Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
1030/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1030/2024 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luisella Cadore, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente: “Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 DPR 396/2000. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 20-6-2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 16-9-2020 a Rovigo con
(trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. Controparte_1
27, anno 2020, Parte I) ed esponeva che:
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- con decreto n. 1935/2022, depositato il 10-3-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale alle condizioni indicate dai
1
- sin dalla data dell'udienza presidenziale la convivenza non era più ripresa, sicché erano decorsi i termini previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con decreto depositato il 27-6-2024 il Presidente relatore fissava ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 15-10-2024, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza di prima comparizione il giudice relatore disponeva il rinnovo della notifica nei confronti del resistente, risultato irreperibile, nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c., fissando nuova udienza alla data del 4-3-2025, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia del resistente, dando atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, ha disposto la rimessione della causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio da e delle Parte_1 dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 4-3-2025, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 1935/2022, depositato il 10-3-2022, l'udienza presidenziale si è svolta il 4-3-2022 in forma cartolare (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ragione della mancata opposizione del resistente e dell'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1030/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 16-9-2020 a Rovigo, trascritto nei registri dello stato civile di quel CP_1
Comune al n. 27, anno 2020, Parte I;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
2 Rovigo, 5 marzo 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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