Art. 1.
E' consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonche' di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.
E' consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonche' di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.