Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS- del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS- e avente durata illimitata;
- del provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Treviso, notificato in pari data, avente per oggetto il respingimento alla frontiera per segnalazione del ricorrente ai fini della non ammissione nel SIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ND IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente si duole del decreto di revoca del permesso di lungo soggiorno UE, motivato nel senso che lo straniero è stato “ espulso dalle autorità norvegesi, dopo un periodo di detenzione a seguito di condanna per violazione delle norme sugli stupefacenti” e che “ la condanna menzionata rientra tra i reati ricompresi nell’art. 380 c.p.p. e che pertanto così come dettato dall’art. 9 comma 7 lo straniero non dispone più dei requisiti previsti per l’ingresso nel Territorio dello Stato così come previsti dall’art. 4 D.Lvo 286/98” ;
- b) il ricorrente deduce che la revoca si è fondata sulla mera condanna in Norvegia, senza nessuna valutazione di pericolosità né di valutazione del suo inserimento sociale;
- c) si è costituita in giudizio la P.A. che, con relazione depositata il 21 maggio 2025, ha sostanzialmente ripercorso quanto si legge nel provvedimento impugnato;
- d) all’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2025, con ordinanza n. 309 del 5 giugno 2025, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente, all’uopo richiamandosi l’orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia (C.d.S. 22 maggio 2024, n. 4574) e non sembrando che, nel caso di specie, vi fosse stata una complessiva valutazione della pericolosità sociale del ricorrente;
- e) con la suddetta ordinanza è stata altresì fissata l’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, per la trattazione della controversia nel merito;
- f) con memoria difensiva del 17 novembre 2025, il ricorrente ha allegato che, a seguito della suddetta ordinanza n. 309/2025, i) è stato invitato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Arezzo per la restituzione “ della ricevuta di richiesta di rilascio ” (v. pec del -OMISSIS- della Questura Arezzo, doc. 12 ricorrente), ii) in data -OMISSIS-, rientrato in Italia attraverso la frontiera aerea di Pisa, si è presentato in Questura, ove gli è stata rilasciata ulteriore ricevuta di richiesta di rinnovo/aggiornamento del permesso (v. ricevuta del -OMISSIS-, doc. 13 ricorrente);
- g) nella suddetta memoria difensiva, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
- h) all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato, preliminarmente, che non sono pervenuti riscontri dall’Amministrazione circa il riesame della posizione del ricorrente e che, di contro, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di parte ricorrente del 17 novembre 2025, emerge, in assenza di ulteriori elementi, che le ricevute di richiesta per rinnovo/aggiornamento del permesso siano state rilasciate solo a seguito dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 309/2025, com’è fatto palese dal doc. 13 ricorrente, ove vi è l’annotazione a mano “ ordinanza TAR Toscana R.G. 01428/25, pross. udienza 19.12.2025 ”.
3) Considerato, quanto al merito della controversia e come già rilevato in sede cautelare, che:
- a) “ In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ” (C.d.S. n. 22 maggio 2024, n. 4574);
- b) l’impugnata revoca del permesso di lungo soggiorno UE si fonda unicamente sulla condanna penale del ricorrente in Norvegia (come emerge dal testo del provvedimento impugnato);
4) Ritenuto quindi che, difettando la complessiva valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente (alla luce dei sopra richiamati canoni giurisprudenziali consolidati), il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada annullata la revoca impugnata – con caducazione automatica degli atti ad essa conseguenti –, fatta salva la riedizione del potere amministrativo a seguito del presente annullamento giurisdizionale.
5) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
ND IT, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IT | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.