Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di AL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per Ministero dell'Interno - Questura di AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.11.2024 e depositato in pari data) il ricorrente, premesso di aver presentato in data 27.4.2023 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di AL e di aver eseguito il fotosegnalamento in data 4.3.2024, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura predetta;
Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. 286/1998 e degli artt. 1 e 2 L. 241/1990.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di AL e con memoria depositata in data 13.5.2025 ha dedotto la circostanza che il permesso di soggiorno richiesto è stato rilasciato con scadenza 10.1.2026, con conseguente cessazione della materia del contendere. In data 28.5.2025 l’amministrazione ha poi depositato scherma del portale CEN – Gestione Immigrazione da cui risulta l’avvenuta consegna del permesso in data 20.1.2025.
3. Alla camera di consiglio del 10.6.2025 il difensore del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio deve pronunciare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, perché mediante il rilascio del permesso di soggiorno è intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita al quale aspirava il ricorrente. In effetti, la circostanza relativa al rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente è stata confermata dal difensore dello stesso all’udienza suddetta.
5. Le spese possono essere compensate in ragione delle limitate difese spiegate, del carattere sostanzialmente seriale di un ricorso quale quello odierno (che pone le medesime questioni più volte affrontate da questo Tribunale) e della ristrettezza (complessiva) dei tempi entro cui si è svolta la vicenda, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno – Questura di AL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.