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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 28/2023 e 189/2023 R.G. promossi
DA
); Parte_1 C.F._1 Parte_2
);
[...] C.F._2 Parte_3
( ); ( ); C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ; Parte_5 C.F._5 [...]
( ); CP_1 C.F._6 Controparte_2
( ); ( ); C.F._7 Controparte_3 C.F._8
( ); Controparte_4 C.F._9 [...]
( ); Controparte_5 C.F._10 CP_6
( ; ( ; C.F._11 Controparte_7 C.F._12
); Controparte_8 C.F._13 Controparte_9
( ; C.F._14 Controparte_10
( ); C.F._15 Controparte_11
( ; C.F._16 Controparte_12
( ); ); C.F._17 Controparte_13 C.F._18
( ); Controparte_14 C.F._19 CP_15 );
[...] C.F._20 CP_16
( ); ( ); C.F._21 Parte_6 C.F._22
( ); Parte_7 C.F._23 Parte_8
),
[...] C.F._24 Parte_9
( ) e ( ), C.F._25 Parte_10 C.F._26
nella qualità di eredi di;
Persona_1
( ); Parte_11 C.F._27 Parte_12
( ; C.F._28 Parte_13
( ); C.F._29 Parte_14
( ); C.F._30 Parte_15
( ); ; C.F._31 Parte_16 C.F._32
( ); Parte_17 C.F._33
( ); Parte_18 C.F._34 Parte_19
( ; ( ; C.F._35 CP_17 C.F._36
( ); Controparte_18 C.F._37
( ); Controparte_19 C.F._38 Controparte_20
);
[...] C.F._39 CP_21
( ); C.F._40 Controparte_22
( ); C.F._41 Controparte_23
( ); C.F._42 Controparte_24
( ; ( ), C.F._43 Parte_20 C.F._44
( ) Parte_21 C.F._45
e Parte_22
( ), nella qualità di eredi di C.F._46 Persona_2
; ( ),
[...] Parte_23 C.F._47
( ) e Parte_24 C.F._48 [...]
( , nella qualità di eredi di Parte_25 C.F._49 tutti rappresentati e difesi Persona_3
dall'avv. Sebastiano Papotto;
Appellanti
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_26 C.F._50
avv.ti Sabrina Forbice e Sabrina Spadaro;
Appellante incidentale
CONTRO
), Controparte_25 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Filippa Morina;
Appellata
OGGETTO: crediti di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3091/2022 del 21.9.2022 il tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui gli appellanti in epigrafe – dipendenti dell' con la qualifica di Controparte_25
dirigenti medici operanti presso il dipartimento di prevenzione– chiedevano l'accertamento del diritto alla corresponsione degli incentivi agli stessi spettanti, in ragione della ripartizione del 70% dei proventi incassati dai servizi del
Dipartimento di prevenzione per le prestazioni rese, ai sensi di quanto previsto dal
D.A. n. 1273 del 4.7.2003, modificato con D.A. del 4.6.2004 e recepito con la deliberazione n. 2220 del 10.10.2003 del direttore generale dell CP_25
relativamente agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, e la conseguente condanna dell al pagamento degli importi indicati in domanda, anche a CP_26
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del debito all'effettivo soddisfo. Il Tribunale, dando atto delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in materia e delle precedenti pronunce rese del medesimo ufficio a favore dei Contr dipendenti dell' rilevava che i decreti assessoriali richiamati a fondamento della domanda nel rinviare a “quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione, avevano inteso rimettere le specifiche determinazioni in ordine all'utilizzo delle somme in questione alla sede contrattuale;
che in mancanza di tali accordi non era possibile accertare un diritto soggettivo dei dipendenti alla maturazione degli incentivi richiesti;
che neppure era ravvisabile una responsabilità ex art. 1218 c.c. dell attesa la genericità delle allegazioni di CP_26
inadempimento formulate dai ricorrenti e non potendo rimettersi alla sola amministrazione la responsabilità per non aver raggiunto accordi con i soggetti preposti in sede contrattuale;
che a nulla rilevava la deliberazione n. 513 del
3.9.2009 con la quale l'azienda aveva ripartito, in misura del 70%, i proventi del
2008 e 2009, posto che tale delibera provava il raggiungimento degli accordi contrattuali previsti nei D.A.
Rilevava, altresì, quale ulteriore motivo di rigetto della domanda, che la tabella
A allegata al D.A. del 7.6.2004, nell'indicare i limiti massimi del riparto (30% per aggiornamento, 30% per incentivazioni e 40% per attrezzature), specifica che la quota incentivante deve essere determinata in modo proporzionale al personale dei vari servizi, in relazione all'indice di flessibilità stipendiale (K) e in funzione di progetti obiettivi regionali e/o aziendali miranti a migliorare l'efficienza e l'innovazione dei protocolli e delle linee guida di nuove competenze. Riteneva, pertanto, che la fruizione degli incentivi economici non derivasse dalla mera esistenza delle risorse derivanti dal nuovo piano tariffario, ma fosse legata a specifici progetti obiettivi regionali o aziendali, che, nel caso di specie, non erano stati in alcun modo menzionati dai ricorrenti.
