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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1010/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 dicembre 2023 e promossa da:
– CF - nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in via Cava Calia n. 14 di TA (CZ) ed elettivamente domiciliata a Lamezia Terme in via dei Mille n.
35 presso lo studio dell'avv. MONICA NUNNARI - CF – PEC C.F._2
- che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al Email_1 ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF – nato a Lamezia Terme (CZ), in [...] Controparte_1 C.F._3
16/12/1976;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 dicembre 2025; in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23 settembre 2025, la sig.ra chiedeva che Parte_1 venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
confermando i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione. Controparte_1
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: -che in data 05.08.2009 ha contratto matrimonio in
TA (CZ) con , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3 come risulta dall'estratto autentico dell'atto di matrimonio che si produce (documenti allegati, 1); - che il
1 matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del suddetto Comune al n. 2 Parte 2
Serie A Anno 2009; -che dal loro matrimonio è nato il figlio (01.10.2012), come risulta dallo Per_1 storico dello stato di famiglia che pure si produce (documenti allegati, 2); - che, avanzata domanda di separazione giudiziale (causa n. 480/2024), in occasione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 16.07.2025, veniva trasformato il rito da separazione giudiziale a separazione consensuale e, successivamente, all'udienza del 23.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisone ed il Tribunale pronunciava la sentenza n. 710/2024 che pure si produce (documenti allegati, 3);
- che il sig. risiede ora in via S. Michele n. 4 di TA (documenti allegati. 4), mentre la sig.ra CP_1 continua ad abitare presso la casa familiare di via Cava Calia n. 14 unitamente al figlio (documenti Pt_1 allegati. 5); - che sono decorsi i termini di legge per poter chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
-che la separazione si è protratta nel tempo e che, permangono le ragioni che l'hanno determinata;
- che ad oggi, per come concordato in occasione della separazione divenuta consensuale, viene rispettato quanto in essa statuito (ad eccezione del fatto che il non contribuisce CP_1 costantemente al sostentamento del figlio), ovvero: “ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in ossequio alla disciplina dell'affido condiviso e sarà collocato presso la casa coniugale sita in via Cava Calia n. 14 di TA unitamente alla mamma a cui verrà assegnata la predetta casa e da cui il sig. dovrà allontanarsi entro e non oltre il CP_1
31.07.2024; 3) il padre potrà vedere e fare visita al figlio ogni volta che vorrà previo accordo con la moglie
e salvo congruo preavviso e tenuto conto delle esigenze e degli impegni della moglie e del figlio;
4) il padre, in ogni caso, terrà con sé il figlio per due fine settimana al mese dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore
15,00 della domenica (per consentirli di svolgere i compiti con la mamma), da concordare espressamente ad inizio di ogni mese e fatta salva ogni diversa determinazione consensuale dei genitori (nonché del figlio, comunque dodicenne). Nelle settimane in cui non sta con il papà, quest'ultimo potrà vederlo il Per_1 sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, salva ogni diversa determinazione consensuale dei genitori
(nonché del figlio). Il ragazzino trascorrerà con il padre quindici giorni durante il periodo estivo dal 15 agosto al 31 agosto di ogni anno;
trascorrerà inoltre con il padre sette giorni durante le festività natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno, e tre giorni durante le festività
Pasquali includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
5) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del figlio e a supportarlo vicendevolmente in considerazione dei rispettivi impegni, lavorativi e non;
6) il padre, a decorrere del 20 agosto 2024, corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 250,00 per il solo sostentamento economico del figlio, mediante bonifico da effettuarsi sul seguente codice Iban: [...], entro il 20 di ogni mese ferma restando la possibilità di rivedere tali condizioni al mutare della situazione economica attuale;
7) la sig.ra si impegna a pagare le rate mensili di € 210,00 relative al Pt_1 finanziamento FINDOMESTIC intestato al;
8) entro il 31.07.2024 il sig. CP_1 CP_1 effettuerà a sue spese il passaggio di proprietà dell'autovettura tg. FA198HS (attualmente intestata alla mamma della sig.ra e tutti gli oneri successivi alla voltura stessa resteranno a carico del Pt_1
2 . Diversamente la proprietaria sarà libera di disporre come meglio crede dell'autovettura a CP_1 lei intestata. 9) Rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti al 50% per ciascuno, le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, da sostenersi sempre nell'interesse del figlio” (vedi, pressoché integralmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
All'udienza del 16 dicembre 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente il quale, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non si costituiva, ma preferiva comunque fare atto di presenza senza ministero di difensore, al solo e dichiarato fine di non opporsi alla domando ex adverso avanzata di definitiva cessazione del vincolo matrimoniale e di chiedere – anche nella presente sede divorzile – la sostanziale, piena ed integrale conferma delle condizioni già pattiziamente adottate in sede di pronuncia della sentenza di separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma
4°, c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiara la contumacia di , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, decideva di non costituirsi, a nulla valendo in tal senso la sua informale comparizione personale in udienza senza il ministero di un difensore, avviata al solo e dichiarato fine di non opporsi ed anzi di aderire alla domanda di definitiva cessazione del vincolo matrimoniale e di conferma delle condizioni della separazione giudiziale - successivamente trasformata in consensuale - di cui alla sentenza già depositata in atti.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve - pertanto - essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 710/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 480/2024 R.G.A.C., pubblicata in data 26/07/2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3. Inoltre, può essere recepita la volontà della parte di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dall'intestato
Tribunale in data 23/07/2024, in quanto trattasi di condizioni concordate – in quella sede – dai coniugi, non contrarie a norme imperative e alle stesse esigenze del figlio ancora minorenne – come, peraltro, Per_1
3 anche all'epoca della separazione.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a TA, in data 05/08/2009, tra – CF - e – CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
- matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di C.F._3
TA, atto n. 2, parte II, serie A, uff. PLA, anno 2009 – alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 710/2024, pubbl. il 26/07/2024;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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