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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1663/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1663/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Parte_1 P.IVA_1
CACCIATORE ANGELO)
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
(Avv. GORGONE VITTORIO) P.IVA_2
Parte convenuta
CP_2 Controparte_3
Terzi chiamati ai fini della denuntiatio litis
Oggetto: azione di nullità
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 24.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
premettendo che: Controparte_1
- quest'ultima aveva promosso dinanzi a questo Tribunale la procedura esecutiva n. 1293/2016 contro e nei confronti, quali terzi pignorati, di di Parte_1 CP_2 Controparte_3
e di
[...] Controparte_4
-la procedura esecutiva anzidetta si concludeva con ordinanza di assegnazione del 20.03.2017, con la quale il G.E., vista la dichiarazione resa da aveva assegnato al Controparte_3 creditore procedente la somma di euro 12.000,00 a parziale soddisfo del credito di cui all'atto di precetto (pari ad euro 30.072,86), nonché a titolo di spese per la procedura per euro 1.000 oltre
IVA e C.P.A.;
-con la citata ordinanza veniva ordinato unicamente al terzo di pagare Controparte_3 al creditore procedente le somme oggetto di assegnazione, mentre nessun provvedimento di assegnazione veniva emesso in relazione agli altri terzi pignorati, sebbene avessero anch'essi reso dichiarazioni positive;
con istanza depositata il 4.4.2017, chiedeva l'estensione del provvedimento di CP_1 assegnazione agli altri terzi e il G.E., in accoglimento di tale istanza, con provvedimento" depositato il 19.4.2017, così disponeva: "integra la propria dichiarazione per come richiesto e puntualizzato con la precisazione del credito per farne parte integrante";
-tale provvedimento veniva emesso inaudita altera parte e senza che in ordine a tale
"integrazione" venisse instaurato alcun contradditorio;
su questi presupposti l'attrice chiedeva di accertare la nullità del provvedimento depositato dal
G.E. il 19.4.2017, perché emesso in assenza del relativo potere.
Con Parte attrice precisava di avere chiamato in causa CP_2 Controparte_3 ed alla in ai soli fini della denuntiatio litis. Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'azione e CP_1 in particolare che il provvedimento impugnato era una mera correzione dell'ordinanza di correzione e che in ogni caso l'attore avrebbe dovuto dolersi della nullità del provvedimento nell'ambito del procedimento esecutivo impugnando il provvedimento di correzione con ricorso ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni.
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda di nullità è fondata.
Risulta dagli atti che il G.E., nell'ambito del procedimento presso terzi suddetta, assegnava le somme in relazione a uno solo dei terzi pignorati, con decreto del 20.3.2017.
Con lo stesso provvedimento, il giudice dichiarava l'incapienza della parte restante del credito per cui l'esecuzione era stata promossa e, quindi, l'estinzione del procedimento.
Successivamente, la convenuta depositava un'istanza volta a correggere il predetto decreto nel senso di inserire ed assegnare anche le somme oggetto degli altri crediti pignorati in danno degli altri due terzi e precisamente quello della e della che avevano reso CP_2 Controparte_3 dichiarazioni positive.
Il G.E., decidendo su tale istanza, con decreto del 19.4.2017, disponeva: "integra la propria dichiarazione per come richiesto e puntualizzato con la precisazione del credito per farne parte integrante".
Ritiene questo Giudice che il predetto provvedimento non possa essere qualificato, come sostenuto dalla convenuta, come decreto di correzione materiale dell'ordinanza di assegnazione.
È noto che il procedimento di correzione è utilizzabile solo per ovviare non ad errori che intervengono nella formazione del giudizio bensì ad errori che intervengono nella redazione del documento e che risultano immediatamente nella lettura di questo, palesemente emergendo l'incongruenza dalla materiale esteriorizzazione rispetto al concetto in esso contenuto.
La giurisprudenza definisce l'errore materiale come la difformità tra l'ideazione sottesa all'argomentazione e la sua rappresentazione grafica ( T.A.R. Marche 1.7.2004, n. 901). Ed ancora, afferma che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (C. 19601/2011).
È stato precisato inoltre che il procedimento in esame è funzionale all'eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso;
diversamente, nel caso in cui si deduca che il giudice abbia omesso di pronunziare su una domanda, verrà censurata non la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale
3 asseritamente contraria a principi giuridici o logici (C. 13006/2003). Sono quindi esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento sia l'omissione di giudizio sia di un aspetto del giudizio (v. C. 6768/1994) così come l'extrapetizione (C. 80/1984).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non si è limitato a correggere un errore che come prescritto dalla citata giurisprudenza “si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale”.
Tale sarebbe stato, ad esempio, un errore che avesse riguardato l'indicazione delle somme oggetto di assegnazione o il nominativo del creditore.
Nel caso che ci occupa, invece, l'istanza di correzione mirava ad ampliare l'oggetto dell'assegnazione, facendo inserire nell'ordinanza conclusiva le somme di due terzi pignorati, in essa non menzionati, che erano state oggetto di dichiarazioni positive da parte di altri terzi.
Tuttavia, il fatto che il g.e. non abbia inserito nell'ordinanza di assegnazione le somme di alcuni terzi pignorati non costituisce una mera svista riguardante il modo in cui la volontà del giudicante è stata esternata, bensì un vizio che ha inficiato la volontà stessa.
Del resto, anche a volere ritenere che in una situazione come quella in esame una correzione sia possibile, è da evidenziare come dal tenore letterale del provvedimento rimarrebbero oscuri diversi elementi, come ad esempio l'entità delle somme oggetto di assegnazione, dovendosi escludere che le stesse possano determinarsi con un mero rimando all'istanza di correzione.
Tale considerazione esclude in radice che il provvedimento impugnato abbia valore di titolo esecutivo.
Chiarito dunque che il provvedimento del 19.4.2017 non può costituire una correzione dell'ordinanza di assegnazione, si deve adesso osservare che siamo in presenza di un provvedimento emesso dal giudice che aveva ormai perso il suo potere a seguito dell'assegnazione delle somme e la conseguente estinzione del giudizio.
È noto che “La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere sia in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo, sia con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale
4 efficace “ (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, n.3810; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021,
n.9910).
Nel caso in esame, è evidente che il giudice che ha emesso il provvedimento di integrazione dell'ordinanza di assegnazione lo ha fatto in carenza del relativo potere, dal momento che lo stesso era venuto meno con la chiusura della procedura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la nullità del provvedimento del
19.4.2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in un valore tra i minimi e medi tariffari alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate.
Vanno invece dichiarate irripetibili li spese nel rapporto tra l'attore e le parti chiamate in causa ai fini della denuntiatio litis
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la nullità del provvedimento del 19.4.2017 reso nella procedura esecutiva n.
1293/2016;
condanna al rimborso in favore dell'attore delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.500,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge;
dichiara irripetibili li spese nel rapporto tra l'attore e le parti chiamate in causa ai fini della denuntiatio litis
Agrigento, 28.2.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
5