Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 04/05/2026, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07972/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2026, proposto da IU NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Chiara Pisano, con domicilio eletto presso lo studio Anna Romano in Roma, via Arenula, 29;
per l'annullamento
della graduatoria di ammissione alle prove selettive del concorso “SELEZIONE GIORNALISTI PROFESSIONISTI RAI 2025”, elenco ammessi non ammessi aggiornato al 10.11.2025, pubblicata sul sito https://lavoraconnoi.rai.it/, non notificato, di cui la parte è venuta a cognizione dopo il 10.11.2025, 2) del conseguenziale provvedimento di esclusione emergente dall’aggiornamento del 10.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha partecipato al concorso, indetto da RAI, finalizzato all’assunzione di 127 risorse da reperire nell’ambito del personale iscritto all’albo dei giornalisti professionisti.
1.1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato: 1) la graduatoria di ammissione alle prove selettive del concorso “SELEZIONE GIORNALISTI PROFESSIONISTI RAI 2025”, elenco ammessi non ammessi aggiornato al 10.11.2025, pubblicata sul sito https://lavoraconnoi.rai.it/, non notificato, di cui la parte è venuta a cognizione dopo il 10.11.2025, 2) il conseguenziale provvedimento di esclusione emergente dall’aggiornamento del 10.11.2025.
2. Si è costituita in giudizio la Società intimata, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
4.1. Ritiene, in particolare, il Collegio che la controversia in esame, avente ad oggetto la procedura concorsuale bandita dalla Rai s.p.a. per la futura (ed eventuale) assunzione di giornalisti, esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, in considerazione del fatto che l’impugnata procedura concorsuale attiene all’attività di organizzazione della Rai s.p.a., soggetto privato seppure gestore di un pubblico servizio (Cass. civ., s.u., ord.., 13 agosto 2002 n. 12200).
Il Collegio considera, altresì, che la procedura concorsuale per la selezione del personale costituisce attività svolta da un soggetto privato e propedeutica all’espletamento della successiva attività di gestione del servizio pubblico (quest’ultima si conoscibile dal giudice amministrativo), con la conseguenza che, rivestendo rilievo strumentale e interno, le controversie avverso la stessa rivolte rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. n. 71 del 2000; n. 532 del 2000 e n. 10032 del 2001).
4.2. Quanto appena asserito trova conferma nell’ordinanza n. 22184 del 2023, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno ribadito che “ Deve ormai considerarsi jus receptum che la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi eccezionale (Cass., sez. un., 21 dicembre 2018, n. 33212), mentre la regola generale è quella dell'applicabilità al personale delle società sottoposte a controllo pubblico della disciplina privatistica del lavoro nell'impresa ”, e che “ ai fini del discrimine della giurisdizione, ciò che è comunque essenziale è la riconducibilità dell'atto, del provvedimento o del comportamento all'esercizio di un pubblico potere”. Ancor più recentemente, e con specifico riferimento alla natura di RAI, la Cassazione civile, Sez. Lavoro, ha affermato che “RAI-Radiotelevisione Spa ", pur costituendo un organismo di diritto pubblico ed essendo soggetta a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto ”. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 8942/2025).
5. Per le ragioni predette il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
6. Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA VA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA VA | RI RE |
IL SEGRETARIO