Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8694/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8694/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 ndat RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Agata Lamberti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 01.04.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14.11.2024 [nato a Parte_1
TE AN (SA) il 23.04.1968 (C.F. ] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] in data
[...] C.F._2
14.06.2003 in TE AN (SA), dal quale erano nati due figli, Pt_2
(07.12.2005) e (07.10.2013), esponendo che la comunione spirituale e Parte_3 materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il Tribunale di Salerno in data
19.10.2022.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento a settimane alterne presso ciascun genitore o, in subordine, in caso di collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita secondo il piano genitoriale descritto in ricorso;
2) l'assegnazione della casa familiare alla resistente con l'onere in capo alla stessa di provvedere alla voltura delle relative utenze domestiche;
3) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio;
4) la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale;
5) la disposizione di una CTU per la valutazione sulla capacità genitoriale della resistente.
si costituiva con comparsa del 28.02.2025 aderendo alla domanda CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione in suo favore della casa familiare e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le condizioni concordate in sede di negoziazione assistita;
3) la previsione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 600,00, oltre alla contribuzione al 50%; 4) la disposizione di una CTU per la valutazione sulla capacità genitoriale del ricorrente.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 01.04.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) il figlio minore (07.10.2013) resta congiuntamente affidato ad Parte_3
2 Proc. R.G. n. 8694/2024
entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il sig. concorderà direttamente con il figlio i tempi Parte_1 Parte_3
e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore, dandone comunicazione alla sig.ra con almeno 48 ore di anticipo;
CP_1
3) la casa familiare sita in TE AN (SA) alla Via Vittorio Emanuele
III, n. 107 resta assegnata alla sig.ra per viverci con i figli;
CP_1
4) il sig. verserà per il mantenimento del figlio minore Parte_1 un assegno di euro 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Parte_3
Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
5) il sig. verserà per il mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 non autosufficiente un assegno di euro 300,00 oltre aggiornamento annuale Pt_2 ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese direttamente alla beneficiaria;
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
7) l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 50% tra i Parte_3 genitori”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi disposta con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il
Tribunale di Salerno in data 19.10.2022, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne: pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
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L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
)] in data 14.06.2003 in TE AN (SA), C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 20 parte II serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 01.04.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TE AN (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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