Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2024
N. SENT. 538/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. LUCA IERO – c. f. – nonché dall'avv. C.F._1
DOMENICO LONGO – c. f. – e dall'avv. COSIMO PUNZI C.F._2
– c. f. –; C.F._3
-appellante-
E
– nato a [...] l'[...], c. f. Controparte_1
, con domicilio alla via Giustino Fortunato n° 34, 76015 C.F._4
Trinitapoli (BT) – assistito e difeso dall'avv. FRANCESCO DI NATALE – c. f.
–; C.F._5
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 19 luglio 2019 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Foggia al fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto all'accredito contributivo di 377,2 settimane in relazione al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, al riconoscimento del beneficio dell'APE sociale ex art. 1, commi 179 e ss.gg., della L. n. 232 del 2016 e successive modifiche;
b) per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione in Pt_1 proprio favore della suddetta indennità a far data dal 1° marzo 2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e sino alla data di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
c) la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Il ricorrente esponeva:
- che il 13 febbraio 2018 aveva presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale;
- che era in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in quanto alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato 39 anni e 7 mesi di anzianità contributiva e svolto per
1
- che con missiva del 19 aprile 2019 l'Istituto aveva rigettato la sua domanda per il seguente motivo: “non risulta certificazione del beneficio richiesto”. Si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva l'improponibilità della Pt_1 domanda giudiziale per la mancanza di una valida istanza amministrativa, atteso che quella presentata non era fondata sul possesso dei requisiti di cui alla lett. d) della L. n. 232 del 2016 bensì sullo stato di disoccupazione del nel merito, contestava CP_1 la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo ed invocava il rigetto della domanda. 2. Con sentenza n. 3304 in data 9 novembre 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava l' al pagamento della Pt_1 prestazione in favore del ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino a quella di liquidazione della pensione di anzianità, oltre accessori;
condannava altresì l' convenuto al pagamento delle spese di lite. CP_2
Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che l'eccezione di improponibilità della domanda doveva essere disattesa, in quanto il ricorrente aveva correttamente indicato la prestazione richiesta ed errato soltanto nel fleggare la motivazione della richiesta (“disoccupato” in luogo di “lavoro gravoso”);
- che tale errore non era determinante in considerazione del successivo ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, che aveva consentito all'Ente di conoscere le ragioni della sua richiesta;
- che, nella specie, la contestazione dell' aveva ad oggetto il possesso, in capo al Pt_1 ricorrente, di contribuzione gravosa per sette anni nel decennio precedente la data di perfezionamento del requisito contributivo;
- che, tuttavia, tale contestazione era priva di fondamento in quanto, come chiarito anche dalla L. n. 608 del 1996, l'anno di contribuzione degli operai agricoli ai fini della pensione di anzianità era costituito da n. 156 contributi giornalieri, nel cui computo dovevano essere considerati anche i periodi di contribuzione figurativa per eventi che presupponevano comunque la permanenza del rapporto di lavoro;
- che, in conclusione, tenendo conto anche della contribuzione figurativa, il CP_1 era in possesso del requisito prescritto dalla legge ai fini della fruizione della prestazione richiesta, sicché la sua domanda doveva essere accolta.
3. Con ricorso del 6 maggio 2024 l' ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1 di primo grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Il gravame si articola in due motivi. 5.1. Con il primo motivo l' appellante censura la sentenza di primo grado per Pt_2 aver disatteso la sollevata eccezione di improponibilità della domanda giudiziale sul
2 presupposto della mancanza di una valida istanza amministrativa, ribadendo che la domanda del 13 febbraio 2018 era stata proposta dal per la categoria CP_1
“lavoratori disoccupati” e non già per quella di “attività gravose”, così come sostenuto dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. L' eccepisce anche Pt_2
l'insanabilità di tale mancanza, perché i requisiti prescritti per le diverse tipologie di beneficiari divergono da una categoria all'altra, ed insiste sulla correttezza del proprio operato, attesa l'impossibilità di collocare d'ufficio il richiedente in una categoria diversa da quella indicata nella domanda amministrativa.
4.2. Con il secondo motivo l appellante contesta la statuizione di prime cure Pt_2 nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti di accesso del ricorrente al trattamento pensionistico sulla base della sua qualifica di “lavoratore gravoso”, sottolineando l'erroneità del calcolo della contribuzione operato dal Tribunale laddove ha sommato alle giornate di lavoro effettivo anche quelle di contribuzione figurativa derivante dall'indennità di disoccupazione agricola, in quanto afferenti ad eventi pacificamente al di fuori del rapporto di lavoro.
5. L'appello è fondato. 5.1. E' principio condiviso e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 14020/2015) quello secondo cui in tema di benefici previdenziali ed assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 costituisce un presupposto dell'azione mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti dalla L. n. 533 del 1973, art.
8 - che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa - né dall'art. 443 c.p.c. - che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo che sia stato, però, iniziato - (cfr. al riguardo Cass. nn. 5149/2004, 11765/2004, 504/2010 e 6590/2014). E, invero, dal combinato disposto degli artt. 443 c.p.c. e 7 della L. n. 533/1973 cit. si evince che quella della previa presentazione della domanda amministrativa è, secondo il suddetto orientamento del tutto consolidato (v. le sentenze citate nonché Cass. nn. 18265/2003, 26146/2010 e 2063/2014), una regola generale del contenzioso previdenziale finalizzata ad assecondare l'interesse pubblico «ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie» (v. Cass., Sez. un., n. 7269/1994) che impone alla parte privata di compulsare ante causam l'ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all'amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni;
di conseguenza, si è ritenuto - e va qui confermato - che «la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita
3 dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio» (v. Cass. n. 732/2007; per principi analoghi v. anche Cass. nn. 5453 e 19767/2017, da ultimo richiamate in motivazione da Cass. n. 27384/2018). 5.2. Si è anche aggiunto che la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto determina «una temporanea carenza di giurisdizione», ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed «in qualsiasi stato e grado del giudizio» (cfr. Cass. nn. 8575/1990, 8111/1992 e 12661/1995); né tale difetto può essere sanato in virtù della presentazione di una domanda amministrativa concernente una prestazione diversa, ancorché «compatibile», con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (v. sulle prestazioni di natura assistenziale ma con principio avente portata generale, da ultimo, Cass. n.
5453/2017 cit. e, con riferimento alle prestazioni previdenziali, Cass. n. 4463/2000). Nella stessa logica si è escluso che la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come la pensione di inabilità o l'assegno mensile di invalidità civile (Cass. nn. 6941/2005, 21209/2010 e 1271/2011) e si è ritenuto che la domanda amministrativa avente ad oggetto la pensione di inabilità non possa considerarsi compresa in quella avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento (sul punto, specificamente, Cass. n. 21209/2010, richiamata in motivazione da Cass., Sez. L, n. 19767/2017 cit.).
5.3. Ha errato pertanto il primo giudice nel ritenere che la sospensione del processo finalizzata a consentire l'esperimento del ricorso amministrativo potesse spiegare efficacia sanante della mancanza di una condizione di ammissibilità della domanda e che venisse in rilievo un'ipotesi di mera irregolarità della domanda stessa per essere stata la prestazione correttamente indicata salvo l'errore consistito nel «fleggare la motivazione della richiesta (disoccupato in luogo di lavoro gravoso)», in quanto l'istanza amministrativa del identifica in modo univoco la prestazione CP_1 richiesta (facendo riferimento alla tipologia lavoratori disoccupati con l'espressa indicazione della qualità dell'istante di operaio agricolo cessato dal rapporto di lavoro per licenziamento il 30 novembre 2017 ed inoccupato dal 1° dicembre 2017) e rimanda all'allegazione della lettera di licenziamento (più correttamente, il modello UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro). Risulta dunque evidente che l'istanza amministrativa e l'annessa documentazione afferiscono all'APE sociale prevista dalla lett. a) dell'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016, nella versione ratione temporis vigente, in favore dei soggetti che:
1. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato;
2. hanno avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi;
3. hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
4. sono in possesso di
4 un'anzianità contributiva di almeno trent'anni; sicché viene in rilievo una prestazione fondata su requisiti costitutivi affatto differenti da quelli relativi alla prestazione oggetto del presente giudizio (APE sociale prevista dalla lett. d) dell'art. 1 cit. in favore dei soggetti che:
1. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla legge;
2. svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;
3. sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trentasei anni).
5.4. Di conseguenza, essendo stata nella fattispecie in disamina radicalmente frustrata l'esigenza – connaturata alla previsione di legge sulla necessità di presentare la preventiva istanza amministrativa – di favorire una previa interlocuzione su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti prima dell'approdo contenzioso, non è dato ricondurre l'errore commesso dal ricorrente all'alveo delle mere irregolarità. Difatti, la S.C. (Cass. nn. 14412 e 30419/2019) ha risolto in favore della proponibilità della domanda giudiziaria situazioni di incompleta compilazione della domanda amministrativa cui fosse allegato un certificato medico mancante del segno di spunta su una delle condizioni previste dalla legge per beneficiare della prestazione, sul presupposto che non fosse necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito Pt_1 della necessaria presentazione della domanda ma che fosse sufficiente che la domanda consentisse di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si potesse svolgere regolarmente;
di contro, nella specie – è opportuno ribadirlo – la prodromica domanda amministrativa del ricorrente fa espresso riferimento ad una prestazione diversa da quella oggetto del presente giudizio ed è corredata da un documento (il modello UNILAV recante l'indicazione della data e della causale della cessazione del rapporto di lavoro) coerente con detta prestazione, sicché l' nemmeno avrebbe potuto intercettare qualsivoglia irregolarità nella Pt_2 trasmissione dell'istanza onde attivarsi per consentirne l'eventuale regolarizzazione.
6. Ad ogni buon conto e per mera completezza motivazionale, la Corte rileva che – quand'anche si volesse superare il suddetto profilo di improponibilità della domanda giudiziaria – dovrebbe comunque darsi atto della fondatezza del secondo motivo di gravame. 6.1. Difatti, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legge del 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608: “…. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”). Detta norma, che si connota in termini di specialità rispetto alla disciplina generale, attiene all'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 179 dell'art.1 della L. n. 232/2016 che viene in rilievo nella presente fattispecie;
laddove l'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che: “Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti
5 operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”. Di conseguenza, siffatto criterio (speciale), se per un verso è indubbiamente adottabile nel caso di specie, per altro verso trova applicazione – per espressa disposizione di legge – solo al fine di individuare i sei anni di svolgimento di attività gravosa nei sette o i sette nei dieci, e cioè requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quello della mera anzianità contributiva, in quanto integrati dalla maturazione, in capo al lavoratore, di un periodo di effettivo lavoro (previsto dalla legge in aggiunta a quello dell'anzianità contributiva, evidentemente al fine di rendere più stringenti le ipotesi di accesso al beneficio previdenziale); sicché rispetto a detta ipotesi aggiuntiva non possono essere presi in considerazione i periodi coperti da contribuzione figurativa per eventi (diversi da malattia, maternità, infortunio) che presuppongono la sospensione del rapporto di lavoro (quali la disoccupazione). 6.2. Tale essendo, dunque, la cornice normativa di riferimento, risulta evidente - sulla scorta delle stesse allegazioni difensive trasfuse dal nel ricorso di prime cure CP_1
e poste alla base del conteggio ivi elaborato – la mancanza dei requisiti previsti dalla legge ai fini della fruizione da parte sua dell'APE sociale, non avendo il ricorrente maturato 156 giornate lavorative annue al netto della contribuzione figurativa per disoccupazione agricola e trattamento speciale.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta dal con il ricorso introduttivo del giudizio. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione. 8. Nulla è dovuto dall'appellato all' a titolo di rimborso delle spese processuali Pt_1 di entrambi i gradi del giudizio, attesa la presenza in atti dell'autodichiarazione reddituale di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il 6 maggio 2024 avverso la Pt_1 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 9 novembre 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
- dichiara non dovute dall'appellato all' le spese processuali di entrambi i Pt_1 gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 29 aprile 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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