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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2024, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4056/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Maurizio Spezzaferri - Giudice rel. -
nel procedimento R.G. n. 4056/2019 avente ad oggetto “divorzio contenzioso” ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...] (C. F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
al C.so Umberto n.120, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Silvia Bianco presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta al Largo Daniel Bovet n.1, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa da procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dall'avv. Luisa Durazzano, con studio in 81100 – Caserta alla Via M. Ruta n°46, dove elettivamente elegge domicilio.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.G. n. 4056/2019
CONCLUSIONI
Per le parti: come da note scritte depositate nel termine fino al 25-10-2023 in sostituzione dell'udienza del 25-10-2023, che espressamente si richiamano;
Per il P.M.: appone il visto telematico in data 10-11-2023 esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio
Con ricorso depositato in data 30-3-2019 il ricorrente nel premettere di aver Parte_1
contratto matrimonio in NO (NA) con la IG.ra e che dalla loro unione erano Controparte_1
nati tre figli nato a [...] il 14.02 2011, n. il 29-10-2014 a Persona_1 Persona_2
Frattamaggiore (NA) e n. a Frattamaggiore (NA) il 09.10.2015), deduceva come, a CP_2
seguito di ricorso congiunto per separazione personale depositato avanti al Tribunale di AP Nord rubricato al numero di R.G. 6444/2017, i ricorrenti erano comparsi in data 15-9-2017 innanzi al
Presidente delegato, il quale raccolta la loro volontà di riportarsi alle condizioni indicate nel ricorso ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava di riferire in camera di conIGlio per la omologazione;
che il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in data 28-9-2017, pronunciava decreto di omologa della separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni concordate dagli stessi.
Si deduceva inoltre che dall'epoca della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e pertanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3 lett. b L.898/70 e successive modifiche.
Senonché dopo l'omologazione della separazione, il ricorrente aveva avuto difficoltà ad esercitare la propria responsabilità genitoriale poiché non era stato messo in condizione di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori i cui incontri, nel corso del tempo, erano diventati difficili e problematici;
in particolare , da un lato, aveva mostrato un rifiuto totale Per_1
della presenza fisica e affettiva del padre, dall'altro, anche le bimbe avevano iniziato a mostrare disinteresse agli incontri tanto da non gradire neanche che il padre le prelevasse a scuola;
il ricorrente lamentava inoltre l'atteggiamento non collaborativo della IG.ra che lo aveva costretto a CP_1
rivolgersi ai Carabinieri e, di conseguenza, a sporgere querela, oltre che al vano tentativo di cercare di risolvere il problema relativo alle frequentazioni dei minori, invitando la resistente a seguire un percorso psicologico unitamente ai minori;
si lamentava dunque la sussistenza di un condizionamento della madre nel rapporto padre-figli, poiché ella manifestava solo formalmente, collaborazione per le frequentazioni con il padre ma di fatto non le incentivava. Il ricorrente inoltre precisava di essere
2 R.G. n. 4056/2019
dipendente della soc. con sede in NO (NA) e di avere un Controparte_3
reddito ridotto rispetto a quello degli anni 2018 e 2017 (come si evince dal CUD 2019, il reddito relativo all'anno 2018 è pari ad € 24104,46 al lordo delle trattenute. Tanto è che il reddito mensile. che era mediamente pari ad € 1600,00- 1800,00 comprensivo di assegni familiari corrispondenti ad €
268,32, si era ridotto ad € 1304,65 (cfr. busta paga mese Marzo 2019 CUD2019-2018 e 2017- documento n.5e6); aggiungeva infine che riguardo la situazione reddituale della resistente,
Org_ quest'ultima era intestataria di una vettura e godeva di diversi benefici ovvero sussidi (carta
REI, bonus figli) il cui ammontare era pari a circa 380,00 euro mensile per i tre figli ed € 1840,00 annuo per Bonus terzo figlio (circa 141,30x 13euro al mese).
Inoltre la percepiva in media € 1321,00 compreso l'assegno di mantenimento e a CP_1
fronte di ciò, si richiedeva l'acquisizione d'ufficio della relativa certificazione presso gli enti preposti
Org_ alla corresponsione dei predetti sussidi ( ); infine doveva essere valutata la giovane età della resistente, la quale era in possesso di capacità personali e professionali ( diploma di scuola superiore
–diploma di consulente del lavoro) per poter svolgere un'attività lavorativa da cui trarre un discreto reddito ovvero procurarsi autonomamente le risorse necessarie al suo mantenimento.
Pertanto, per tutto quanto premesso e dettagliatamente riportato in ricorso, il IG.
[...] richiedeva all'intestato Tribunale di AP Nord che fosse pronunciata la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25.09.2010 tra i coniugi e Parte_1 [...]
in NO (NA) con quanto di seguito riportato: CP_1
- accertare, previa CTU, la condotta alienante della IG.ra finalizzata ad ostacolare il CP_1
corretto svolgimento delle modalità di affidamento e l'esercizio della genitorialità da parte del IG.
, disporre l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori , e con Pt_1 Per_1 CP_2 Per_2
collocazione privilegiata c/o il padre, assegnando la casa coniugale al ricorrente e al contempo disporre il calendario di incontri madre/figli nella modalità indicata in ricorso;
Quanto alle statuizioni accessorie:
- 1) In subordine, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata c/o il padre, attribuendo l'attuale casa coniugale al ricorrente e al contempo disporre il calendario di incontri madre/figli nella modalità indicata in ricorso;
- 2) In via sempre subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere di confermare l'affidamento condiviso con collocazione dei minori presso la madre, disporre una diversa modalità e tempistica delle frequentazioni del padre, tenuto conto di quanto esposto in premessa in relazione a tale aspetto;
- 3) In ordine al mantenimento dei minori, disporre, nella previsione di cui al punto 1 e 2 delle suindicate conclusioni, a carico della IG.ra , l'onere di contribuire al mantenimento dei CP_1
3 R.G. n. 4056/2019
minori mediante il pagamento di un assegno di importo pari ad euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile come per legge oltre spese straordinarie al 50%;
- 4) In ordine al mantenimento dei minori, nella previsione di cui al punto 3 delle suindicate conclusioni, disporre a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento di un assegno di importo pari ad euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile come per legge oltre spese straordinarie al 50%
-5) infine stabilire, in ordine all'arredo coniugale, acquistato interamente dal ricorrente con finanziamento prima del matrimonio, che tutti mobili costituiti da camera da letto(letto, Org_2
armadio comodini, mobile cassettiera) cucina completa di elettrodomestici, soggiorno costituito da parete attrezzata, divano e tavolino, nonché i condizionatori installati nella stanza adibita a cucina
e camera da letto, potranno restare nella disponibilità della IG.ra nella casa coniugale CP_1 previo pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 30.000,00, sorta capitale del finanziamento ottenuto dal ricorrente di cui è ancora parzialmente debitore.
- 6) Di non prevedere alcun assegno divorzile in favore della resistente per i motivi dedotti in premessa.
Fissata udienza presidenziale per il giorno 18-12-2019 anticipata al 21-10-2019, mediante memoria di costituzione dell'11-10-2019, si costituiva la resistente la quale, nel Controparte_1 contestare in fatto e in diritto le avverse richieste, evidenziava come l'affectio familiaris era stata minata dai comportamenti violenti e prevaricatori del ricorrente dentro e fuori le mura domestiche.
Difatti la resistente con i figli era stata costretta a lasciare la casa coniugale per preservare l'incolumità fisica propria e dei figli minori, i quali avevano assistito alle ripetute aggressioni e vessazioni domestiche operate dal padre. Richiedeva quindi l'aumento dell'assegno di mantenimento per i tre figli ad euro 1000,00 oltre agli assegni familiari con adozione di ogni misura preventiva e di sicurezza che consentisse le visite del padre ai minori in maniera sicura e controllata.
