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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2083/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio C.F._1
34 is. 195 presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PULLI CLEMENTINA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/06/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 22.03.2021, domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 74% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente
Commissione in data 20.08.2021, la quale lo riconosceva soggetto non invalido civile;
che pertanto aveva depositato in data 21/02/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. riconosceva l'invalidità civile nella misura del 56%.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'assegno di invalidità civile sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con CP_1
vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20/11/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
La causa viene in data odierna decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. 614/2021 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 56% (cinquantasei per cento).
2 Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno di invalidità civile nella misura del 74%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha riconosciuto parte ricorrente affetto dalle seguenti patologie: “Ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco in classe I^- II^ classe NYHA;
Limitazione funzionale della colonna vertebrale di circa 1/4 da spondilo-artrosi; Gonartrosi bilaterale con limitazione funzionale ai gradi estremi;
Piede piatto sinistro ed artralgia;
alluce valgo destro;
Insufficienza venosa cronica arti inferiori con varici (classe IIS) in terapia medica on demand ed elastocompressione ciclica;
Insufficienza respiratoria lieve;
Sindrome depressiva lieve non in trattamento”.
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata. Ad esempio, per quanto riguarda la patologia cardiologica il CTU riconosce che “La cardiopatia ipertensiva, che affligge il ricorrente, ben compensata dalla terapia farmacologica con l'antagonista recettoriale dell'angiotensina II;
per la paucità dei sintomi in corso di visita, sia per l'assenza in anamnesi di riferimenti clinico/sintomatologici a carico dell'apparato cardio-circolatorio, che escludeva il ben che minimo segno di stasi e/o sofferenza organica;
[...] viene confermata e rapportata ai cod. 402.4 classe funzionale 3 (ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco -Inv 21-30%) e ai cod. 6441/6442 (Miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve (NYHA I^ Inv.21-30) e moderata
(NYHA II^)-Inv 41-50%),); che appare equo valutarla al valore del 31% in relazione alla negatività dell'esame obiettivo dello specialista, all'ultima visita con ECG (marzo 2023), con assenza di segni di stasi periferica e confermati dalla visita esperita dallo scrivente e sulla base , che dei rre ECG presenti nel fascicolo elettronico, all'esame fondamentale per la classificazione NYHA, che si basa essenzialmente sull'eco-cardio-color-doppler, che nel caso de quo è datato 2010, dove lo specialista attestava in atto pz in I°-II° (prima -seconda) classe funzionale
NYHA, anche sulla base dei sintomi riferiti.”
3 Il CTU concludeva quindi: “Sulla base della documentazione Sanitaria presente nel fascicolo telematico a quella eseguita e soprattutto alle risultanze della visita medica esperita concludo affermando che le infermità attualmente riscontrate in di anni 59, valutate complessivamente sia in termini di Parte_1
concorrenza che di coesistenza ed ai sensi della L 118/71 e 18/80, e ai codici
ICD9 e DM 5.2.92; sono di entità tale da indurre il ricorrente in stato di invalidità al 65%, dal 01.07.2024; pertanto non compete l'assegno di invalidità civile.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 27/06/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido nella misura del 65%, a Parte_1
decorrere dal 01.07.2024
- Per effetto, rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
4 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23/12/2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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