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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5365 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 12640/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
, codice fiscale , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CT), via Teocrito n. 28, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Greblo, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale a Controparte_1
Roma, viale America n. 351, codice fiscale - partita iva di Gruppo , P.IVA_1 P.IVA_2 nella qualità di mandataria e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Federico Fedele, giusta procura in atti;
opposta
e con sede legale in Roma, via Controparte_2
SE EZ n. 14 – 00142, codice fiscale e partita iva , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Emanuela Berlich, giusta procura in atti;
opposta con l'intervento di con sede legale in Roma, via Tomacelli n. 107, partita iva Controparte_3
- già denominata - in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4 Controparte_4
1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Tilotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Giacomo Leopardi n. 103, giusta procura in atti;
terza chiamata in causa con socio unico e sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e n. di iscrizione nel registro delle imprese di RE-Belluno n. Gruppo IVA , e per essa P.IVA_5 P.IVA_6 [...] con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore, dott. quale mandataria con rappresentanza, di Controparte_7 [...] con unico socio, (già " Controparte_8 Controparte_9
), con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, capitale sociale euro
[...]
91.743.007,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di
RE , R.E.A. n. TV-372945, giusta procura speciale per Notaio P.IVA_7 Persona_1 di Pordenone, quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di Controparte_5 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio di Pordenone Persona_1 del 21.09.2016, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata a Catania, viale Ionio 65, presso lo studio dell'avvocato Alessandra
Cerbino, giusta procura in atti terza interveniente volontaria
***
All'udienza del 22.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 293 2023 00376857 03/002, con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di euro Controparte_10
39.219,84, quale garante della Controparte_11
L'opponente, premettendo che la si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di Controparte_11 pagamento delle rate del finanziamento chirografario del 31.5.2018 erogato da Controparte_4
(ora e che la banca aveva escusso la garanzia ex legge 662/1996 prestata Controparte_3 dalla ha dedotto che Controparte_1 Controparte_1 si era surrogata alla per il recupero delle somme a questa versate ad aprile Controparte_3
2 del 2022 ed aveva agito in via coattiva, previa iscrizione a ruolo delle somme, mediante notifica della cartella esattoriale. A fondamento dell'opposizione, ha dedotto Parte_1
l'inesistenza del titolo esecutivo e la nullità della fideiussione omnibus, in quanto riproduttiva delle intese anticoncorrenziali vietate, ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990.
Con comparsa del 28.11.2023 si è costituita in giudizio l' , Controparte_12 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande.
Con comparsa di risposta del 30.1.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo l'autorizzazione alla
[...] chiamata in causa della nei confronti della quale, in via gradata, ha chiesto Controparte_3 di essere manlevata al fine di conseguire la restituzione delle somme pagatele dal a fronte CP_13 della garanzia escussa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.2.2024 è stata autorizzata la chiamata in causa della
[...]
che si è costituita con comparsa di risposta depositata il 3.6.2024, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione e della domanda di manleva, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 9.1.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 c.p.c., e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, si sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con atto di intervento depositato il 21.10.2025 si è costituita in giudizio quale Controparte_5 cessionaria del credito vantato dalla facendo proprie le difese della cedente. Controparte_3
2. Esposti i fatti, occorre premettere che, con contratto del 31.5.2018, la società ha Controparte_11 ottenuto un di finanziamento chirografario di euro 60.000,00 da (ora Controparte_4 [...]
- doc. 3). Il contratto è stato garantito dalla fideiussione omnibus prestata da CP_3 Parte_1
fino alla concorrenza dell'importo di euro 78.000,00 (doc. 4).
[...]
Il credito concesso alla predetta società è stato, inoltre, garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera “a”, della legge 662/96, presso che ha concesso una garanzia sul Controparte_14 finanziamento erogato dalla limitatamente all'ottanta percento dell'importo finanziato. CP_3
A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, la mutuante ha provveduto ad escutere la garanzia Controparte_3 del Fondo ex L. n. 662/96, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento
(doc. 2 e 5).
Escussa la garanzia, ha erogato alla banca finanziatrice l'importo Controparte_1 stabilito acquisendo per conto del ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e CP_13
3 dell'art. 2, comma 4°, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
[...]
, avvalendosi delle facoltà consentitegli dalle citate disposizioni, ha inviato alla mutuante CP_14
alla mutuataria e al fideiussore una lettera raccomandata Controparte_3 Controparte_15
(doc. 6) avente valore di comunicazione della surroga e di invito formale di pagamento secondo le disposizioni di legge.
3. Operate le superiori premesse, con il primo motivo di opposizione ha Parte_1
Contr contestato il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi confronti per mancanza CP_2
Contr del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999, a fronte di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (citata da parte opponente), è intervenuta la
Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, Controparte_1 con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1,
09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. 9657/2024; si veda Anche Cass. n.
32148/2024).
In applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti della debitrice e della garante.
4. Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la nullità parziale della Parte_1 fideiussione dalla stessa rilasciata in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
4 Sostiene l'opponente, in particolare, che la fideiussione dalla stessa sottoscritta il 31.5.2018 a garanzia di tutti gli obblighi assunti dalla nei confronti di (oggi Controparte_15 Controparte_4
, fino alla concorrenza di euro 78.000,00, sarebbe riproduttiva delle clausole Controparte_3
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per i contratti di fideiussione omnibus esaminato nel sopra citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Anche tale motivo di opposizione non è fondato.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della
Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia. Nel citato provvedimento si fa riferimento al contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(cosiddetta fideiussione omnibus)”, concordato nel mese di ottobre 2002 tra l'ABI con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori (punto 2 del provvedimento) e, segnatamente, “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (…)” (punto 9 del provvedimento).
Nel caso di specie, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che la fideiussione rilasciata in favore della fosse riproduttiva delle Controparte_11 intese anticoncorrenziali vietate.
5 In primo luogo, infatti, non è stato depositato nei termini di legge il provvedimento della Banca di
Italia n. 55 del 2005, avendo l'opponente soltanto depositato modelli di fideiussioni praticati dalle banche corrispondenti allo schema ABI privi di pregnanza probatoria in mancanza del citato provvedimento sanzionatorio.
In secondo luogo, la fideiussione omnibus per cui è causa è datata 31.5.2018, quindi risulta rilasciata ben tredici anni dopo il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005 che ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo ottobre 2002 - maggio 2005. Ne consegue che incombeva sull'opponente fornire la prova della partecipazione della alle intese anticoncorrenziali fino al 2018, ben oltre il periodo in cui si Controparte_3
è svolto l'accertamento della Banca di Italia.
Per quanto sopra, in difetto di prova della nullità parziale della fideiussione omnibus con riguardo alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., va rigettato il motivo di opposizione.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.808, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
L'importo sopra determinato va liquidato in favore della Controparte_17
e dell'avvocato Maria Emanuela Berlich, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
[...] quale difensore antistatario.
Nei rapporti tra la e la terza chiamata Controparte_17 in causa, nonché (costituitasi il giorno prima dell'udienza Controparte_3 Controparte_18 di precisazione delle conclusioni e discussione orale), sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del rigetto dell'opposizione e dell'astratta possibilità che sulle questioni inerenti la validità della fideiussione dovesse prendere posizione l'istituto di credito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 12640/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 293 2023 Parte_1
00376857 03/002;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e dell'avvocato Maria Emanuela Berlich, che liquida in Controparte_19 euro 3.808 ciascuno, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
6 compensa le spese tra e per essa CP_3 Controparte_5
Così deciso in Catania, il 5 novembre 2025
e la Controparte_17 [...]
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 12640/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
, codice fiscale , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CT), via Teocrito n. 28, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Greblo, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale a Controparte_1
Roma, viale America n. 351, codice fiscale - partita iva di Gruppo , P.IVA_1 P.IVA_2 nella qualità di mandataria e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Federico Fedele, giusta procura in atti;
opposta
e con sede legale in Roma, via Controparte_2
SE EZ n. 14 – 00142, codice fiscale e partita iva , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Emanuela Berlich, giusta procura in atti;
opposta con l'intervento di con sede legale in Roma, via Tomacelli n. 107, partita iva Controparte_3
- già denominata - in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4 Controparte_4
1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Tilotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Giacomo Leopardi n. 103, giusta procura in atti;
terza chiamata in causa con socio unico e sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e n. di iscrizione nel registro delle imprese di RE-Belluno n. Gruppo IVA , e per essa P.IVA_5 P.IVA_6 [...] con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore, dott. quale mandataria con rappresentanza, di Controparte_7 [...] con unico socio, (già " Controparte_8 Controparte_9
), con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, capitale sociale euro
[...]
91.743.007,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di
RE , R.E.A. n. TV-372945, giusta procura speciale per Notaio P.IVA_7 Persona_1 di Pordenone, quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di Controparte_5 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio di Pordenone Persona_1 del 21.09.2016, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata a Catania, viale Ionio 65, presso lo studio dell'avvocato Alessandra
Cerbino, giusta procura in atti terza interveniente volontaria
***
All'udienza del 22.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 293 2023 00376857 03/002, con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di euro Controparte_10
39.219,84, quale garante della Controparte_11
L'opponente, premettendo che la si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di Controparte_11 pagamento delle rate del finanziamento chirografario del 31.5.2018 erogato da Controparte_4
(ora e che la banca aveva escusso la garanzia ex legge 662/1996 prestata Controparte_3 dalla ha dedotto che Controparte_1 Controparte_1 si era surrogata alla per il recupero delle somme a questa versate ad aprile Controparte_3
2 del 2022 ed aveva agito in via coattiva, previa iscrizione a ruolo delle somme, mediante notifica della cartella esattoriale. A fondamento dell'opposizione, ha dedotto Parte_1
l'inesistenza del titolo esecutivo e la nullità della fideiussione omnibus, in quanto riproduttiva delle intese anticoncorrenziali vietate, ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990.
Con comparsa del 28.11.2023 si è costituita in giudizio l' , Controparte_12 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande.
Con comparsa di risposta del 30.1.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo l'autorizzazione alla
[...] chiamata in causa della nei confronti della quale, in via gradata, ha chiesto Controparte_3 di essere manlevata al fine di conseguire la restituzione delle somme pagatele dal a fronte CP_13 della garanzia escussa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.2.2024 è stata autorizzata la chiamata in causa della
[...]
che si è costituita con comparsa di risposta depositata il 3.6.2024, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione e della domanda di manleva, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 9.1.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 c.p.c., e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, si sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con atto di intervento depositato il 21.10.2025 si è costituita in giudizio quale Controparte_5 cessionaria del credito vantato dalla facendo proprie le difese della cedente. Controparte_3
2. Esposti i fatti, occorre premettere che, con contratto del 31.5.2018, la società ha Controparte_11 ottenuto un di finanziamento chirografario di euro 60.000,00 da (ora Controparte_4 [...]
- doc. 3). Il contratto è stato garantito dalla fideiussione omnibus prestata da CP_3 Parte_1
fino alla concorrenza dell'importo di euro 78.000,00 (doc. 4).
[...]
Il credito concesso alla predetta società è stato, inoltre, garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera “a”, della legge 662/96, presso che ha concesso una garanzia sul Controparte_14 finanziamento erogato dalla limitatamente all'ottanta percento dell'importo finanziato. CP_3
A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, la mutuante ha provveduto ad escutere la garanzia Controparte_3 del Fondo ex L. n. 662/96, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento
(doc. 2 e 5).
Escussa la garanzia, ha erogato alla banca finanziatrice l'importo Controparte_1 stabilito acquisendo per conto del ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e CP_13
3 dell'art. 2, comma 4°, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
[...]
, avvalendosi delle facoltà consentitegli dalle citate disposizioni, ha inviato alla mutuante CP_14
alla mutuataria e al fideiussore una lettera raccomandata Controparte_3 Controparte_15
(doc. 6) avente valore di comunicazione della surroga e di invito formale di pagamento secondo le disposizioni di legge.
3. Operate le superiori premesse, con il primo motivo di opposizione ha Parte_1
Contr contestato il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi confronti per mancanza CP_2
Contr del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999, a fronte di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (citata da parte opponente), è intervenuta la
Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, Controparte_1 con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1,
09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. 9657/2024; si veda Anche Cass. n.
32148/2024).
In applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti della debitrice e della garante.
4. Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la nullità parziale della Parte_1 fideiussione dalla stessa rilasciata in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
4 Sostiene l'opponente, in particolare, che la fideiussione dalla stessa sottoscritta il 31.5.2018 a garanzia di tutti gli obblighi assunti dalla nei confronti di (oggi Controparte_15 Controparte_4
, fino alla concorrenza di euro 78.000,00, sarebbe riproduttiva delle clausole Controparte_3
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per i contratti di fideiussione omnibus esaminato nel sopra citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Anche tale motivo di opposizione non è fondato.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della
Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia. Nel citato provvedimento si fa riferimento al contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(cosiddetta fideiussione omnibus)”, concordato nel mese di ottobre 2002 tra l'ABI con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori (punto 2 del provvedimento) e, segnatamente, “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (…)” (punto 9 del provvedimento).
Nel caso di specie, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che la fideiussione rilasciata in favore della fosse riproduttiva delle Controparte_11 intese anticoncorrenziali vietate.
5 In primo luogo, infatti, non è stato depositato nei termini di legge il provvedimento della Banca di
Italia n. 55 del 2005, avendo l'opponente soltanto depositato modelli di fideiussioni praticati dalle banche corrispondenti allo schema ABI privi di pregnanza probatoria in mancanza del citato provvedimento sanzionatorio.
In secondo luogo, la fideiussione omnibus per cui è causa è datata 31.5.2018, quindi risulta rilasciata ben tredici anni dopo il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005 che ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo ottobre 2002 - maggio 2005. Ne consegue che incombeva sull'opponente fornire la prova della partecipazione della alle intese anticoncorrenziali fino al 2018, ben oltre il periodo in cui si Controparte_3
è svolto l'accertamento della Banca di Italia.
Per quanto sopra, in difetto di prova della nullità parziale della fideiussione omnibus con riguardo alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., va rigettato il motivo di opposizione.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.808, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
L'importo sopra determinato va liquidato in favore della Controparte_17
e dell'avvocato Maria Emanuela Berlich, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
[...] quale difensore antistatario.
Nei rapporti tra la e la terza chiamata Controparte_17 in causa, nonché (costituitasi il giorno prima dell'udienza Controparte_3 Controparte_18 di precisazione delle conclusioni e discussione orale), sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del rigetto dell'opposizione e dell'astratta possibilità che sulle questioni inerenti la validità della fideiussione dovesse prendere posizione l'istituto di credito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 12640/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 293 2023 Parte_1
00376857 03/002;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e dell'avvocato Maria Emanuela Berlich, che liquida in Controparte_19 euro 3.808 ciascuno, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
6 compensa le spese tra e per essa CP_3 Controparte_5
Così deciso in Catania, il 5 novembre 2025
e la Controparte_17 [...]
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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