Fallito il tentativo di riconciliazione e sentite le parti, il Presidente f.f. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21-10-2019 e, mediante ordinanza del 6-11-2019, confermava i provvedimenti adottati in sede in sede di omologa della separazione consensuale invitando le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti (NO); prescriveva inoltre ai genitori di indirizzare il minore ad una terapia di sostegno psicologico Per_1
Orga presso l' territorialmente con presa a carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi
Sociali di NO e e relativo monitoraggio dei rapporti genitoriali. Persona_3
Veniva inoltre fissata udienza dinnanzi al GI per il 22-4-2020.
4 R.G. n. 4056/2019
Trattato il giudizio, sollecitati i S.S. del in merito all'invio delle Controparte_4
relazioni di monitoraggio, con ordinanza del 23-4-2021 venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con rinvio della causa al 27-10-2021.
In data 28-10-2021 veniva aperto proposto dal ricorso ex art. 709 ter c.p.c., Parte_1
iscritto al sub-procedimento cautelare RG 4056-1/2019, con cui richiedeva, previo accertamento tecnico, l'adozione di ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso previa modifica dei provvedimenti in vigore, con ammonimento della IG.ra stante la gravità delle inadempienze e del pregiudizio Controparte_1
arrecato ai minori con previsione del risarcimento dei danni, da determinarsi secondo equità, a carico della resistente nei confronti dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 CP_2
All'esito dell'udienza del 28-10-2021 e visto il citato ricorso ex art. 709 ter c.p.c., veniva fissata udienza in data 1-12-2021 per la comparizione delle parti.
Successivamente in data 15-11-2021 si costituiva nel sub-procedimento la IG.ra CP_1
contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, poiché ritenuto assolutamente
[...]
infondato in fatto ed in diritto;
deduceva come l'ordinato percorso psicologico si fosse esaurito confermando la ritrosia dei figli minori a passare del tempo da soli con il padre;
ritrosia non ascrivibile al comportamento della stessa, ma ai comportamenti ambigui, ondivaghi, despoti e violenti del ricorrente che nel tempo aveva letteralmente terrorizzato i figli, che non accettavano di restare Pt_1
da soli con lui;
sulla scorta di quanto altro dedotto e documentato, richiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, il versamento delle somme previste per il mantenimento dei figli, anche in via di conguaglio, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Sentite le parti, veniva disposta CTU tecnica con nomina della dott.ssa , la Persona_4
quale depositava in data 4-7-2022 la relazione peritale acquisita nel procedimento sub 1 e all'udienza del 14-9-2022 il Giudice fissava udienza al 9-11-2022 per la trattazione in presenza dei giudizi R.g.
n. 4056 /2019 + R.g. n. 4506-1/2019.
Successivamente, mediante ordinanza del 4-12-2022, dandosi atto della rinuncia da parte di alle domande di risarcimento del danno e ammonimento avanzate nei confronti di Parte_1 [...]
si disponeva, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, che il padre potesse CP_1
esercitare il diritto/dovere di visita ai figli - , e - a mezzo incontri, in luoghi Per_1 Per_2 CP_2
neutri, alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di con invito ai coniugi Persona_3
ad intraprendere, in maniera congiunta, un percorso di rafforzamento e sostegno delle capacità genitoriali e di sostegno psicoterapico per i figli minori;
inoltre veniva dichiarata inammissibile la domanda di restituzione somme avanzata da con rigetto della richiesta risarcitoria. Controparte_1
5 R.G. n. 4056/2019
Definito il giudizio incidentale nel senso sopra riassunto, il giudizio principale veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 24-10-2023.
Mutato il GI con il subentro dello scrivente al precedente giudice, mediante ordinanza del 31-
10-2023, il procedimento era assegnato in decisione con concessione ex art. 190 c.p.c. dei termini di giorni 60 + 20 per il deposito degli scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
LA DECISIONE
1. La domanda di divorzio è fondata e pertanto merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè il decreto di omologa con il quale era stata omologata la separazione alle condizioni indicate nel ricorso per separazione consensuale, con comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato in data 15-9-2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nell'anno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente delegato della separazione (15-9-2017), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970.
Dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente, è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia, confermata anche da quanto dichiarato da questi ultimi in sede presidenziale (cfr. Verbale dell'udienza del 21-10-2019 nonché relazione dei Servizi
Sociali acquisite in atti e della CTU che attesta l'evidente frattura di ogni comunione di vita e di sentimenti tra le parti)
Invero, la situazione di grave e irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi né risulta eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
3. Circa il regime di affido, domiciliazione e modalità di visite dei minori (14-2- Per_1
2011), (n. 29-10-2014) e (n. 9-10-2015). Per_2 CP_2
6 R.G. n. 4056/2019
Come è noto, se è vero che con la riforma del 1996 il legislatore ha inteso, nell'ottica della piena realizzazione del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità, rendere residuale l'ipotesi dell'affidamento esclusivo, è altrettanto vero che la Corte di Cassazione, chiamata ad interpretare la regola generale prevista dal nuovo 155 bis c.c., ha affermato il principio di diritto in virtù del quale, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi nel caso in cui la sua applicazione in concreto risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
ciò con una IGnificativa conseguenza: occorre, infatti, che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo sia sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 26587/09 e n.
16593/08).
Al riguardo la CTU dott.ssa ha accertato come sebbene “entrambi i genitori Persona_4 sono ritenuti moderatamente idonei all'espletamento delle funzioni genitoriali” la madre rappresenta la figura di riferimento per i minori. “…Il padre mostra delle potenziali risorse le quali hanno necessità di essere rafforzate al fine di ricostruire un rapporto con in minori in una fase, attuale, di stallo.” (cfr. pag. 52 e ss rel dep. 6-7-2022).
A fronte di tale verifica tecnica, che correttamente non ha determinato l'istaurazione di procedimenti limitatiti della responsabilità genitoriale anche su impulso del PM, devono esaminarsi i fatti emersi in corso di giudizio con riferimento precipuo agli effetti delle condotte dei genitori nei confronti dei figli.
3.1. Ebbene, a parte ogni valutazione circa l'ammissibilità della produzione documentale effettuata da parte resistente a corredo della comparsa conclusionale, agli atti di causa risulta come il ricorrente fosse stato imputato per reati di maltrattamento in famiglia eseguiti con violenza e ingiurie nei confronti della moglie e in presenza dei figli minori (cfr. richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica del 29-4-2019 per condotte tenute nell'anno 2011 e 2018: doc. in produzione analogica di parte resistente;
tale richiesta risulta aver attivato il procedimento penale concluso con il dispositivo di condanna emesso il 16-11-2023 dal Giudice Penale con il quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione).
Questo costituisce un elemento da valutare in uno al rifiuto dei figli di incontrare da soli, ossia senza la presenza rassicurante della madre, l'altro genitore.
Nell'ultima relazione di aggiornamento depositata il 23-10-2023 dall' Controparte_5
distratto 18, le Psicologhe dott.sse Vitale e hanno riferito che, a seguito dell'osservazione dei CP_6
rapporti di con il padre, il minore ha ribadito di non voler incontrare il padre pronunciando Per_1
frasi “non voglio alcun rapporto con lui, ho ricevuto violenze e non voglio averci a che fare, ha segnato la mia infanzia e turbato la mia serenità”; inoltre, l'assistente sociale, dott.ssa Angela Gnasso
7 R.G. n. 4056/2019
del Comune di ha evidenziato come , durante gli incontri protetti, si è mostrato Persona_3 Per_1
“molto provato e agitato chiudendosi in un silenzio assordante e non interagendo affatto con il padre”; il minore ha consegnato all'operatrice una lettera scritta ove conferma il proprio disagio di incontrare il padre (cfr. doc. dep. 23-10-2023).
Pertanto il collegio ritiene, allo stato degli atti, che sia opportuno prevedere un regime di affido esclusivo dei minori alla madre proprio per assicurare e tutelare questi ultimi rispetto alla mancanza di comunicazione esistente ancora oggi tra i genitori, come di seguito si passa ad esplicitare, in accoglimento parziale delle conclusioni rese dalla CTU.
All'esito dell'osservazione delle dinamiche relazionali tra i minori e i genitori con somministrazione di allegati test della personalità, si è accertato una moderata cooperazione dell'interazione della coppia genitoriale che ha evidenziato anche una difficoltà della gestione emotiva del loro contatto.
La CTU, seppure abbia richiamato la possibilità di prevedere l'affido congiunto dei minori ai genitori, ha indicato anche come sia praticabile ed efficace tale regime solo a seguito di esito positivo dei percorsi di sostegno per i genitori, finalizzati ad evitare un ulteriore coinvolgimento dei figli nella crisi genitoriale.
Tale condivisibile affermazione porta il collegio a ritenere come, al momento, sia necessario prevedere, come detto, un regime di affido esclusivo dei minori alla madre e questo proprio perché permane una situazione di grave crisi tra i genitori dovuta al loro rapporto conflittuale e violento durante la convivenza familiare.
E' necessario, pertanto, prima di considerare il regime di affido congiunto, attendere l'esito positivo dei già attivati percorsi di sostegno della genitorialità che porti ciascuna delle parti ad elaborare i vissuti perturbanti (paure, rabbia) rafforzando il superamento di quelle dinamiche disfunzionali (squalifica, triangolazione), che hanno inficiato il rapporto genitore-figli, con potenziamento delle dinamiche relazionali, rese così più funzionali ai fini dell'esercizio della reciproca responsabilità genitoriale.
Tali conclusioni sono state nella sostanza condivise anche dagli CTP delle parti, come si osserva nelle osservazioni depositate in data 6-7-2022 dalle quale emerge una condivisione delle conclusioni peritali sotto l'aspetto della necessità di supportare le parti e i minori nella ulteriore fase di gestione dei rapporti personali.
Prendono inoltre rilievo gli accertamenti peritali svolti dalla CTU anche con riferimento alla presenza di anomalie nello svolgimento del ruolo genitoriale e, in quest'ambito di accertamento, è emerso in particolare quanto segue.
8 R.G. n. 4056/2019
“…La IGnora alla prova dell' ottiene un punteggio pari a 57 che secondo i valori di Org_4
riferimento, indicati dagli Autori si collocherebbe ad una competenza Per_5 Per_6 Per_7
genitoriale moderata. Dalla valutazione delle Capacità genitoriali del la Sig.ra Per_8 CP_1
mostra , come appena descritto, una buona capacità nello svolgere il ruolo e la funzione genitoriale che tendono, allo stato attuale, ad includere l'altro genitore favorendo una migliore interazione tra la diade padre-figli. Al parent Stress Index la Sig.ra possiamo indicare un'assenza di CP_1 situazioni pregiudizievoli che possano compromettere ed inficiare l'esercizio della genitorialità…
Il Signor alla prova dell'APS I ottiene un punteggio pari a 61 che secondo i valori di Pt_1
riferimento indicati degli autori si collocherebbe ad una competenza Per_5 Per_6 Per_7 genitoriale moderatamente buona… Dalla valutazione delle capacità genitoriali secondo il modello
CISMAI il Sig.re mostra, come appena descritto, una moderata capacità nello svolgere il ruolo Pt_1
e la funzione genitoriale, sono state rilevate maggiori criticità nella relazione con i minori e nella gestione del rifiuto da parte di quest'ultimi…”(cfr. pagg. 51 e 52 della citata relazione).
Quanto sopra riportato non è stato oggetto di motivate contestazioni dei CTP i quali, come sopra indicato, propendono per la condivisione della relazione proprio con riferimento alla capacità genitoriale delle parti e della previsione di un regime di affido dei minori proprio per realizzare il diritto dei minori alla cogenitorialità.
Deve anche dirsi come, al momento, debba propendersi per il regime di affido esclusivo anche in considerazione del fatto che, come emerge dalla nota del 30-3-2023 dell' Organizzazione_5
(dep, 3-4-2023), a seguito delle disposizioni emesse nel corso del giudizio, le parti
[...]
sono state avviate, unitamente ai minori, ai percorsi di supporto psicologico necessari nel quadro del recupero del rapporto genitoriale al fine di consentire la ripresa degli incontri tra il padre e i figli minori: al momento gli interventi non hanno portato ancora ai risultati sperati, come emerge dalla relazione di aggiornamento sopra già citata e depositata dai S.S. in data 23-10-2023.
Tenendo conto dello avvio dei percorsi sopra indicati, appare opportuno quindi disporre che la resistente domiciliataria dei minori, adotti in via esclusiva le decisioni urgenti Controparte_1
in materia di rilascio documentazione anagrafica per la minore, sanitaria, di cura e scolastica per i figli nell'ambito dell'indirizzo comune fissato da entrambi i genitori e previa informativa al padre.
3.2. Circa la regolarizzazione delle visite padre/figli.
Emerge dagli atti e dall'esito delle operazioni peritali come il rapporto tra il padre e i figli minori è molto “rigido” come definito dalla CTU nella relazione citata senza che il primo abbia mostrato capacità di gestire il rifiuto dei minori ad incontrarlo senza la sicura presenza della madre.
Dalle osservazioni dei relativi rapporti, è emerso quanto segue: “…Riguardo il rapporto tra il padre e il minore il livello di cooperazione appare basso: anche quando rivolge delle Persona_1
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domande al figlio, il Sig.re fatica ad accettare il rifiuto e cerca insistentemente di passare Pt_1
quindi ad altro. dal canto suo limita le risposte a quelle domande che toccano degli aspetti Per_1
strettamente concreti (luoghi di ritrovo, date di visite). I sentimenti mostrati dal minore sono Rabbia
e sfiducia. Il IG.re appare alternativamente rigido “deve uscire con me” del tutto rinunciatario Pt_1
“sei tu che non vuoi stare con papà”, non sembra in grado di assumere una posizione di guida equilibrata nei confronti del figlio.
Dall'osservazione della diade padre-minore emerge un livello di cooperazione Persona_2
intermittente: il padre esplora il vissuto di ma fatica ad accettare vissuti di rifiuto . Per_2 Per_2
si mostra capace di indicare e criticare i comportamenti del padre. Il IG.re appare più Pt_1
concentrato e incentrato anche se tende a riportare eventi non riguardante la minore.
Dall'osservazione della diade padre-minore livello di cooperazione appare moderato: CP_2
il padre esplora il vissuto di e tende ad accogliere il rifiuto della minore seppur presentando CP_2
in particolare momenti una posizione di rigidità. si pone meno critica verso il padre ma CP_2 sempre in una posizione difensiva da richiedere l'aiuto della madre, inserendola nel colloquio.” (pag.
53 e ss della citata rel. CTU).
Tale situazione di rifiuto da parte di e di difficoltà degli incontri dei tre figli minori Per_1 con il padre è stata registrata anche nella citata relazione inviata dall' del 23-10- Organizzazione_5
2023 (dep. 23-10-2023) con cui le Psicologhe hanno confermato la necessità che Org_6
sia dato ulteriore seguito ai percorsi psicologici avviati dai genitori.
Inoltre nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di depositata il 23-10- Persona_3
2023 emerge una situazione di disagio e difficoltà dei minori nell'incontro con il padre anche con manifestazioni di insofferenza manifestati da quest'ultimi (in particolare, come detto, è stata allegata una lettera a firma di con la quale emerge la difficoltà di interazione con il padre il quale è Per_1 associato a “brutti ricordi”: cfr. doc. cit.).
