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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10275 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 20679/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. AN ON, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 0 6 7 9 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e mp i me n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
B A R A P P I A A N T I C A d i C I A LD E L LA M I C H E LE i n p l r p t c . f . 0 8 1 5 8 8 9 0 7 2 6
c o n l ' a v v . A n t o n i o A c t i s c . f . p e c CodiceFiscale_1
i n f o @ p e c . s t u d i o l e g a l e a c t i s . i t
O p p o n e n t e
E
in plrpt P.IVA con l'avv. Ritassunta Catalano c.f. Controparte_1 P.IVA_1
pec e dall'Avv. Diego C.F._2 Email_1
Sabatino c.f. , pec C.F._3 Email_2
Opposta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 5066/22 rg n. 16269/22 del Tribunale di Napoli con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 21720,04 oltre interessi ex d.lgs 231/02 e spese di Controparte_1
procedura.
Il credito ingiunto originava da un presunto inadempimento del contratto di somministrazione di caffè con comodato di macchinari da bar asseritamente sottoscritto in data 31.5.21 in forza del quale l'opposta insistendo per la validità ed efficacia, pretendeva il pagamento di una penale per il CP_1
mancato acquisto del quantitativo minimo di caffè pattuito, il costo dei macchinari concessi in comodato, nonché il saldo di alcune fatture insolute.
L'opponente assumeva la nullità e o annullabilità del contratto del 31.5.21 la Parte_2
cui sottoscrizione era stata carpita con dolo ed inganno al sig. facendogli credere di firmare Parte_1
una bolla di ritiro della sua macchina da caffè SanRemo divenuta di proprietà a seguito dell'adempimento di un precedente contratto del 2018, data in manutenzione e temporaneamente sostituita con una macchina San Marco, l'avvenuto ritiro della macchina San Marco da parte del tecnico della in data 12.10.21, l'inadempimento della per la scarsa qualità del caffè CP_1 CP_1
fornito e per la condotta contraria a buona fede, la non debenza delle somme di cui alle fatture azionate, in parte perché pagate in parte perché relative a costi di manutenzione non dovuti per accordi pregressi. Stante la nullità/annullabilità del contratto del 31.5.21 nessuna penale poteva essere pretesa per il mancato acquisto del quantitativo minimo di caffè previsto da un contratto viziato, nessun costo per i macchinari poteva essere addebitato, sia perché il contratto che ne prevedeva il comodato è invalido, sia perché la macchina San Marco è stata ritirata dalla CP_1
La fattura azionata in monitorio n. 1668 del 26.1.22 di €1220,oo ha ad oggetto i costi per la riparazione della macchina SanRemo e veniva contestata come non dovuta perché in manutenzione gratuita. Il caffè fornito dalla era scadente, la clientela del Bar si lamentava, tale circostanza costituiva CP_1 un grande inadempimento agli obblighi del somministrante. Dunque l'opponente chiedeva la condanna della ai sensi dell'art. 96 cpc per aver insistito nelle proprie pretese Controparte_1
nonostante le fondate contestazioni e le evidenze emerse in corso di causa, infatti la condotta complessivamente tenuta integrava gli estremi della malafede o quantomeno della colpa grave.
Chiedeva revocare il d.i. opposto vinte le spese.
La contestava l'opposizione insistendo per la validità ed efficacia del contratto del 31.5.21, CP_1 negando qualsiasi vizio del consenso e ribadendo l'inadempimento dell'opponente, con conseguente debenza della penale, del costo dei macchinari e dell'importo delle fatture.
2 La gop osserva che da quanto esposto in premessa è emerso che la domanda di annullamento del contratto è stata formulata dall'opponente per l'assunta gestione del consenso carpito in “mala fede”
e in modalità ingannevole ma non è inequivocabile il riscontro probatorio.
