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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TI CL, LA
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1671/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 37483-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 37483-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2528/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5004/2024, pronunciata il 3.12.2024 e depositata il 9.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_1 Spa contro il diniego di rimborso comunicato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per complessive euro 256,53 versata nell'anno 2010 e 2011 direttamente alla provincia di Monza e Brianza.
Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo di riformare la sentenza di primo grado in punto di mancato riconoscimento della carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione e di mancata prova da parte appellata in ordine alla quantificazione del rimborso in esame;
in subordine, chiedeva che venissero correttamente provate, attraverso l'esibizione delle fatture, le somme oggetto di rimborso ed eventualmente scomputate dalla somma oggetto di condanna gli importi dell'addizionale versata relativamente ai consumi relativi a POD fuori dalla competenza territoriale dell'Ufficio di Milano 2; di condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambe i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante.
Si costituiva Resistente_1 Spa la quale eccepiva la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Dogane anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte 7956/2025 anche per forniture inferiori ai 200 KW;
sulla asserita mancanza di prova, eccepiva la mancanza di contraddittorio sul punto e comunque la violazione del principio di leale collaborazione;
chiedeva di respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza indicata in epigrafe, la controversia veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza l'Ufficio delle Dogane, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere riconoscendo la spettanza del rimborso richiesto.
Questa Corte prende atto di quanto sopra e non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, tenuto conto della pronuncia in rito che definisce la controversia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TI CL, LA
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1671/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 37483-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 37483-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2528/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5004/2024, pronunciata il 3.12.2024 e depositata il 9.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_1 Spa contro il diniego di rimborso comunicato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per complessive euro 256,53 versata nell'anno 2010 e 2011 direttamente alla provincia di Monza e Brianza.
Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo di riformare la sentenza di primo grado in punto di mancato riconoscimento della carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione e di mancata prova da parte appellata in ordine alla quantificazione del rimborso in esame;
in subordine, chiedeva che venissero correttamente provate, attraverso l'esibizione delle fatture, le somme oggetto di rimborso ed eventualmente scomputate dalla somma oggetto di condanna gli importi dell'addizionale versata relativamente ai consumi relativi a POD fuori dalla competenza territoriale dell'Ufficio di Milano 2; di condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambe i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante.
Si costituiva Resistente_1 Spa la quale eccepiva la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Dogane anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte 7956/2025 anche per forniture inferiori ai 200 KW;
sulla asserita mancanza di prova, eccepiva la mancanza di contraddittorio sul punto e comunque la violazione del principio di leale collaborazione;
chiedeva di respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza indicata in epigrafe, la controversia veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza l'Ufficio delle Dogane, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere riconoscendo la spettanza del rimborso richiesto.
Questa Corte prende atto di quanto sopra e non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, tenuto conto della pronuncia in rito che definisce la controversia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi