasi nella fase a contraddittorio pieno e differito rispetto alla fase monitoria;
b) alla erroneità dell'ammontare del credito ingiunto (“in ogni caso, non sussistono i presupposti per procedere all'integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla società opposta”) non potendo, l'importo di €
31.980,69 più iva (€ 7.035,69) portato dalle fatture elettroniche n. 03-2019-
PA, 04-2019-PA e 05-2019-PA, essere richiesto se non dopo la ricezione, da parte del , dei fondi stanziati dal Parte_1
in virtù delle determinazioni n. 172 del 10/05/2019 Controparte_1
e n. 414 del 02/12/2019, adottate ai sensi dell'art. l comma 107 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 e, ancora, quanto all'importo portato dalla fattura n.
1-2018 PA (€ 33.791,70 di cui €.
27.698,12 a titolo di imponibile ed €. 6.093,59 per lva) per lavori urgenti di recupero di acque potabili - destinate al civico acquedotto - alle sorgenti in c. da Serro-Ficara, mancando la copertura finanziaria per l'anno 2018 come debito fuori bilancio;
c) al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23/06/2020 e successiva delibera di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale n. 11 del 29/09/2020 - inviata alla Corte dei Conti Sezione
pag. 3/17 Regionale di Controllo per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale (in attesa di approvazione) – e, dunque, alla assenza delle condizioni per il pagamento dell'intero importo ingiunto durante il regime di gestione provvisoria dell'ente.
L'opponente ha, pertanto, concluso per la revoca/caducazione del decreto monitorio opposto, dichiarandosi, in accoglimento dei motivi di opposizione, non dovute le somme richieste dalla società ricorrente convenuta, nonché, in via subordinata, per la declaratoria che la somma di
€ 31.980,69, più € 7.035,69 per iva, portata dalle fatture elettroniche n. 03-
, 04-2019-PA e 05-2019-PA “è subordinata alla ricezione da Pt_2
parte del di dei fondi da parte del Pt_1 Parte_1 [...]
; in via ulteriormente gradata, che “il CP_1 Parte_1
ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243
[...]
bis TUEL;
conseguentemente, allo stato non è in condizione di corrispondere alla società opposta le somme ingiunte in quanto in gestione provvisoria” e che, sempre in subordine, “il Parte_1
corrisponderà le somme che il Giudice riterrà dovute e di
[...]
giustizia, all'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei Conti e con le modalità ivi stabilite”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della G.F.M. RI s.r.l., la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto o, comunque, per il riconoscimento del diritto e la condanna del al pagamento dell'importo di euro Parte_1
59.678,81- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo – oltre alla condanna per lite temeraria.
pag. 4/17 Denegata la provvisoria esecuzione – con ordinanza del 20.10.2021 - assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Ricordato che l'opposizione al decreto ingiuntivo determina l'estensione della cognizione alla fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere in sede monitoria – non limitandosi, il sindacato giudiziale, alla sola verifica di esistenza dei presupposti di legittimità formale per l'emissione della ingiunzione di pagamento inaudita altera parte - a fronte delle stesse allegazioni delle parti infondata, anzitutto, è la censura veicolata col primo motivo di opposizione.
È, al riguardo, sufficiente evidenziare la genericità della contestazione proveniente dalla difesa della parte sostanzialmente convenuta limitandosi, quanto alla efficacia probatoria delle fatture, a contestarne la valenza in sede di contenzioso pieno e ordinario senza, nondimeno, contestare il titolo giuridico da cui deriva l'emissione del documento a formazione unilaterale, ovvero l'esecuzione dei lavori di “somma urgenza” richiesti in virtù di
Ordinanza Sindacale n. 34 del 19/09/2017, nonché l'esecuzione dei “lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale attraverso la manutenzione straordinaria delle opere di protezione della Via dei Peloritani e del rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via Nazionale a salvaguardia della pubblica incolumità” in virtù di Determinazione della II
pag. 5/17 Area Tecnico Manutentiva n. 172 del 10/05/2019 Reg. Generale (n. 90
Reg. Settore) e di successiva Determinazione della II Area Tecnico
Manutentiva n. 414 del 02/12/2019 Reg. Generale (n. 213 Reg. Settore) avente ad oggetto “Approvazione atti di contabilità e certificato regolare esecuzione dei lavori”.
Sicché, già l'omessa contestazione della esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta – riscontrabile con maggior nitore dal contenuto delle difese successive alla costituzione della opposta (cfr. I MEMORIA EX
ART. 183 COMMA VI C.P.C. nell'interesse di parte opponente) – rende recessiva la contestazione di inesistenza di prova del credito basata sulla produzione delle fatture commerciali (della cui ricezione da parte del debitore ingiunto, peraltro, non si discute).
In ogni caso, la esistenza del titolo giuridico in virtù del quale sono state emesse le fatture – l'una per lavori di somma urgenza portati da ordinanza sindacale contingibile e urgente;
l'altra per lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale attraverso la manutenzione straordinaria relativa alla
Via dei Peloritani e al rifacimento della pavimentazione del marciapiede di
Via Nazionale - trova conferma nell'ambito del verbale del 15/07/2019 e del certificato di pagamento del 9.10.2019 (cfr. docc. n. 8, n. 9 fascicolo monitorio).
Dal verbale, infatti, si ricava l'accettazione della G.F.M RI s.r.l. della proposta proveniente dal comune di di accettare il Parte_1
pag. 6/17 pagamento afferente ai lavori del 2017 riportati nella fattura nr. 1-2018-pA in due soluzioni.
Dal certificato di collaudo, invece, si evince l'attestazione della avvenuta esecuzione dei lavori “a regola d'arte effettuate dalla ricorrente”.
Sicché, quand'anche non si riconnettesse efficacia di ricognizione di debito alle dichiarazioni contenute nei citati documenti, gli stessi sono in ogni caso, anche ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., idonei a configurare l'esistenza di titolo giuridico su cui si fonda la pretesa azionata in via monitoria.
In definitiva, quindi, respinta la prima censura, occorre procedere al vaglio dei residui motivi di opposizione.
Tali motivi si prestano ad una trattazione congiunta e unitaria.
Occorre, al riguardo, procedere ad una summa divisio tra la pretesa creditoria nascente dalla fattura n.
1-2018 PA (€ 33.791,70) e la pretesa nascente dalle fatture numeri 3-19 4-19 e 5-19 PA (€ 31.980,69, più €
7.035,69 per iva).
Come emerge dalle allegazioni contenute nel ricorso monitorio, sotto tale aspetto non smentite in seno alla citazione in opposizione – e, comunque, come si ricava dal confronto documentale - la prima pretesa riguarda un credito nascente da esecuzione di lavori ordinati con ordinanza contingibile e urgente (n. 34 del 19/09/2017); l'altra, un credito nascente da esecuzione di lavori commessi ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.
pag. 7/17 50/2016 e ss.mm.ii. e affidati con apposita scrittura privata (cfr. docc. n. 5,
n. 6, n. 7 fascicolo monitorio).
Rispetto a tali pretese creditorie, le difese dell'ente opponente, ruotano, sostanzialmente, attorno alla non esigibilità del credito in quanto: i) per lavori di manutenzione straordinaria (€ 31.980,69, più € 7.035,69 per iva) riconosce che “sarà corrisposto alla società opposta a seguito di ricezione da parte del Comune di dei fondi appositamente Parte_1
stanziati dal ; ii) per l'esecuzione di lavori di Controparte_1
“somma urgenza” (€ 33.791,71, portata dalla fattura n.
1-18PA) deduce il suo inserimento nel “piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/09/2020” (cfr. prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.).
Non è, invece, contestato il credito sotto il profilo dell'esatto adempimento dei lavori oggetto di affidamento alla ditta odierna opposta.
In tal senso, infatti, le difese dell'ente opponente ove, in particolare, assume che la corresponsione delle somme dovute per i lavori eseguiti dalla società opposta, “è subordinata all'invio dei fondi da parte del
[...]
più volte sollecitato da parte del CP_1 Parte_1
” (cfr., da ultimo, pag. 4 note conclusive a firma Avv. Amelia N.
[...]
Mannino).
In termini sostanzialmente coincidenti – quantomeno sotto il profilo della non contestazione in ordine alla esecuzione dei lavori in termini di esatto adempimento da parte della ditta affidataria odierna opposta – il pag. 8/17 riferimento, rispetto ai lavori di somma urgenza portati dalla fattura n. 01-
18 della G.F.M. RI s.r.l., alla mera non imputabilità all'ente ma al soggetto che li ha commissionati in quanto “in caso di mancato riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 191, comma 4,
TUEL, l'Ente non deve nulla” (cfr. pag. 5 note conclusive a firma Avv.
Amelia N. Mannino).
Al riguardo, rispetto alla situazione dedotta nello scritto introduttivo, dalle allegazioni dell'ente – e annesse produzioni documentali– si evince che a fronte della originaria inclusione del credito della società opposta, nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale - approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 29/09/2020 (cfr. doc. n. 12 fascicolo opponente) – la Corte dei conti ha deliberato di “non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Parte_1
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29 settembre
[...]
2020” (cfr. delibera n. 5/2024/PRSP della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana in allegato alle note conclusive).
Sicché – riservando al prosieguo l'approfondimento circa l'incidenza sulla pretesa creditoria della mancata approvazione dello strumento di risanamento della finanza locale - incontestata la esistenza del credito - oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 20/2016 e ss.mm.ii – occorre verificare, anzitutto, l'eventuale incidenza sulla esigibilità del credito dovuto alla appaltatrice, della assegnazione di fondi dal ai sensi dell'art. 1 comma 107 della legge 30 Controparte_1
pag. 9/17 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 (per il credito portato dalle fatture elettroniche n. 03-2019-PA, 04-2019-PA e 05-2019-PA); del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario dell'ente (per il credito portato dalla fattura elettronica n. 1-2018-PA) questione, questa, che postula l'inclusione del credito nel piano di riequilibrio.
Quanto al primo aspetto, dalla esegesi testuale e sistematica della disciplina dei contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – previsti a favore degli enti locali che soddisfino i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 107 legge
30.12.2018 n. 145 – si ricava che i contributi sono assegnati con decreto del
Ministero dell'interno, tenuto all'onere della comunicazione, a ciascun comune, dell'importo del contributo ad esso spettante.
Una volta ammesso al contributo, l'ente ha l'onere di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 (cfr. art. 1 comma 109).
A carico dell'ente è previsto, altresì, l'onere di trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al fine di conseguire il versamento del secondo rateo del 50% (il primo viene corrisposto previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, ovvero classificando le opere sotto la voce «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019).
pag. 10/17 Sicché, valorizzando la procedimentalizzazione normativa della sequenza prevista per il conseguimento del beneficio, ruolo non marginale è riscontrabile nell'onere di comunicazione al Ministero dell'Interno del documento che attesa l'esecuzione dei lavori, in guisa da conseguire la seconda tranche del 50% del contributo.
Nella specie, dagli atti e documenti acquisiti si evince il rispetto della previsione normativa di inizio dell'esecuzione entro il 15.5.2019 – avuto riguardo alla data (10.5.2019) di adozione della determina di affidamento dei lavori e alla pari data della scrittura recante affidamento dei lavori medesimi, da cui emerge, ad un tempo, il presupposto oggettivo della assegnazione, con decreto ministeriale, al comune di Parte_1
, del contributo in conto capitale di euro 50.000,00, ai sensi dell'art.
[...]
1, comma 107 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) con vincolo di destinazione per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
(cfr. docc. n. 5, n. 6, n. 7 fascicolo monitorio) – ma non risulta, invece, dimostrato l'adempimento relativo alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
A ciò si giustappone l'ulteriore dato relativo alla erogazione della prima tranche – relativa all'anno 2019 - già in data (20.7.2020) anteriore alla proposizione dell'opposizione (novembre 2020) in resistenza alla pretesa monitoria della ditta RI, fondata sull'omesso versamento del corrispettivo maturato e proposta, anch'essa, successivamente (2.10.2020)
pag. 11/17 alla erogazione della prima tranche (cfr. docc n. 1, n. 2 in allegato alla seconda memoria istruttoria parte opposta).
Sicché, risultando, alla data della domanda monitoria (2.10.2020) il contributo già versato, quantomeno nella quota d'acconto (euro 25.000,00 rispetto al complessivo importo assegnato con decreto ministeriale del
10.1.2019) viene meno la inesigibilità totale del credito.
Tale inesigibilità viene meno, altresì, in ragione del difetto di prova di regolare adempimento del procedimento che prevede l'onere di trasmissione, a cura dell'ente, del certificato di regolare esecuzione dei lavori (in guisa da precludere anche l'accertamento relativo alla non imputabilità del ritardo nel pagamento della seconda tranche, per ritardo riferibile all'ente finanziatore Ministero dell'Interno).
Ne segue, allora, che la sola dichiarazione di disponibilità alla corresponsione “nel momento in cui riceverà i relativi fondi”, in difetto di ragione giustificatrice della omessa corresponsione di quota d'acconto – pure ricevuta in data anteriore alla proposizione della domanda monitoria
(dato, questo, documentato dall'opposta e, altresì, non contestato dall'ente nel primo atto difensivo successivo alla produzione documentale che ne dimostra: cfr. III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.) – nonché di prova della trasmissione documentale richiesta dalla normativa, valendo come conferma della esistenza – e consistenza - del credito azionato in monitorio,
è inidonea a porsi quale fatto impeditivo dell'adempimento.
Di qui, pertanto, l'infondatezza della censura veicolata con l'opposizione.
pag. 12/17 In ogni caso, l'accesso ai contributi addizionali, con gettito proveniente dallo Stato, non può costituire motivo di ritardo nella corresponsione del corrispettivo dovuto all'impresa affidataria dei lavori, quando siano maturate le condizioni per il diritto al pagamento (regolare esecuzione dell'opera affidata certificata nei modi di legge come attraverso collaudo o certificato di regolare esecuzione previsti dalla normativa sugli appalti).
La partecipazione statale tramite riconoscimento di contributi per finanziare opere di interesse pubblico, detto altrimenti, non può costituire idoneo fatto impeditivo volto a paralizzare la fondatezza e l'esistenza della pretesa creditoria.
Il committente, infatti, è sempre l'ente locale e non l'ente superiore (lo
Stato) da cui proviene il contributo.
Correlativamente, del resto, i contratti di affidamento non possono contenere clausole che subordinino il pagamento delle opere eseguite all'incasso dei contributi erogati dallo stato (nella specie da parte del
Ministero dell'Interno) clausole, comunque, non riscontrabili nella scrittura privata intercorsa, firmata dalla società appaltatrice e dal responsabile ufficio tecnico del (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio). Pt_1
Passando all'esame dell'ulteriore profilo – ovvero quello relativo al credito nascente dai lavori di somma urgenza eseguiti, attinenti al recupero di acque potabili - destinate al civico acquedotto - alle sorgenti in c.da Serro-
Ficara, dello stesso comune – trattasi, come detto, di credito non contestato.
pag. 13/17 Ne viene eccepita la inesigibilità derivante, prima facie, dalla inclusione nel piano di riequilibrio.
Tuttavia, come si evince dalla esposizione riportata negli scritti conclusivi dell'ente, risulta la non approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei conti.
È vero, in generale, che gli enti locali hanno l'onere di fare ricorso ai rimedi di legge per eliminare lo stato di insolvenza e ricondurre a parametri di sana gestione la finanza e contabilità pubblica, cosicché la mancata adozione degli atti di programmazione finanziaria obbligatori per legge non può costituire un pretesto per non onorare un debito.
Il ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 o alla dichiarazione di dissesto, infatti, non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando, piuttosto, una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (cfr. T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 17/06/2016, n.857).
Nella specie, dagli atti di causa si ricava, anzitutto, l'ammissione alla massa passiva del comune di per l'importo di euro Parte_1
66.264,29 avendo, l'opposta, dedotto espressamente di aver ricevuto comunicazione dell'ente e, quest'ultimo, non contestato la dichiarazione
(cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.25 nell'interesse della opposta e nell'interesse dell'ente opponente).
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge la dichiarazione di dissesto finanziario, dichiarata con delibera n. 2 del pag. 14/17 15.2.2024, nonché la inclusione nell'elenco allegato alla deliberazione di ammissione alla massa passiva, del credito vantato dalla società RI
(cfr. docc. in allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.5.25 nell'interesse della opposta).
Sicché, l'inclusione nella massa passiva del comune lascia inferire il riconoscimento del debito e, quindi, conduce a respingere la tesi – cui ha fatto riferimento la difesa dell'ente (cfr. III memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c.) - della non imputabilità, all'ente, del debito verso la ditta odierna opposta.
L'ammissione alla massa passiva dell'ente, tuttavia, non incide sull'accertamento giudiziale della esistenza e consistenza del credito:
l'ammissione, infatti, incide, precludendola in termini di nullità, sulla procedure di esecuzione o di espropriazione forzata (cfr. arg. ex art. 268 ter
TUEL).
Dall'infondatezza della tesi sostenuta dall'ente circa la non imputabilità del debito – per la riferibilità al soggetto che ha commesso i lavori di somma urgenza – discende, in uno alla carenza di contestazione in ordine alla pretesa stessa, l'infondatezza dell'opposizione anche sotto tale profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari minimi al netto della voce istruttoria – stante la natura documentale della stessa – e secondo il valore del credito azionato in monitorio (scaglione fino a euro 260.000,00).
pag. 15/17 La liquidazione va operata in favore della procuratrice che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. Nota di trattazione di udienza datate
5.5.25 a firma Avv.ta Elisa Perrone)
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1631/2020, così provvede:
DICHIARA, infondata l'opposizione proposta dal
[...]
nei limiti e per le ragioni spiegate in Parte_1
motivazione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
352/2020 (reso nel procedimento n. 1318/2020 R.G.);
CONDANNA l'ente soccombente al pagamento delle SPESE di lite – che liquida in favore della procuratrice che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. – in misura pari a complessivi euro 4.217,00 oltre rimborso generale, VA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 7.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 16/17 pag. 17/17