Avverso la citata sentenza proponevano appello i lavoratori in epigrafe indicati Contr con atto depositato il 9.1.2023. Si costituiva l resistendo al gravame. Con separato ricorso iscritto al n. 189/2023 R.G., depositato il 20.3.2023,
[...]
appellava la medesima sentenza. Parte_26
Riuniti i procedimenti, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del
13.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo gli appellanti ribadiscono il loro diritto a percepire gli incentivi di cui ai decreti assessoriali del 4.7.2003 e del 4.6.2004, posto che tali decreti prevedono espressamente che i ricavi del Dipartimento di prevenzione per gli anni dal 2010 al 2015 debbono essere ripartiti anche al personale operante nel citato dipartimento.
Rilevano che i direttori generali avevano l'obbligo di dare immediata Contr esecuzione ai citati decreti;
che con delibera n. 513 del 30.9.2009 l ha ripartito i proventi del 2008 e 2009, rimanendo inadempiente per i periodi precedenti e successivi;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, alla contrattazione collettiva spetta non l'individuazione della disponibilità dei proventi dovuti, peraltro incassati dall'azienda, ma le modalità di ripartizione Contr delle somme;
che la citata delibera del 2009 è stata adottata dall solo dopo l'approvazione in sede sindacale della relativa proposta, risultando erroneo l'assunto del giudice circa il mancato ricorso alla contrattazione;
che, pertanto, i dipendenti in epigrafe hanno maturato il diritto al pagamento degli incentivi de quo per gli anni sopra indicati.
1.2. Con il secondo e il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della Contr sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c. dell
Sostengono, invero, che il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno condannare la datrice di lavoro al pagamento del risarcimento del danno, utilizzando come riferimento quantitativo i criteri indicati nella delibera del 2009.
Rilevano che quest'ultima delibera prova che non ci sono stati ostacoli di ordine giuridico sul riparto, mentre, se fossero ritenuti necessari ulteriori adempimenti, l' datrice di lavoro sarebbe comunque responsabile ex art. 1218 cit. e, CP_25
quindi, tenuta a risarcire il danno che ne è derivato. Contr Evidenziano, infine, che l non ha censurato in primo grado l'inadempimento della stessa in merito agli ulteriori interventi (oltre quello di cui alla delibera del 2009) volti a consentire la concreta ripartizione dei proventi, né in merito alla individuazione e alla valutazione, circa il loro raggiungimento, degli ulteriori progetti obiettivi.
1.3. Con specifico riferimento alla posizione della de cuius Persona_2
, la difesa degli appellanti precisa che la quantificazione delle somme
[...]
spettanti è stata operata come da prospetto anno 2010, 2011, 2012 e 2013 (cfr. doc. n. 15), per il complessivo importo di € 5.818,08; mentre le somme liquidate nella sentenza n. 4823/2018, depositata in primo grado dall'azienda sanitaria, ammontano ad € 4.500,00. La difesa, dunque, sostiene che permane, in capo agli eredi, il diritto a vedersi corrispondere l'importo di € 1.318,08 oltre interessi.
Evidenzia che, nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi hanno parzialmente rinunciato alla domanda e cioè all'importo di € 4.500,00, insistendo per la rimanente somma. Rileva che il primo giudice avrebbe omesso qualsiasi pronuncia a riguardo.
1.4. Con il primo motivo di gravame, lamenta la violazione Parte_26
delle disposizioni legislative in materia e, in particolare, del decreto assessoriale n. 1273 del 4 luglio 2003, del decreto assessoriale del 4 giugno 2004 e della deliberazione n. 2220 del 10 ottobre 2023. Sostiene che, CP_27
contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, alla contrattazione collettiva spetta unicamente indicare i criteri concreti per la ripartizione della quota relativa alla incentivazione del personale.
1.5. Con altro motivo, assume che l'esigenza di approntare i necessari accorgimenti operativi per provvedere alla concreta ripartizione dei proventi non determina il sorgere del diritto – previsto dalla deliberazione n. 1273 del 2003 – ma incide sulla eventuale responsabilità del datore di lavoro. 2. Entrambi gli appelli sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione tra gli stessi.
Il decreto dell'assessore alla sanità della regione siciliana del 4 luglio 2003 ha approvato il tariffario unico regionale delle prestazioni da rendere a pagamento da parte del dipartimento su richiesta dei privati e ha stabilito la Parte_27
destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, disponendo che una quota pari al 70% dovesse essere utilizzata esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento di prevenzione per la formazione continua, per l'aggiornamento, e/o l'ulteriore ammodernamento della strumentazione, per incentivi al personale e comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi secondo quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione. L'art. 1 del decreto ha stabilito espressamente “l'obbligo dei direttori generali di dare immediata attuazione ed esecuzione al presente decreto”.
Con deliberazione del 10 ottobre 2003 l' ha preso atto di tale CP_25
destinazione vincolata di una quota dei proventi incassati.
Con successivo D.A. del 4 giugno 2004 sono stati aggiornati i tariffari e sono stati indicati i criteri di riparto dei proventi derivanti dall'attività svolta su richiesta dei privati in conto terzi. La tabella A allegata al citato decreto ha previsto che “sul 100% dell'incasso il 30% va all'azienda e il 70% va all'area che lo ha prodotto. Ogni area partecipa per il portafoglio del dipartimento con il
30% del proprio fatturato. Il restante 70% di ogni area verrà suddiviso in tre quote così distinte: 1) quota per l'aggiornamento professionale in modo proporzionale al personale di ogni servizio. 2) Quota per l'acquisto delle attrezzature in relazione alle necessità effettive di ogni servizio afferente all'area;
3) Quota incentivante in modo proporzionale al personale dei vari servizi in relazione all'indice di flessibilità stipendiale (K) di ogni dipendente ed in funzione di progetti obiettivi regionali e/o aziendali miranti a migliorare l'efficienza e
l'innovazione dei protocolli o linee guida di nuove competenze”. Rileva il collegio, in conformità ai numerosi precedenti di questa Corte, che da tali norme deriva un obbligo attuale, non rimesso a un successivo accordo, di destinare la quota del 70% dei proventi incassati dai servizi del dipartimento di prevenzione esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento con le specifiche finalità indicate nel decreto stesso, tra cui il fine di incentivo al personale. Ciò che non era stato determinato dal decreto assessoriale e che era rimesso alla contrattazione successiva era la modalità concreta di ripartizione di tale quota del 70% tra le diverse finalità previste dal decreto. L'amministrazione ha adottato il regolamento interno per la ripartizione del 70% dei proventi incassati dai servizi del Prevenzione con la delibera n. 513 del 30 CP_28
settembre 2009 e vi ha dato applicazione esclusivamente per i proventi acquisiti nell'anno 2008, negando ogni ripartizione per fini incentivanti del personale per gli anni successivi, oltre che per gli anni precedenti come emerge dagli accordi transattivi in atti. A fondamento del rifiuto ha dedotto che in virtù del decreto assessoriale non vi era un obbligo immediato di erogare il compenso incentivante ma era necessario un ulteriore passaggio in sede di contrattazione collettiva: il decreto imponeva una serie di adempimenti per accedere ai benefici economici previsti dal decreto escludendo l'immediato diritto dei dipendenti.
Osserva il collegio che il decreto assessoriale prevedeva che i criteri di riparto della quota del 70%, vincolata a favore del personale, dovessero essere concordati in sede di contrattazione e dunque i dipendenti non potevano azionare il diritto prima della concreta determinazione dei criteri di riparto. Tuttavia, il D.A. del 4 luglio 2003 prevedeva un espresso obbligo dei direttori generali di dare immediata attuazione ed esecuzione al decreto stesso e stabiliva una destinazione vincolata del 70% delle somme riscosse in favore del personale. L' non ha allegato CP_25
e documentato di essersi tempestivamente attivata per dare attuazione alle disposizioni del decreto né ha indicato alcun elemento che possa giustificare il ritardo. La statuizione contenuta nella sentenza appellata secondo cui non vi è una responsabilità del datore di lavoro per il danno derivato in quanto i lavoratori avrebbero potuto sollecitare gli organi competenti non appare condivisibile:
l'onere di provvedere era a carico dell'amministrazione e gli appellanti hanno più volte sollecitato l'amministrazione al pagamento.
Va disatteso anche il secondo motivo posto a fondamento della decisione di rigetto, secondo cui in mancanza di prova della realizzazione degli specifici progetti richiamati nel decreto, i dipendenti non possono vantare alcun diritto al godimento degli incentivi. Il regolamento prevede la ripartizione degli incentivi
“da progetto oggettivo”. La delibera del 10.10.2003 ha previsto: “risulta necessario istituire due progetti, di cui uno comune alle due Aree Dipartimentali di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della salute e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro ed uno per l'Area Dipartimentale di Sanità pubblica Veterinaria ove far confluire rispettivamente i proventi delle prestazioni rese dalle sopra citate Aree
Dipartimentali, decurtati di I.V.A., ENPAM ed EMPAV, qualora dovuti e del 30% della quota spettante all;
dando mandato al Settore Economico CP_25
Finanziario di introitare i proventi di che trattassi e di curare tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e quant'altro connesso all'introito delle somme di cui al tariffario di che trattasi approvato con D.A. n.
1273 del 04.07.2003, e dallo stesso previsti, procedendo a rendicontare semestralmente alle Aree Dipartimentali interessate quanto introitato nei progetti in parola con l'indicazione della somma disponibile (70%) al netto dell'IVA e dell qualora dovute”. CP_29
La documentazione prodotta dagli odierni appellanti (doc. 14) indica gli incassi effettuati negli anni dal 2004 al 2015 per diversi progetti e, per quanto qui interessa, per il progetto 2003 A06 facente capo al dipartimento di prevenzione.
E dunque, premesso che il regolamento approvato con delibera del 2009 non subordinava l'erogazione dell'incentivo alla partecipazione a un diverso specifico progetto, ma unicamente all'orario di servizio effettivamente prestato, rilevato comunque che un progetto era in esecuzione e che l'azienda aveva incassato delle somme in relazione al progetto del dipartimento presso il quale prestano servizio gli odierni appellati, la stessa era tenuta ad attivarsi per consentire la ripartizione degli incentivi.
Dal ritardo non giustificato nell'adozione del regolamento deriva l'obbligo dell'azienda di risarcire il danno per perdita di chance conseguente al mancato godimento degli incentivi per gli anni dal 2010 al 2015: se l'amministrazione si fosse attivata tempestivamente gli odierni appellanti certamente avrebbero avuto diritto alla percezione di incentivi e in ordine alla misura degli stessi, in mancanza di elementi diversi, deve ritenersi altamente probabile che la ripartizione sarebbe avvenuta con i medesimi criteri stabiliti per il passato.
In ordine alla quantificazione del danno, nel ricorso introduttivo del giudizio gli appellanti hanno riportato dei conteggi elaborati applicando i criteri di riparto indicati nel regolamento del 2009. Tale quantificazione appare congrua e non è stata contestata in modo specifico dall'azienda appellata.
3. Quanto alla posizione degli eredi di (e cioè Persona_2
, , Parte_20 Parte_20 Parte_21 Parte_22
), la difesa ha evidenziato che gli stessi, a fronte della produzione
[...]
Contr della sentenza n. 4823/2018 da parte dell e delle somme ivi liquidate, avevano già in primo grado, con note del 2.3.2021, rinunciato parzialmente alla domanda, limitando la pretesa creditoria all'importo di € 1.318,08 e dunque è tale importo che va loro riconosciuto.
4. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannata al pagamento dei seguenti CP_30
importi:
- € 9.991,17 in favore di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 , , Controparte_13 Controparte_15 CP_16 Parte_6
, , Parte_7 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, ,
[...] CP_17 Controparte_18 Controparte_19 [...]
, CP_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
eredi di CP_24 Persona_3 Parte_23
e ); Parte_24 Parte_25
- € 11.305,69 in favore di , , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_7 Controparte_14 Parte_11 Parte_16
; Controparte_20
- € 8.052,10 in favore degli eredi di Persona_1
( , e;
Parte_8 Parte_9 Parte_10
- € 1.318,08 in favore degli eredi di ( Per_2 Persona_2 Parte_20
, ,
[...] Parte_21 Parte_22
);
[...]
- € 9.991,17 in favore di . Parte_26
Contr Sulle somme di cui sopra, l è tenuta a corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione (cfr Cass Cassazione civile sez. lav. - 2/7/2020, n.
13624) dalla maturazione del credito per ciascun anno e cioè dall'1gennaio dell'anno successivo a quello cui il credito si riferisce.
5. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' a pagare: CP_30
- la somma di € 9.991,17 per ciascuno in favore di , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...] , , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_15 CP_16
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 CP_17 Controparte_18
, Controparte_19 CP_21 Controparte_22 CP_23
, eredi di
[...] Controparte_24 Persona_3
( , e ), oltre alla Parte_23 Parte_24 Parte_25
maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito.
-la somma di € 11.305,69 per ciascuno in favore di , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_7 Controparte_14 [...]
, , , oltre alla maggior somma tra Pt_11 Parte_16 Controparte_20
interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito.
- la somma di € 8.052,10 in favore degli eredi di Pt_9 Persona_1
( e , oltre alla
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito;
-la somma di € 1.318,08 in favore degli eredi di Persona_2
( , , Parte_20 Parte_21 Parte_22
) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla
[...]
maturazione del credito;
la somma € 9.991,17 in favore di , oltre alla maggior somma Parte_26
tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito.
Contr Condanna l al pagamento, in favore degli appellanti principali, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 10.753,05, e per il secondo grado in € 11.594,94 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
Contr condanna l al pagamento, in favore dell'appellante incidentale Parte_26
delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in €
[...] 2.695,00 e per il secondo grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. S. Forbice e S. Spadaro.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi