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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile
N. 2891/2024 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Giovanni Adami)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Maria Luisa Borgo e Alessandro Menin)
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, queste hanno chiesto la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 522/2022 emessa dal Tribunale di Venezia (R.G. 8908/2021); che, a mezzo del suddetto ricorso le parti hanno dedotto il mutamento delle condizioni di fatto in ragione dell'intervenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne (n. il Persona_1
11.09.1998) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- revocare l'assegnazione a favore della signora dell'appartamento già destinato a casa Parte_2 coniugale sito in San Donà di Piave (VE), Via L. Carozzani n. 30;
pagina 1 di 2 - revocare, a far data dalla mensilità di maggio 2024, l'onere contributivo posto a carico del signor relativamente alla figlia e ciò tanto sotto il profilo del contributo Parte_1 Persona_1 fisso che sotto il profilo della partecipazione alle spese straordinarie.
Immodificate, per il resto, le altre condizioni di divorzio.
Spese e compensi del presente procedimento integralmente compensati.”; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero versato agli atti del processo telematico in data 2.4.2025; ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 522/2022 resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 2.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
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