TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 903/2023 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., C.F./P. IVA , con sede in 30020 Annone Parte_1 P.IVA_1
Veneto (VE), Via Quattro Strade n.38, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Amarù;
- attrice;
contro nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Corrado Micieli;
- convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 7 accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.2.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in forza dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cit.
Si riportano, di seguito, le conclusioni come formulate dalle parti.
Parte attrice: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F. a seguito della morte C.F._2
del marito (cf. , deceduto il 29.12.2006, ha accettato l'eredità, ivi Persona_1 C.F._3
compresa la quota di proprietà dell'immobile sito in AG EL Via San Nicola, così
catastalmente individuato: Comune di AG EL, Catasto Fabbricati, Foglio 30,
Particella 1947 Subalterno 3 Rendita 162,68, Categoria A3, Classe 2, Consistenza 5 vani, divenendone
proprietaria per la quota di 4/6; • ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza. In ogni caso: •
spese e competenze di lite interamente rifuse e distratte a favore dello scrivente procuratore”.
Parte convenuta: “a) Rigettare in toto la domanda attorea, sicchè infondata in fatto ed in diritto e non
provata; b) accertare e dichiarare che la IG.ra non ha accettato né tacitamente né Controparte_1
espressamente l'eredità di . Con vittoria di spese e compensi”. Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti Parte_1 Controparte_1
che la convenuta è erede del defunto coniuge , deceduto in data 29.12.2006. Persona_1
L'attrice rappresenta il proprio interesse a un siffatto accertamento evidenziando la necessità di trascrivere sui registri immobiliari l'accettazione dell'eredità per cui è causa al fine di procedere esecutivamente sull'immobile appartenente alla convenuta, rispetto al quale il G.E., già investito pagina 2 di 7 dell'esecuzione, ha evidenziato la carenza di continuità delle trascrizioni con conseguente impossibilità
di espropriare la quota di 4/6 pignorata dall'attrice, potendosi invece procedere sulla sola quota allo stato risultante come appartenente alla stessa in mancanza di atti che indichino l'avvenuta devoluzione alla di quanto appartenuto al defunto coniuge. CP_1
Specifica parte attrice, in particolare, che la convenuta, in forza dell'accettazione dell'eredità del coniuge sarebbe divenuta titolare, complessivamente, di 4/6 dell'immobile oggetto di pignoramento
(sito in AG EL, via San Nicola, catastalmente individuato al foglio 30, particella 1947
subalterno 3), del quale, invece, secondo le risultanze dei registri immobiliari, la risulta CP_1
titolare per una quota minore, e ciò proprio in ragione dell'assenza di trascrizione di atti di accettazione, anche tacita, dell'eredità di . Persona_1
Mediante la pronuncia richiesta, dunque, l'attrice intende ottenere un atto col quale far emergere nei registri immobiliari l'avvenuto trasferimento, mortis causa, della quota di proprietà di alla Persona_1
convenuta (sebbene solo in parte, essendovi altri soggetti chiamati all'eredità, e segnatamente i figli della convneuta e del , sì da procedere esecutivamente sulla intera quota (4/6) della e Per_1 CP_1
non già sulla sola quota (di 2/6) allo stato espropriabile.
A sostegno della pretesa l'attrice deduce che la ha presentato denuncia di successione, ha CP_1
operato la voltura catastatale, ed ha altresì disposto del bene interamente posseduto, unitamente ai propri figli, concedendolo in comodato a terzi.
La convneuta chiede il rigetto della domanda.
Evidenzia la convenuta: i) che la mera dichiarazione di successione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accettazione dell'eredità; ii) che non è stata operata alcuna voltura catastale a proprio nome;
iii)
che il comodato stipulato non implica alcun modo disposizione del bene ereditario, essendo già essa stessa titolare, pro quota, del bene e potendo quindi disporne.
pagina 3 di 7 Le prime due eccezioni sono certamente fondate.
È vero, in primo luogo, che la dichiarazione di successione ha mero valore fiscale, non spiegando alcun effetto sul piano civilistico e non potendosi leggere, quindi, quale atto con cui viene manifestata inequivocamente l'intenzione di accettare l'eredità (ex multis, Cass. 2017 n. 8053).
Del pari, sebbene diverso ragionamento debba farsi con riguardo alla voltura catastale (ex multis, Cass.
2009 n. 10796; Cass. 2021 n. 11478), nessuna prova dell'avvenuta voltura in favore della è CP_1
stata prodotta dall'attrice.
Diversa sorte tocca alla terza eccezione, che non appare cogliere nel segno, con conseguente accoglimento dell'azione, sussistendo la prova della qualità di erede della convenuta.
Devesi anzitutto ricordare che l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 476 c.c.:
“l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
È certo che rientri tra gli atti di accettazione tacita dell'eredità l'atto negoziale col quale si dispone del bene ereditario.
Mediante il negozio stipulato dalla e dai figli della stessa, col quale il bene immobile CP_1
descritto in atti, e rientrante, pro quota, nell'asse ereditario, è stato concesso a terzi in comodato, è del tutto evidente che le parti abbiano disposto dell'intero immobile e, quindi, anche della quota del defunto , così accettando implicitamente l'eredità dello stesso. Persona_1
Occorre sul punto spendere due argomentazioni.
Per un verso, appare evidente che l'immobile, con negozio dell'1.4.2017 è stato concesso in comodato per intero, e non solo in parte, con conseguente atto che ha disposto pure della quota ricadente nell'asse ereditario e che ai sensi dell'art. 476 c.c. implica accettazione dell'eredità.
pagina 4 di 7 Per altro verso, anche volendo diversamente ragionare, troverebbe pur sempre applicazione l'art. 485
c.c.
E infatti, emerge dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla convenuta all'udienza del 9.4.2024 (allorché
dichiarò di aver consegnato le chiavi dell'immobile ai figli), che ella, essendone comproprietaria insieme al coniuge, si trovava, al momento del decesso di quest'ultimo, nel possesso, quantomeno, di uno dei beni ereditari, costituito proprio dall'immobile in comproprietà.
Che la esercitasse il possesso sull'immobile non appare revocabile in dubbio, tant'è che ella CP_1
risulta documentalmente quale comodante nell'ambito del negozio di comodato incontestatamente stipulato.
Il comodante, si noti, possedendo il bene, ne concede il godimento al comodatario, ma mantiene la qualifica di possessore del bene stesso, acquisendone il comodatario la sola detenzione.
Com'è noto il coniuge è ex lege chiamato all'eredità (v. art. 565 c.c.).
Ai sensi dell'art. 485 c.c. “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia
della devoluta eredità … Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato
all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Dunque, la , chiamata all'eredità, era -ed è- nel possesso del bene ereditario giacchè, come CP_1
detto, lo ha concesso in comodato e, allo stato, mantiene la posizione di comodante.
Dirimente appare la considerazione per cui nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è
incluso anche il compossesso (Corte d'Appello Venezia n. 2022 n. 2540, in Cass. 1995 n. Per_2
7076; Cass. 2024 n. 15468: “La nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione
di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il pagina 5 di 7 compossesso”): ed è proprio in forza del compossesso che la avrebbe dovuto procedere a CP_1
redigere l'inventario ereditario entro il termine di legge, laddove, al contrario, ella ha disposto del bene concedendolo in comodato e senza redigere inventario.
Preme, peraltro, evidenziare che la convneuta, con le dichiarazioni rese all'udienza del 9.4.2024, non fa che confermare, per un verso, il possesso del bene ereditario e, per altro verso, il compimento di atti dispositivi dello stesso: si riporta di seguito il verbale del 9.4.2024 “interrogata dal giudice su chi
abbia eventualmente posto in essere la voltura risponde: non lo so, io ho ceduto ai miei figli la casa,
ma mai ho firmato un qualche atto di cessione, semplicemente gli ho dato le chiavi, la casa era sia mia
che di mio marito”.
Dunque, non appare revocabile in dubbio che la , in possesso dell'immobile appartenente CP_1
pro quota all'eredità del coniuge , non abbia fatto l'inventario nel termine di legge, ed Persona_1
abbia, piuttosto, disposto del bene consegnandone le chiavi ai figli e, poi, stipulando il comodato in favore di terzi.
La convenuta, quindi, è da considerarsi erede ai sensi dell'art. 485 c.c. (oltre che dell'art. 476 c.c., il quale comunque trova applicazione essendovi la prova di un atto dispositivo del bene ereditario e non già solo della quota già appartenente alla ). CP_1
La domanda va quindi accolta.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c. va trascritta l'accettazione dell'eredità che comporti l'acquisto di diritti reali immobiliari.
Nel caso di specie l'eredità comprende l'immobile oggetto di pignoramento (Comune di AG
EL, Catasto Fabbricati, Foglio 30, Particella 1947 Subalterno 3).
L'accettazione va quindi trascritta.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre accessori di legge
(d.m. 55/14, cause di valore indeterminabile a bassa complessità, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda), oltre euro 545,00 per esborsi.
Le somme in questione vanno distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara che è erede di , cf. , deceduto il Controparte_1 Persona_1 C.F._3
29.12.2006;
condanna parte convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.809,00, oltre accessori di legge, oltre euro 545,00 per esborsi;
distrae le somme da ultimo indicate in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Amarù;
dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648
c.c. dell'accettazione dell'eredità in favore di e contro , sopra Controparte_1 Persona_1
generalizzati.
Così deciso in Enna, il 28 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 903/2023 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., C.F./P. IVA , con sede in 30020 Annone Parte_1 P.IVA_1
Veneto (VE), Via Quattro Strade n.38, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Amarù;
- attrice;
contro nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Corrado Micieli;
- convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 7 accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.2.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in forza dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cit.
Si riportano, di seguito, le conclusioni come formulate dalle parti.
Parte attrice: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F. a seguito della morte C.F._2
del marito (cf. , deceduto il 29.12.2006, ha accettato l'eredità, ivi Persona_1 C.F._3
compresa la quota di proprietà dell'immobile sito in AG EL Via San Nicola, così
catastalmente individuato: Comune di AG EL, Catasto Fabbricati, Foglio 30,
Particella 1947 Subalterno 3 Rendita 162,68, Categoria A3, Classe 2, Consistenza 5 vani, divenendone
proprietaria per la quota di 4/6; • ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza. In ogni caso: •
spese e competenze di lite interamente rifuse e distratte a favore dello scrivente procuratore”.
Parte convenuta: “a) Rigettare in toto la domanda attorea, sicchè infondata in fatto ed in diritto e non
provata; b) accertare e dichiarare che la IG.ra non ha accettato né tacitamente né Controparte_1
espressamente l'eredità di . Con vittoria di spese e compensi”. Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti Parte_1 Controparte_1
che la convenuta è erede del defunto coniuge , deceduto in data 29.12.2006. Persona_1
L'attrice rappresenta il proprio interesse a un siffatto accertamento evidenziando la necessità di trascrivere sui registri immobiliari l'accettazione dell'eredità per cui è causa al fine di procedere esecutivamente sull'immobile appartenente alla convenuta, rispetto al quale il G.E., già investito pagina 2 di 7 dell'esecuzione, ha evidenziato la carenza di continuità delle trascrizioni con conseguente impossibilità
di espropriare la quota di 4/6 pignorata dall'attrice, potendosi invece procedere sulla sola quota allo stato risultante come appartenente alla stessa in mancanza di atti che indichino l'avvenuta devoluzione alla di quanto appartenuto al defunto coniuge. CP_1
Specifica parte attrice, in particolare, che la convenuta, in forza dell'accettazione dell'eredità del coniuge sarebbe divenuta titolare, complessivamente, di 4/6 dell'immobile oggetto di pignoramento
(sito in AG EL, via San Nicola, catastalmente individuato al foglio 30, particella 1947
subalterno 3), del quale, invece, secondo le risultanze dei registri immobiliari, la risulta CP_1
titolare per una quota minore, e ciò proprio in ragione dell'assenza di trascrizione di atti di accettazione, anche tacita, dell'eredità di . Persona_1
Mediante la pronuncia richiesta, dunque, l'attrice intende ottenere un atto col quale far emergere nei registri immobiliari l'avvenuto trasferimento, mortis causa, della quota di proprietà di alla Persona_1
convenuta (sebbene solo in parte, essendovi altri soggetti chiamati all'eredità, e segnatamente i figli della convneuta e del , sì da procedere esecutivamente sulla intera quota (4/6) della e Per_1 CP_1
non già sulla sola quota (di 2/6) allo stato espropriabile.
A sostegno della pretesa l'attrice deduce che la ha presentato denuncia di successione, ha CP_1
operato la voltura catastatale, ed ha altresì disposto del bene interamente posseduto, unitamente ai propri figli, concedendolo in comodato a terzi.
La convneuta chiede il rigetto della domanda.
Evidenzia la convenuta: i) che la mera dichiarazione di successione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accettazione dell'eredità; ii) che non è stata operata alcuna voltura catastale a proprio nome;
iii)
che il comodato stipulato non implica alcun modo disposizione del bene ereditario, essendo già essa stessa titolare, pro quota, del bene e potendo quindi disporne.
pagina 3 di 7 Le prime due eccezioni sono certamente fondate.
È vero, in primo luogo, che la dichiarazione di successione ha mero valore fiscale, non spiegando alcun effetto sul piano civilistico e non potendosi leggere, quindi, quale atto con cui viene manifestata inequivocamente l'intenzione di accettare l'eredità (ex multis, Cass. 2017 n. 8053).
Del pari, sebbene diverso ragionamento debba farsi con riguardo alla voltura catastale (ex multis, Cass.
2009 n. 10796; Cass. 2021 n. 11478), nessuna prova dell'avvenuta voltura in favore della è CP_1
stata prodotta dall'attrice.
Diversa sorte tocca alla terza eccezione, che non appare cogliere nel segno, con conseguente accoglimento dell'azione, sussistendo la prova della qualità di erede della convenuta.
Devesi anzitutto ricordare che l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 476 c.c.:
“l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
È certo che rientri tra gli atti di accettazione tacita dell'eredità l'atto negoziale col quale si dispone del bene ereditario.
Mediante il negozio stipulato dalla e dai figli della stessa, col quale il bene immobile CP_1
descritto in atti, e rientrante, pro quota, nell'asse ereditario, è stato concesso a terzi in comodato, è del tutto evidente che le parti abbiano disposto dell'intero immobile e, quindi, anche della quota del defunto , così accettando implicitamente l'eredità dello stesso. Persona_1
Occorre sul punto spendere due argomentazioni.
Per un verso, appare evidente che l'immobile, con negozio dell'1.4.2017 è stato concesso in comodato per intero, e non solo in parte, con conseguente atto che ha disposto pure della quota ricadente nell'asse ereditario e che ai sensi dell'art. 476 c.c. implica accettazione dell'eredità.
pagina 4 di 7 Per altro verso, anche volendo diversamente ragionare, troverebbe pur sempre applicazione l'art. 485
c.c.
E infatti, emerge dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla convenuta all'udienza del 9.4.2024 (allorché
dichiarò di aver consegnato le chiavi dell'immobile ai figli), che ella, essendone comproprietaria insieme al coniuge, si trovava, al momento del decesso di quest'ultimo, nel possesso, quantomeno, di uno dei beni ereditari, costituito proprio dall'immobile in comproprietà.
Che la esercitasse il possesso sull'immobile non appare revocabile in dubbio, tant'è che ella CP_1
risulta documentalmente quale comodante nell'ambito del negozio di comodato incontestatamente stipulato.
Il comodante, si noti, possedendo il bene, ne concede il godimento al comodatario, ma mantiene la qualifica di possessore del bene stesso, acquisendone il comodatario la sola detenzione.
Com'è noto il coniuge è ex lege chiamato all'eredità (v. art. 565 c.c.).
Ai sensi dell'art. 485 c.c. “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia
della devoluta eredità … Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato
all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Dunque, la , chiamata all'eredità, era -ed è- nel possesso del bene ereditario giacchè, come CP_1
detto, lo ha concesso in comodato e, allo stato, mantiene la posizione di comodante.
Dirimente appare la considerazione per cui nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è
incluso anche il compossesso (Corte d'Appello Venezia n. 2022 n. 2540, in Cass. 1995 n. Per_2
7076; Cass. 2024 n. 15468: “La nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione
di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il pagina 5 di 7 compossesso”): ed è proprio in forza del compossesso che la avrebbe dovuto procedere a CP_1
redigere l'inventario ereditario entro il termine di legge, laddove, al contrario, ella ha disposto del bene concedendolo in comodato e senza redigere inventario.
Preme, peraltro, evidenziare che la convneuta, con le dichiarazioni rese all'udienza del 9.4.2024, non fa che confermare, per un verso, il possesso del bene ereditario e, per altro verso, il compimento di atti dispositivi dello stesso: si riporta di seguito il verbale del 9.4.2024 “interrogata dal giudice su chi
abbia eventualmente posto in essere la voltura risponde: non lo so, io ho ceduto ai miei figli la casa,
ma mai ho firmato un qualche atto di cessione, semplicemente gli ho dato le chiavi, la casa era sia mia
che di mio marito”.
Dunque, non appare revocabile in dubbio che la , in possesso dell'immobile appartenente CP_1
pro quota all'eredità del coniuge , non abbia fatto l'inventario nel termine di legge, ed Persona_1
abbia, piuttosto, disposto del bene consegnandone le chiavi ai figli e, poi, stipulando il comodato in favore di terzi.
La convenuta, quindi, è da considerarsi erede ai sensi dell'art. 485 c.c. (oltre che dell'art. 476 c.c., il quale comunque trova applicazione essendovi la prova di un atto dispositivo del bene ereditario e non già solo della quota già appartenente alla ). CP_1
La domanda va quindi accolta.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c. va trascritta l'accettazione dell'eredità che comporti l'acquisto di diritti reali immobiliari.
Nel caso di specie l'eredità comprende l'immobile oggetto di pignoramento (Comune di AG
EL, Catasto Fabbricati, Foglio 30, Particella 1947 Subalterno 3).
L'accettazione va quindi trascritta.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre accessori di legge
(d.m. 55/14, cause di valore indeterminabile a bassa complessità, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda), oltre euro 545,00 per esborsi.
Le somme in questione vanno distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara che è erede di , cf. , deceduto il Controparte_1 Persona_1 C.F._3
29.12.2006;
condanna parte convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.809,00, oltre accessori di legge, oltre euro 545,00 per esborsi;
distrae le somme da ultimo indicate in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Amarù;
dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648
c.c. dell'accettazione dell'eredità in favore di e contro , sopra Controparte_1 Persona_1
generalizzati.
Così deciso in Enna, il 28 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 7 di 7