Articolo 2565 del Codice civile
Articolo 2426Articolo 2427 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2565.

(Trasferimento della ditta).

La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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