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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Morello Maria Laura Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 626/2023 avverso la sentenza n. 1089/2023 emessa dal Tribunale di Genova, in data 09/05/2023
Tra
Avv. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Maggi e Chiara Fatta ed Pt_1 Pt_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Chiavari, Via Nino Bixio, n. 20/7A
-APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Bellosta ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Chiavari, Via S. Antonio n° 26/2, -APPELLATO
E contro
Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Fusco ed elettivamente CP_2 CP_3 domiciliato presso l'indirizzo pec - APPELLATO Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in annullamento e/o integrale riforma della gravata sentenza n. 1089/2023 resa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona del Dr. Pasquale Grasso, in data 9 maggio 2023, nella causa R.G. n. 2170/2020, non notificata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dall'Avv. Prof. Daniele Granara e, per l'effetto: 1)Accertare e conseguentemente dichiarare che con l'episodio in contestazione, verificatosi il 17.01.2014 in S. Colombano Certenoli, Via S. Gaetano n. 137, allorquando il Geom. CP_1 e l'Ing. in presenza dei Signori Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 e nel corso delle operazioni peritali del procedimento di A.T.P. R.G. CP_7 CP_8 n. 12527/2013, pronunciavano la frase: “le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'Avv. Daniele Granara e sappiamo quali sono i suoi interessi”, gli stessi hanno diffamato l'Avv. Prof. Daniele Granara, ledendone in modo grave l'immagine, il decoro e l'onore professionale e personale;
2) Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare il Geom. e l'Ing. CP_1 CP_4
in solido tra loro e/o come meglio, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'Avv.
[...]
Prof. Daniele Granara in seguito ai fatti di cui alla narrativa del presente atto, rimettendosi, in ordine ai criteri di liquidazione dei danni dallo stesso subiti, ad una valutazione equitativa dei medesimi disposta secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano nelle note tabelle. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio o, in subordine, per la loro compensazione”.
PER L'APPELLATO CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previo le meglio viste e ritenute pronunce, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque respingere l'appello proposto dal Prof. Daniele Granara nei confronti del Geom. e dell'Ing. e CP_1 Controparte_4 confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso respingere le domande tutte proposte nei confronti del Geom. o in denegato subordine, salva in tal caso ogni CP_1 impugnativa, contenere nel minimo il richiesto risarcimento. Con vittoria di spese del grado.”
PER L'APPELLATO POGGINI
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
comunque respingere nel merito qualsiasi domanda proposta nel presente giudizio nei confronti del conchiudente o, in denegato subordine e salvo il ricorso alla S.C., Controparte_4 contenere la richiesta risarcitoria all'importo minimo che risulterà all'esito dell'istruttoria. Vinti i compensi, oltre spese generali ed accessori previdenziali e fiscali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Daniele Granara, avvocato e professore universitario, conveniva in giudizio CP_1
e esponendo: - di aver assistito professionalmente tale Controparte_4 Controparte_5
in un procedimento per accertamento tecnico preventivo relativo a infiltrazioni patite da immobile di proprietà della predetta;
- che le controparti della donna, ai fini delle operazioni peritali, avevano nominato quali ctp il geom. e l'ing. odierni convenuti;
- che CP_1 Controparte_4
nel corso delle operazioni peritali, e in particolare il giorno 17.1.2014, nel corso di discussione volta
a ipotizzare una soluzione conciliativa della controversia, era accaduto che - a commento del rifiuto di un accordo da parte della - il e il “in modo provocatorio, con CP_5 CP_1 CP_4
evidente tono di disprezzo e dileggio, alla presenza del ctu geom. , delle signore CP_8
e e del geom. pronunciavano la seguente frase: Controparte_5 Controparte_6 CP_7
<<le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'avv. daniele granara e sappiamo quali sono < i>
i suoi interessi>>” (così in atto di citazione a pag.6); - che la aveva riferito l'accaduto CP_5
al Granara, che si era così determinato a sporgere nei confronti del e del denuncia CP_1 CP_4 querela per il reato di diffamazione;
- che, infatti, la frase in questione era gravemente diffamatoria
e lesiva dell'onore e del decoro professionale del Granara. Su detti presupposti, pertanto, l'attore domandava la condanna dei convenuti al risarcimento di ogni danno cagionatogli con la ricordata condotta diffamatoria, per un importo che indicava come comunque non inferiore ad euro 50.000,00.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice;
CP_1
in particolare - eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione; - negava di aver pronunciato alcuna frase offensiva nei confronti del Granara, che neppure conosceva e non aveva motivo di offendere;
- che, in sede di procedimento per atp e nel corso delle trattative che si erano svolte, aveva effettivamente evidenziato che le pretese della controparte erano troppo onerose, ma CP_5
ciò senza alcun riferimento alla persona e alla condotta del Granara, legale della predetta controparte;
- che, in ogni caso, l'importo preteso dall'attore era sproporzionato e non correttamente ancorato ad alcun effettivo profilo di danno. Concludeva pertanto il domandando il rigetto CP_1
delle domande attrici.
