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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 24592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24592 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
DEL GAISO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MIGNANO RAFFAELE e dall'avv. MIGNANO LUCA presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: chiede pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.23, premettendo, tra l'altro, Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 22.5.2010 e che dall'unione erano nate il 14.11.2012 e l 25.2.2014, nonché premettendo la separazione personale Per_1 Per_2
intervenuta tra i coniugi, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
1 B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Si costituiva il resistente, che deduceva e concludeva come in atti.
A richiesta la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Il P.M. concludeva come sopra.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cronol. 1445 del 18.2.22, reso nel procedimento RG. n. 24051/21, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 9.2.22.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12
L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Napoli il 22/05/2010 (atto n. 6, parte II,
s. A, sez. L, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
2 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24592 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
DEL GAISO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MIGNANO RAFFAELE e dall'avv. MIGNANO LUCA presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: chiede pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.23, premettendo, tra l'altro, Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 22.5.2010 e che dall'unione erano nate il 14.11.2012 e l 25.2.2014, nonché premettendo la separazione personale Per_1 Per_2
intervenuta tra i coniugi, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
1 B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Si costituiva il resistente, che deduceva e concludeva come in atti.
A richiesta la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Il P.M. concludeva come sopra.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cronol. 1445 del 18.2.22, reso nel procedimento RG. n. 24051/21, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 9.2.22.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12
L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Napoli il 22/05/2010 (atto n. 6, parte II,
s. A, sez. L, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
2 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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