Il collegio, quindi, condivide quanto indicato dalla CTU secondo la quale per ricostruire i rapporti paterni con i figli occorre accompagnare la relazione favorendo “…una gradualità nella conoscenza reciproca, che escluda il rischio di vivere l'altro genitore come persecutorio, bensì consenta l'espressione del piacere dei minori di stare col papà, senza sensi di colpa, vissuti di tradimento o paura di essere allontanati dall'altro genitore. Pertanto, la Ctu auspica l'avvio di visite padre-figli, almeno una volta a settimana, dapprima presso il Polo per la Famiglia del Comune competente (nei primi tre-quattro mesi) e, poi, in presenza di operatori dei S.S. competenti, che medino tra le parti e garantiscano, da un lato, l'effettivo svolgersi degli incontri e, dall'altro, monitorino la qualità del legame genitore-minore…”
10 R.G. n. 4056/2019
Il supporto degli operatori sociali è necessario per far recuperare la figura maschile nel rapporto genitoriale che, seppur presente nei fatti, è percepita dai minori come assente e carente.
3.3. Il collegio ritiene quindi che debba essere confermato quando disposto in corso di giudizio circa la disciplina degli incontri tra il padre e i figli in spazi neutri per un periodo di almeno 12 mesi, incontri monitorati dai competenti Servizi Sociali con invito alle parti di attivare ed implementare immediatamente percorsi di rafforzamento della genitorialità e di supporto psicologico presso gli enti competenti.
In caso di condotte disfunzionali manifestate dai genitori, i Servizi Sociali dovranno immediatamente riferire le circostanze alla competente Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni per all'attivazione di procedure per la limitazione della capacità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss c.c,.
I Servizi Sociali, cui è affidato il compito di monitorare il nucleo materno e paterno, dovranno inoltre relazionare il Giudice Tutelare ogni quadrimestre nel periodo di monitoraggio suddetto nell'ambito delle relative funzioni di controllo e verifica dei rapporti genitoriali a tutela dei figli minori.
Solo all'esito della verifica da parte dei S.S. competenti per territorio e previo accordo tra le parti, potranno essere liberalizzate le visite secondo il calendario indicato dalla CTU alle pagine 55 e
56 della relazione che di seguito si riporta: il padre potrà permanere con i minori il “lunedì ed il venerdì di ogni settimana dalle 18.00 alle ore 21.00; • nel periodo di Natale, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• nel periodo di
Pasqua dal sabato precedente al giorno di Pasqua al giorno di Pasqua o dalla sera della domenica di Pasqua al lunedì in Albis sempre secondo la regola dell'alternanza; • per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da concordare padre-figlia entro il 30 maggio ovvero, ad anni alterni;
• il compleanno del minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro • il compleanno e l'onomastico dei genitori con l'uno o l'altro genitore;
• il compleanno e l'onomastico dei nonni materni con il genitore materno;
• la festa del papà con il papà, la festa della mamma con la mamma”.
4. Sulla domanda di mantenimento dei figli minori.
E' incontestato come i figli minori siano collocati presso la madre e che, pertanto, sussistono i presupposti per determinare l'obbligo in capo al genitore non collocatario di contribuire al relativo mantenimento secondo i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti
11 R.G. n. 4056/2019
reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, oppure svolgere la propria capacità lavorativa in via di fatto).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che tale obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori da corrispondere da parte del genitore non domiciliatario in via preferenziale tenendo però conto dei tempi di permanenza dei medesimi presso gli stessi nonché dei criteri contenuti nell'art. 337 ter c.c.
e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
Nel caso in trattazione, per quanto attiene alla capacità lavorativa e reddituale del
[...]
questi è titolare di redditi da lavoro dipendente con la soc. dal Pt_1 Organizzazione_7
2001 con reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro 26.393,62 per l'anno 2016; euro 25.397,03 per l'anno 2017, euro 24.104,46 per l'anno 2018.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, emergeva quindi il percepimento di un reddito mensile netto pari ad euro 1.672,26, euro 1.304,65 a fronte di pignoramenti ed euro 1.582,88
(cfr. buste paga del novembre 2018, marzo 2019 e maggio 2021). Inoltre, nel corso del giudizio è stato depositata certificazione unica per l'anno 2021 dalla quale emerge il percepimento di un reddito complessivo lordo di euro 22.243,48 ed euro 24.423,38 per l'anno di imposta 2022 (doc. dep. 24-10-
2023 e 24-12-2023).
La presenza di carichi per pignoramenti e/o il percepimento di somme a titolo di finanziamento non esclude che la capacità reddituale e lavorativa possa essere destinata in via preferenziale al mantenimento dei figli secondo le direttive normative sopra citate.
Di contro la posizione reddituale della appare sperequata in quanto risulta Controparte_7
la presenza di una sommatoria di redditi del nucleo familiare con i minori pari ad euro 9.633,00 (cfr. attestazione emessa in data 7-2-2023).
Pertanto, il collegio, contemperando le situazione delle parti e tenendo conto come la crescita dei figli minori rispetto al tempo della separazione e dell'istaurazione del presente giudizio rispetto
12 R.G. n. 4056/2019
all'attuale situazione reddituale del genitore non domiciliatario, ritiene la presenza delle condizioni per rideterminare la debenza dell'assegno di mantenimento per i tre figli minori nella somma di euro
840,00 (280,00 a minore), oltre il 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019.
5. La natura della controversia e delle posizioni giuridiche, l'accoglimento parziale delle richieste delle parti, nonché il rigetto delle istanze avanzate dalle parti nel procedimento incidentale,
e il parziale accoglimento in relazione alla disciplina dei rapporti economici tra le parti, determina la presenza delle condizioni per addivenire alla compensazione integrale delle spese processuali tra le part con riferimento al procedimento principale ed incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia
R.g.n. 4056/2019 come innanzi proposta, così provvede:
- Accoglie le domande e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a AP (NA) il 9-3-1986.
- affida i figli minori (n. 14-2-2011), (n. 29-10-2014) e (n. 9-10-2015) in Per_1 Per_2 CP_2
via esclusiva alla madre con la quale sono domiciliati;
la madre può adottare in via esclusiva le decisioni urgenti in materia di rilascio documentazione anagrafica per la minore, sanitaria, di cura e scolastica per i figli nell'ambito dell'indirizzo comune fissato da entrambi i genitori e previa informativa al padre;
- prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei figli minori;
- invita le parti ad attivare percorsi di rafforzamento delle loro competenze genitoriali secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che il padre possa incontrare i figli minori secondo quanto previsto in parte motiva al paragrafo 3.3. che espressamente si richiama;
- dispone che i Servizi sociali competenti per il territorio di attuale domicilio dei minori presso la madre collocataria (Comune di ), provvedano a monitorare i rapporti tra il padre e i Persona_3 figli minori nonché a vigilare per mesi 12 sull'andamento delle visite del padre ai figli;
in caso di condotte disfunzionali, i detti S.S. dovranno riferire immediatamente alla competente Procura della
Repubblica per l'eventuale attivazione delle procedure intese alla verifica della capacità genitoriale e alla relativa limitazione ex art. 330 e ss c.c.;
- onera i competenti Servizi Sociali di attivare ogni necessario intervento di sostegno alla genitorialità
e di supporto psicologico, in considerazione anche dell'età dei minori, relazionando
13 R.G. n. 4056/2019
quadrimestralmente al Giudice Tutelare per l'attivazione delle relative funzioni di vigilanza durante il periodo di monitoraggio sopra indicato;
- stabilisce che contribuisca al mantenimento dei figli minori , e Parte_1 Per_1 Per_2
previa corresponsione di un assegno mensile di euro=840,00=,ossia euro 280,00 a figlio, da CP_2
versare alla entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale Controparte_1
sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate come previsto e
Orga disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal presso l'intestato Tribunale in data 25-10-
2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali come disposto in parte motiva;
- Dispone l'invio della presente sentenza al Giudice Tutelare e ai Servizi Sociali del Comune di
[...]
per quanto indicato nella presente sentenza;
Per_3
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di CAIVANO (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 142 parte 2, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010).
Così deciso in Aversa, in data 2-2-2024
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio Spezzaferri La Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Maurizio Spezzaferri - Giudice rel. -
nel procedimento R.G. n. 4056/2019 avente ad oggetto “divorzio contenzioso” ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...] (C. F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
al C.so Umberto n.120, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Silvia Bianco presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta al Largo Daniel Bovet n.1, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa da procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dall'avv. Luisa Durazzano, con studio in 81100 – Caserta alla Via M. Ruta n°46, dove elettivamente elegge domicilio.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.G. n. 4056/2019
CONCLUSIONI
Per le parti: come da note scritte depositate nel termine fino al 25-10-2023 in sostituzione dell'udienza del 25-10-2023, che espressamente si richiamano;
Per il P.M.: appone il visto telematico in data 10-11-2023 esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio
Con ricorso depositato in data 30-3-2019 il ricorrente nel premettere di aver Parte_1
contratto matrimonio in NO (NA) con la IG.ra e che dalla loro unione erano Controparte_1
nati tre figli nato a [...] il 14.02 2011, n. il 29-10-2014 a Persona_1 Persona_2
Frattamaggiore (NA) e n. a Frattamaggiore (NA) il 09.10.2015), deduceva come, a CP_2
seguito di ricorso congiunto per separazione personale depositato avanti al Tribunale di AP Nord rubricato al numero di R.G. 6444/2017, i ricorrenti erano comparsi in data 15-9-2017 innanzi al
Presidente delegato, il quale raccolta la loro volontà di riportarsi alle condizioni indicate nel ricorso ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava di riferire in camera di conIGlio per la omologazione;
che il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in data 28-9-2017, pronunciava decreto di omologa della separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni concordate dagli stessi.
Si deduceva inoltre che dall'epoca della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e pertanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3 lett. b L.898/70 e successive modifiche.
Senonché dopo l'omologazione della separazione, il ricorrente aveva avuto difficoltà ad esercitare la propria responsabilità genitoriale poiché non era stato messo in condizione di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori i cui incontri, nel corso del tempo, erano diventati difficili e problematici;
in particolare , da un lato, aveva mostrato un rifiuto totale Per_1
della presenza fisica e affettiva del padre, dall'altro, anche le bimbe avevano iniziato a mostrare disinteresse agli incontri tanto da non gradire neanche che il padre le prelevasse a scuola;
il ricorrente lamentava inoltre l'atteggiamento non collaborativo della IG.ra che lo aveva costretto a CP_1
rivolgersi ai Carabinieri e, di conseguenza, a sporgere querela, oltre che al vano tentativo di cercare di risolvere il problema relativo alle frequentazioni dei minori, invitando la resistente a seguire un percorso psicologico unitamente ai minori;
si lamentava dunque la sussistenza di un condizionamento della madre nel rapporto padre-figli, poiché ella manifestava solo formalmente, collaborazione per le frequentazioni con il padre ma di fatto non le incentivava. Il ricorrente inoltre precisava di essere
2 R.G. n. 4056/2019
dipendente della soc. con sede in NO (NA) e di avere un Controparte_3
reddito ridotto rispetto a quello degli anni 2018 e 2017 (come si evince dal CUD 2019, il reddito relativo all'anno 2018 è pari ad € 24104,46 al lordo delle trattenute. Tanto è che il reddito mensile. che era mediamente pari ad € 1600,00- 1800,00 comprensivo di assegni familiari corrispondenti ad €
268,32, si era ridotto ad € 1304,65 (cfr. busta paga mese Marzo 2019 CUD2019-2018 e 2017- documento n.5e6); aggiungeva infine che riguardo la situazione reddituale della resistente,
Org_ quest'ultima era intestataria di una vettura e godeva di diversi benefici ovvero sussidi (carta
REI, bonus figli) il cui ammontare era pari a circa 380,00 euro mensile per i tre figli ed € 1840,00 annuo per Bonus terzo figlio (circa 141,30x 13euro al mese).
Inoltre la percepiva in media € 1321,00 compreso l'assegno di mantenimento e a CP_1
fronte di ciò, si richiedeva l'acquisizione d'ufficio della relativa certificazione presso gli enti preposti
Org_ alla corresponsione dei predetti sussidi ( ); infine doveva essere valutata la giovane età della resistente, la quale era in possesso di capacità personali e professionali ( diploma di scuola superiore
–diploma di consulente del lavoro) per poter svolgere un'attività lavorativa da cui trarre un discreto reddito ovvero procurarsi autonomamente le risorse necessarie al suo mantenimento.
Pertanto, per tutto quanto premesso e dettagliatamente riportato in ricorso, il IG.
[...] richiedeva all'intestato Tribunale di AP Nord che fosse pronunciata la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25.09.2010 tra i coniugi e Parte_1 [...]
in NO (NA) con quanto di seguito riportato: CP_1
- accertare, previa CTU, la condotta alienante della IG.ra finalizzata ad ostacolare il CP_1
corretto svolgimento delle modalità di affidamento e l'esercizio della genitorialità da parte del IG.
, disporre l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori , e con Pt_1 Per_1 CP_2 Per_2
collocazione privilegiata c/o il padre, assegnando la casa coniugale al ricorrente e al contempo disporre il calendario di incontri madre/figli nella modalità indicata in ricorso;
Quanto alle statuizioni accessorie:
- 1) In subordine, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata c/o il padre, attribuendo l'attuale casa coniugale al ricorrente e al contempo disporre il calendario di incontri madre/figli nella modalità indicata in ricorso;
- 2) In via sempre subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere di confermare l'affidamento condiviso con collocazione dei minori presso la madre, disporre una diversa modalità e tempistica delle frequentazioni del padre, tenuto conto di quanto esposto in premessa in relazione a tale aspetto;
- 3) In ordine al mantenimento dei minori, disporre, nella previsione di cui al punto 1 e 2 delle suindicate conclusioni, a carico della IG.ra , l'onere di contribuire al mantenimento dei CP_1
3 R.G. n. 4056/2019
minori mediante il pagamento di un assegno di importo pari ad euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile come per legge oltre spese straordinarie al 50%;
- 4) In ordine al mantenimento dei minori, nella previsione di cui al punto 3 delle suindicate conclusioni, disporre a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento di un assegno di importo pari ad euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile come per legge oltre spese straordinarie al 50%
-5) infine stabilire, in ordine all'arredo coniugale, acquistato interamente dal ricorrente con finanziamento prima del matrimonio, che tutti mobili costituiti da camera da letto(letto, Org_2
armadio comodini, mobile cassettiera) cucina completa di elettrodomestici, soggiorno costituito da parete attrezzata, divano e tavolino, nonché i condizionatori installati nella stanza adibita a cucina
e camera da letto, potranno restare nella disponibilità della IG.ra nella casa coniugale CP_1 previo pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 30.000,00, sorta capitale del finanziamento ottenuto dal ricorrente di cui è ancora parzialmente debitore.
- 6) Di non prevedere alcun assegno divorzile in favore della resistente per i motivi dedotti in premessa.
Fissata udienza presidenziale per il giorno 18-12-2019 anticipata al 21-10-2019, mediante memoria di costituzione dell'11-10-2019, si costituiva la resistente la quale, nel Controparte_1 contestare in fatto e in diritto le avverse richieste, evidenziava come l'affectio familiaris era stata minata dai comportamenti violenti e prevaricatori del ricorrente dentro e fuori le mura domestiche.
Difatti la resistente con i figli era stata costretta a lasciare la casa coniugale per preservare l'incolumità fisica propria e dei figli minori, i quali avevano assistito alle ripetute aggressioni e vessazioni domestiche operate dal padre. Richiedeva quindi l'aumento dell'assegno di mantenimento per i tre figli ad euro 1000,00 oltre agli assegni familiari con adozione di ogni misura preventiva e di sicurezza che consentisse le visite del padre ai minori in maniera sicura e controllata.
Fallito il tentativo di riconciliazione e sentite le parti, il Presidente f.f. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21-10-2019 e, mediante ordinanza del 6-11-2019, confermava i provvedimenti adottati in sede in sede di omologa della separazione consensuale invitando le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti (NO); prescriveva inoltre ai genitori di indirizzare il minore ad una terapia di sostegno psicologico Per_1
Orga presso l' territorialmente con presa a carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi
Sociali di NO e e relativo monitoraggio dei rapporti genitoriali. Persona_3
Veniva inoltre fissata udienza dinnanzi al GI per il 22-4-2020.
4 R.G. n. 4056/2019
Trattato il giudizio, sollecitati i S.S. del in merito all'invio delle Controparte_4
relazioni di monitoraggio, con ordinanza del 23-4-2021 venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con rinvio della causa al 27-10-2021.
In data 28-10-2021 veniva aperto proposto dal ricorso ex art. 709 ter c.p.c., Parte_1
iscritto al sub-procedimento cautelare RG 4056-1/2019, con cui richiedeva, previo accertamento tecnico, l'adozione di ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso previa modifica dei provvedimenti in vigore, con ammonimento della IG.ra stante la gravità delle inadempienze e del pregiudizio Controparte_1
arrecato ai minori con previsione del risarcimento dei danni, da determinarsi secondo equità, a carico della resistente nei confronti dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 CP_2
All'esito dell'udienza del 28-10-2021 e visto il citato ricorso ex art. 709 ter c.p.c., veniva fissata udienza in data 1-12-2021 per la comparizione delle parti.
Successivamente in data 15-11-2021 si costituiva nel sub-procedimento la IG.ra CP_1
contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, poiché ritenuto assolutamente
[...]
infondato in fatto ed in diritto;
deduceva come l'ordinato percorso psicologico si fosse esaurito confermando la ritrosia dei figli minori a passare del tempo da soli con il padre;
ritrosia non ascrivibile al comportamento della stessa, ma ai comportamenti ambigui, ondivaghi, despoti e violenti del ricorrente che nel tempo aveva letteralmente terrorizzato i figli, che non accettavano di restare Pt_1
da soli con lui;
sulla scorta di quanto altro dedotto e documentato, richiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, il versamento delle somme previste per il mantenimento dei figli, anche in via di conguaglio, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Sentite le parti, veniva disposta CTU tecnica con nomina della dott.ssa , la Persona_4
quale depositava in data 4-7-2022 la relazione peritale acquisita nel procedimento sub 1 e all'udienza del 14-9-2022 il Giudice fissava udienza al 9-11-2022 per la trattazione in presenza dei giudizi R.g.
n. 4056 /2019 + R.g. n. 4506-1/2019.
Successivamente, mediante ordinanza del 4-12-2022, dandosi atto della rinuncia da parte di alle domande di risarcimento del danno e ammonimento avanzate nei confronti di Parte_1 [...]
si disponeva, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, che il padre potesse CP_1
esercitare il diritto/dovere di visita ai figli - , e - a mezzo incontri, in luoghi Per_1 Per_2 CP_2
neutri, alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di con invito ai coniugi Persona_3
ad intraprendere, in maniera congiunta, un percorso di rafforzamento e sostegno delle capacità genitoriali e di sostegno psicoterapico per i figli minori;
inoltre veniva dichiarata inammissibile la domanda di restituzione somme avanzata da con rigetto della richiesta risarcitoria. Controparte_1
5 R.G. n. 4056/2019
Definito il giudizio incidentale nel senso sopra riassunto, il giudizio principale veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 24-10-2023.
Mutato il GI con il subentro dello scrivente al precedente giudice, mediante ordinanza del 31-
10-2023, il procedimento era assegnato in decisione con concessione ex art. 190 c.p.c. dei termini di giorni 60 + 20 per il deposito degli scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
LA DECISIONE
1. La domanda di divorzio è fondata e pertanto merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè il decreto di omologa con il quale era stata omologata la separazione alle condizioni indicate nel ricorso per separazione consensuale, con comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato in data 15-9-2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nell'anno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente delegato della separazione (15-9-2017), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970.
Dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente, è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia, confermata anche da quanto dichiarato da questi ultimi in sede presidenziale (cfr. Verbale dell'udienza del 21-10-2019 nonché relazione dei Servizi
Sociali acquisite in atti e della CTU che attesta l'evidente frattura di ogni comunione di vita e di sentimenti tra le parti)
Invero, la situazione di grave e irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi né risulta eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
3. Circa il regime di affido, domiciliazione e modalità di visite dei minori (14-2- Per_1
2011), (n. 29-10-2014) e (n. 9-10-2015). Per_2 CP_2
6 R.G. n. 4056/2019
Come è noto, se è vero che con la riforma del 1996 il legislatore ha inteso, nell'ottica della piena realizzazione del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità, rendere residuale l'ipotesi dell'affidamento esclusivo, è altrettanto vero che la Corte di Cassazione, chiamata ad interpretare la regola generale prevista dal nuovo 155 bis c.c., ha affermato il principio di diritto in virtù del quale, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi nel caso in cui la sua applicazione in concreto risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
ciò con una IGnificativa conseguenza: occorre, infatti, che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo sia sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 26587/09 e n.
16593/08).
Al riguardo la CTU dott.ssa ha accertato come sebbene “entrambi i genitori Persona_4 sono ritenuti moderatamente idonei all'espletamento delle funzioni genitoriali” la madre rappresenta la figura di riferimento per i minori. “…Il padre mostra delle potenziali risorse le quali hanno necessità di essere rafforzate al fine di ricostruire un rapporto con in minori in una fase, attuale, di stallo.” (cfr. pag. 52 e ss rel dep. 6-7-2022).
A fronte di tale verifica tecnica, che correttamente non ha determinato l'istaurazione di procedimenti limitatiti della responsabilità genitoriale anche su impulso del PM, devono esaminarsi i fatti emersi in corso di giudizio con riferimento precipuo agli effetti delle condotte dei genitori nei confronti dei figli.
3.1. Ebbene, a parte ogni valutazione circa l'ammissibilità della produzione documentale effettuata da parte resistente a corredo della comparsa conclusionale, agli atti di causa risulta come il ricorrente fosse stato imputato per reati di maltrattamento in famiglia eseguiti con violenza e ingiurie nei confronti della moglie e in presenza dei figli minori (cfr. richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica del 29-4-2019 per condotte tenute nell'anno 2011 e 2018: doc. in produzione analogica di parte resistente;
tale richiesta risulta aver attivato il procedimento penale concluso con il dispositivo di condanna emesso il 16-11-2023 dal Giudice Penale con il quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione).
Questo costituisce un elemento da valutare in uno al rifiuto dei figli di incontrare da soli, ossia senza la presenza rassicurante della madre, l'altro genitore.
Nell'ultima relazione di aggiornamento depositata il 23-10-2023 dall' Controparte_5
distratto 18, le Psicologhe dott.sse Vitale e hanno riferito che, a seguito dell'osservazione dei CP_6
rapporti di con il padre, il minore ha ribadito di non voler incontrare il padre pronunciando Per_1
frasi “non voglio alcun rapporto con lui, ho ricevuto violenze e non voglio averci a che fare, ha segnato la mia infanzia e turbato la mia serenità”; inoltre, l'assistente sociale, dott.ssa Angela Gnasso
7 R.G. n. 4056/2019
del Comune di ha evidenziato come , durante gli incontri protetti, si è mostrato Persona_3 Per_1
“molto provato e agitato chiudendosi in un silenzio assordante e non interagendo affatto con il padre”; il minore ha consegnato all'operatrice una lettera scritta ove conferma il proprio disagio di incontrare il padre (cfr. doc. dep. 23-10-2023).
Pertanto il collegio ritiene, allo stato degli atti, che sia opportuno prevedere un regime di affido esclusivo dei minori alla madre proprio per assicurare e tutelare questi ultimi rispetto alla mancanza di comunicazione esistente ancora oggi tra i genitori, come di seguito si passa ad esplicitare, in accoglimento parziale delle conclusioni rese dalla CTU.
All'esito dell'osservazione delle dinamiche relazionali tra i minori e i genitori con somministrazione di allegati test della personalità, si è accertato una moderata cooperazione dell'interazione della coppia genitoriale che ha evidenziato anche una difficoltà della gestione emotiva del loro contatto.
La CTU, seppure abbia richiamato la possibilità di prevedere l'affido congiunto dei minori ai genitori, ha indicato anche come sia praticabile ed efficace tale regime solo a seguito di esito positivo dei percorsi di sostegno per i genitori, finalizzati ad evitare un ulteriore coinvolgimento dei figli nella crisi genitoriale.
Tale condivisibile affermazione porta il collegio a ritenere come, al momento, sia necessario prevedere, come detto, un regime di affido esclusivo dei minori alla madre e questo proprio perché permane una situazione di grave crisi tra i genitori dovuta al loro rapporto conflittuale e violento durante la convivenza familiare.
E' necessario, pertanto, prima di considerare il regime di affido congiunto, attendere l'esito positivo dei già attivati percorsi di sostegno della genitorialità che porti ciascuna delle parti ad elaborare i vissuti perturbanti (paure, rabbia) rafforzando il superamento di quelle dinamiche disfunzionali (squalifica, triangolazione), che hanno inficiato il rapporto genitore-figli, con potenziamento delle dinamiche relazionali, rese così più funzionali ai fini dell'esercizio della reciproca responsabilità genitoriale.
Tali conclusioni sono state nella sostanza condivise anche dagli CTP delle parti, come si osserva nelle osservazioni depositate in data 6-7-2022 dalle quale emerge una condivisione delle conclusioni peritali sotto l'aspetto della necessità di supportare le parti e i minori nella ulteriore fase di gestione dei rapporti personali.
Prendono inoltre rilievo gli accertamenti peritali svolti dalla CTU anche con riferimento alla presenza di anomalie nello svolgimento del ruolo genitoriale e, in quest'ambito di accertamento, è emerso in particolare quanto segue.
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“…La IGnora alla prova dell' ottiene un punteggio pari a 57 che secondo i valori di Org_4
riferimento, indicati dagli Autori si collocherebbe ad una competenza Per_5 Per_6 Per_7
genitoriale moderata. Dalla valutazione delle Capacità genitoriali del la Sig.ra Per_8 CP_1
mostra , come appena descritto, una buona capacità nello svolgere il ruolo e la funzione genitoriale che tendono, allo stato attuale, ad includere l'altro genitore favorendo una migliore interazione tra la diade padre-figli. Al parent Stress Index la Sig.ra possiamo indicare un'assenza di CP_1 situazioni pregiudizievoli che possano compromettere ed inficiare l'esercizio della genitorialità…
Il Signor alla prova dell'APS I ottiene un punteggio pari a 61 che secondo i valori di Pt_1
riferimento indicati degli autori si collocherebbe ad una competenza Per_5 Per_6 Per_7 genitoriale moderatamente buona… Dalla valutazione delle capacità genitoriali secondo il modello
CISMAI il Sig.re mostra, come appena descritto, una moderata capacità nello svolgere il ruolo Pt_1
e la funzione genitoriale, sono state rilevate maggiori criticità nella relazione con i minori e nella gestione del rifiuto da parte di quest'ultimi…”(cfr. pagg. 51 e 52 della citata relazione).
Quanto sopra riportato non è stato oggetto di motivate contestazioni dei CTP i quali, come sopra indicato, propendono per la condivisione della relazione proprio con riferimento alla capacità genitoriale delle parti e della previsione di un regime di affido dei minori proprio per realizzare il diritto dei minori alla cogenitorialità.
Deve anche dirsi come, al momento, debba propendersi per il regime di affido esclusivo anche in considerazione del fatto che, come emerge dalla nota del 30-3-2023 dell' Organizzazione_5
(dep, 3-4-2023), a seguito delle disposizioni emesse nel corso del giudizio, le parti
[...]
sono state avviate, unitamente ai minori, ai percorsi di supporto psicologico necessari nel quadro del recupero del rapporto genitoriale al fine di consentire la ripresa degli incontri tra il padre e i figli minori: al momento gli interventi non hanno portato ancora ai risultati sperati, come emerge dalla relazione di aggiornamento sopra già citata e depositata dai S.S. in data 23-10-2023.
Tenendo conto dello avvio dei percorsi sopra indicati, appare opportuno quindi disporre che la resistente domiciliataria dei minori, adotti in via esclusiva le decisioni urgenti Controparte_1
in materia di rilascio documentazione anagrafica per la minore, sanitaria, di cura e scolastica per i figli nell'ambito dell'indirizzo comune fissato da entrambi i genitori e previa informativa al padre.
3.2. Circa la regolarizzazione delle visite padre/figli.
Emerge dagli atti e dall'esito delle operazioni peritali come il rapporto tra il padre e i figli minori è molto “rigido” come definito dalla CTU nella relazione citata senza che il primo abbia mostrato capacità di gestire il rifiuto dei minori ad incontrarlo senza la sicura presenza della madre.
Dalle osservazioni dei relativi rapporti, è emerso quanto segue: “…Riguardo il rapporto tra il padre e il minore il livello di cooperazione appare basso: anche quando rivolge delle Persona_1
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domande al figlio, il Sig.re fatica ad accettare il rifiuto e cerca insistentemente di passare Pt_1
quindi ad altro. dal canto suo limita le risposte a quelle domande che toccano degli aspetti Per_1
strettamente concreti (luoghi di ritrovo, date di visite). I sentimenti mostrati dal minore sono Rabbia
e sfiducia. Il IG.re appare alternativamente rigido “deve uscire con me” del tutto rinunciatario Pt_1
“sei tu che non vuoi stare con papà”, non sembra in grado di assumere una posizione di guida equilibrata nei confronti del figlio.
Dall'osservazione della diade padre-minore emerge un livello di cooperazione Persona_2
intermittente: il padre esplora il vissuto di ma fatica ad accettare vissuti di rifiuto . Per_2 Per_2
si mostra capace di indicare e criticare i comportamenti del padre. Il IG.re appare più Pt_1
concentrato e incentrato anche se tende a riportare eventi non riguardante la minore.
Dall'osservazione della diade padre-minore livello di cooperazione appare moderato: CP_2
il padre esplora il vissuto di e tende ad accogliere il rifiuto della minore seppur presentando CP_2
in particolare momenti una posizione di rigidità. si pone meno critica verso il padre ma CP_2 sempre in una posizione difensiva da richiedere l'aiuto della madre, inserendola nel colloquio.” (pag.
53 e ss della citata rel. CTU).
Tale situazione di rifiuto da parte di e di difficoltà degli incontri dei tre figli minori Per_1 con il padre è stata registrata anche nella citata relazione inviata dall' del 23-10- Organizzazione_5
2023 (dep. 23-10-2023) con cui le Psicologhe hanno confermato la necessità che Org_6
sia dato ulteriore seguito ai percorsi psicologici avviati dai genitori.
Inoltre nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di depositata il 23-10- Persona_3
2023 emerge una situazione di disagio e difficoltà dei minori nell'incontro con il padre anche con manifestazioni di insofferenza manifestati da quest'ultimi (in particolare, come detto, è stata allegata una lettera a firma di con la quale emerge la difficoltà di interazione con il padre il quale è Per_1 associato a “brutti ricordi”: cfr. doc. cit.).
Il collegio, quindi, condivide quanto indicato dalla CTU secondo la quale per ricostruire i rapporti paterni con i figli occorre accompagnare la relazione favorendo “…una gradualità nella conoscenza reciproca, che escluda il rischio di vivere l'altro genitore come persecutorio, bensì consenta l'espressione del piacere dei minori di stare col papà, senza sensi di colpa, vissuti di tradimento o paura di essere allontanati dall'altro genitore. Pertanto, la Ctu auspica l'avvio di visite padre-figli, almeno una volta a settimana, dapprima presso il Polo per la Famiglia del Comune competente (nei primi tre-quattro mesi) e, poi, in presenza di operatori dei S.S. competenti, che medino tra le parti e garantiscano, da un lato, l'effettivo svolgersi degli incontri e, dall'altro, monitorino la qualità del legame genitore-minore…”
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Il supporto degli operatori sociali è necessario per far recuperare la figura maschile nel rapporto genitoriale che, seppur presente nei fatti, è percepita dai minori come assente e carente.
3.3. Il collegio ritiene quindi che debba essere confermato quando disposto in corso di giudizio circa la disciplina degli incontri tra il padre e i figli in spazi neutri per un periodo di almeno 12 mesi, incontri monitorati dai competenti Servizi Sociali con invito alle parti di attivare ed implementare immediatamente percorsi di rafforzamento della genitorialità e di supporto psicologico presso gli enti competenti.
In caso di condotte disfunzionali manifestate dai genitori, i Servizi Sociali dovranno immediatamente riferire le circostanze alla competente Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni per all'attivazione di procedure per la limitazione della capacità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss c.c,.
I Servizi Sociali, cui è affidato il compito di monitorare il nucleo materno e paterno, dovranno inoltre relazionare il Giudice Tutelare ogni quadrimestre nel periodo di monitoraggio suddetto nell'ambito delle relative funzioni di controllo e verifica dei rapporti genitoriali a tutela dei figli minori.
Solo all'esito della verifica da parte dei S.S. competenti per territorio e previo accordo tra le parti, potranno essere liberalizzate le visite secondo il calendario indicato dalla CTU alle pagine 55 e
56 della relazione che di seguito si riporta: il padre potrà permanere con i minori il “lunedì ed il venerdì di ogni settimana dalle 18.00 alle ore 21.00; • nel periodo di Natale, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• nel periodo di
Pasqua dal sabato precedente al giorno di Pasqua al giorno di Pasqua o dalla sera della domenica di Pasqua al lunedì in Albis sempre secondo la regola dell'alternanza; • per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da concordare padre-figlia entro il 30 maggio ovvero, ad anni alterni;
• il compleanno del minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro • il compleanno e l'onomastico dei genitori con l'uno o l'altro genitore;
• il compleanno e l'onomastico dei nonni materni con il genitore materno;
• la festa del papà con il papà, la festa della mamma con la mamma”.
4. Sulla domanda di mantenimento dei figli minori.
E' incontestato come i figli minori siano collocati presso la madre e che, pertanto, sussistono i presupposti per determinare l'obbligo in capo al genitore non collocatario di contribuire al relativo mantenimento secondo i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti
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reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, oppure svolgere la propria capacità lavorativa in via di fatto).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che tale obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori da corrispondere da parte del genitore non domiciliatario in via preferenziale tenendo però conto dei tempi di permanenza dei medesimi presso gli stessi nonché dei criteri contenuti nell'art. 337 ter c.c.
e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
Nel caso in trattazione, per quanto attiene alla capacità lavorativa e reddituale del
[...]
questi è titolare di redditi da lavoro dipendente con la soc. dal Pt_1 Organizzazione_7
2001 con reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro 26.393,62 per l'anno 2016; euro 25.397,03 per l'anno 2017, euro 24.104,46 per l'anno 2018.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, emergeva quindi il percepimento di un reddito mensile netto pari ad euro 1.672,26, euro 1.304,65 a fronte di pignoramenti ed euro 1.582,88
(cfr. buste paga del novembre 2018, marzo 2019 e maggio 2021). Inoltre, nel corso del giudizio è stato depositata certificazione unica per l'anno 2021 dalla quale emerge il percepimento di un reddito complessivo lordo di euro 22.243,48 ed euro 24.423,38 per l'anno di imposta 2022 (doc. dep. 24-10-
2023 e 24-12-2023).
La presenza di carichi per pignoramenti e/o il percepimento di somme a titolo di finanziamento non esclude che la capacità reddituale e lavorativa possa essere destinata in via preferenziale al mantenimento dei figli secondo le direttive normative sopra citate.
Di contro la posizione reddituale della appare sperequata in quanto risulta Controparte_7
la presenza di una sommatoria di redditi del nucleo familiare con i minori pari ad euro 9.633,00 (cfr. attestazione emessa in data 7-2-2023).
Pertanto, il collegio, contemperando le situazione delle parti e tenendo conto come la crescita dei figli minori rispetto al tempo della separazione e dell'istaurazione del presente giudizio rispetto
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all'attuale situazione reddituale del genitore non domiciliatario, ritiene la presenza delle condizioni per rideterminare la debenza dell'assegno di mantenimento per i tre figli minori nella somma di euro
840,00 (280,00 a minore), oltre il 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019.
5. La natura della controversia e delle posizioni giuridiche, l'accoglimento parziale delle richieste delle parti, nonché il rigetto delle istanze avanzate dalle parti nel procedimento incidentale,
e il parziale accoglimento in relazione alla disciplina dei rapporti economici tra le parti, determina la presenza delle condizioni per addivenire alla compensazione integrale delle spese processuali tra le part con riferimento al procedimento principale ed incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia
R.g.n. 4056/2019 come innanzi proposta, così provvede:
- Accoglie le domande e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a AP (NA) il 9-3-1986.
- affida i figli minori (n. 14-2-2011), (n. 29-10-2014) e (n. 9-10-2015) in Per_1 Per_2 CP_2
via esclusiva alla madre con la quale sono domiciliati;
la madre può adottare in via esclusiva le decisioni urgenti in materia di rilascio documentazione anagrafica per la minore, sanitaria, di cura e scolastica per i figli nell'ambito dell'indirizzo comune fissato da entrambi i genitori e previa informativa al padre;
- prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei figli minori;
- invita le parti ad attivare percorsi di rafforzamento delle loro competenze genitoriali secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che il padre possa incontrare i figli minori secondo quanto previsto in parte motiva al paragrafo 3.3. che espressamente si richiama;
- dispone che i Servizi sociali competenti per il territorio di attuale domicilio dei minori presso la madre collocataria (Comune di ), provvedano a monitorare i rapporti tra il padre e i Persona_3 figli minori nonché a vigilare per mesi 12 sull'andamento delle visite del padre ai figli;
in caso di condotte disfunzionali, i detti S.S. dovranno riferire immediatamente alla competente Procura della
Repubblica per l'eventuale attivazione delle procedure intese alla verifica della capacità genitoriale e alla relativa limitazione ex art. 330 e ss c.c.;
- onera i competenti Servizi Sociali di attivare ogni necessario intervento di sostegno alla genitorialità
e di supporto psicologico, in considerazione anche dell'età dei minori, relazionando
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quadrimestralmente al Giudice Tutelare per l'attivazione delle relative funzioni di vigilanza durante il periodo di monitoraggio sopra indicato;
- stabilisce che contribuisca al mantenimento dei figli minori , e Parte_1 Per_1 Per_2
previa corresponsione di un assegno mensile di euro=840,00=,ossia euro 280,00 a figlio, da CP_2
versare alla entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale Controparte_1
sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate come previsto e
Orga disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal presso l'intestato Tribunale in data 25-10-
2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali come disposto in parte motiva;
- Dispone l'invio della presente sentenza al Giudice Tutelare e ai Servizi Sociali del Comune di
[...]
per quanto indicato nella presente sentenza;
Per_3
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di CAIVANO (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 142 parte 2, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010).
Così deciso in Aversa, in data 2-2-2024
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio Spezzaferri La Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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