Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste e' autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento gia' in atto, nonche' per lavori pubblici, per interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane.
In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito senza alcun limite di somma.
Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente, o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.
Al Commissario generale del Governo e' estesa la facolta' di cui al comma terzo dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 .
Le somme gia' riscosse dai funzionari subdelegati e non erogate alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, i pagamenti saranno limitati alla spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste e' autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento gia' in atto, nonche' per lavori pubblici, per interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane.
In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito senza alcun limite di somma.
Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente, o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.
Al Commissario generale del Governo e' estesa la facolta' di cui al comma terzo dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 .
Le somme gia' riscosse dai funzionari subdelegati e non erogate alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, i pagamenti saranno limitati alla spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.