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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 346/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2008
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2012
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2017 0022939309/000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2017 0022939410/000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2018 0003375324/000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2020 0021640583/000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2020 0035243958/000 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5349/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 presentò ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 26/06/2024 con la quale si chiese il pagamento della somma di euro 2.926,17 per una molteplicità di pendenze tributarie ed extratributarie e precisamente n. 5 cartelle riguardanti imposta di registro locazione fabbricati anni 2008,
2011, 2012, 2017 ed IRPEF anno 2016. Il contribuente lamentò l'omessa notifica degli atti presupposti e di conseguenza il decorso dei rispettivi termine di prescrizione per ciascuna tassa ed imposta ivi indicata.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione lamentando la propria carenza di legittimazione passiva relativa all'origine dei ruoli trasmessi dagli Enti impositori, e deducendo l'infondatezza del ricorso.
Il Giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso, in ragione della mancata notifica del ricorso all'ente impositore, e compensò le spese. Ritenne il primo giudice che «Prima della riforma tributaria (L. 130/2022) il ricorrente poteva citare in giudizio l'Ufficio che ha spedito l'atto contestato e lo stesso poteva chiamare in giudizio gli Enti creditori del tributo. Tale facoltà spettava anche al giudice tributario che poteva procedere alla interruzione del processo e a citare gli Enti emittenti la pretesa tributaria. Con la citata legge entrata in vigore a partire dal 4 gennaio 2024 è condizione di procedibilità la impugnazione verso tutti i soggetti convolti a vario titolo nel contenzioso (litisconsorzio obbligatorio). Nel giudizio di opposizione l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio è legittimata passiva necessaria anche se il giudizio è stato instaurato a seguito di provvedimento emesso dal concessionario della riscossione perché questo Ente ha solo lo scopo di notificare il ruolo ma non può e non deve sapere l'origine della pretesa».
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo che la norma richiamata dal giudice di primo grado non commina la sanzione della inammissibilità del ricorso, e comunque si riferisce solo all'ipotesi di atto presupposto emesso e notificato da soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto presupponente impugnato, mentre nel caso in esame sia la presupponente intimazione di pagamento, sia le presupposte cartelle, sono state emesse e asseritamente notificate dal medesimo soggetto, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il contribuente ha quindi insistito per la riforma della sentenza e per l'accoglimento delle censure già articolate in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
L'art. 14 del D. lgs. 546/1992, nel testo novellato ratione temporis applicabile al presente giudizio, così statuisce:
“1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Orbene, in primo luogo, per l'ipotesi di mancata notifica del ricorso all'ente impositore, la norma non commina la sanzione della inammissibilità.
In secondo luogo, la norma, e in particolare il comma 6 bis, si riferisce solo all'ipotesi di atto presupposto emesso e notificato da soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto presupponente impugnato, mentre nel caso in esame sia la presupponente intimazione di pagamento, sia le presupposte cartelle, sono state emesse e asseritamente notificate dal medesimo soggetto, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In accoglimento dell'appello, la sentenza gravata è quindi riformata, non sussistendo il citato profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
3. In ragione dell'effetto rescindente della riforma della sentenza impugnata dichiarativa della inammissibilità del ricorso, occorre ora, in ragione dell'effetto rescissorio, esaminare i motivi di censura proposti in primo grado e non esaminati dal primo giudice.
In via preliminare va evidenziato che il ricorso di primo grado era tempestivo, in quanto notificato in data
07/07/2024 entro 60 giorni dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 028
20249007707384/000 notificata in data 26/06/2024.
Ancora in via preliminare il Collegio afferma che è inefficace il disconoscimento della conformità delle copie agli originali degli atti e delle relative notifiche, in quanto l'appellante non ha prospettato specifici e circostanziati profili di divergenza.
Ciò premesso il ricorso è infondato con riferimento a tre delle cinque cartelle presupposte:
- Cartella di pagamento n. 028 2017 0022939309/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Napoli
1 avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2012, notificata in data 09/06/2018, per l'importo di Euro 98.14;
- Cartella di pagamento n. 028 2017 0022939410/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Napoli
1 avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2011 e 2012 e presuntivamente notificata in data 09/06/2018, per l'importo di Euro 433.48;
- Cartella di pagamento n. 028 2018 0003375324/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Caserta avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2017 e presuntivamente notificata in data
27/09/2018, per l'importo di Euro 234.94.
Infatti tali tre cartelle sono presupposte anche rispetto al preavviso di fermo amministrativo, di cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica al contribuente effettuata in data 19/02/2020. Tale preavviso di fermo non è stato impugnato, per cui l'asserita mancata notifica di tali cartelle e la prescrizione eventualmente maturata al momento della sua notifica non possono essere più contestate, mentre dalla data della sua notifica (19.2.2020) fino alla data della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento
(26.6.2024) non è maturata la prescrizione della pretesa tributaria, relativa a imposta di registro.
Le censure del contribuente sono invece fondate con riguardo alle residue due cartelle:
- Cartella di pagamento n. 028 2020 0021640583/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Caserta avente ad oggetto IRPEF anno 2016 e presuntivamente notificata in data 07/02/2022, per l'importo di Euro 1.761,38;
- Cartella di pagamento n. 028 2020 0035243958/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Napoli
1 avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2008 e presuntivamente notificata in data
18/03/2022, per l'importo di Euro 204,88.
Infatti con riferimento a tali cartelle non vi è alcun atto interruttivo presupponente (a parte l'impugnata intimazione di pagamento), né è documentata la notifica di tali cartelle. In mancanza della prova della notifica delle cartelle presupposte l'impugnata intimazione di pagamento è illegittima in parte qua. Peraltro, in relazione alla Cartella di pagamento n. 028 2020 0021640583/000, ad oggetto IRPEF anno 2016, la pretesa tributaria non sarebbe ancora prescritta;
viceversa con riferimento alla Cartella di pagamento n. 028 2020
0035243958/000, avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2008, la pretesa tributaria
è ormai prescritta.
4. Dunque il Collegio accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei termini sopra descritti.
5. In ragione della parziale fondatezza delle censure del contribuente, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 346/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2008
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2012
- INT.PAGAMENTO n. 02820249007707384000 REGISTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2017 0022939309/000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2017 0022939410/000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2018 0003375324/000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2020 0021640583/000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2020 0035243958/000 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5349/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 presentò ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 26/06/2024 con la quale si chiese il pagamento della somma di euro 2.926,17 per una molteplicità di pendenze tributarie ed extratributarie e precisamente n. 5 cartelle riguardanti imposta di registro locazione fabbricati anni 2008,
2011, 2012, 2017 ed IRPEF anno 2016. Il contribuente lamentò l'omessa notifica degli atti presupposti e di conseguenza il decorso dei rispettivi termine di prescrizione per ciascuna tassa ed imposta ivi indicata.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione lamentando la propria carenza di legittimazione passiva relativa all'origine dei ruoli trasmessi dagli Enti impositori, e deducendo l'infondatezza del ricorso.
Il Giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso, in ragione della mancata notifica del ricorso all'ente impositore, e compensò le spese. Ritenne il primo giudice che «Prima della riforma tributaria (L. 130/2022) il ricorrente poteva citare in giudizio l'Ufficio che ha spedito l'atto contestato e lo stesso poteva chiamare in giudizio gli Enti creditori del tributo. Tale facoltà spettava anche al giudice tributario che poteva procedere alla interruzione del processo e a citare gli Enti emittenti la pretesa tributaria. Con la citata legge entrata in vigore a partire dal 4 gennaio 2024 è condizione di procedibilità la impugnazione verso tutti i soggetti convolti a vario titolo nel contenzioso (litisconsorzio obbligatorio). Nel giudizio di opposizione l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio è legittimata passiva necessaria anche se il giudizio è stato instaurato a seguito di provvedimento emesso dal concessionario della riscossione perché questo Ente ha solo lo scopo di notificare il ruolo ma non può e non deve sapere l'origine della pretesa».
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo che la norma richiamata dal giudice di primo grado non commina la sanzione della inammissibilità del ricorso, e comunque si riferisce solo all'ipotesi di atto presupposto emesso e notificato da soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto presupponente impugnato, mentre nel caso in esame sia la presupponente intimazione di pagamento, sia le presupposte cartelle, sono state emesse e asseritamente notificate dal medesimo soggetto, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il contribuente ha quindi insistito per la riforma della sentenza e per l'accoglimento delle censure già articolate in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
L'art. 14 del D. lgs. 546/1992, nel testo novellato ratione temporis applicabile al presente giudizio, così statuisce:
“1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Orbene, in primo luogo, per l'ipotesi di mancata notifica del ricorso all'ente impositore, la norma non commina la sanzione della inammissibilità.
In secondo luogo, la norma, e in particolare il comma 6 bis, si riferisce solo all'ipotesi di atto presupposto emesso e notificato da soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto presupponente impugnato, mentre nel caso in esame sia la presupponente intimazione di pagamento, sia le presupposte cartelle, sono state emesse e asseritamente notificate dal medesimo soggetto, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In accoglimento dell'appello, la sentenza gravata è quindi riformata, non sussistendo il citato profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
3. In ragione dell'effetto rescindente della riforma della sentenza impugnata dichiarativa della inammissibilità del ricorso, occorre ora, in ragione dell'effetto rescissorio, esaminare i motivi di censura proposti in primo grado e non esaminati dal primo giudice.
In via preliminare va evidenziato che il ricorso di primo grado era tempestivo, in quanto notificato in data
07/07/2024 entro 60 giorni dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 028
20249007707384/000 notificata in data 26/06/2024.
Ancora in via preliminare il Collegio afferma che è inefficace il disconoscimento della conformità delle copie agli originali degli atti e delle relative notifiche, in quanto l'appellante non ha prospettato specifici e circostanziati profili di divergenza.
Ciò premesso il ricorso è infondato con riferimento a tre delle cinque cartelle presupposte:
- Cartella di pagamento n. 028 2017 0022939309/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Napoli
1 avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2012, notificata in data 09/06/2018, per l'importo di Euro 98.14;
- Cartella di pagamento n. 028 2017 0022939410/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Napoli
1 avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2011 e 2012 e presuntivamente notificata in data 09/06/2018, per l'importo di Euro 433.48;
- Cartella di pagamento n. 028 2018 0003375324/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Caserta avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2017 e presuntivamente notificata in data
27/09/2018, per l'importo di Euro 234.94.
Infatti tali tre cartelle sono presupposte anche rispetto al preavviso di fermo amministrativo, di cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica al contribuente effettuata in data 19/02/2020. Tale preavviso di fermo non è stato impugnato, per cui l'asserita mancata notifica di tali cartelle e la prescrizione eventualmente maturata al momento della sua notifica non possono essere più contestate, mentre dalla data della sua notifica (19.2.2020) fino alla data della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento
(26.6.2024) non è maturata la prescrizione della pretesa tributaria, relativa a imposta di registro.
Le censure del contribuente sono invece fondate con riguardo alle residue due cartelle:
- Cartella di pagamento n. 028 2020 0021640583/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Caserta avente ad oggetto IRPEF anno 2016 e presuntivamente notificata in data 07/02/2022, per l'importo di Euro 1.761,38;
- Cartella di pagamento n. 028 2020 0035243958/000, con ruolo emesso dal Direzione provinciale di Napoli
1 avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2008 e presuntivamente notificata in data
18/03/2022, per l'importo di Euro 204,88.
Infatti con riferimento a tali cartelle non vi è alcun atto interruttivo presupponente (a parte l'impugnata intimazione di pagamento), né è documentata la notifica di tali cartelle. In mancanza della prova della notifica delle cartelle presupposte l'impugnata intimazione di pagamento è illegittima in parte qua. Peraltro, in relazione alla Cartella di pagamento n. 028 2020 0021640583/000, ad oggetto IRPEF anno 2016, la pretesa tributaria non sarebbe ancora prescritta;
viceversa con riferimento alla Cartella di pagamento n. 028 2020
0035243958/000, avente ad oggetto imposta di registro locazione fabbricati anno 2008, la pretesa tributaria
è ormai prescritta.
4. Dunque il Collegio accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei termini sopra descritti.
5. In ragione della parziale fondatezza delle censure del contribuente, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio