Sentenza 3 gennaio 2003
Commentari • 3
- 1. Illegittime le prassi delle indagini con atteggiamenti inquisitori (Cass. 36747/03)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2021
In tema di testimonianza indiretta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'articolo 195 del Cpp preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), gli «altri casi» cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un …
Leggi di più… - 2. Registrazione di telefonate o conversazioni: è lecito?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2019
E' lecito registrare una conversazione alla quale si partecipa: chi dialoga accetta infatti il rischio che la conversazione sia registrata. L'utilizzo ai fini di difesa (ad es. in un processo) è legittimo, mentre è possibile divulgare o diffondere i contenuti di una conversazione registrata solo se essenziali per l'informazione e per finalità di cronaca. 1. Registrare una conversazione: è lecito anche senza avvisare La registrazione fonografica o video di un colloquio, anche telefonico, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è legittima secondo il codice di procedura penale anche se eseguita clandestinamente, cioè senza informare …
Leggi di più… - 3. Danno esistenziale, danno biologico, genus, species, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
I E T E T N I N O R I O I I Z D Z A A E R R I T A S L I P L I G BBLICA ITALIANA O R E B R A U A A Q IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D ORTE SUSU 0 0 0 0 × 5 × 4 0 3 A E T E T A T I E N R G E Oggetto E G T S O A E S EQUA RIPARAZIONE M SEZIONE PRIMA CIVILE 1.83/2001 in table is 366.3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 9561/02 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron.6 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 5 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 25/11/2002Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere CURTE SUPREMAD CANSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Rifasciata copia legale SEN TENZA WELLI aupig sul ricorso proposto da: **2003 TZUCCALA' VANDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 7 EMILIO DEI CAVALIERI 11, presso l'avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MICCOLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente . N 2147 avversO il decreto della Corte d'Appello di SALERNO, 1 depositato il 14/01/02/✓14/01/02 (Nt. 136/04 R.G.C.). - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso che berchies the il rigetto del ricorso;
Fatto e diritto Visto il ricorso proposto dalla sig.ra DA Zucca- là avverso il decreto, pronunciato il 18 dicembre 2001 e depositato il 19 gennaio 2002, con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il ricorso della Zuc- calà, tendente ad ottenere un'equa riparazione, ai sen- si della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei confronti del Ministero della giustizia;
considerato che
col primo motivo la ricorrente la- menta, genericamente, la violazione e falsa applicazio- ne ed interpretazione della 1.24 marzo 2001 n.89 in re- lazione all'art.
6. par.1 del CEDU, ratificata con legge 4 agosto 1955 n.848 e dell'art. 111 Cost.; nonché vizi nto di motivazione, in referime alla violazione dell'art.6 par.1 del CEDU, censurando, fra l'altro, le omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, in relazione al mancato, adeguato apprezzamento della durata del processo, della ragione dei rinvii e delle cause del ritardo esposte nella domanda;
la che col secondo motivo la ricorrente lamenta falsa applicazione ed interpretazione de- violazione e gli artt. 1226 e 2056 c.c. e della 1.24 marzo 2001 n.89 in relazione all'art.
6. par.1 del CEDU ratificata con legge 4 agosto 1955 n.848; nonché vizi di motivazione, in relazione alla violazione dell'art. 6 par.l del CEDU, e censura il provvedimento impugnato nella parte in cui si afferma che la durata del giudizio ha giovato alla AL ed è stato prevalente l'intento dilatorio della ricorrente;
che col terzo motivo la ricorrente deduce la viola- lett.B, par.3 zione degli aspetti fiscali dell'art. 6, CEDU, in relazione a versamenti di contributi imposti per la iscrizione della causa a ruolo e del bollo. visto il controricorso dell'Amministrazione resi- stente, che deduce, fra l'altro, la inammissibilità del ricorso per violazione del principio della autosuffi- cienza;
considerato che
quest'ultimo requisito deve rite- nersi soddisfatto soltanto quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.9561 01) 3 e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione assunta dalle parti, senza necessità di attingere ad altre fonti per la loro cognizione (cfr.Cass.21 novembre 2001, n.14728 e 5 aprile 1997, n.2965, ex plurimis); che dal contesto del ricorso de quo non è possibile desumere una conoscenza della vicenda processuale e dei fatti sostanziali, sufficientemente chiara e completa, che consenta di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato;
Д che tali censure ehe si risolvono, pertanto, in astratte e generiche affermazioni, con rinvio implicito ad atti delle pregresse fasi del giudizio, e nella mera contrapposizione di valutazioni a quelle, argomentate, compiute dalla Corte d'appello; che il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 366 n.3 c.p.c.; che, conseguentemente, la ricorrente Va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di legittimità, liquidate in euro 1.600,00, di cui euro 1500,00 per onorari. Il Consigliere estensoreConditio Il Presidente Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9561 01) 4 пробей на IL CANCELLIERE 1 DO AZ DO LU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Staro in Cance r - 3 GEN. 2003, I T E T E N I }} N O IL CANCELLERE R I I O I Z D Z A E R A I T R L S A I L P I G O E R B R A A U A D Q A CORTE SUPREMA CASSAZIONE E T E T T Si attesta la registrazione a debito presso A I E N l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 R G E E G S T O E loo A il 10-1-03 al n. S M 1291 ) apposta in calce alla copia autentica Camp. ( Mod. 9 Art. 100. (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rico