Sicuramente appare del tutto illogico come il sig. , proprietario della macchina SanRemo, Parte_1 sottoscriveva un nuovo e piu' oneroso contratto per una macchina sostitutiva che peraltro, non era di suo gradimento. Infatti, i testi e hanno confermato la riluttanza del sig. ad Tes_1 Tes_2 Parte_1
accettare la macchina RC come definitiva.
Sorprende altresì l'esigenza da parte dell'opposta di acquisire una copia autentica notarile del contratto del 2021, laddove l'esemplare in possesso del non rechi né data né firma di Parte_1 CP_1
Part Dal canto suo il ontestava un grave inadempimento agli obblighi del somministrante considerate le lamentele della clientela sulla scarsa qualità del caffè fornito da CP_1
Part Assunta la validità del contratto del 2021, rimane l'inadempimento del all'acquisto dei quantitativi minimi, ma confrontando le condotte reciproche di inadempienza in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cass. sent. 14030/25) è da dichiarare in ogni caso risolto il contratto del 2021 tra le parti.
Part Conseguenzialmente esaminando le richieste, l'opposta chiedeva al di versare €7808,oo per il costo della macchina RC ricevuta in comodato ma che è stata restituita, come confermato dai testi e , dunque ne deriva che nessun costo può essere addebitato all'opponente. Tes_1 Tes_2
Quanto alla penale chiesta di €11.301,00 per il quantitativo di caffè non acquistato l'inadempimento della fornitrice, come detto, legittimava l'interruzione degli approvvigionamenti, pertanto si ritiene non dovuta.
Sulla violazione del patto di esclusiva da parte dell'opponente il teste ha confermato che dal Tes_3
25 gennaio 2022 i rapporti commerciali con il sig. si sono interrotti, lui non ha più ordina to Parte_1
dato che gli aveva fatto trovare la diversa e altra . La gop ritiene dunque di Parte_3
Part condannare il in plrpt a versare all'opposta la somma di €5000,00 a titolo di risarcimento per la violazione del patto di esclusiva.
Quanto alle somme portate in d.i. il teste ncaricato dalla dichiarava che la riparazione Tes_3 CP_1
della macchina SanRemo avveniva a titolo di cortesia, gratuitamente, quindi nulla è dovuto per la fattura azionata n. 1668/22.
Le fatture 1068/21 e 399/22 sono state dichiarate come pagate in contrassegno.
Part Per espresso riconoscimento del resta solo da versare l'importo di €614,63 oltre interessi ex dlgs
231/02 e spese di procedura già liquidate in d.i. per le fatture azionate 8260/20, 4854/21 e 13753/21.
Dunque il d.i. 5066/22 rg n. 16269/22 viene dichiarato esecutivo solo per tale importo di sorta capitale ridotto oltre gli interessi e le spese di procedura già liquidate.
3 La gop non accoglie la chiesta condanna reciproca ai sensi dell'art. 96 cpc non sussistendone i presupposti.
Infine, compensa le spese di lite del giudizio di opposizione per la reciproca soccombenza.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita così provvede:
- dichiara risolto il contratto del 2021,e conseguenzialmente
- dichiara dovuto dall'opponente in plrpt all'opposta in plrpt il solo importo di €614,63 oltre interessi ex dlgs 231/02 e spese di procedura già liquidate nel D.I. 5066/22 rg 16269/22 per le causali di cui in parte motiva, per l'effetto dichiara esecutivo il D.I. 5066/22 rg 16269/22 per l'importo ridotto di €614,63 oltre interessi ex dlgs 231/02 e spese di procedura già liquidate,
- condanna l'opponente in plrpt a versare all'opposta in plrpt la somma di €5000,oo per la violazione del patto di esclusiva,
- non accoglie la domanda dell'opposta in plrpt di pagamento di €7808,00 e di €11.301,00,
- non accoglie la domanda reciproca ai sensi dell'art. 96 cpc,
- spese di lite compensate.
Napoli, 5.11.2025
La Gop
AN ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. AN ON, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 0 6 7 9 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e mp i me n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
B A R A P P I A A N T I C A d i C I A LD E L LA M I C H E LE i n p l r p t c . f . 0 8 1 5 8 8 9 0 7 2 6
c o n l ' a v v . A n t o n i o A c t i s c . f . p e c CodiceFiscale_1
i n f o @ p e c . s t u d i o l e g a l e a c t i s . i t
O p p o n e n t e
E
in plrpt P.IVA con l'avv. Ritassunta Catalano c.f. Controparte_1 P.IVA_1
pec e dall'Avv. Diego C.F._2 Email_1
Sabatino c.f. , pec C.F._3 Email_2
Opposta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 5066/22 rg n. 16269/22 del Tribunale di Napoli con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 21720,04 oltre interessi ex d.lgs 231/02 e spese di Controparte_1
procedura.
Il credito ingiunto originava da un presunto inadempimento del contratto di somministrazione di caffè con comodato di macchinari da bar asseritamente sottoscritto in data 31.5.21 in forza del quale l'opposta insistendo per la validità ed efficacia, pretendeva il pagamento di una penale per il CP_1
mancato acquisto del quantitativo minimo di caffè pattuito, il costo dei macchinari concessi in comodato, nonché il saldo di alcune fatture insolute.
L'opponente assumeva la nullità e o annullabilità del contratto del 31.5.21 la Parte_2
cui sottoscrizione era stata carpita con dolo ed inganno al sig. facendogli credere di firmare Parte_1
una bolla di ritiro della sua macchina da caffè SanRemo divenuta di proprietà a seguito dell'adempimento di un precedente contratto del 2018, data in manutenzione e temporaneamente sostituita con una macchina San Marco, l'avvenuto ritiro della macchina San Marco da parte del tecnico della in data 12.10.21, l'inadempimento della per la scarsa qualità del caffè CP_1 CP_1
fornito e per la condotta contraria a buona fede, la non debenza delle somme di cui alle fatture azionate, in parte perché pagate in parte perché relative a costi di manutenzione non dovuti per accordi pregressi. Stante la nullità/annullabilità del contratto del 31.5.21 nessuna penale poteva essere pretesa per il mancato acquisto del quantitativo minimo di caffè previsto da un contratto viziato, nessun costo per i macchinari poteva essere addebitato, sia perché il contratto che ne prevedeva il comodato è invalido, sia perché la macchina San Marco è stata ritirata dalla CP_1
La fattura azionata in monitorio n. 1668 del 26.1.22 di €1220,oo ha ad oggetto i costi per la riparazione della macchina SanRemo e veniva contestata come non dovuta perché in manutenzione gratuita. Il caffè fornito dalla era scadente, la clientela del Bar si lamentava, tale circostanza costituiva CP_1 un grande inadempimento agli obblighi del somministrante. Dunque l'opponente chiedeva la condanna della ai sensi dell'art. 96 cpc per aver insistito nelle proprie pretese Controparte_1
nonostante le fondate contestazioni e le evidenze emerse in corso di causa, infatti la condotta complessivamente tenuta integrava gli estremi della malafede o quantomeno della colpa grave.
Chiedeva revocare il d.i. opposto vinte le spese.
La contestava l'opposizione insistendo per la validità ed efficacia del contratto del 31.5.21, CP_1 negando qualsiasi vizio del consenso e ribadendo l'inadempimento dell'opponente, con conseguente debenza della penale, del costo dei macchinari e dell'importo delle fatture.
2 La gop osserva che da quanto esposto in premessa è emerso che la domanda di annullamento del contratto è stata formulata dall'opponente per l'assunta gestione del consenso carpito in “mala fede”
e in modalità ingannevole ma non è inequivocabile il riscontro probatorio.
Sicuramente appare del tutto illogico come il sig. , proprietario della macchina SanRemo, Parte_1 sottoscriveva un nuovo e piu' oneroso contratto per una macchina sostitutiva che peraltro, non era di suo gradimento. Infatti, i testi e hanno confermato la riluttanza del sig. ad Tes_1 Tes_2 Parte_1
accettare la macchina RC come definitiva.
Sorprende altresì l'esigenza da parte dell'opposta di acquisire una copia autentica notarile del contratto del 2021, laddove l'esemplare in possesso del non rechi né data né firma di Parte_1 CP_1
Part Dal canto suo il ontestava un grave inadempimento agli obblighi del somministrante considerate le lamentele della clientela sulla scarsa qualità del caffè fornito da CP_1
Part Assunta la validità del contratto del 2021, rimane l'inadempimento del all'acquisto dei quantitativi minimi, ma confrontando le condotte reciproche di inadempienza in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cass. sent. 14030/25) è da dichiarare in ogni caso risolto il contratto del 2021 tra le parti.
Part Conseguenzialmente esaminando le richieste, l'opposta chiedeva al di versare €7808,oo per il costo della macchina RC ricevuta in comodato ma che è stata restituita, come confermato dai testi e , dunque ne deriva che nessun costo può essere addebitato all'opponente. Tes_1 Tes_2
Quanto alla penale chiesta di €11.301,00 per il quantitativo di caffè non acquistato l'inadempimento della fornitrice, come detto, legittimava l'interruzione degli approvvigionamenti, pertanto si ritiene non dovuta.
Sulla violazione del patto di esclusiva da parte dell'opponente il teste ha confermato che dal Tes_3
25 gennaio 2022 i rapporti commerciali con il sig. si sono interrotti, lui non ha più ordina to Parte_1
dato che gli aveva fatto trovare la diversa e altra . La gop ritiene dunque di Parte_3
Part condannare il in plrpt a versare all'opposta la somma di €5000,00 a titolo di risarcimento per la violazione del patto di esclusiva.
Quanto alle somme portate in d.i. il teste ncaricato dalla dichiarava che la riparazione Tes_3 CP_1
della macchina SanRemo avveniva a titolo di cortesia, gratuitamente, quindi nulla è dovuto per la fattura azionata n. 1668/22.
Le fatture 1068/21 e 399/22 sono state dichiarate come pagate in contrassegno.
Part Per espresso riconoscimento del resta solo da versare l'importo di €614,63 oltre interessi ex dlgs
231/02 e spese di procedura già liquidate in d.i. per le fatture azionate 8260/20, 4854/21 e 13753/21.
Dunque il d.i. 5066/22 rg n. 16269/22 viene dichiarato esecutivo solo per tale importo di sorta capitale ridotto oltre gli interessi e le spese di procedura già liquidate.
3 La gop non accoglie la chiesta condanna reciproca ai sensi dell'art. 96 cpc non sussistendone i presupposti.
Infine, compensa le spese di lite del giudizio di opposizione per la reciproca soccombenza.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita così provvede:
- dichiara risolto il contratto del 2021,e conseguenzialmente
- dichiara dovuto dall'opponente in plrpt all'opposta in plrpt il solo importo di €614,63 oltre interessi ex dlgs 231/02 e spese di procedura già liquidate nel D.I. 5066/22 rg 16269/22 per le causali di cui in parte motiva, per l'effetto dichiara esecutivo il D.I. 5066/22 rg 16269/22 per l'importo ridotto di €614,63 oltre interessi ex dlgs 231/02 e spese di procedura già liquidate,
- condanna l'opponente in plrpt a versare all'opposta in plrpt la somma di €5000,oo per la violazione del patto di esclusiva,
- non accoglie la domanda dell'opposta in plrpt di pagamento di €7808,00 e di €11.301,00,
- non accoglie la domanda reciproca ai sensi dell'art. 96 cpc,
- spese di lite compensate.
Napoli, 5.11.2025
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