Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2565.
(Trasferimento della ditta).
La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
(Trasferimento della ditta).
La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Commentari • 16
- 1. Il trasferimento dei segni distintivi ed il divieto di concorrenza nella cessione d’aziendaDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 22 agosto 2025 · 264.02722
[…] Come stabilisce l'art. 2565 codice civile, al primo comma, la ditta è trasferibile soltanto insieme all'azienda. […] Si ritiene che anche per la ditta derivata, ovvero già oggetto di precedente trasferimento, si applichi l'art. 2565, primo comma, codice civile. […] Nel caso di successione mortis causa, l'art. 2565, al terzo comma, codice civile stabilisce che la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. […]
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Giurisprudenza • 74
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2024, n. 1Provvedimento: […] 2 quest'ultimo nei casi consentiti dalla legge (art. 2565 cod. civ.), non è in ogni caso un soggetto giuridico autonomo, ne' è l'impresa in quanto tale: tanto, sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello processuale, come da costante giurisprudenza della SupremaLeggi di più...
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