CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. MI Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1275/2024 la seguente:
S E N T E N Z A tra:
nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla VIA DOL LUIGI STURZO n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. DI RELLA LUIGI ( ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ruvo di Puglia alla via Duca C.F._2 della Vittoria n. 4; APPELLANTE Firmato
avverso la sentenza n. 429/2024 pubbl. il 05/03/2024 nel proc. RG n. 2426/2022 emessa dal Tribunale di AN in data 5.03.2024
CONTRO
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
127 (CF ; C.F._3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di Puglia al Vico Francesco Parte_2
Carraba, 4 (C.F.: ); C.F._4
, nata a [...] [...] e residente in [...] (C.F.: Parte_3 Pt_1
; C.F._5
, FU FRANCESCO, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Jonico (TA) alla Via Principe di Piemonte, 53 (CF ; C.F._6
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 27 (C.F.: ), rappresentate e difese dall'Avv. FICCO GIOACCHINO (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in al VIALE C.F._8 Pt_1
DEI GAROFANI 29/B; APPELLATE All'udienza collegiale del 27.05.2025, svolta in modalità scritta, previo deposito dalle parti di memorie e note di udienza, la causa è stata riservata per la decisione.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.03.2022 notificato in data 12-14.05.2022 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di AN , , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 [...]
, , chiedendo di: Parte_4 Parte_3
1. Dichiarare l'attore proprietario esclusivo per intervenuta usucapione Parte_1 dell'immobile a piano terra sito in Ruvo di Puglia alla Via Trieste n. 23, contraddistinto in catasto al fg. 29 p.lla 106 sub. 4
2. Ordinare al Conservatore dei RR.II. Ndi AN di trascrivere l'emananda sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
A fondamento delle proprie domande l'appellante premetteva che in data 18.12.1974 era deceduto in Roma fu MI, nato a [...] il [...], con conseguente Parte_1 devoluzione ab intestato della sua eredità in parti uguali ai figli:
DI , nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...], Controparte_3
DI , nata a [...] il [...] Controparte_4
DI , nato a [...] il [...] Controparte_5
DI , nata a [...] il [...] CP_1
DI , nata a [...] il [...]. Parte_2
Tra i cespiti del devoluto compendio ereditario era ricompresa anche la quota di comproprietà 4\5 pro-indiviso dell'immobile sito in Ruvo di Puglia alla Via Trieste n. 23, contraddistinto in catasto al fg.
29 p.lla 106 sub. 4, con rendita catastale di euro 79 che, per la residua quota di 1/5 pro-indiviso apparteneva al fratello del de cuius , fu MI, emigrato negli USA Persona_1 nell'immediato dopoguerra e del quale non risultava dai pubblici registri e/o dai titoli di provenienza alcun dato anagrafico, che ne consentisse la compiuta identificazione.
Deduceva che tale immobile apparteneva inizialmente per 4/5 a fu MI e per 1/5 Parte_1 al fratello di quest'ultimo, , fu MI;
che i 4/5 appartenenti al primo dei due, Persona_1
a seguito della sua morte, sono stati acquistati da (quota: 2/25), da Parte_2 CP_3
(quota: 4/25), da (quota: 4/25), da (quota: 4/25),
[...] Controparte_6 Controparte_7 da (quota: 2/25) e da – fu padre dell'odierno attore (quota: Controparte_1 Persona_1 Pt_1
4/25); che i 4/25 di quest'ultimo, sono stati acquistati, a loro volta, da – odierno attore Parte_1
(quota: 8/225), fu (quota: 8/225), (quota: 8/225), e da Controparte_1 Per_1 Parte_4
(quota: 12/225). Parte_3
Evidenziava che fu MI era presumibilmente morto, essendo nato fra la fine Persona_1 dell''800 e i primi del '900 e non essendovi notizie a riguardo ormai da anni, e che , Controparte_3
e erano deceduti senza che le loro quote dell'immobile Controparte_6 Controparte_7 oggetto di causa fossero trasferite in successione. Successivamente al 1978 e fino a quel momento nessun ulteriore trasferimento di proprietà – per atto inter vivos e/o mortis causa- risultava trascritto a carico delle sopra specificate quote di comproprietà dei seguenti comproprietari complessivamente pari ai 21/25 dell'intero.
In data 13.12.2020 decedeva , fu e la sua eredità si devolveva ab intestato Persona_1 Pt_1 in parti uguali ai seguenti soggetti:
DI n. a Ruvo di Puglia il 05.11.1962 ed ivi res. alla Via Don Luigi Strurzo n. 19 (odierno Parte_1 appellante)
DI nata Ruvo di Puglia il 29.12.1958 e residente in [...] di Piemonte n. 53
DI nata a [...] il [...] e residente in [...]
27
-De , coniuge, nata a [...] [...] e residente in [...] Pt_1
26
A fronte della formale intestazione delle citate quote di comproprietà, l'attore deduceva che l'immobile in questione sin dal 1978 era stato posseduto in via esclusiva, pacificamente e pubblicamente cum animo domini et rem sibi habendi dal defunto genitore , fu Persona_1
che lo aveva utilizzato senza l'opposizione di alcuno per deposito attrezzature e prodotti Pt_1 agricoli, provvedendo sempre in via esclusiva alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria non consentendo agli altri comproprietari l'utilizzo dell'immobile atteso che solo egli deteneva le chiavi della porta di accesso all'immobile.
Tale possesso esclusivo, a seguito del decesso del sopracitato , fu veniva Persona_1 Pt_1 continuato pacificamente e pubblicamente dall'attore che continuava ad utilizzarlo in via esclusiva per deposito attrezzature e prodotti agricoli, provvedendo -sempre in via esclusiva- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e continuando a possedere sempre in via esclusiva le chiavi della porta di accesso, così non consentendo agli altri comproprietari di accedervi e/o utilizzarlo in alcun modo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2022 si costituivano in giudizio le convenute, odierne appellate deducendo che, nonostante la loro formale titolarità delle quote di comproprietà di tale immobile, non avevano mai avuto accesso allo stesso non disponendo delle relative chiavi in possesso prima del fu e poi del appellante- i quali Persona_1 Pt_1 Controparte_8 avevano sempre utilizzato l'immobile in via del tutto esclusiva provvedendo, sempre in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
Pertanto, le convenute deducevano espressamente di non opporsi alla domanda attorea confermando la veridicità dei fatti costitutivi posti a fondamento della stessa.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore ed espletata la stessa, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22.01.2024 e indi decisa con la sentenza gravata con la quale il Tribunale di AN rigettava la domanda ritenendola non adeguatamente provata.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello riproponendo le Parte_1 medesime conclusioni già chieste nel giudizio di primo grado. [... Costituitesi, , , , , fu , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Per_1
, non si sono opposte all'appello di cui hanno chiesto l'accoglimento. Parte_4
All'odierna udienza previo deposito di note difensive e di udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, proposto da fondati sugli stessi motivi di prime cure va accolto perché Parte_5 fondato.
In primo luogo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure rigettato la domanda di usucapione per carenza di prova, nonostante gli elementi forniti sarebbero stati sufficienti a dimostrare che il bene era stato posseduto, ininterrottamente dal dante causa dell'odierno appellante, sin dal 1978.
Con altro motivo di appello, il lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, del Persona_1 comportamento delle convenute che, costituitesi avevano appoggiato la domanda dell'attore di cui avevano chiesto l'accoglimento confermando il persistente possesso esclusivo, del piccolo immobile oggetto di causa da parte di quest'ultimo – così come prima il padre sin dal 1978 - che peraltro era l'unico a detenerne le chiavi per l'accesso; dichiaravano altresì di non avere alcun interesse all'immobile.
Tanto era stato confermato dai testi escussi che dichiaravano che in più occasioni si erano recati sul posto e avevano visto il che, in possesso delle chiavi accedeva all'immobile. Persona_1
A giudizio dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto desumere argomenti di prova segnatamente dalla mancata opposizione alla domanda di usucapione delle convenute, odierne appellate
I motivi di gravame meritano un esame congiunto perché tra loro strettamente connessi in quanto attinenti alla valutazione degli elementi offerti per dimostrare l'avvenuta usucapione.
E' utile rammentare, brevemente in diritto, che l'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158
e ss. c.c. configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto.
Nello specifico, i requisiti necessari affinché si compia l'usucapione sono: a) l'animus possidendi, ossia la volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
b) l'animus rem sibi habendi, ossia la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale;
c) il corpus possessionis, ossia lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente;
d) il tempus possessionis cioè il possesso ultraventennale del bene uti dominus.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria, per possesso ultraventennale, infine, non deve necessariamente essere acquistato in buona fede;
infatti non è necessario che il soggetto usucapente ignori di ledere il diritto altrui, essendo sufficiente che ponga in essere una situazione possessoria in difetto di clandestinità e di violenza, e quindi ininterrotto, pacifico e manifesto. Pertanto, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, ha l'obbligo di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Trattandosi di comproprietà, seguendo la prospettiva dell'art. 1444 c.c. che prevede che gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, la
Suprema Corte ha affermato il principio per cui “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. n.11277/2015; Cass. n.8194/2001; Cass. n.4327/2008; Cass. n.8498/1995).
Nella specie, non è in discussione che il dante causa di avesse posseduto il locale sin Parte_1 dal 1978 e che il possesso fosse stato successivamente proseguito dal medesimo, è però in discussione che l'appellante avesse goduto del bene esercitandovi il dominio esclusivo.
Se allora è vero che le dichiarazioni dei testi che hanno visto il accedere al piccolo Persona_1 immobile aprendo la porta con le chiavi in suo possesso, non sono incompatibili con il compossesso da parte di altri è anche vero che, nel giudizio erano comparse le comproprietarie dell'immobile che non solo non si opponevano alla richiesta di usucapione, ma chiedevano espressamente l'accoglimento della domanda dell'attore dichiarando il proprio totale disinteresse, da sempre all'immobile che era stato sempre posseduto, uti dominus, dall'attore unico e detenerne le chiavi di accesso e a curarne la manutenzione.
Le convenute, odierne appellate, costituitesi hanno confermato le precedenti posizioni chiedendo unicamente che le spese del doppio grado fossero compensate fra le parti.
E' allora evidente che la mancata contestazione dei fatti costitutivi, dedotti dalla controparte, ed anzi la adesione agli stessi costituisce elemento rafforzativo rispetto alle emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice.
E pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene, che siano emersi indizi gravi, precisi e concordanti dell'esercizio del possesso del bene oggetto di causa in termini di esclusività attraverso un comportamento continuo e non interrotto che dimostra inequivocabilmente l'intenzione, da parte dell'odierno appellante, di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Di conseguenza l'appello è fondato e va accolto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da avverso la sentenza n. 429/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 2426/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di AN in data 01.10.2021, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- accoglie la domanda di usucapione formulata da della proprietà indivisa sulla Parte_1 seguente unità immobiliare: dell'immobile a piano terra sito in Ruvo di Puglia alla Via Trieste
n. 23, contraddistinto in catasto al fg. 29 p.lla 106 sub. 4;
- ne ordina la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di AN;
- spese del doppio grado compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.05.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. MI Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1275/2024 la seguente:
S E N T E N Z A tra:
nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla VIA DOL LUIGI STURZO n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. DI RELLA LUIGI ( ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ruvo di Puglia alla via Duca C.F._2 della Vittoria n. 4; APPELLANTE Firmato
avverso la sentenza n. 429/2024 pubbl. il 05/03/2024 nel proc. RG n. 2426/2022 emessa dal Tribunale di AN in data 5.03.2024
CONTRO
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
127 (CF ; C.F._3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di Puglia al Vico Francesco Parte_2
Carraba, 4 (C.F.: ); C.F._4
, nata a [...] [...] e residente in [...] (C.F.: Parte_3 Pt_1
; C.F._5
, FU FRANCESCO, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Jonico (TA) alla Via Principe di Piemonte, 53 (CF ; C.F._6
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 27 (C.F.: ), rappresentate e difese dall'Avv. FICCO GIOACCHINO (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in al VIALE C.F._8 Pt_1
DEI GAROFANI 29/B; APPELLATE All'udienza collegiale del 27.05.2025, svolta in modalità scritta, previo deposito dalle parti di memorie e note di udienza, la causa è stata riservata per la decisione.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.03.2022 notificato in data 12-14.05.2022 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di AN , , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 [...]
, , chiedendo di: Parte_4 Parte_3
1. Dichiarare l'attore proprietario esclusivo per intervenuta usucapione Parte_1 dell'immobile a piano terra sito in Ruvo di Puglia alla Via Trieste n. 23, contraddistinto in catasto al fg. 29 p.lla 106 sub. 4
2. Ordinare al Conservatore dei RR.II. Ndi AN di trascrivere l'emananda sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
A fondamento delle proprie domande l'appellante premetteva che in data 18.12.1974 era deceduto in Roma fu MI, nato a [...] il [...], con conseguente Parte_1 devoluzione ab intestato della sua eredità in parti uguali ai figli:
DI , nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...], Controparte_3
DI , nata a [...] il [...] Controparte_4
DI , nato a [...] il [...] Controparte_5
DI , nata a [...] il [...] CP_1
DI , nata a [...] il [...]. Parte_2
Tra i cespiti del devoluto compendio ereditario era ricompresa anche la quota di comproprietà 4\5 pro-indiviso dell'immobile sito in Ruvo di Puglia alla Via Trieste n. 23, contraddistinto in catasto al fg.
29 p.lla 106 sub. 4, con rendita catastale di euro 79 che, per la residua quota di 1/5 pro-indiviso apparteneva al fratello del de cuius , fu MI, emigrato negli USA Persona_1 nell'immediato dopoguerra e del quale non risultava dai pubblici registri e/o dai titoli di provenienza alcun dato anagrafico, che ne consentisse la compiuta identificazione.
Deduceva che tale immobile apparteneva inizialmente per 4/5 a fu MI e per 1/5 Parte_1 al fratello di quest'ultimo, , fu MI;
che i 4/5 appartenenti al primo dei due, Persona_1
a seguito della sua morte, sono stati acquistati da (quota: 2/25), da Parte_2 CP_3
(quota: 4/25), da (quota: 4/25), da (quota: 4/25),
[...] Controparte_6 Controparte_7 da (quota: 2/25) e da – fu padre dell'odierno attore (quota: Controparte_1 Persona_1 Pt_1
4/25); che i 4/25 di quest'ultimo, sono stati acquistati, a loro volta, da – odierno attore Parte_1
(quota: 8/225), fu (quota: 8/225), (quota: 8/225), e da Controparte_1 Per_1 Parte_4
(quota: 12/225). Parte_3
Evidenziava che fu MI era presumibilmente morto, essendo nato fra la fine Persona_1 dell''800 e i primi del '900 e non essendovi notizie a riguardo ormai da anni, e che , Controparte_3
e erano deceduti senza che le loro quote dell'immobile Controparte_6 Controparte_7 oggetto di causa fossero trasferite in successione. Successivamente al 1978 e fino a quel momento nessun ulteriore trasferimento di proprietà – per atto inter vivos e/o mortis causa- risultava trascritto a carico delle sopra specificate quote di comproprietà dei seguenti comproprietari complessivamente pari ai 21/25 dell'intero.
In data 13.12.2020 decedeva , fu e la sua eredità si devolveva ab intestato Persona_1 Pt_1 in parti uguali ai seguenti soggetti:
DI n. a Ruvo di Puglia il 05.11.1962 ed ivi res. alla Via Don Luigi Strurzo n. 19 (odierno Parte_1 appellante)
DI nata Ruvo di Puglia il 29.12.1958 e residente in [...] di Piemonte n. 53
DI nata a [...] il [...] e residente in [...]
27
-De , coniuge, nata a [...] [...] e residente in [...] Pt_1
26
A fronte della formale intestazione delle citate quote di comproprietà, l'attore deduceva che l'immobile in questione sin dal 1978 era stato posseduto in via esclusiva, pacificamente e pubblicamente cum animo domini et rem sibi habendi dal defunto genitore , fu Persona_1
che lo aveva utilizzato senza l'opposizione di alcuno per deposito attrezzature e prodotti Pt_1 agricoli, provvedendo sempre in via esclusiva alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria non consentendo agli altri comproprietari l'utilizzo dell'immobile atteso che solo egli deteneva le chiavi della porta di accesso all'immobile.
Tale possesso esclusivo, a seguito del decesso del sopracitato , fu veniva Persona_1 Pt_1 continuato pacificamente e pubblicamente dall'attore che continuava ad utilizzarlo in via esclusiva per deposito attrezzature e prodotti agricoli, provvedendo -sempre in via esclusiva- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e continuando a possedere sempre in via esclusiva le chiavi della porta di accesso, così non consentendo agli altri comproprietari di accedervi e/o utilizzarlo in alcun modo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2022 si costituivano in giudizio le convenute, odierne appellate deducendo che, nonostante la loro formale titolarità delle quote di comproprietà di tale immobile, non avevano mai avuto accesso allo stesso non disponendo delle relative chiavi in possesso prima del fu e poi del appellante- i quali Persona_1 Pt_1 Controparte_8 avevano sempre utilizzato l'immobile in via del tutto esclusiva provvedendo, sempre in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
Pertanto, le convenute deducevano espressamente di non opporsi alla domanda attorea confermando la veridicità dei fatti costitutivi posti a fondamento della stessa.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore ed espletata la stessa, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22.01.2024 e indi decisa con la sentenza gravata con la quale il Tribunale di AN rigettava la domanda ritenendola non adeguatamente provata.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello riproponendo le Parte_1 medesime conclusioni già chieste nel giudizio di primo grado. [... Costituitesi, , , , , fu , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Per_1
, non si sono opposte all'appello di cui hanno chiesto l'accoglimento. Parte_4
All'odierna udienza previo deposito di note difensive e di udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, proposto da fondati sugli stessi motivi di prime cure va accolto perché Parte_5 fondato.
In primo luogo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure rigettato la domanda di usucapione per carenza di prova, nonostante gli elementi forniti sarebbero stati sufficienti a dimostrare che il bene era stato posseduto, ininterrottamente dal dante causa dell'odierno appellante, sin dal 1978.
Con altro motivo di appello, il lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, del Persona_1 comportamento delle convenute che, costituitesi avevano appoggiato la domanda dell'attore di cui avevano chiesto l'accoglimento confermando il persistente possesso esclusivo, del piccolo immobile oggetto di causa da parte di quest'ultimo – così come prima il padre sin dal 1978 - che peraltro era l'unico a detenerne le chiavi per l'accesso; dichiaravano altresì di non avere alcun interesse all'immobile.
Tanto era stato confermato dai testi escussi che dichiaravano che in più occasioni si erano recati sul posto e avevano visto il che, in possesso delle chiavi accedeva all'immobile. Persona_1
A giudizio dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto desumere argomenti di prova segnatamente dalla mancata opposizione alla domanda di usucapione delle convenute, odierne appellate
I motivi di gravame meritano un esame congiunto perché tra loro strettamente connessi in quanto attinenti alla valutazione degli elementi offerti per dimostrare l'avvenuta usucapione.
E' utile rammentare, brevemente in diritto, che l'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158
e ss. c.c. configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto.
Nello specifico, i requisiti necessari affinché si compia l'usucapione sono: a) l'animus possidendi, ossia la volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
b) l'animus rem sibi habendi, ossia la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale;
c) il corpus possessionis, ossia lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente;
d) il tempus possessionis cioè il possesso ultraventennale del bene uti dominus.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria, per possesso ultraventennale, infine, non deve necessariamente essere acquistato in buona fede;
infatti non è necessario che il soggetto usucapente ignori di ledere il diritto altrui, essendo sufficiente che ponga in essere una situazione possessoria in difetto di clandestinità e di violenza, e quindi ininterrotto, pacifico e manifesto. Pertanto, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, ha l'obbligo di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Trattandosi di comproprietà, seguendo la prospettiva dell'art. 1444 c.c. che prevede che gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, la
Suprema Corte ha affermato il principio per cui “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. n.11277/2015; Cass. n.8194/2001; Cass. n.4327/2008; Cass. n.8498/1995).
Nella specie, non è in discussione che il dante causa di avesse posseduto il locale sin Parte_1 dal 1978 e che il possesso fosse stato successivamente proseguito dal medesimo, è però in discussione che l'appellante avesse goduto del bene esercitandovi il dominio esclusivo.
Se allora è vero che le dichiarazioni dei testi che hanno visto il accedere al piccolo Persona_1 immobile aprendo la porta con le chiavi in suo possesso, non sono incompatibili con il compossesso da parte di altri è anche vero che, nel giudizio erano comparse le comproprietarie dell'immobile che non solo non si opponevano alla richiesta di usucapione, ma chiedevano espressamente l'accoglimento della domanda dell'attore dichiarando il proprio totale disinteresse, da sempre all'immobile che era stato sempre posseduto, uti dominus, dall'attore unico e detenerne le chiavi di accesso e a curarne la manutenzione.
Le convenute, odierne appellate, costituitesi hanno confermato le precedenti posizioni chiedendo unicamente che le spese del doppio grado fossero compensate fra le parti.
E' allora evidente che la mancata contestazione dei fatti costitutivi, dedotti dalla controparte, ed anzi la adesione agli stessi costituisce elemento rafforzativo rispetto alle emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice.
E pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene, che siano emersi indizi gravi, precisi e concordanti dell'esercizio del possesso del bene oggetto di causa in termini di esclusività attraverso un comportamento continuo e non interrotto che dimostra inequivocabilmente l'intenzione, da parte dell'odierno appellante, di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Di conseguenza l'appello è fondato e va accolto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da avverso la sentenza n. 429/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 2426/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di AN in data 01.10.2021, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- accoglie la domanda di usucapione formulata da della proprietà indivisa sulla Parte_1 seguente unità immobiliare: dell'immobile a piano terra sito in Ruvo di Puglia alla Via Trieste
n. 23, contraddistinto in catasto al fg. 29 p.lla 106 sub. 4;
- ne ordina la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di AN;
- spese del doppio grado compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.05.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola