Articolo 2 della Legge 24 marzo 2011, n. 42
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 aprile 2011
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 15 aprile 2011