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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 409/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ROSA FRANCO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/03/2022 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
433/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:” dichiarare a Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Loc. San Menalela conferma dell' indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dalla data della sospensione o da diversa decorrenza”- Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto ò'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
23/06/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di resezione del retto-sigma con colonstomia per carcinoma rettale trattato con chemio e, radioterapia poi recidivato e quindi curato con anticorpo monoclonale, cetuximab, Diabete mellito tipo II;
Cardiopatia sclero-
ipertensiva in buon compenso emodinamico, Lesione della cuffia dei rotatori con spalla dolorosa cronica a destra, Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva.”,
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, con necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita.”. Tanto a decorrere dal giugno 2022.
È il caso di rilevare che il CTU ha omesso la valutazione in ordine alla disabilità di cui all'art. 3 co 3 della Legge 104/92. Sul punto si ritiene l'operato del CTU corretto. Infatti, in sede di accertamento tecnico preventivo
(in cui il dott. era già stato chiamato alla stesura dell'elaborato), parte Per_2
ricorrente chiedeva il solo riconoscimento delle condizioni sanitarie relative al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, senza mai riferirsi ai benefici ai sensi della L 104/92.
Pag. 2 di 4 Orbene, la domanda merita dunque parziale accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. in sede di Per_2
integrazione, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata tanto nella presente fase che nella fase d'accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il [...] a [...] Parte_1
(SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal GIUGNO 2022.
Pag. 3 di 4 2) Rigetta l'opposizione in merito alla richiesta di riconoscimento delle condizioni sanitarie proprie della disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92, in quanto inammissibile, non oggetto di specifica domanda in sede di accertamento tecnico preventivo;
3) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 409/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ROSA FRANCO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/03/2022 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
433/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:” dichiarare a Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Loc. San Menalela conferma dell' indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dalla data della sospensione o da diversa decorrenza”- Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto ò'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
23/06/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di resezione del retto-sigma con colonstomia per carcinoma rettale trattato con chemio e, radioterapia poi recidivato e quindi curato con anticorpo monoclonale, cetuximab, Diabete mellito tipo II;
Cardiopatia sclero-
ipertensiva in buon compenso emodinamico, Lesione della cuffia dei rotatori con spalla dolorosa cronica a destra, Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva.”,
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, con necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita.”. Tanto a decorrere dal giugno 2022.
È il caso di rilevare che il CTU ha omesso la valutazione in ordine alla disabilità di cui all'art. 3 co 3 della Legge 104/92. Sul punto si ritiene l'operato del CTU corretto. Infatti, in sede di accertamento tecnico preventivo
(in cui il dott. era già stato chiamato alla stesura dell'elaborato), parte Per_2
ricorrente chiedeva il solo riconoscimento delle condizioni sanitarie relative al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, senza mai riferirsi ai benefici ai sensi della L 104/92.
Pag. 2 di 4 Orbene, la domanda merita dunque parziale accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. in sede di Per_2
integrazione, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata tanto nella presente fase che nella fase d'accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il [...] a [...] Parte_1
(SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal GIUGNO 2022.
Pag. 3 di 4 2) Rigetta l'opposizione in merito alla richiesta di riconoscimento delle condizioni sanitarie proprie della disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92, in quanto inammissibile, non oggetto di specifica domanda in sede di accertamento tecnico preventivo;
3) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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