Si costituiva a propria volta in giudizio il quale - eccepiva Controparte_4
l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento, anche evidenziando l'inesistenza giuridica della querela asseritamente presentata dal Granara;
- negava, comunque, di aver rivolto all'indirizzo del Granara alcuna espressione o affermazione negativa o denigratoria della persona
o della figura professionale;
- contestava radicalmente sussistenza ed entità dei danni richiesti da controparte. Concludeva così il omandando il rigetto delle domande attrici.” (cfr sentenza). CP_4
La causa, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva istruita con le prove orali ammesse dal Tribunale e, all'esito, depositate conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava prescritto l'eventuale diritto al risarcimento del danno morale in quanto, pur ritenendo che il solo danno morale inizia a prescriversi non al momento del fatto, ma al momento della conoscenza da parte della vittima dell'evento dannoso, rilevava che l'episodio ritenuto diffamatorio era avvenuto in data 17.1.2014, al momento dell'incontro dei CTU con i CTP e le parti, clienti dell'Avv. Granara. Dal tenore della querela, la messa a conoscenza dell'episodio era stata fatta, dalle clienti, in epoca assai prossima all'evento, motivando: “secondo quanto riferito dallo stesso attore, riferito al predetto dalla in epoca successiva ma CP_5 prossima;
epoca che, in difetto di compiuta allegazione da parte dell'attore, va collocata in momento apprezzabilmente anteriore a quello di presentazione della denuncia querela (sia per il fatto che la notizia della frase diffamatoria non viene descritta come recente, sia in considerazione del ragionevole tempo di redazione di detto articolato atto), avvenuta il 12.3.2014; per contro, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 2.3.2020” (cfr. sentenza). Conseguentemente il
Tribunale riteneva compiuta la prescrizione di sei anni (prescrizione prevista per il reato) prima della notifica dell'atto di citazione. Il Tribunale escludeva l'applicazione di eventuali sospensioni e/o interruzioni della prescrizione (che avrebbero portato il termine di prescrizione fino a sette anni e mezzo), in quanto motivava che l'aumento del termine base della prescrizione, poteva invocarsi solo in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, in questo caso non svolta. In ogni caso, il Tribunale evidenziava che la prescrizione avrebbe comunque dovuto essere dichiarata in quanto la sentenza del G.d.P di Chiavari, passata in giudicato, aveva dichiarato estinto il procedimento penale per mancanza di valida querela, per cui il termine della presentazione, in assenza di azione penale, sarebbe stato di cinque anni a decorrere dall'infruttuoso termine per il deposito di una valida querela, che per i danni materiali, diversamente dai soli danni morali che necessitavano della conoscenza della vittima, sarebbe comunque stato il 17.4.2014. Il
Tribunale, accertato il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento dei danni morali e materiali, per entrambi i convenuti, riteneva di motivare l'accertata estraneità all'eventuale condotta dannosa dell'Ing. A detta delle due testimoni, cliente dell'Avv. Granara e figlia della stessa, la frase CP_4 diffamatoria sarebbe stata pronunciata dal solo Geom. il quale l'aveva pronunciata al plurale: CP_1
“Le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'avv. Daniele Granara e sappiamo quali sono i suoi interessi”, così inducendo le medesime a ritenere che tale frase fosse stata condivisa anche dall'altro CTP, Ing. Tuttavia, nessuna interpretazione poteva indurre una tale supposizione, CP_4 tenendo anche conto che l'unico teste indifferente, il Geom. aveva riferito di non CP_8
ricordare che fosse stata pronunciata tale frase. Conseguentemente, oltreché prescritto, il diritto al risarcimento risultava non provato soprattutto nei confronti dell'Ing. che nemmeno avrebbe CP_4
pronunciato tale frase, inducendo il Tribunale a pronunciare anche nel merito.
Con atto di citazione 29.09.2022 proponeva appello l'Avv. Daniele Granara, allegando i seguenti motivi: A- errore in fatto ed in diritto per contraddizione fra dispositivo e motivazione, in quanto in quest'ultima veniva dichiarata la prescrizione mentre nel dispositivo, di rigetto, si ipotizzava una decisione nel merito;
B- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno in capo all'Avv. Prof. Daniele Granara per diffamazione: 1- dovendosi applicare il termine lungo di sette anni e mezzo per effetto di sospensioni e/o interruzioni della prescrizione anche senza necessità di costituzione di parte civile;
2- dovendosi applicare la decorrenza del termine dalla conoscenza della vittima non solo per il danno morale ma anche per quello patrimoniale;
decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere l'unico termine certo era il 12.3.2014, data di presentazione della querela, con termine rispettato per la notifica avvenuta il 2.3.2020; 3- dovendosi, in caso di applicazione dei 5 anni per mancanza di valida querela, tener conto dell'art. 2947, 3 comma, c.c., che recita: “Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, per cui nel caso di cui è appello la sentenza del Gdp era divenuta irrevocabile l'11.1.2021, con termine fino all'11.1.2026; C- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto non provata la responsabilità di entrambi gli appellati: 1- per aver escluso la partecipazione alla diffamazione dell'Ing. nonostante non CP_4 avesse pronunciato la frase, ma l'avesse chiaramente condivisa come desumibile dalle testimonianze;
2- per non aver dichiarato la prescrizione e non aver accertato la responsabilità nei confronti di CP_1
; 3- per non aver valutato il contenuto gravemente diffamatorio delle affermazioni degli
[...]
appellati, il momento in cui erano state pronunciate all'interno di un procedimento giudiziale, la personalità della persona offesa e la non conoscenza fra la persona offesa e gli appellati. Chiedeva la riforma della sentenza gravata, la condanna degli appellati tenuto conto della gravità diffamatoria delle affermazioni degli appellati e, in ogni caso, la riforma sulle spese di lite anche del primo grado che avrebbero dovuto essere compensate e/o ridotte. Vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Si costituiva il Geom. con comparsa 24.10.2023, con la quale contestava i CP_1 motivi di appello, sostenendo l'infondatezza degli stessi. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con il favore delle spese del grado.
Si costituiva anche l'Ing. con comparsa 24.10.2023, con la quale Controparte_4 eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello ed il favore delle spese.
Con ordinanza 19/07/2023, la Corte, inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ma, all'esito della procedura ex art. 351 c.p.c. instaurata dall'appellante, con l'ordinanza 19/09/2023 veniva revocata la sospensiva.
La Corte fissava l'udienza del 21.1.2025 alla quale, precisate le conclusioni delle parti e concessi i termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello non può trovare accoglimento.
È infondato il primo motivo di appello sulla contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo della sentenza. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione proposta tempestivamente da entrambi gli appellati, ma, essendo emersa dall'istruttoria l'estraneità dell'Ing. alla pronuncia CP_4
della frase incriminata, ha comunque motivato ad abundantiam anche nel merito per la sola posizione del medesimo convenuto. L'infondatezza nel merito della domanda nei confronti dell'Ing. CP_4 infatti, rappresenta una pronuncia più favorevole rispetto alla eccepita prescrizione. In ogni caso non si tratta di insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, quanto piuttosto di una specificazione del dispositivo, desumibile dalla motivazione.
È solo parzialmente fondato il secondo motivo, articolato su vari profili dell'errata valutazione della prescrizione della domanda. La Corte non condivide infatti la motivazione del Tribunale laddove, in relazione alla prescrizione di sei anni prevista per il reato, ritiene l'avvenuto compimento della medesima, prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 2.3.2020, motivando che, poiché il fatto di reato è stato compiuto il 17/1/2014 e “secondo quanto riferito dallo stesso attore, riferito al predetto dalla in epoca successiva ma prossima;
epoca che, in difetto di compiuta CP_5 allegazione da parte dell'attore, va collocata in momento apprezzabilmente anteriore a quello di presentazione della denuncia querela”. La Corte rileva che l'onere della prova della data esatta dell'avvenuta messa a conoscenza dell'evento dannoso, per il danno morale, spettava non all'attore, odierno appellante, ma ai convenuti, odierni appellati, i quali avevano sollevato l'eccezione di prescrizione ed avevano l'onere di provarla con certezza. Dalla stessa motivazione resa dal Tribunale
è evidente che non è stata raggiunta con certezza la prova della data in cui il danneggiato è stato messo a conoscenza dell'evento dannoso da parte delle clienti, in quanto lo stesso Tribunale è stato costretto ricorrere a mere presunzioni sulle possibili tempistiche in cui le clienti si sono recate dal proprio difensore. Non è pertanto fondata la ritenuta prescrizione, sulla base del termine lungo dei sei anni, in riferimento al mancato onere della prova da parte dell'odierno appellante.
In ogni caso, la Corte ritiene compiuta la prescrizione del diritto sulla base dell'art. 2947, III comma, cc. Quest'ultimo, dopo aver determinato il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da fatto illecito in cinque anni, al terzo comma dispone: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
In primo luogo, il mancato esercizio dell'azione civile nel processo penale, come avvenuto nel caso di cui trattasi, impedisce l'applicazione del termine lungo di sette anni e mezzo per la prescrizione del risarcimento del danno da reato, come motivato anche dal Tribunale.
In secondo luogo, il processo penale, scaturito dalla querela presentata il 12.3.2014 da persona diversa dal danneggiato, priva di procura speciale, per cui la condizione di procedibilità era tanquam non esset, si è concluso con la sentenza penale n. 95/2020 del Giudice di Pace di Chiavari del 27.11.2020, che ha dichiarato estinto il procedimento proprio per la mancanza di querela.
Trattasi di sentenza penale che ha estinto il reato per causa diversa dalla prescrizione e non di sentenza irrevocabile conseguente all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, in quanto solo “nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, qualora questo si sia concluso con la dichiarazione della mancanza di una condizione di procedimento (quale è la querela), la decorrenza della prescrizione biennale ex art. 2947, comma 3, c.c. non parte dall'accadimento dell'evento, bensì dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale” (Cass civ 29.9.16 n' 19273).
Nel processo penale estinto con la sentenza n. 95/2020 del Giudice di Pace di Chiavari del 27.11.2020, non vi era stata costituzione di parte civile, per cui l'estinzione del reato, diversa dalla prescrizione, ha determinato, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2947 cc, l'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di estinzione del reato.
Quest'ultima deve essere individuata, in caso di omessa querela, nel termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza dell'evento da parte del danneggiato. Nel caso di cui trattasi, il termine di inizio della prescrizione dei cinque anni può senz'altro essere fatto decorrere dalla data del 12.3.2014, in quanto al momento della presentazione della querela, il danneggiato era sicuramente a conoscenza dell'evento lesivo della propria reputazione e, quindi, poteva far valere il proprio diritto al risarcimento. Considerando i successivi tre mesi da tale data, per la presentazione della querela ed i cinque anni successivi della prescrizione ordinaria, il termine di estinzione del reato deve individuarsi nel 12.6.2019. La citazione notificata il 2.3.2020 è pertanto avvenuta dopo l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2947 cc.
Con diversa motivazione, la Corte rigetta quindi anche il secondo motivo di appello.
Il terzo motivo di appello, sulla portata diffamatoria delle frasi riferite dalle clienti dell'appellante e sulla riferibilità delle stesse sia a che a è in parte assorbito ed in parte infondato. CP_1 CP_4
Dall'istruttoria è emerso, dalle conformi dichiarazioni delle due testimoni, e Controparte_5
madre e figlia, clienti dell'Avv. Granara, che solo il Geom. avrebbe Controparte_6 CP_1 pronunciato la frase “le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'Avv. Daniele Granara e sappiamo quali sono i suoi interessi”. Entrambe le testimoni hanno riferito che, mentre il Geom.
ha proferito la frase incriminata, l'Ing. non ha detto alcunché. La (cfr. CP_1 CP_4 CP_5 verbale ud. 20.2.22) ha affermato: “la frase e il pensiero sotteso era condiviso anche dall'ing. al momento che il si era espresso al plurale”, mentre la (verb ud. CP_2 CP_1 CP_6
29.3.22) ha affermato: “sebbene la frase fosse stata pronunciata da io ho inteso che stesse CP_1 esprimendo un pensiero comune anche a tteso l'uso del plurale”. L'altro teste, il Geom. CP_2
(verb ud. 20.2.22), ha riferito di non ricordare che fosse stata pronunciata tale frase. CP_8
La Corte ritiene che, alla luce dell'attento esame dell'istruttoria, se può ritenersi raggiunta la prova che il Geom. avesse pronunciato la frase incriminata, ritenuta offensiva dal'Avv. Granara, CP_1
l'attribuzione della stessa all'Ing. può essere esclusa sulla base di quanto affermato da CP_4
entrambe le testimoni in quanto il semplice uso del plurale non può aver determinato la partecipazione dell'Ing. all'espressione. La condivisione da parte dell'Ing. rimasto in silenzio, CP_4 CP_4
costituisce un'evidente valutazione soggettiva, non consentita ai testimoni che devono riferire fatti di cui abbiano diretta conoscenza e non esprimere opinioni o giudizi personali. Ne consegue che la partecipazione dell'Ing. alla frase pronunciata da è del tutto sfornita di prova. CP_4 CP_1
La Corte conferma pertanto la motivazione della sentenza gravata in relazione all'Ing. per il CP_4
quale non è emerso alcun coinvolgimento nella pronuncia della frase offensiva.
In definitiva, sia pure con motivazione parzialmente diversa in punto di prescrizione, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate a favore di ciascuno degli appellanti costituiti, e , nel dispositivo in base CP_1 Controparte_4 al D.M. 55/2014 sullo scaglione indicato dall'appellante, indeterminato di bassa complessità, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto del non espletamento della fase istruttoria/trattazione: Fase di studio: € 1.500,00; Fase introduttiva: € 1.000,00; Fase decisionale: € 2.500,00= Compenso tabellare
€ 5.000,00.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 626/2023 avverso la sentenza n. 1089/2023 emessa dal Tribunale di Genova, in data 09/05/2023, così decide:
1. RIGETTA l'appello con conferma, sia pure con motivazione parzialmente diversa, della sentenza gravata;
2. CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, e , che liquida, per ciascuna di esse, CP_1 Controparte_4 in € 5.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di legge;
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 6 giugno 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Morello Maria Laura Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 626/2023 avverso la sentenza n. 1089/2023 emessa dal Tribunale di Genova, in data 09/05/2023
Tra
Avv. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Maggi e Chiara Fatta ed Pt_1 Pt_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Chiavari, Via Nino Bixio, n. 20/7A
-APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Bellosta ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Chiavari, Via S. Antonio n° 26/2, -APPELLATO
E contro
Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Fusco ed elettivamente CP_2 CP_3 domiciliato presso l'indirizzo pec - APPELLATO Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in annullamento e/o integrale riforma della gravata sentenza n. 1089/2023 resa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona del Dr. Pasquale Grasso, in data 9 maggio 2023, nella causa R.G. n. 2170/2020, non notificata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dall'Avv. Prof. Daniele Granara e, per l'effetto: 1)Accertare e conseguentemente dichiarare che con l'episodio in contestazione, verificatosi il 17.01.2014 in S. Colombano Certenoli, Via S. Gaetano n. 137, allorquando il Geom. CP_1 e l'Ing. in presenza dei Signori Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 e nel corso delle operazioni peritali del procedimento di A.T.P. R.G. CP_7 CP_8 n. 12527/2013, pronunciavano la frase: “le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'Avv. Daniele Granara e sappiamo quali sono i suoi interessi”, gli stessi hanno diffamato l'Avv. Prof. Daniele Granara, ledendone in modo grave l'immagine, il decoro e l'onore professionale e personale;
2) Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare il Geom. e l'Ing. CP_1 CP_4
in solido tra loro e/o come meglio, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'Avv.
[...]
Prof. Daniele Granara in seguito ai fatti di cui alla narrativa del presente atto, rimettendosi, in ordine ai criteri di liquidazione dei danni dallo stesso subiti, ad una valutazione equitativa dei medesimi disposta secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano nelle note tabelle. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio o, in subordine, per la loro compensazione”.
PER L'APPELLATO CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previo le meglio viste e ritenute pronunce, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque respingere l'appello proposto dal Prof. Daniele Granara nei confronti del Geom. e dell'Ing. e CP_1 Controparte_4 confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso respingere le domande tutte proposte nei confronti del Geom. o in denegato subordine, salva in tal caso ogni CP_1 impugnativa, contenere nel minimo il richiesto risarcimento. Con vittoria di spese del grado.”
PER L'APPELLATO POGGINI
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
comunque respingere nel merito qualsiasi domanda proposta nel presente giudizio nei confronti del conchiudente o, in denegato subordine e salvo il ricorso alla S.C., Controparte_4 contenere la richiesta risarcitoria all'importo minimo che risulterà all'esito dell'istruttoria. Vinti i compensi, oltre spese generali ed accessori previdenziali e fiscali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Daniele Granara, avvocato e professore universitario, conveniva in giudizio CP_1
e esponendo: - di aver assistito professionalmente tale Controparte_4 Controparte_5
in un procedimento per accertamento tecnico preventivo relativo a infiltrazioni patite da immobile di proprietà della predetta;
- che le controparti della donna, ai fini delle operazioni peritali, avevano nominato quali ctp il geom. e l'ing. odierni convenuti;
- che CP_1 Controparte_4
nel corso delle operazioni peritali, e in particolare il giorno 17.1.2014, nel corso di discussione volta
a ipotizzare una soluzione conciliativa della controversia, era accaduto che - a commento del rifiuto di un accordo da parte della - il e il “in modo provocatorio, con CP_5 CP_1 CP_4
evidente tono di disprezzo e dileggio, alla presenza del ctu geom. , delle signore CP_8
e e del geom. pronunciavano la seguente frase: Controparte_5 Controparte_6 CP_7
<<le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'avv. daniele granara e sappiamo quali sono < i>
i suoi interessi>>” (così in atto di citazione a pag.6); - che la aveva riferito l'accaduto CP_5
al Granara, che si era così determinato a sporgere nei confronti del e del denuncia CP_1 CP_4 querela per il reato di diffamazione;
- che, infatti, la frase in questione era gravemente diffamatoria
e lesiva dell'onore e del decoro professionale del Granara. Su detti presupposti, pertanto, l'attore domandava la condanna dei convenuti al risarcimento di ogni danno cagionatogli con la ricordata condotta diffamatoria, per un importo che indicava come comunque non inferiore ad euro 50.000,00.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice;
CP_1
in particolare - eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione; - negava di aver pronunciato alcuna frase offensiva nei confronti del Granara, che neppure conosceva e non aveva motivo di offendere;
- che, in sede di procedimento per atp e nel corso delle trattative che si erano svolte, aveva effettivamente evidenziato che le pretese della controparte erano troppo onerose, ma CP_5
ciò senza alcun riferimento alla persona e alla condotta del Granara, legale della predetta controparte;
- che, in ogni caso, l'importo preteso dall'attore era sproporzionato e non correttamente ancorato ad alcun effettivo profilo di danno. Concludeva pertanto il domandando il rigetto CP_1
delle domande attrici.
