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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42943/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IL OS e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IL IV ( ), VIA GIOVANNI CATTANEO 43 20013 MAGENTA;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI CATTANEO 43 20013 MAGENTA, presso il difensore avv. IL OS
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MARGIOTTA GERMANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO 19/2 20135 MILANO, presso il difensore avv. MARGIOTTA GERMANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice CP_1
“in via principale e nel merito
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente Controparte_3 condannarla a corrispondere all'attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 12.690,00 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata i rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”.
pagina 1 di 10 In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa, nonché al pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/2002”.
Parte convenuta Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia titolarità e/o responsabilità e/o negligenza e/o grave colpa e/o dolo in capo a per l'effetto, Controparte_2 rigettare le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA: Accertare la carenza di titolarità attiva di , la reale consistenza CP_1 dell'ammanco, la riconducibilità dell'evento a caso fortuito nonché il difetto di prova circa l'asserito dolo e/o colpa grave di e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice ovvero CP_2 comunque limitare la condanna di ad 8,33 DSP per Kg di merce perduta, pari a 29,65 Kg. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti e formulare diverse istanze istruttorie, ovvero di integrare quelle già formulate, in sede di udienza o in seno alle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri dettati dal D.M. 10.2.2014 n. 55 o successivo, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.11.2024, la (P. IVA CP_1
), conveniva in giudizio la (P.IVA P.IVA_1 Controparte_4
), deducendo: P.IVA_2
- che la propria assicurata in qualità di spedizioniere, aveva organizzato il Controparte_5 trasporto di 1 bancale contenente 5 colli con all'interno 54 capi di abbigliamento di marca CP_6 dalla ET ON sita in Montbazon (Francia) alla CBM Bahamas Ltd sita a AU (Bahamas),
[...] incaricando dell'esecuzione della parte di trasporto da effettuarsi su strada dalla Francia all'Italia il vettore che, per ragioni organizzative, la suddivideva in tre Controparte_2 tratte distinte affidandole a sub vettori;
- che il viaggio camionistico veniva infatti eseguito: 1) quanto alla tratta dalla mittente, ET ON, all'incaricata di Italmondo, GL TR di LY, dal vettore francese TR Catroux;
2) quanto alla tratta dalla GL TR di LY alla sede di in Controparte_2
UN (MI), da un sub vettore non specificato incaricato dalla;
3) quanto alla tratta dalla CP_2 sede di in UN (MI) alla c/o di RA (MI), da Controparte_2 CP_5 Parte_1 un altro sub vettore non specificato, sempre incaricato dalla;
CP_2
- che l'intera tratta terrestre veniva documentata dalla scheda di trasporto emessa dalla CP_5
n. 23537 del 28.7.2023, da cui si evincono la mittente, la proprietaria della merce, lo
[...] spedizioniere committente, il vettore ed il luogo di consegna per conto;
pagina 2 di 10 - che la merce giungeva al magazzino della solo parzialmente, poiché veniva in parte Parte_1 sottratta da ignoti nella tratta centrale del trasporto terrestre: la merce era stata correttamente consegnata dalla ET ON al vettore francese TR Catroux, ed era giunta regolarmente alla GL TR, ad LY, mentre in data 9.8.2023, la merce consegnata dalla alla Parte_2 filiale della di UN risultava manomessa, tant'è che la CP_2 Controparte_2 apponeva la seguente riserva alla GL “si accetta con riserva per cartoni aperti, vuoti con
[...] merce mancante;
nastro di chiusura cartoni strappato, rotto”;
- che il medesimo giorno la merce veniva consegnata dalla alla e CP_2 Controparte_5 nell'occasione veniva apposta ulteriore riserva “già riserva ”; CP_2
- che in data 10.8.2023 la provvedeva a verificare l'ammanco doloso e Controparte_5 quantificare il danno, responsabilizzando contestualmente la Controparte_2 quale vettore incaricato del trasporto terrestre;
- che la completava il trasporto diretto alle Bahamas per la merce rimasta, che Controparte_5 arrivava correttamente presso la CBM Bahamas Ltd di AU, che in data 23.10.2023, avendo ricevuto solo parte della merce acquistata, cedeva i propri diritti assicurativi ed azione vettoriale alla
[...]
ricevendo il ristoro del danno;
CP_5
- che a seguito di ciò, la quale organizzatrice del trasporto ed in quanto Controparte_5 contraente di copertura assicurativa danni relativa alla merce oggetto di trasporto, le comunicava il sinistro, chiedendo il risarcimento in base al certificato di assicurazione n. 4774 con cui la merce in questione era stata assicurata per il valore indicato in fattura di € 20.395,00;
- di aver quindi incaricato un proprio perito per la valutazione del danno, operazione alla quale non partecipava il vettore responsabile sebbene invitata, e di aver quindi in data 7.11.2023 liquidato il sinistro - cui era stato attribuito il numero 230135905 - per l'importo di € 12.690,00, surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti di Controparte_5
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, essendosi l'ammanco doloso di merce verificatosi quando la stessa era sottoposta alla sua custodia, invocava la responsabilità del vettore coinvolto nel trasporto, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, da valutarsi alla stregua dell'art 1218 del c.c. e dell'art. 1176, secondo comma, c.c. con riguardo alla diligenza professionale del vettore qualificato.
Dava atto di aver assolto alla condizione di procedibilità, avendo avviato la procedura di negoziazione assistita ex Legge 162/2014, rimasta senza risultato, a causa del riferito mancato seguito della convenuta alle interlocuzioni relative alla stesura della convenzione di negoziazione.
Concludeva dunque chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di
€ 12.690,00 o di quello diverso ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva in via Controparte_2 preliminare l'assenza di titolarità in capo a sé della posizione soggettiva passiva, evidenziando che dalla ricostruzione dei fatti l'asserita perdita della merce è avvenuta quando era nella disponibilità della GL TR quale vettore effettivo, nei confronti della quale dunque avrebbero dovuto essere sollevate le doglianze per cui è causa.
pagina 3 di 10 Eccepiva inoltre di non avere alcuna responsabilità ai sensi della Convenzione CMR applicabile ai trasporti internazionali su strada – fattispecie ricorrente nel caso di specie -, dal momento che il 24.7.2023 la l'aveva incaricata di un trasporto ordinario e standard di “una Controparte_5 piccola spedizione di abbigliamento da ritirare in Francia a 37250 Montbazon”, senza specificare natura e valore dei beni oggetto di ritiro e consegna e scegliendo di eseguire il trasporto in “groupage”, la merce era stata imballata in anonimi cartoni senza alcuna indicazione sul loro contenuto, e, nel richiedere il servizio, non aveva evidenziato il c.d. interesse speciale alla riconsegna (ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione CMR) né aveva preteso la verifica da parte del vettore del contenuto dei colli al momento della loro presa in consegna (ai sensi dell'art. 8, comma 3, CMR). Evidenziava dunque la negligenza dalla nel conferirle l'incarico, attribuendo la perdita alla colpa Controparte_5 dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 17 della CMR e dell'art. 1683 c.c..
Invocava inoltre la limitazione della propria eventuale responsabilità nella misura prevista dall'art. 23 della convenzione CMR, stante l'insussistenza della colpa grave, per essersi limitata, previa autorizzazione della mittente, a scegliere un vettore conosciuto, qualificato e dotato di Codice Etico, come la GL TR, che tra l'altro era stata fatta oggetto di uso fraudolento del proprio marchio: essendo stata la GL vittima di una truffa, era da escludere che avesse incautamente affidato la merce a un soggetto privo di professionalità e serietà, con conseguente applicazione del limite risarcitorio di cui all'art. 1696 c.c..
In subordine, invocava le limitazioni di responsabilità vettoriale previste dall'art. 23 della CMR, che prevede un rimborso di circa 10,00 € (8,33 DSP [Diritti speciali di prelievo]) per ogni chilogrammo di merce danneggiata/smarrita, che nel caso di specie era pari a 29,65 Kg.
Eccepiva infine la mancanza di prova della corresponsione dell'indennizzo di € 12.690,00, e la mancanza di evidenza nell'atto di transazione, quietanza e surroga, del numero di polizza, con conseguente impossibilità di difendersi circa la debenza dell'indennizzo, mancando la prova della legittimazione di ad esercitare l'azione di surroga. CP_1
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva la dichiarazione di assenza di titolarità e/o responsabilità e/o negligenza e/o grave colpa e/o dolo in capo a sé, con conseguente rigetto delle domande proposte, e, in subordine chiedeva l'accertamento della carenza di titolarità attiva in capo alla la reale CP_1 consistenza dell'ammanco, la riconducibilità dell'evento a caso fortuito nonché il difetto di prova di suo dolo e/o colpa grave e, per l'effetto, il rigetto delle domande di parte attrice ovvero la limitazione della condanna ad 8,33 DSP per Kg di merce perduta, pari a 29,65 Kg.
Tenutasi la prima udienza in data 28.5.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva delegata allo scrivente Gop, che con provvedimento del 30.5.2025 fissava l'udienza di rimessione in decisione al 3.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in data 30.10.2025.
La domanda proposta dall'attrice deve ritenersi fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Dai documenti prodotti in causa e dalle allegazioni delle parti si evince che la Controparte_5 nella sua qualità di spedizioniere incaricata dalla CBM Bahams Ltd, aveva chiesto alla
[...]
con mail del 24.7.2023 (doc. 2 fascicolo convenuta), l'esecuzione della Controparte_2
pagina 4 di 10 tratta terrestre Francia – Italia del trasporto di articoli di abbigliamento acquistati dalla propria mandante, da ritirare in Francia con destino AU (Bahamas). In particolare, si trattava di 1 bancale contenente 5 colli con all'interno 54 capi di abbigliamento di marca da trasportare dalla CP_6
ET ON sita in Montbazon (Francia) alla CBM Bahamas Ltd sita a AU (Bahamas), con tragitto da effettuarsi in parte su strada (dalla ET ON al magazzino italiano della Parte_1
.
[...]
In effetti la eseguiva il trasporto richiesto, suddividendolo in Controparte_2 tre parti, che venivano rispettivamente effettuate: dal vettore francese TR Catroux, per quanto riguarda la tratta dalla ET ON in Montbazon alla GL TR di LY;
dalla GL TR di LY, per quanto riguarda la tratta dalla sede della medesima alla filiale di UN della
, e da altro vettore incaricato dalla convenuta per quanto Controparte_2 riguarda la tratta dalla filiale di UN della al magazzino Controparte_2 della Parte_1
In data 7.8.2023, l'incaricata GL TR di LY consegnava la merce alla filiale di
[...] in UN, ma quest'ultima rilevava che era stata manomessa, Controparte_2 apponendo di conseguenza riserva nei confronti di GL TR, mediante annotazione sulla lettera di vettura CMR n. V 333053295 della dicitura “con riserva” (doc. 3 fascicolo convenuta).
Il 9.8.2023 la merce veniva consegnata alla filiale di RA di presso il Controparte_5 magazzino della che ne ha accettato la ricezione con riserva, apponendo a sua volta Parte_1 sulla bolla di consegna la menzione “si accetta con riserva per cartoni aperti, vuoti con merce mancante;
nastro di chiusura cartoni strappato, rotto” (doc. 8 fascicolo attrice e 4 fascicolo convenuta).
Il successivo 10.08.2023, la provvedeva a verificare l'ammanco della merce Controparte_5 trasportata, ed a quantificare il danno in € 15.072,00, responsabilizzando contestualmente la
[...]
quale vettore incaricato del trasporto terrestre. Quindi, completava il Controparte_7 trasporto diretto alle Bahamas per la merce rimasta, che arrivava correttamente presso la CBM Bahamas Ltd.
In data 7.10.2023, a sua volta la provvedeva a Controparte_2 responsabilizzare la GL TR LY del danno causato, comunicando la relativa quantificazione in € 12.700,00 (doc. 5 fascicolo convenuta).
Nel frattempo, era stato aperto il sinistro con con cui la quale CP_1 Controparte_5 organizzatrice del trasporto, aveva garantito la merce di proprietà della da trasportare CP_6 dalla ET ON alla CBM Bahamas Ltd di AU (Bahamas), mediante certificato di assicurazione n. 4774, con cui la merce era stata assicurata per il relativo valore indicato nelle fatture di € 20.395,00 (doc. 2 e 6 fascicolo attrice). La aveva quindi attribuito al sinistro il numero 2301350905, ed CP_1 aveva incaricato la della valutazione del danno, che appunto lo quantificava in € Controparte_8
12.690,00, dando tra l'altro atto che dal danno in precedenza quantificato dalla Controparte_5 in € 15.072,00 doveva essere sottratto l'importo di € 2.382,00 relativo a n. 6 felpe, originariamente reclamate come mancanti ed invece regolarmente arrivate a destinazione (doc. 4 fascicolo attrice).
Avuto il ristoro del danno, la CBM Bahamas Ltd di AU, in data 23.10.2023, cedeva formalmente i pagina 5 di 10 propri diritti assicurativi e l'azione vettoriale alla (doc. 3 fascicolo attrice), la Controparte_5 quale in data 7.11.2023 riceveva la liquidazione del danno da parte della , sottoscrivendo nel CP_1 contempo atto di quietanza del valore di € 12.690,00, con cessione all'assicurazione, ai sensi dell'art. 1260 c.c., dei propri diritti nei confronti del responsabile e surroga della medesima ex art. 1916 c.c. (doc. 1 fascicolo attrice).
Così ricostruiti i fatti sulla base delle emergenze dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti, deve innanzitutto giudicarsi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di , sollevata dalla convenuta. CP_1
Come sopra osservato, dalle produzioni documentali dell'attrice, si evince che la CBM Bahamas Ltd di AU era l'originaria titolare del diritto risarcitorio azionato nel presente giudizio e che la medesima CP_ ha ceduto il proprio diritto alla Dagli atti si evince altresì che l'attrice Controparte_5
è subentrata nella titolarità dei diritti e crediti di sia in forza di cessione
[...] Controparte_5 ex art. 1260 c.c., sia in forza di surroga ex art. 1916 c.c.. Nel suddetto doc. 1 di parte attrice (“Atto di transazione, quietanza e surroga” sottoscritto dalla si legge infatti: “…la Controparte_5 sottoscritta dichiara …di cedere, ai sensi dell'art. 1260 Cod. Civ., ogni suo diritto di recupero, regresso od altro, alla ” con riferimento al sinistro 2301350905, che certamente è il CP_9 sinistro di cui è causa, essendo il medesimo numero di sinistro riportato nella perizia eseguita dalla relativamente all'ammanco di merce verificatosi durante il trasporto dedotto in Controparte_8 giudizio. Lo stesso documento 1 di parte attrice, oltre a fare inequivocabilmente riferimento al sinistro in oggetto (“danno del 09/08/2023 dovuto a , mezzo di trasporto “autocarro”, nr. Sinistro CP_10
2301350905), riporta, quale riferimento dell'intermediario, il numero con il quale è contraddistinto il certificato di assicurazione (n. 4774) prodotto da sub doc.
2. Tale certificato assicurativo CP_1 riguarda certamente la merce affidata alla per essere Controparte_2 trasportata nel tragitto Francia-Italia, riportando lo stesso i numeri delle fatture di cessione della merce da trasportare (fatture n. 9871566 e 9871491 – doc. 6 fascicolo attrice), il relativo valore CP_6 come risultante delle medesime fatture, il tragitto del trasporto con partenza e destinazione finale, che è esattamente quello dedotto in giudizio, il numero di colli, il peso e la tipologia di merce, che corrispondono a quelli del carico in esame. Pertanto si ritiene che la sia pienamente CP_1 legittimata attiva rispetto alla domanda proposta in causa.
Nel merito si osserva che l'attrice ha agito in giudizio in forza di cessione dei diritti maturati in capo a in seguito all'indennizzo erogato alla propria assicurata in forza del contratto, Controparte_5 come documentato dall'atto di quietanza suddetto.
Deve poi ulteriormente premettersi che si versa nel caso di specie in ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, fatta valere ai sensi dell'art. 1916 1c., c.c. secondo cui “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
L'attrice può dunque far validamente valere le proprie doglianze relative all'inadempimento contrattuale nei confronti del vettore mentre non si ritiene possa essere Controparte_2 accertata alcuna responsabilità extracontrattuale, peraltro genericamente dedotta dall'attrice nei confronti della medesima convenuta, in mancanza di allegazione alcuna di condotta diversa rispetto a quella da inadempimento contrattuale allegata che rimandi specificamente alla responsabilità aquiliana. pagina 6 di 10 Con riferimento alla perdita delle cose trasportate dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene infatti che il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di regola non operi, perché “ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod civ, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. Civ. sez. III 28 dicembre 2023 n. 36270).
Ciò posto, è pacifico in causa che la abbia assunto l'incarico Controparte_2 di effettuare il trasporto terrestre Francia-Italia richiesto dello spedizioniere Controparte_5 avvalendosi per la relativa esecuzione di sub vettori da essa stessa incaricati, tra cui la GL TR di LY, e che proprio durante il tragitto effettuato da quest'ultima, la merce sia stata manomessa e sia stata in parte asportata. La merce era infatti correttamente ed integralmente pervenuta alla sede della GL TR, mentre quando quest'ultima la consegnava alla
[...]
gli scatoloni erano aperti, in parte vuoti con merce mancante, con il nastro di Controparte_2 chiusura strappato, rotto.
L'articolo 3 CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di firma (Ginevra, 19 maggio 1956) - Legge 6 dicembre 1960, n. 1621) prevede che il vettore risponde - come se fossero propri - degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. L'Articolo 34 della medesima CMR prevede che se un trasporto, disciplinato da un contratto unico, è eseguito da vettori stradali successivi, ognuno di essi è responsabile dell'esecuzione del trasporto totale. L'art. 1228 del codice civile, inoltre, prevede che “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro". Costituisce altresì ius receptum nella giurisprudenza che, in ambito di sub trasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al sub vettore di cui si sia avvalso. Ne deriva che non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da circa la propria Controparte_2 carenza di titolarità del rapporto passivo, dovendo pertanto la medesima rispondere degli ammanchi di merce che si sono verificati durante il sub trasporto eseguito dalla propria incaricata GL TR, quando la merce si trovava nella esclusiva disponibilità e custodia della medesima.
Stante quanto sopra deve ritenersi che la società convenuta sia responsabile ex recepto, a norma dell'art. 1693 c.c. nonché dell'art. 17 c. 1 CMR secondo cui “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna”. Lo stesso articolo 17 CMR prevede che “2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei pagina 7 di 10 dipendenti di quest'ultima.
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti: a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente
o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno”.
Secondo la giurisprudenza, affinchè il vettore sia sollevato da tale responsabilità, deve ricorrere un evento dipendente da causa assolutamente inevitabile e imprevedibile, ed in particolare, in tema di evento costituente reato quale il furto o l'appropriazione indebita delle cose trasportate, come parrebbe nel caso di specie, deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (Cass. n. 11004/2003).
Nel caso di specie deve ritenersi insussistente qualsivoglia causa di esonero dalla responsabilità della sopra richiamata, come disciplinata nella convezione Controparte_2 applicabile e dalle norme codicistiche nazionali. Non si ritiene infatti che possano essere attribuite alla mittente condotte tali da aver determinato o anche solo agevolato la sottrazione della merce: il confezionamento dei beni da trasportare in cartoni anonimi può semmai valutarsi come misura precauzionale, né il trasporto in modalità “groupage” – che l'attrice peraltro contesta sia stato oggetto di richiesta – costituisce di per sé fatto del mittente escludente la responsabilità del vettore, trattandosi di una modalità ordinaria e diffusa di trasporto, inoltre nella scheda di trasporto era indicato che il proprietario della merce fosse per cui la convenuta era al corrente che si trattava di CP_6 abbigliamento di un certo valore. Né la convenuta ha fornito la prova di un caso fortuito che abbia causato il danno. Non si ritiene neppure significativa in tal senso la supposta truffa di cui sarebbe stata vittima la GL TR, argomentazione peraltro solo accennata dalla convenuta, e di cui non vi è prova di attinenza alla fattispecie dedotta in giudizio, riguardando il comunicato prodotto in giudizio, datato 6.3.2024, supposte truffe commesse on line (doc. 7 fascicolo convenuta).
La è dunque responsabile degli ammanchi della merce di cui Controparte_2
è questione.
Si ritiene altresì che la stessa debba rispondere integralmente del danno patito dall'attrice per effetto della parziale perdita della merce trasportata. La non è stata Controparte_2 infatti neppure in grado di riferire le vicende che hanno riguardato la parte merce mai pervenuta a destinazione, limitandosi ad affermare che nella tratta eseguita dalla propria incaricata GL
pagina 8 di 10 TR, gli scatoloni sono stati manomessi e parte della merce è sparita, a dimostrazione della grave mancanza di diligenza nell'esecuzione del trasporto.
La perdita della merce, sia che si voglia ritenere oggetto di appropriazione indebita sia che voglia ritenere oggetto di furto da parte di terzi, certamente non è dipesa da caso fortuito o da circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare utilizzando una condotta diligente secondo i parametri tipici dell'operatore professionale;
anzi, si ritiene che l'episodio è stato certamente caratterizzato, se non dal dolo, quantomeno dalla colpa grave del sub vettore incaricato della prestazione di trasporto, dal quale non si ha alcuna informazione su quanto accaduto, né risulta abbia mai preso contatti con la propria mandante per renderla edotta delle vicende relative al carico.
“Il fatto che la convenuta non sia stata neppure in grado di chiarire come e quando la merce sia stata trafugata, mentre era nella sua sfera di controllo, integra, ad avviso di questo giudice, gli estremi della grave negligenza del vettore che ha mostrato di non aver adoperato la dovuta cura nell'effettuare il trasporto. E' evidente che in caso contrario, si perverrebbe al paradosso tale per cui la mancata spiegazione da parte del vettore delle circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento – sintomo di grave superficialità nella gestione delle fasi del trasporto – varrebbe ad attenuare per ciò solo il regime della sua responsabilità” (v. Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, G.U. dott. Orsenigo, n. 3285/2018 del 21.3.2018)
Stante quanto sopra, il vettore non può avvalersi delle Controparte_2 limitazioni della responsabilità previste dal secondo comma dell'art. 1696 c.c.. L'art. 1696, quarto comma, c.c., dispone, invero, che “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”. Parimenti l'art. 29, n. 1 CMR prevede che “il vettore non ha diritto di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità e di quelle che dispongono l'inversione dell'onere probatorio a suo favore se il danno, dipende da dolo o da colpa a lui imputabile che, secondo la legge dello Stato del giudice adito, sia equiparata al dolo”.
Quanto al valore della merce perduta, la stessa può essere desunta dalle fatture emesse dalla mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato (cfr., tra le tante, Cass. n. 4732/86). Sui valori della merce indicati nelle fatture prodotte dalla non risultano peraltro specifiche CP_1 contestazioni da parte della convenuta.
Il danno patito dal mittente (e, per esso, dall'odierna compagnia assicuratrice che agisce in qualità di cessionaria ed in surroga) è dunque ricavabile dall'importo complessivo indicato nelle fatture in atti (doc. 6 fascicolo attrice) da cui deve essere sottratto il valore della merce regolarmente consegnata, ed è pertanto pari a complessivi € 12.690,00, come indicato nella perizia prodotta da parte attrice, nella cui determinazione si è già tenuto conto del rinvenimento di 6 felpe originariamente ritenute mancanti, del valore complessivo di € 2.382,00 (doc. 4 fascicolo attrice).
Ora, poiché la ha versato alla propria assicurata l'indennizzo assicurativo per l'importo CP_1 suddetto, la stessa ha diritto di vedersi rimborsato lo stesso importo dal vettore responsabile.
pagina 9 di 10 In accoglimento della domanda attorea, dunque, la deve Controparte_2 essere condannata a pagare in favore di la somma di € 12.690,00. La somma deve essere CP_1 maggiorata della rivalutazione dalla data dell'evento lesivo e degli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass. sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a versare in favore di la somma di € Controparte_2 CP_1
12.690,00, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in motivazione
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in € 266,85 per spese, ed in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta).
Milano, 29 novembre 2025
Il Gop
dott. Katia Songia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42943/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IL OS e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IL IV ( ), VIA GIOVANNI CATTANEO 43 20013 MAGENTA;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI CATTANEO 43 20013 MAGENTA, presso il difensore avv. IL OS
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MARGIOTTA GERMANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO 19/2 20135 MILANO, presso il difensore avv. MARGIOTTA GERMANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice CP_1
“in via principale e nel merito
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente Controparte_3 condannarla a corrispondere all'attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 12.690,00 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata i rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”.
pagina 1 di 10 In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa, nonché al pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/2002”.
Parte convenuta Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia titolarità e/o responsabilità e/o negligenza e/o grave colpa e/o dolo in capo a per l'effetto, Controparte_2 rigettare le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA: Accertare la carenza di titolarità attiva di , la reale consistenza CP_1 dell'ammanco, la riconducibilità dell'evento a caso fortuito nonché il difetto di prova circa l'asserito dolo e/o colpa grave di e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice ovvero CP_2 comunque limitare la condanna di ad 8,33 DSP per Kg di merce perduta, pari a 29,65 Kg. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti e formulare diverse istanze istruttorie, ovvero di integrare quelle già formulate, in sede di udienza o in seno alle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri dettati dal D.M. 10.2.2014 n. 55 o successivo, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.11.2024, la (P. IVA CP_1
), conveniva in giudizio la (P.IVA P.IVA_1 Controparte_4
), deducendo: P.IVA_2
- che la propria assicurata in qualità di spedizioniere, aveva organizzato il Controparte_5 trasporto di 1 bancale contenente 5 colli con all'interno 54 capi di abbigliamento di marca CP_6 dalla ET ON sita in Montbazon (Francia) alla CBM Bahamas Ltd sita a AU (Bahamas),
[...] incaricando dell'esecuzione della parte di trasporto da effettuarsi su strada dalla Francia all'Italia il vettore che, per ragioni organizzative, la suddivideva in tre Controparte_2 tratte distinte affidandole a sub vettori;
- che il viaggio camionistico veniva infatti eseguito: 1) quanto alla tratta dalla mittente, ET ON, all'incaricata di Italmondo, GL TR di LY, dal vettore francese TR Catroux;
2) quanto alla tratta dalla GL TR di LY alla sede di in Controparte_2
UN (MI), da un sub vettore non specificato incaricato dalla;
3) quanto alla tratta dalla CP_2 sede di in UN (MI) alla c/o di RA (MI), da Controparte_2 CP_5 Parte_1 un altro sub vettore non specificato, sempre incaricato dalla;
CP_2
- che l'intera tratta terrestre veniva documentata dalla scheda di trasporto emessa dalla CP_5
n. 23537 del 28.7.2023, da cui si evincono la mittente, la proprietaria della merce, lo
[...] spedizioniere committente, il vettore ed il luogo di consegna per conto;
pagina 2 di 10 - che la merce giungeva al magazzino della solo parzialmente, poiché veniva in parte Parte_1 sottratta da ignoti nella tratta centrale del trasporto terrestre: la merce era stata correttamente consegnata dalla ET ON al vettore francese TR Catroux, ed era giunta regolarmente alla GL TR, ad LY, mentre in data 9.8.2023, la merce consegnata dalla alla Parte_2 filiale della di UN risultava manomessa, tant'è che la CP_2 Controparte_2 apponeva la seguente riserva alla GL “si accetta con riserva per cartoni aperti, vuoti con
[...] merce mancante;
nastro di chiusura cartoni strappato, rotto”;
- che il medesimo giorno la merce veniva consegnata dalla alla e CP_2 Controparte_5 nell'occasione veniva apposta ulteriore riserva “già riserva ”; CP_2
- che in data 10.8.2023 la provvedeva a verificare l'ammanco doloso e Controparte_5 quantificare il danno, responsabilizzando contestualmente la Controparte_2 quale vettore incaricato del trasporto terrestre;
- che la completava il trasporto diretto alle Bahamas per la merce rimasta, che Controparte_5 arrivava correttamente presso la CBM Bahamas Ltd di AU, che in data 23.10.2023, avendo ricevuto solo parte della merce acquistata, cedeva i propri diritti assicurativi ed azione vettoriale alla
[...]
ricevendo il ristoro del danno;
CP_5
- che a seguito di ciò, la quale organizzatrice del trasporto ed in quanto Controparte_5 contraente di copertura assicurativa danni relativa alla merce oggetto di trasporto, le comunicava il sinistro, chiedendo il risarcimento in base al certificato di assicurazione n. 4774 con cui la merce in questione era stata assicurata per il valore indicato in fattura di € 20.395,00;
- di aver quindi incaricato un proprio perito per la valutazione del danno, operazione alla quale non partecipava il vettore responsabile sebbene invitata, e di aver quindi in data 7.11.2023 liquidato il sinistro - cui era stato attribuito il numero 230135905 - per l'importo di € 12.690,00, surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti di Controparte_5
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, essendosi l'ammanco doloso di merce verificatosi quando la stessa era sottoposta alla sua custodia, invocava la responsabilità del vettore coinvolto nel trasporto, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, da valutarsi alla stregua dell'art 1218 del c.c. e dell'art. 1176, secondo comma, c.c. con riguardo alla diligenza professionale del vettore qualificato.
Dava atto di aver assolto alla condizione di procedibilità, avendo avviato la procedura di negoziazione assistita ex Legge 162/2014, rimasta senza risultato, a causa del riferito mancato seguito della convenuta alle interlocuzioni relative alla stesura della convenzione di negoziazione.
Concludeva dunque chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di
€ 12.690,00 o di quello diverso ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva in via Controparte_2 preliminare l'assenza di titolarità in capo a sé della posizione soggettiva passiva, evidenziando che dalla ricostruzione dei fatti l'asserita perdita della merce è avvenuta quando era nella disponibilità della GL TR quale vettore effettivo, nei confronti della quale dunque avrebbero dovuto essere sollevate le doglianze per cui è causa.
pagina 3 di 10 Eccepiva inoltre di non avere alcuna responsabilità ai sensi della Convenzione CMR applicabile ai trasporti internazionali su strada – fattispecie ricorrente nel caso di specie -, dal momento che il 24.7.2023 la l'aveva incaricata di un trasporto ordinario e standard di “una Controparte_5 piccola spedizione di abbigliamento da ritirare in Francia a 37250 Montbazon”, senza specificare natura e valore dei beni oggetto di ritiro e consegna e scegliendo di eseguire il trasporto in “groupage”, la merce era stata imballata in anonimi cartoni senza alcuna indicazione sul loro contenuto, e, nel richiedere il servizio, non aveva evidenziato il c.d. interesse speciale alla riconsegna (ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione CMR) né aveva preteso la verifica da parte del vettore del contenuto dei colli al momento della loro presa in consegna (ai sensi dell'art. 8, comma 3, CMR). Evidenziava dunque la negligenza dalla nel conferirle l'incarico, attribuendo la perdita alla colpa Controparte_5 dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 17 della CMR e dell'art. 1683 c.c..
Invocava inoltre la limitazione della propria eventuale responsabilità nella misura prevista dall'art. 23 della convenzione CMR, stante l'insussistenza della colpa grave, per essersi limitata, previa autorizzazione della mittente, a scegliere un vettore conosciuto, qualificato e dotato di Codice Etico, come la GL TR, che tra l'altro era stata fatta oggetto di uso fraudolento del proprio marchio: essendo stata la GL vittima di una truffa, era da escludere che avesse incautamente affidato la merce a un soggetto privo di professionalità e serietà, con conseguente applicazione del limite risarcitorio di cui all'art. 1696 c.c..
In subordine, invocava le limitazioni di responsabilità vettoriale previste dall'art. 23 della CMR, che prevede un rimborso di circa 10,00 € (8,33 DSP [Diritti speciali di prelievo]) per ogni chilogrammo di merce danneggiata/smarrita, che nel caso di specie era pari a 29,65 Kg.
Eccepiva infine la mancanza di prova della corresponsione dell'indennizzo di € 12.690,00, e la mancanza di evidenza nell'atto di transazione, quietanza e surroga, del numero di polizza, con conseguente impossibilità di difendersi circa la debenza dell'indennizzo, mancando la prova della legittimazione di ad esercitare l'azione di surroga. CP_1
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva la dichiarazione di assenza di titolarità e/o responsabilità e/o negligenza e/o grave colpa e/o dolo in capo a sé, con conseguente rigetto delle domande proposte, e, in subordine chiedeva l'accertamento della carenza di titolarità attiva in capo alla la reale CP_1 consistenza dell'ammanco, la riconducibilità dell'evento a caso fortuito nonché il difetto di prova di suo dolo e/o colpa grave e, per l'effetto, il rigetto delle domande di parte attrice ovvero la limitazione della condanna ad 8,33 DSP per Kg di merce perduta, pari a 29,65 Kg.
Tenutasi la prima udienza in data 28.5.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva delegata allo scrivente Gop, che con provvedimento del 30.5.2025 fissava l'udienza di rimessione in decisione al 3.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in data 30.10.2025.
La domanda proposta dall'attrice deve ritenersi fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Dai documenti prodotti in causa e dalle allegazioni delle parti si evince che la Controparte_5 nella sua qualità di spedizioniere incaricata dalla CBM Bahams Ltd, aveva chiesto alla
[...]
con mail del 24.7.2023 (doc. 2 fascicolo convenuta), l'esecuzione della Controparte_2
pagina 4 di 10 tratta terrestre Francia – Italia del trasporto di articoli di abbigliamento acquistati dalla propria mandante, da ritirare in Francia con destino AU (Bahamas). In particolare, si trattava di 1 bancale contenente 5 colli con all'interno 54 capi di abbigliamento di marca da trasportare dalla CP_6
ET ON sita in Montbazon (Francia) alla CBM Bahamas Ltd sita a AU (Bahamas), con tragitto da effettuarsi in parte su strada (dalla ET ON al magazzino italiano della Parte_1
.
[...]
In effetti la eseguiva il trasporto richiesto, suddividendolo in Controparte_2 tre parti, che venivano rispettivamente effettuate: dal vettore francese TR Catroux, per quanto riguarda la tratta dalla ET ON in Montbazon alla GL TR di LY;
dalla GL TR di LY, per quanto riguarda la tratta dalla sede della medesima alla filiale di UN della
, e da altro vettore incaricato dalla convenuta per quanto Controparte_2 riguarda la tratta dalla filiale di UN della al magazzino Controparte_2 della Parte_1
In data 7.8.2023, l'incaricata GL TR di LY consegnava la merce alla filiale di
[...] in UN, ma quest'ultima rilevava che era stata manomessa, Controparte_2 apponendo di conseguenza riserva nei confronti di GL TR, mediante annotazione sulla lettera di vettura CMR n. V 333053295 della dicitura “con riserva” (doc. 3 fascicolo convenuta).
Il 9.8.2023 la merce veniva consegnata alla filiale di RA di presso il Controparte_5 magazzino della che ne ha accettato la ricezione con riserva, apponendo a sua volta Parte_1 sulla bolla di consegna la menzione “si accetta con riserva per cartoni aperti, vuoti con merce mancante;
nastro di chiusura cartoni strappato, rotto” (doc. 8 fascicolo attrice e 4 fascicolo convenuta).
Il successivo 10.08.2023, la provvedeva a verificare l'ammanco della merce Controparte_5 trasportata, ed a quantificare il danno in € 15.072,00, responsabilizzando contestualmente la
[...]
quale vettore incaricato del trasporto terrestre. Quindi, completava il Controparte_7 trasporto diretto alle Bahamas per la merce rimasta, che arrivava correttamente presso la CBM Bahamas Ltd.
In data 7.10.2023, a sua volta la provvedeva a Controparte_2 responsabilizzare la GL TR LY del danno causato, comunicando la relativa quantificazione in € 12.700,00 (doc. 5 fascicolo convenuta).
Nel frattempo, era stato aperto il sinistro con con cui la quale CP_1 Controparte_5 organizzatrice del trasporto, aveva garantito la merce di proprietà della da trasportare CP_6 dalla ET ON alla CBM Bahamas Ltd di AU (Bahamas), mediante certificato di assicurazione n. 4774, con cui la merce era stata assicurata per il relativo valore indicato nelle fatture di € 20.395,00 (doc. 2 e 6 fascicolo attrice). La aveva quindi attribuito al sinistro il numero 2301350905, ed CP_1 aveva incaricato la della valutazione del danno, che appunto lo quantificava in € Controparte_8
12.690,00, dando tra l'altro atto che dal danno in precedenza quantificato dalla Controparte_5 in € 15.072,00 doveva essere sottratto l'importo di € 2.382,00 relativo a n. 6 felpe, originariamente reclamate come mancanti ed invece regolarmente arrivate a destinazione (doc. 4 fascicolo attrice).
Avuto il ristoro del danno, la CBM Bahamas Ltd di AU, in data 23.10.2023, cedeva formalmente i pagina 5 di 10 propri diritti assicurativi e l'azione vettoriale alla (doc. 3 fascicolo attrice), la Controparte_5 quale in data 7.11.2023 riceveva la liquidazione del danno da parte della , sottoscrivendo nel CP_1 contempo atto di quietanza del valore di € 12.690,00, con cessione all'assicurazione, ai sensi dell'art. 1260 c.c., dei propri diritti nei confronti del responsabile e surroga della medesima ex art. 1916 c.c. (doc. 1 fascicolo attrice).
Così ricostruiti i fatti sulla base delle emergenze dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti, deve innanzitutto giudicarsi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di , sollevata dalla convenuta. CP_1
Come sopra osservato, dalle produzioni documentali dell'attrice, si evince che la CBM Bahamas Ltd di AU era l'originaria titolare del diritto risarcitorio azionato nel presente giudizio e che la medesima CP_ ha ceduto il proprio diritto alla Dagli atti si evince altresì che l'attrice Controparte_5
è subentrata nella titolarità dei diritti e crediti di sia in forza di cessione
[...] Controparte_5 ex art. 1260 c.c., sia in forza di surroga ex art. 1916 c.c.. Nel suddetto doc. 1 di parte attrice (“Atto di transazione, quietanza e surroga” sottoscritto dalla si legge infatti: “…la Controparte_5 sottoscritta dichiara …di cedere, ai sensi dell'art. 1260 Cod. Civ., ogni suo diritto di recupero, regresso od altro, alla ” con riferimento al sinistro 2301350905, che certamente è il CP_9 sinistro di cui è causa, essendo il medesimo numero di sinistro riportato nella perizia eseguita dalla relativamente all'ammanco di merce verificatosi durante il trasporto dedotto in Controparte_8 giudizio. Lo stesso documento 1 di parte attrice, oltre a fare inequivocabilmente riferimento al sinistro in oggetto (“danno del 09/08/2023 dovuto a , mezzo di trasporto “autocarro”, nr. Sinistro CP_10
2301350905), riporta, quale riferimento dell'intermediario, il numero con il quale è contraddistinto il certificato di assicurazione (n. 4774) prodotto da sub doc.
2. Tale certificato assicurativo CP_1 riguarda certamente la merce affidata alla per essere Controparte_2 trasportata nel tragitto Francia-Italia, riportando lo stesso i numeri delle fatture di cessione della merce da trasportare (fatture n. 9871566 e 9871491 – doc. 6 fascicolo attrice), il relativo valore CP_6 come risultante delle medesime fatture, il tragitto del trasporto con partenza e destinazione finale, che è esattamente quello dedotto in giudizio, il numero di colli, il peso e la tipologia di merce, che corrispondono a quelli del carico in esame. Pertanto si ritiene che la sia pienamente CP_1 legittimata attiva rispetto alla domanda proposta in causa.
Nel merito si osserva che l'attrice ha agito in giudizio in forza di cessione dei diritti maturati in capo a in seguito all'indennizzo erogato alla propria assicurata in forza del contratto, Controparte_5 come documentato dall'atto di quietanza suddetto.
Deve poi ulteriormente premettersi che si versa nel caso di specie in ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, fatta valere ai sensi dell'art. 1916 1c., c.c. secondo cui “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
L'attrice può dunque far validamente valere le proprie doglianze relative all'inadempimento contrattuale nei confronti del vettore mentre non si ritiene possa essere Controparte_2 accertata alcuna responsabilità extracontrattuale, peraltro genericamente dedotta dall'attrice nei confronti della medesima convenuta, in mancanza di allegazione alcuna di condotta diversa rispetto a quella da inadempimento contrattuale allegata che rimandi specificamente alla responsabilità aquiliana. pagina 6 di 10 Con riferimento alla perdita delle cose trasportate dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene infatti che il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di regola non operi, perché “ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod civ, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. Civ. sez. III 28 dicembre 2023 n. 36270).
Ciò posto, è pacifico in causa che la abbia assunto l'incarico Controparte_2 di effettuare il trasporto terrestre Francia-Italia richiesto dello spedizioniere Controparte_5 avvalendosi per la relativa esecuzione di sub vettori da essa stessa incaricati, tra cui la GL TR di LY, e che proprio durante il tragitto effettuato da quest'ultima, la merce sia stata manomessa e sia stata in parte asportata. La merce era infatti correttamente ed integralmente pervenuta alla sede della GL TR, mentre quando quest'ultima la consegnava alla
[...]
gli scatoloni erano aperti, in parte vuoti con merce mancante, con il nastro di Controparte_2 chiusura strappato, rotto.
L'articolo 3 CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di firma (Ginevra, 19 maggio 1956) - Legge 6 dicembre 1960, n. 1621) prevede che il vettore risponde - come se fossero propri - degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. L'Articolo 34 della medesima CMR prevede che se un trasporto, disciplinato da un contratto unico, è eseguito da vettori stradali successivi, ognuno di essi è responsabile dell'esecuzione del trasporto totale. L'art. 1228 del codice civile, inoltre, prevede che “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro". Costituisce altresì ius receptum nella giurisprudenza che, in ambito di sub trasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al sub vettore di cui si sia avvalso. Ne deriva che non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da circa la propria Controparte_2 carenza di titolarità del rapporto passivo, dovendo pertanto la medesima rispondere degli ammanchi di merce che si sono verificati durante il sub trasporto eseguito dalla propria incaricata GL TR, quando la merce si trovava nella esclusiva disponibilità e custodia della medesima.
Stante quanto sopra deve ritenersi che la società convenuta sia responsabile ex recepto, a norma dell'art. 1693 c.c. nonché dell'art. 17 c. 1 CMR secondo cui “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna”. Lo stesso articolo 17 CMR prevede che “2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei pagina 7 di 10 dipendenti di quest'ultima.
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti: a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente
o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno”.
Secondo la giurisprudenza, affinchè il vettore sia sollevato da tale responsabilità, deve ricorrere un evento dipendente da causa assolutamente inevitabile e imprevedibile, ed in particolare, in tema di evento costituente reato quale il furto o l'appropriazione indebita delle cose trasportate, come parrebbe nel caso di specie, deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (Cass. n. 11004/2003).
Nel caso di specie deve ritenersi insussistente qualsivoglia causa di esonero dalla responsabilità della sopra richiamata, come disciplinata nella convezione Controparte_2 applicabile e dalle norme codicistiche nazionali. Non si ritiene infatti che possano essere attribuite alla mittente condotte tali da aver determinato o anche solo agevolato la sottrazione della merce: il confezionamento dei beni da trasportare in cartoni anonimi può semmai valutarsi come misura precauzionale, né il trasporto in modalità “groupage” – che l'attrice peraltro contesta sia stato oggetto di richiesta – costituisce di per sé fatto del mittente escludente la responsabilità del vettore, trattandosi di una modalità ordinaria e diffusa di trasporto, inoltre nella scheda di trasporto era indicato che il proprietario della merce fosse per cui la convenuta era al corrente che si trattava di CP_6 abbigliamento di un certo valore. Né la convenuta ha fornito la prova di un caso fortuito che abbia causato il danno. Non si ritiene neppure significativa in tal senso la supposta truffa di cui sarebbe stata vittima la GL TR, argomentazione peraltro solo accennata dalla convenuta, e di cui non vi è prova di attinenza alla fattispecie dedotta in giudizio, riguardando il comunicato prodotto in giudizio, datato 6.3.2024, supposte truffe commesse on line (doc. 7 fascicolo convenuta).
La è dunque responsabile degli ammanchi della merce di cui Controparte_2
è questione.
Si ritiene altresì che la stessa debba rispondere integralmente del danno patito dall'attrice per effetto della parziale perdita della merce trasportata. La non è stata Controparte_2 infatti neppure in grado di riferire le vicende che hanno riguardato la parte merce mai pervenuta a destinazione, limitandosi ad affermare che nella tratta eseguita dalla propria incaricata GL
pagina 8 di 10 TR, gli scatoloni sono stati manomessi e parte della merce è sparita, a dimostrazione della grave mancanza di diligenza nell'esecuzione del trasporto.
La perdita della merce, sia che si voglia ritenere oggetto di appropriazione indebita sia che voglia ritenere oggetto di furto da parte di terzi, certamente non è dipesa da caso fortuito o da circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare utilizzando una condotta diligente secondo i parametri tipici dell'operatore professionale;
anzi, si ritiene che l'episodio è stato certamente caratterizzato, se non dal dolo, quantomeno dalla colpa grave del sub vettore incaricato della prestazione di trasporto, dal quale non si ha alcuna informazione su quanto accaduto, né risulta abbia mai preso contatti con la propria mandante per renderla edotta delle vicende relative al carico.
“Il fatto che la convenuta non sia stata neppure in grado di chiarire come e quando la merce sia stata trafugata, mentre era nella sua sfera di controllo, integra, ad avviso di questo giudice, gli estremi della grave negligenza del vettore che ha mostrato di non aver adoperato la dovuta cura nell'effettuare il trasporto. E' evidente che in caso contrario, si perverrebbe al paradosso tale per cui la mancata spiegazione da parte del vettore delle circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento – sintomo di grave superficialità nella gestione delle fasi del trasporto – varrebbe ad attenuare per ciò solo il regime della sua responsabilità” (v. Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, G.U. dott. Orsenigo, n. 3285/2018 del 21.3.2018)
Stante quanto sopra, il vettore non può avvalersi delle Controparte_2 limitazioni della responsabilità previste dal secondo comma dell'art. 1696 c.c.. L'art. 1696, quarto comma, c.c., dispone, invero, che “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”. Parimenti l'art. 29, n. 1 CMR prevede che “il vettore non ha diritto di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità e di quelle che dispongono l'inversione dell'onere probatorio a suo favore se il danno, dipende da dolo o da colpa a lui imputabile che, secondo la legge dello Stato del giudice adito, sia equiparata al dolo”.
Quanto al valore della merce perduta, la stessa può essere desunta dalle fatture emesse dalla mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato (cfr., tra le tante, Cass. n. 4732/86). Sui valori della merce indicati nelle fatture prodotte dalla non risultano peraltro specifiche CP_1 contestazioni da parte della convenuta.
Il danno patito dal mittente (e, per esso, dall'odierna compagnia assicuratrice che agisce in qualità di cessionaria ed in surroga) è dunque ricavabile dall'importo complessivo indicato nelle fatture in atti (doc. 6 fascicolo attrice) da cui deve essere sottratto il valore della merce regolarmente consegnata, ed è pertanto pari a complessivi € 12.690,00, come indicato nella perizia prodotta da parte attrice, nella cui determinazione si è già tenuto conto del rinvenimento di 6 felpe originariamente ritenute mancanti, del valore complessivo di € 2.382,00 (doc. 4 fascicolo attrice).
Ora, poiché la ha versato alla propria assicurata l'indennizzo assicurativo per l'importo CP_1 suddetto, la stessa ha diritto di vedersi rimborsato lo stesso importo dal vettore responsabile.
pagina 9 di 10 In accoglimento della domanda attorea, dunque, la deve Controparte_2 essere condannata a pagare in favore di la somma di € 12.690,00. La somma deve essere CP_1 maggiorata della rivalutazione dalla data dell'evento lesivo e degli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass. sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a versare in favore di la somma di € Controparte_2 CP_1
12.690,00, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in motivazione
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in € 266,85 per spese, ed in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta).
Milano, 29 novembre 2025
Il Gop
dott. Katia Songia
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