Si costituiva a propria volta in giudizio il quale - eccepiva Controparte_4
l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento, anche evidenziando l'inesistenza giuridica della querela asseritamente presentata dal Granara;
- negava, comunque, di aver rivolto all'indirizzo del Granara alcuna espressione o affermazione negativa o denigratoria della persona
o della figura professionale;
- contestava radicalmente sussistenza ed entità dei danni richiesti da controparte. Concludeva così il omandando il rigetto delle domande attrici.” (cfr sentenza). CP_4
La causa, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva istruita con le prove orali ammesse dal Tribunale e, all'esito, depositate conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava prescritto l'eventuale diritto al risarcimento del danno morale in quanto, pur ritenendo che il solo danno morale inizia a prescriversi non al momento del fatto, ma al momento della conoscenza da parte della vittima dell'evento dannoso, rilevava che l'episodio ritenuto diffamatorio era avvenuto in data 17.1.2014, al momento dell'incontro dei CTU con i CTP e le parti, clienti dell'Avv. Granara. Dal tenore della querela, la messa a conoscenza dell'episodio era stata fatta, dalle clienti, in epoca assai prossima all'evento, motivando: “secondo quanto riferito dallo stesso attore, riferito al predetto dalla in epoca successiva ma CP_5 prossima;
epoca che, in difetto di compiuta allegazione da parte dell'attore, va collocata in momento apprezzabilmente anteriore a quello di presentazione della denuncia querela (sia per il fatto che la notizia della frase diffamatoria non viene descritta come recente, sia in considerazione del ragionevole tempo di redazione di detto articolato atto), avvenuta il 12.3.2014; per contro, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 2.3.2020” (cfr. sentenza). Conseguentemente il
Tribunale riteneva compiuta la prescrizione di sei anni (prescrizione prevista per il reato) prima della notifica dell'atto di citazione. Il Tribunale escludeva l'applicazione di eventuali sospensioni e/o interruzioni della prescrizione (che avrebbero portato il termine di prescrizione fino a sette anni e mezzo), in quanto motivava che l'aumento del termine base della prescrizione, poteva invocarsi solo in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, in questo caso non svolta. In ogni caso, il Tribunale evidenziava che la prescrizione avrebbe comunque dovuto essere dichiarata in quanto la sentenza del G.d.P di Chiavari, passata in giudicato, aveva dichiarato estinto il procedimento penale per mancanza di valida querela, per cui il termine della presentazione, in assenza di azione penale, sarebbe stato di cinque anni a decorrere dall'infruttuoso termine per il deposito di una valida querela, che per i danni materiali, diversamente dai soli danni morali che necessitavano della conoscenza della vittima, sarebbe comunque stato il 17.4.2014. Il
Tribunale, accertato il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento dei danni morali e materiali, per entrambi i convenuti, riteneva di motivare l'accertata estraneità all'eventuale condotta dannosa dell'Ing. A detta delle due testimoni, cliente dell'Avv. Granara e figlia della stessa, la frase CP_4 diffamatoria sarebbe stata pronunciata dal solo Geom. il quale l'aveva pronunciata al plurale: CP_1
“Le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'avv. Daniele Granara e sappiamo quali sono i suoi interessi”, così inducendo le medesime a ritenere che tale frase fosse stata condivisa anche dall'altro CTP, Ing. Tuttavia, nessuna interpretazione poteva indurre una tale supposizione, CP_4 tenendo anche conto che l'unico teste indifferente, il Geom. aveva riferito di non CP_8
ricordare che fosse stata pronunciata tale frase. Conseguentemente, oltreché prescritto, il diritto al risarcimento risultava non provato soprattutto nei confronti dell'Ing. che nemmeno avrebbe CP_4
pronunciato tale frase, inducendo il Tribunale a pronunciare anche nel merito.
Con atto di citazione 29.09.2022 proponeva appello l'Avv. Daniele Granara, allegando i seguenti motivi: A- errore in fatto ed in diritto per contraddizione fra dispositivo e motivazione, in quanto in quest'ultima veniva dichiarata la prescrizione mentre nel dispositivo, di rigetto, si ipotizzava una decisione nel merito;
B- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno in capo all'Avv. Prof. Daniele Granara per diffamazione: 1- dovendosi applicare il termine lungo di sette anni e mezzo per effetto di sospensioni e/o interruzioni della prescrizione anche senza necessità di costituzione di parte civile;
2- dovendosi applicare la decorrenza del termine dalla conoscenza della vittima non solo per il danno morale ma anche per quello patrimoniale;
decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere l'unico termine certo era il 12.3.2014, data di presentazione della querela, con termine rispettato per la notifica avvenuta il 2.3.2020; 3- dovendosi, in caso di applicazione dei 5 anni per mancanza di valida querela, tener conto dell'art. 2947, 3 comma, c.c., che recita: “Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, per cui nel caso di cui è appello la sentenza del Gdp era divenuta irrevocabile l'11.1.2021, con termine fino all'11.1.2026; C- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto non provata la responsabilità di entrambi gli appellati: 1- per aver escluso la partecipazione alla diffamazione dell'Ing. nonostante non CP_4 avesse pronunciato la frase, ma l'avesse chiaramente condivisa come desumibile dalle testimonianze;
2- per non aver dichiarato la prescrizione e non aver accertato la responsabilità nei confronti di CP_1
; 3- per non aver valutato il contenuto gravemente diffamatorio delle affermazioni degli
[...]
appellati, il momento in cui erano state pronunciate all'interno di un procedimento giudiziale, la personalità della persona offesa e la non conoscenza fra la persona offesa e gli appellati. Chiedeva la riforma della sentenza gravata, la condanna degli appellati tenuto conto della gravità diffamatoria delle affermazioni degli appellati e, in ogni caso, la riforma sulle spese di lite anche del primo grado che avrebbero dovuto essere compensate e/o ridotte. Vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Si costituiva il Geom. con comparsa 24.10.2023, con la quale contestava i CP_1 motivi di appello, sostenendo l'infondatezza degli stessi. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con il favore delle spese del grado.
Si costituiva anche l'Ing. con comparsa 24.10.2023, con la quale Controparte_4 eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello ed il favore delle spese.
Con ordinanza 19/07/2023, la Corte, inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ma, all'esito della procedura ex art. 351 c.p.c. instaurata dall'appellante, con l'ordinanza 19/09/2023 veniva revocata la sospensiva.
La Corte fissava l'udienza del 21.1.2025 alla quale, precisate le conclusioni delle parti e concessi i termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello non può trovare accoglimento.
È infondato il primo motivo di appello sulla contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo della sentenza. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione proposta tempestivamente da entrambi gli appellati, ma, essendo emersa dall'istruttoria l'estraneità dell'Ing. alla pronuncia CP_4
della frase incriminata, ha comunque motivato ad abundantiam anche nel merito per la sola posizione del medesimo convenuto. L'infondatezza nel merito della domanda nei confronti dell'Ing. CP_4 infatti, rappresenta una pronuncia più favorevole rispetto alla eccepita prescrizione. In ogni caso non si tratta di insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, quanto piuttosto di una specificazione del dispositivo, desumibile dalla motivazione.
È solo parzialmente fondato il secondo motivo, articolato su vari profili dell'errata valutazione della prescrizione della domanda. La Corte non condivide infatti la motivazione del Tribunale laddove, in relazione alla prescrizione di sei anni prevista per il reato, ritiene l'avvenuto compimento della medesima, prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 2.3.2020, motivando che, poiché il fatto di reato è stato compiuto il 17/1/2014 e “secondo quanto riferito dallo stesso attore, riferito al predetto dalla in epoca successiva ma prossima;
epoca che, in difetto di compiuta CP_5 allegazione da parte dell'attore, va collocata in momento apprezzabilmente anteriore a quello di presentazione della denuncia querela”. La Corte rileva che l'onere della prova della data esatta dell'avvenuta messa a conoscenza dell'evento dannoso, per il danno morale, spettava non all'attore, odierno appellante, ma ai convenuti, odierni appellati, i quali avevano sollevato l'eccezione di prescrizione ed avevano l'onere di provarla con certezza. Dalla stessa motivazione resa dal Tribunale
è evidente che non è stata raggiunta con certezza la prova della data in cui il danneggiato è stato messo a conoscenza dell'evento dannoso da parte delle clienti, in quanto lo stesso Tribunale è stato costretto ricorrere a mere presunzioni sulle possibili tempistiche in cui le clienti si sono recate dal proprio difensore. Non è pertanto fondata la ritenuta prescrizione, sulla base del termine lungo dei sei anni, in riferimento al mancato onere della prova da parte dell'odierno appellante.
In ogni caso, la Corte ritiene compiuta la prescrizione del diritto sulla base dell'art. 2947, III comma, cc. Quest'ultimo, dopo aver determinato il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da fatto illecito in cinque anni, al terzo comma dispone: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
In primo luogo, il mancato esercizio dell'azione civile nel processo penale, come avvenuto nel caso di cui trattasi, impedisce l'applicazione del termine lungo di sette anni e mezzo per la prescrizione del risarcimento del danno da reato, come motivato anche dal Tribunale.
In secondo luogo, il processo penale, scaturito dalla querela presentata il 12.3.2014 da persona diversa dal danneggiato, priva di procura speciale, per cui la condizione di procedibilità era tanquam non esset, si è concluso con la sentenza penale n. 95/2020 del Giudice di Pace di Chiavari del 27.11.2020, che ha dichiarato estinto il procedimento proprio per la mancanza di querela.
Trattasi di sentenza penale che ha estinto il reato per causa diversa dalla prescrizione e non di sentenza irrevocabile conseguente all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, in quanto solo “nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, qualora questo si sia concluso con la dichiarazione della mancanza di una condizione di procedimento (quale è la querela), la decorrenza della prescrizione biennale ex art. 2947, comma 3, c.c. non parte dall'accadimento dell'evento, bensì dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale” (Cass civ 29.9.16 n' 19273).
Nel processo penale estinto con la sentenza n. 95/2020 del Giudice di Pace di Chiavari del 27.11.2020, non vi era stata costituzione di parte civile, per cui l'estinzione del reato, diversa dalla prescrizione, ha determinato, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2947 cc, l'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di estinzione del reato.
Quest'ultima deve essere individuata, in caso di omessa querela, nel termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza dell'evento da parte del danneggiato. Nel caso di cui trattasi, il termine di inizio della prescrizione dei cinque anni può senz'altro essere fatto decorrere dalla data del 12.3.2014, in quanto al momento della presentazione della querela, il danneggiato era sicuramente a conoscenza dell'evento lesivo della propria reputazione e, quindi, poteva far valere il proprio diritto al risarcimento. Considerando i successivi tre mesi da tale data, per la presentazione della querela ed i cinque anni successivi della prescrizione ordinaria, il termine di estinzione del reato deve individuarsi nel 12.6.2019. La citazione notificata il 2.3.2020 è pertanto avvenuta dopo l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2947 cc.
Con diversa motivazione, la Corte rigetta quindi anche il secondo motivo di appello.
Il terzo motivo di appello, sulla portata diffamatoria delle frasi riferite dalle clienti dell'appellante e sulla riferibilità delle stesse sia a che a è in parte assorbito ed in parte infondato. CP_1 CP_4
Dall'istruttoria è emerso, dalle conformi dichiarazioni delle due testimoni, e Controparte_5
madre e figlia, clienti dell'Avv. Granara, che solo il Geom. avrebbe Controparte_6 CP_1 pronunciato la frase “le conosciamo bene le parcelle oneste ed esose dell'Avv. Daniele Granara e sappiamo quali sono i suoi interessi”. Entrambe le testimoni hanno riferito che, mentre il Geom.
ha proferito la frase incriminata, l'Ing. non ha detto alcunché. La (cfr. CP_1 CP_4 CP_5 verbale ud. 20.2.22) ha affermato: “la frase e il pensiero sotteso era condiviso anche dall'ing. al momento che il si era espresso al plurale”, mentre la (verb ud. CP_2 CP_1 CP_6
29.3.22) ha affermato: “sebbene la frase fosse stata pronunciata da io ho inteso che stesse CP_1 esprimendo un pensiero comune anche a tteso l'uso del plurale”. L'altro teste, il Geom. CP_2
(verb ud. 20.2.22), ha riferito di non ricordare che fosse stata pronunciata tale frase. CP_8
La Corte ritiene che, alla luce dell'attento esame dell'istruttoria, se può ritenersi raggiunta la prova che il Geom. avesse pronunciato la frase incriminata, ritenuta offensiva dal'Avv. Granara, CP_1
l'attribuzione della stessa all'Ing. può essere esclusa sulla base di quanto affermato da CP_4
entrambe le testimoni in quanto il semplice uso del plurale non può aver determinato la partecipazione dell'Ing. all'espressione. La condivisione da parte dell'Ing. rimasto in silenzio, CP_4 CP_4
costituisce un'evidente valutazione soggettiva, non consentita ai testimoni che devono riferire fatti di cui abbiano diretta conoscenza e non esprimere opinioni o giudizi personali. Ne consegue che la partecipazione dell'Ing. alla frase pronunciata da è del tutto sfornita di prova. CP_4 CP_1
La Corte conferma pertanto la motivazione della sentenza gravata in relazione all'Ing. per il CP_4
quale non è emerso alcun coinvolgimento nella pronuncia della frase offensiva.
In definitiva, sia pure con motivazione parzialmente diversa in punto di prescrizione, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate a favore di ciascuno degli appellanti costituiti, e , nel dispositivo in base CP_1 Controparte_4 al D.M. 55/2014 sullo scaglione indicato dall'appellante, indeterminato di bassa complessità, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto del non espletamento della fase istruttoria/trattazione: Fase di studio: € 1.500,00; Fase introduttiva: € 1.000,00; Fase decisionale: € 2.500,00= Compenso tabellare
€ 5.000,00.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 626/2023 avverso la sentenza n. 1089/2023 emessa dal Tribunale di Genova, in data 09/05/2023, così decide:
1. RIGETTA l'appello con conferma, sia pure con motivazione parzialmente diversa, della sentenza gravata;
2. CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, e , che liquida, per ciascuna di esse, CP_1 Controparte_4 in € 5.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di legge;
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 6 giugno 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno