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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1302/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 11/07/2022 al n. 1302/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. POLI ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PIETRO GUAZZELLI P.IVA_2
e rappresentata e difesa dall'avv. BONZIO CAROLINA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 29/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata in data 12/01/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis previa integrale e/o parziale riforma della sentenza n. 29/2022 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, accertare e dichiarare contrattualmente legittima la richiesta di indennizzo relativa agli importi dei progetti di notula emessi dagli Avv.ti Prof. Marzaduri ed Avv. Carloni, stante la non applicabilità alla fattispecie delle tariffe di cui al D.M. 55/14 ai fini della determinazione del compenso professionale dei suddetti professionisti;
per l'effetto condannare l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_3
l'importo corrisposto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia la Corte Ill.ma In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello art. 342 c.p.c. per omessa indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta da giudice di primo grado e per omessa indicazione l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione delle legge e delle loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
Nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria, in ogni caso, di spese, dei due gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (per Controparte_1
l'innanzi anche conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze la società CP_1
Contr (per l'innanzi anche , proponendo Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 29/2022 con cui il Tribunale di Pisa aveva respinto la sua domanda di indennizzo, richiesto sulla base della polizza di assicurazione stipulata inter partes, di quanto corrisposto a titolo di compenso professionale agli avvocati incaricati della difesa di tre tra membri e dipendenti della società, coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo, commesso nell'esercizio dell'attività di impresa. Il primo giudice aveva in particolare ritenuto che non vi fosse prova degli esborsi allegati dalla parte attrice, avendo questa prodotto solo preventivi del tutto generici, provvedendo a depositare due pre-notule con la dizione 'pagato', a termini istruttori ormai scaduti.
Aggiungeva il Tribunale che anche la domanda di condanna al pagamento 'di quanto corrisposto' era comunque da ritenersi generica in quanto mai era stata indicata né determinata la relativa somma. era quindi condannata a rifondere alla CP_4 compagna di assicurazione convenuta le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla domanda principale proposta da parte attrice ed avente ad oggetto l'accertamento della correttezza, a tenor di polizza, dei criteri di determinazione del compenso dei difensori di fiducia degli assicurati, adottata dall'appellante ai fini della quantificazione dell'indennizzo preteso;
erronea pronuncia sull'eccezione di mancata prova del pagamento dei compensi di cui era stato chiesto il rimborso, tardivamente proposta dalla convenuta e su cui non era stato accettato il contraddittorio;
2) erronea valutazione dei documenti allegati, con particolare riferimento alle pre notule validamente quietanzate, prodotte il 17.01.2020, oltre i termini istruttori in quanto trattavasi di documenti di formazione successiva rispetto alla scadenza di cui alle memorie ex art. 183 co VI c.p.c.; errore nell'aver ritenuto la difformità delle pre notule rispetto ai preventivi approvati, senza correttamente valutare che mentre i preventivi si riferivano alle varie fasi del procedimento penale, i progetti di notula riguardavano solo i compensi dovuti per le attività svolte fino a quel momento.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che eccepiva preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Con ordinanza del 27/06/24 la Corte di appello formulava alle parti una proposta conciliativa (“pagamento in favore di parte attrice e odierna appellante del 50% dell'importo richiesto con compensazione delle spese di lite”), che l'appellante accettava, ma l'appellata rifiutava per l' “assenza di prova del quantum costituente esborso dell'assicurato” (nota scritta del 16.12.24).
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.12.2024, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.24, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. – appellata costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche richieste, nonché per mancanza di riferimenti circa i fatti da cui sarebbero derivate le ritenute violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. La detta eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, se è vero che non ha distinto i vari motivi di appello nel contesto del proprio atto, in cui ha, nella sostanza, riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ciò ha fatto per lo più raffrontando le proprie deduzioni, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che nella notte del 14 febbraio 2018, all'interno del cantiere navale della società si CP_1 verificava un tragico infortunio sul lavoro, nel quale trovava la morte R_
. E' circostanza pacifica - pur non essendovi in atti alcuna traccia
[...] documentale - che a seguito di tale evento la Procura della Repubblica di Pisa iscriveva nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo , nella sua Persona_2 qualità di amministratore delegato pro tempore della società, , quale Persona_3 datore di lavoro del dipendente deceduto e , quale caposquadra Controparte_5 nel cantiere al momento della tragedia. Del pari incontestato e documentato in atti risulta che mentre e affidavano la loro difesa nel Persona_2 Controparte_5 procedimento penale all'avv. , si faceva rappresentare Controparte_6 Persona_3
e difendere dall'avv. Riccardo Carloni.
Altrettanto incontroversa è la stipula, a far data dal 14.10.2015, da parte della società Contr con la compagnia di un contratto assicurativo denominato 'difesa CP_1 azienda extra' avente ad oggetto, tra le altre cose, l'indennizzo delle spese per la 'tutela legale' nell'ambito del procedimento penale.
A tale proposito non è controverso che le spese legali conseguenti alle difese dei tre soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini per l'infortunio sul lavoro verificatosi nel cantiere della società contraente la polizza rientrassero nella copertura assicurativa invocata, in conformità all'art 17 della polizza, secondo cui 'le garanzie operano a favore del contraente, dei suoi amministratori, dei membri del collegio sindacale e consiglio di sorveglianza, dei revisori e degli iscritti nel libro unico del lavoro'.
Allo stesso modo non è in discussione il corretto espletamento da parte della società contraente di tutti i previsti adempimenti in punto di denuncia del sinistro e richiesta di liquidazione dell'indennizzo. In particolare risulta che con comunicazione email contraddistinta con il riferimento 53/2018 il broker dell'assicurato (Rindi Broker) Contr trasmetteva a la denuncia relativamente al sinistro che vedeva coinvolti quali assicurati , e , comunicando che gli stessi CP_7 Persona_3 CP_5 avevano ricevuto 'atto di avviso per accertamenti tecnici non ripetibili a seguito del decesso di un lavoratore avvenuta nei cantieri navali dell'assicurato' e che in relazione a ciò avevano provveduto a nominare quali rispettivi difensori di fiducia l'avv. Marzaduri
(quanto a e ) e l'avv. Carloni (quanto a ). Per_2 CP_5 Per_3
La Compagnia di assicurazione riscontrava la suddetta denuncia di sinistro confermando
'la regolarità amministrativa dello stesso', prendendo atto che gli assicurati avevano provveduto ad incaricare 'un avvocato di libera scelta per la loro difesa in ambito penale, accordandosi per la determinazione del compenso professionale'. A tale ultimo proposito Contr rilevava che 'siamo sin da ora a precisare che tale accordo non è da considerarsi vincolante per la Compagnia che, di volta in volta, effettuerà le opportune verifiche per singole note spesa, dettagliate alla luce dei parametri del DM 55/2014 e dell'attività legale effettivamente svolta'.
La controversia si incentra dunque essenzialmente su due aspetti: le modalità di computo delle spese legali indennizzabili e la prova del loro effettivo pagamento in relazione all'attività processuale concretamente svolta ai fini del rimborso da parte dell'assicurazione.
3.Il primo motivo di appello: i criteri di determinazione del compenso – Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla prima delle domande proposte avente il seguente oggetto: 'dichiarare contrattualmente legittima la richiesta di indennizzo relativa gli importi relativi dei progetti di notula emessi dagli avv.ti prof. Marzaduri ed avv Carloni per la non applicabilità alla fattispecie delle tariffe di cui al DM 55/14 ai fini della determinazione del compenso professionale dei suddetti professionisti'.
Il primo giudice sul punto ha rilevato unicamente 'la genericità dei fatti allegati a sostegno della domanda di accertamento dell'obbligo di rimborso' respingendo la domanda di rimborso di una somma ritenuta non adeguatamente determinata ed in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
L'appellante si duole della mancata pronuncia sul criterio di determinazione dei compensi dei difensori ai fini del rimborso delle spese legali, con particolare riferimento alla richiesta di indennizzo avanzata secondo importi non corrispondenti ai criteri di cui al DM 55/14, in presenza di un accordo sul compenso concluso tra assicurato e difensore di fiducia dallo stesso direttamente nominato.
Dal contratto di assicurazione prodotto in atti (all 4 alla citazione di primo grado) risulta che la copertura di cui alla polizza riguarda il rimborso delle spese legali sostenute dagli assicurati per la difesa in processi penali per reati colposi e contravvenzioni o anche per delitti dolosi, in quest'ultimo caso limitatamente alle ipotesi in cui i soggetti siano stati prosciolti ovvero qualora il giudizio si sia concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti. Al punto 11 delle disposizioni di polizza è indicato che 'l'assicurato dovrà far pervenire alla società la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa'. E' quindi previsto che l'assicurato possa indicare alla società un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. A tale ultimo proposito al successivo articolo
12 è stabilito che, così come per la nomina dei periti di parte, 'anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la società'.
In particolare poi all'articolo 15 delle condizioni di polizza, intitolato 'oggetto dell'assicurazione', è indicato che 'la società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e di eventuali scoperti previsti in polizza e nelle estensioni di garanzie prescelte, il rischio dell'assistenza giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti degli assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia'. E' quindi di seguito specificato che nell'indennizzo assicurativo rientrano 'le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'Ufficio o di un consulente tecnico di parte;
di giustizia'.
In sede di estensione della garanzia assicurativa è previsto un massimale di euro
300.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento, di euro 500.000,00 per annualità assicurativa e di euro 100.000 per ogni singolo assicurato.
Tanto premesso e precisato che in nessuna parte del contratto di assicurazione si fa riferimento a specifici criteri di liquidazione dei compensi legali suscettibili di essere indennizzati, nel caso in esame parte attrice, in allegato alla propria domanda di pagamento dell'indennizzo (previo accertamento della correttezza dell'importo richiesto) ha prodotto tre scritture private – una per ciascuno degli assicurati coinvolti nel sinistro in oggetto – in cui i rispettivi avvocati nominati per le relative difese nel procedimento penale, hanno 'preventivato', sulla base delle informazioni ricevute, i compensi che sarebbero stati richiesti per le attività da svolgere. In ciascuno di detti atti, datati 20.02.20218 e sottoscritti per accettazione dai clienti, risultano indicate tutte le fasi processuali teoricamente esperibili (euro 20.000/30.000 per l'assistenza nelle indagini preliminari-studio fascicolo, indagini difensive, interrogatorio etc.; euro
10.000/15.000 per l'assistenza nell'udienza preliminare;
euro 20.000/40.000 per la fase del giudizio abbreviato o dibattimentale;
euro 15.000/20.000 per l'assistenza giudiziale davanti alla Corte di Appello;
euro 10.000/20.000 per l'assistenza giudiziale avanti alla
Corte di Cassazione). Parte appellante ha sostenuto la indennizzabilità delle parcelle dei legali sulla base dei suddetti accordi sul compenso, ancorchè divergenti dai parametri di cui al DM 55/14 applicabili ratione temporis, evidenziando in tal senso che nella polizza non era contenuto nessun riferimento ai criteri di calcolo dei compensi dei legali, dunque suscettibili di essere richiesti anche sulla base di accordi conclusi tra il professionista ed il cliente.
Ciò posto, l'accordo pur legittimamente concluso tra ciascun assicurato ed il difensore di fiducia nominato direttamente, non è opponibile alla compagnia di assicurazione, rimasta terza rispetto a detta convenzione, a fronte della cui comunicazione ha anzi ribadito l'indennizzabilità delle spese legali ancorata ai parametri previsti dalle norme vigenti per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Detto questo, non è in via teorica in alcun modo escludibile che la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione avvenga anche al di fuori dei parametri di cui al DM 55/14, dovendo tuttavia risultare esplicitati i criteri (tratti dalle caratteristiche e/o dall'oggetto delle difese legali di cui si chiede la refusione) in base ai quali risultino congrui importi anche di molto superiori ai parametri previsti dal DM vigente. L'art. 1905
c.c., infatti, nel delineare i 'limiti del risarcimento', al comma 1 dispone che l'“assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”. Secondo la giurisprudenza della
Cassazione il principio indennitario, ritraibile dalla disciplina codicistica dell'assicurazione contro i danni (artt. 1882, 1904, 1905, 1908, comma 1, 1909, 1910, comma 3, codice civile), presuppone che l'indennizzo dell'assicuratore non possa superare l'entità effettiva del danno patito dall'assicurato e, dunque, che la prestazione assicurativa non possa trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato, determinando a suo favore una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui verserebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato (cfr. Cass. Civ., S.U. 22/05/2018
n. 12565). Da ciò si inferisce il diritto della compagnia di assicurazioni di conoscere i motivi e le circostanze sulla base delle quali le spese legali dovrebbero essere parametrate a criteri di calcolo ampiamente superiori a quelli ordinariamente previsti dalle norme vigenti, al fine di verificare la relativa congruità, onde rendere l'indennizzo effettivamente corrispondente alla spesa legale oggetto di assicurazione. Se è vero che la disciplina dell'ordinamento della professione forense (L. 31/12/2012 n. 247) e, in particolare, per quanto in questa sede interessa, l'art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso) prevede che la 'pattuizione dei compensi è libera', ciò non significa che l'assicurazione, che si è assunta il rischio della refusione dei compensi legali senza indicare alcun particolare criterio di liquidazione, non possa e debba valutarne la loro congruità rispetto alle attività processuali correlate al sinistro a causa ed in occasione del quale si sono originate le spese. Ciò detto, nel caso di specie non risulta che siano mai stati forniti alla compagnia - e neppure all'organo giudicante - elementi sulla cui base valutare la particolare difficoltà e dunque il particolare valore dell'attività suscettibile di rimborso. Dalla documentazione allegata in atti da parte appellante si evince infatti unicamente che la società contraente, per il tramite del proprio broker, ha comunicato all'assicurazione le nomine dei difensori degli assicurati in vista dell'accertamento tecnico preventivo relativo al decesso del lavoratore nel cantiere di di cui non risulta essere stato reso noto alcun particolare in ordine a CP_1 complessità del caso da risolvere. Del pari oggetto di comunicazione all'assicurazione risulta il conferimento dell'incarico per lo svolgimento della consulenza tecnica volta a stabilire la dinamica del sinistro nonché all'espletamento dell'esame autoptico;
atti e fasi procedimentali del cui svolgimento e del cui esito nulla è dato conoscere.
Dunque, nei termini sopra specificati, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
A fronte di quanto sopra e in mancanza di specificazioni nel contratto di assicurazione il rimborso appare da parametrare ai criteri per la liquidazione dei compensi legali previsti dalla normativa vigente ratione temporis, nei limiti di cui ai previsti massimali.
4.Il secondo motivo di appello: i presupposti della liquidazione – Con la seconda doglianza la parte appellante censura il rigetto della liquidazione dell'indennizzo motivato con la mancata prova dell'avvenuto pagamento e sulla discordanza della documentazione depositata.
In proposito il Tribunale, condividendo la linea difensiva della parte convenuta ha rilevato che 'non vi è prova degli esborsi allegati dalla parte attrice, che ha prodotto dapprima dei preventivi di spesa del tutto generici, privi delle indicazioni delle attività effettivamente compiute dai professionisti, poi, in assenza di alcuna specifica allegazione relativa alle somme effettivamente corrisposte, oltre il termine per le produzioni documentali (con atto del 17.1.2020), due pre notule contenenti importi del tutto differenti da quelli indicati nei preventivi di spesa, con la mera dizione – dattiloscritta – “PAGATO”, in assenza di qualunque ulteriore riscontro contabile, pur ragionevolmente esistente, trattandosi di una società; - Deve rilevarsi, pertanto, la genericità dei fatti allegati a sostegno della domanda di accertamento dell'obbligo di rimborso, preliminare all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento (“di quanto corrisposto”) per una somma che non appare determinata, se non, come detto, in assenza di precise allegazioni sul punto, attraverso il riferimento alla documentazione prodotta oltre il termine di scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c.'. In proposito l'appellante ha evidenziato che l'eccezione di mancata prova degli esborsi sarebbe stata tardivamente sollevata dalla parte convenuta (ovvero per la prima volta in comparsa conclusionale) e che,, invece sarebbe da ritenere tempestiva la documentazione prodotta in allegato alle note del 17.01.2020, trattandosi delle notule complete della timbratura 'pagato', formatesi al decorso dei Parte_1 termini istruttori.
Partendo da tale ultimo aspetto, si osserva che come si evince dalla lettura del contratto di assicurazione, l'indennizzo delle spese legali affrontate dagli assicurati coinvolti in un procedimento penale, è prevista in termini di rimborso, il che significa che sull'assicurato grava l'onere di documentare di aver effettivamente effettuato l'esborso con riferimento alle spese legali di cui ha chiesto all'assicurazione la refusione.
Nel caso in esame la parte attrice, ha prodotto – in allegato all'atto di citazione - le tre scritture private contenenti l'accordo di assicurati e avvocati circa i criteri di futura determinazione del compenso (all. 1, 2, 3), nonché le prenotule emesse rispettivamente dall'avv. Marzaduri e dall'avv. Carloni in data 12.03.2018 (all. 7) con la specifica delle attività di assistenza legale svolta da ciascun legale nella fase delle indagini preliminari, con richiesta di un compenso complessivo di euro 10.688,00 ciascuno (euro 10.000 per onorario oltre oneri di legge).
Successivamente allo scadere dei termini istruttori, la medesima parte attrice ha prodotto ulteriori prenotule: una datata 23.05.2019, emessa dall'avv. Riccardo Carloni nei confronti di per l'importo di complessive euro 5355,00 (euro 5.000 per CP_1 onorari oltre oneri di legge) recante quale causale 'assistenza giudiziale nel proc pen
1001/18 RGNR avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa a carico del sig. e una emessa Persona_2 Controparte_8 Controparte_5 in data 27.05.2019 dall'avv. nei confronti di per l'importo Controparte_6 CP_1 di euro 5344,00 (euro 5000 per onorari oltre oneri di legge) recante quale causale
'assistenza giudiziale nel proc pen 1001/18 RGNR avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa a carico del sig. e Persona_2 Controparte_8
Controparte_5
In calce ad entrambe le notule risulta inserita la stampigliatura 'pagato' priva di firma del creditore e dunque di qualsiasi elemento suscettibile di essere interpretato in termini di quietanza di pagamento.
I suddetti documenti, certamente ammissibili in quanto risultanti di formazione successiva rispetto al decorso dei termini istruttori (e infatti ammessi dal primo giudice) non sono tuttavia idonei a provare alcun pagamento delle spese legali, non essendo state corredate da nessun ulteriore documento né relativo alla prova dell'effettivo esborso (bonifico bancario o assegno), né relativo alla contabilizzazione del pagamento da parte della società e neppure relativo all'emissione della successiva fattura da parte del professionista.
A tale proposito si osserva che la rilevata mancata prova del pagamento di cui parte appellante ha eccepito la tardività non integra comunque una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa – che come tale la parte convenuta poteva spiegare in qualsiasi momento – afferendo non già ad una fatto estintivo del diritto, bensì ad un fatto costitutivo della pretesa azionata dagli attori, che, al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo delle spese legali, avevano l'onere di provare il relativo avvenuto esborso.
A ciò si aggiunge che fin dalla sua costituzione la compagnia di assicurazioni risulta aver contestato l'indennizzabilità per come richiesta e che, sulla base della documentazione allegata, non è dato sapere quali attività difensive siano state effettivamente svolte nell'ambito del procedimento penale relativo all'infortunio mortale sul cantiere della società attrice, non essendo possibile neppure comprendere se le pre notule da ultimo prodotte ed emesse nel 2019 siano o meno – ed eventualmente in che termini – sovrapponibili alle prenotule già emesse nel 2018 per importi differenti e non correlati neppure ai preventivi contenenti l'accordo sul compenso, ovvero se riguardino in tutto o in parte le medesime attività ovvero altre ulteriori, di cui nulla è stato specificato.
In detti termini anche il secondo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
5.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione di valore indeterminato medio corrispondente a quello da € 26.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 2058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 3470,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.03.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 11/07/2022 al n. 1302/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. POLI ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PIETRO GUAZZELLI P.IVA_2
e rappresentata e difesa dall'avv. BONZIO CAROLINA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 29/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata in data 12/01/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis previa integrale e/o parziale riforma della sentenza n. 29/2022 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, accertare e dichiarare contrattualmente legittima la richiesta di indennizzo relativa agli importi dei progetti di notula emessi dagli Avv.ti Prof. Marzaduri ed Avv. Carloni, stante la non applicabilità alla fattispecie delle tariffe di cui al D.M. 55/14 ai fini della determinazione del compenso professionale dei suddetti professionisti;
per l'effetto condannare l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_3
l'importo corrisposto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia la Corte Ill.ma In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello art. 342 c.p.c. per omessa indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta da giudice di primo grado e per omessa indicazione l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione delle legge e delle loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
Nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria, in ogni caso, di spese, dei due gradi di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (per Controparte_1
l'innanzi anche conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze la società CP_1
Contr (per l'innanzi anche , proponendo Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 29/2022 con cui il Tribunale di Pisa aveva respinto la sua domanda di indennizzo, richiesto sulla base della polizza di assicurazione stipulata inter partes, di quanto corrisposto a titolo di compenso professionale agli avvocati incaricati della difesa di tre tra membri e dipendenti della società, coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo, commesso nell'esercizio dell'attività di impresa. Il primo giudice aveva in particolare ritenuto che non vi fosse prova degli esborsi allegati dalla parte attrice, avendo questa prodotto solo preventivi del tutto generici, provvedendo a depositare due pre-notule con la dizione 'pagato', a termini istruttori ormai scaduti.
Aggiungeva il Tribunale che anche la domanda di condanna al pagamento 'di quanto corrisposto' era comunque da ritenersi generica in quanto mai era stata indicata né determinata la relativa somma. era quindi condannata a rifondere alla CP_4 compagna di assicurazione convenuta le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla domanda principale proposta da parte attrice ed avente ad oggetto l'accertamento della correttezza, a tenor di polizza, dei criteri di determinazione del compenso dei difensori di fiducia degli assicurati, adottata dall'appellante ai fini della quantificazione dell'indennizzo preteso;
erronea pronuncia sull'eccezione di mancata prova del pagamento dei compensi di cui era stato chiesto il rimborso, tardivamente proposta dalla convenuta e su cui non era stato accettato il contraddittorio;
2) erronea valutazione dei documenti allegati, con particolare riferimento alle pre notule validamente quietanzate, prodotte il 17.01.2020, oltre i termini istruttori in quanto trattavasi di documenti di formazione successiva rispetto alla scadenza di cui alle memorie ex art. 183 co VI c.p.c.; errore nell'aver ritenuto la difformità delle pre notule rispetto ai preventivi approvati, senza correttamente valutare che mentre i preventivi si riferivano alle varie fasi del procedimento penale, i progetti di notula riguardavano solo i compensi dovuti per le attività svolte fino a quel momento.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che eccepiva preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Con ordinanza del 27/06/24 la Corte di appello formulava alle parti una proposta conciliativa (“pagamento in favore di parte attrice e odierna appellante del 50% dell'importo richiesto con compensazione delle spese di lite”), che l'appellante accettava, ma l'appellata rifiutava per l' “assenza di prova del quantum costituente esborso dell'assicurato” (nota scritta del 16.12.24).
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.12.2024, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.24, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. – appellata costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche richieste, nonché per mancanza di riferimenti circa i fatti da cui sarebbero derivate le ritenute violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. La detta eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, se è vero che non ha distinto i vari motivi di appello nel contesto del proprio atto, in cui ha, nella sostanza, riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ciò ha fatto per lo più raffrontando le proprie deduzioni, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che nella notte del 14 febbraio 2018, all'interno del cantiere navale della società si CP_1 verificava un tragico infortunio sul lavoro, nel quale trovava la morte R_
. E' circostanza pacifica - pur non essendovi in atti alcuna traccia
[...] documentale - che a seguito di tale evento la Procura della Repubblica di Pisa iscriveva nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo , nella sua Persona_2 qualità di amministratore delegato pro tempore della società, , quale Persona_3 datore di lavoro del dipendente deceduto e , quale caposquadra Controparte_5 nel cantiere al momento della tragedia. Del pari incontestato e documentato in atti risulta che mentre e affidavano la loro difesa nel Persona_2 Controparte_5 procedimento penale all'avv. , si faceva rappresentare Controparte_6 Persona_3
e difendere dall'avv. Riccardo Carloni.
Altrettanto incontroversa è la stipula, a far data dal 14.10.2015, da parte della società Contr con la compagnia di un contratto assicurativo denominato 'difesa CP_1 azienda extra' avente ad oggetto, tra le altre cose, l'indennizzo delle spese per la 'tutela legale' nell'ambito del procedimento penale.
A tale proposito non è controverso che le spese legali conseguenti alle difese dei tre soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini per l'infortunio sul lavoro verificatosi nel cantiere della società contraente la polizza rientrassero nella copertura assicurativa invocata, in conformità all'art 17 della polizza, secondo cui 'le garanzie operano a favore del contraente, dei suoi amministratori, dei membri del collegio sindacale e consiglio di sorveglianza, dei revisori e degli iscritti nel libro unico del lavoro'.
Allo stesso modo non è in discussione il corretto espletamento da parte della società contraente di tutti i previsti adempimenti in punto di denuncia del sinistro e richiesta di liquidazione dell'indennizzo. In particolare risulta che con comunicazione email contraddistinta con il riferimento 53/2018 il broker dell'assicurato (Rindi Broker) Contr trasmetteva a la denuncia relativamente al sinistro che vedeva coinvolti quali assicurati , e , comunicando che gli stessi CP_7 Persona_3 CP_5 avevano ricevuto 'atto di avviso per accertamenti tecnici non ripetibili a seguito del decesso di un lavoratore avvenuta nei cantieri navali dell'assicurato' e che in relazione a ciò avevano provveduto a nominare quali rispettivi difensori di fiducia l'avv. Marzaduri
(quanto a e ) e l'avv. Carloni (quanto a ). Per_2 CP_5 Per_3
La Compagnia di assicurazione riscontrava la suddetta denuncia di sinistro confermando
'la regolarità amministrativa dello stesso', prendendo atto che gli assicurati avevano provveduto ad incaricare 'un avvocato di libera scelta per la loro difesa in ambito penale, accordandosi per la determinazione del compenso professionale'. A tale ultimo proposito Contr rilevava che 'siamo sin da ora a precisare che tale accordo non è da considerarsi vincolante per la Compagnia che, di volta in volta, effettuerà le opportune verifiche per singole note spesa, dettagliate alla luce dei parametri del DM 55/2014 e dell'attività legale effettivamente svolta'.
La controversia si incentra dunque essenzialmente su due aspetti: le modalità di computo delle spese legali indennizzabili e la prova del loro effettivo pagamento in relazione all'attività processuale concretamente svolta ai fini del rimborso da parte dell'assicurazione.
3.Il primo motivo di appello: i criteri di determinazione del compenso – Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla prima delle domande proposte avente il seguente oggetto: 'dichiarare contrattualmente legittima la richiesta di indennizzo relativa gli importi relativi dei progetti di notula emessi dagli avv.ti prof. Marzaduri ed avv Carloni per la non applicabilità alla fattispecie delle tariffe di cui al DM 55/14 ai fini della determinazione del compenso professionale dei suddetti professionisti'.
Il primo giudice sul punto ha rilevato unicamente 'la genericità dei fatti allegati a sostegno della domanda di accertamento dell'obbligo di rimborso' respingendo la domanda di rimborso di una somma ritenuta non adeguatamente determinata ed in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
L'appellante si duole della mancata pronuncia sul criterio di determinazione dei compensi dei difensori ai fini del rimborso delle spese legali, con particolare riferimento alla richiesta di indennizzo avanzata secondo importi non corrispondenti ai criteri di cui al DM 55/14, in presenza di un accordo sul compenso concluso tra assicurato e difensore di fiducia dallo stesso direttamente nominato.
Dal contratto di assicurazione prodotto in atti (all 4 alla citazione di primo grado) risulta che la copertura di cui alla polizza riguarda il rimborso delle spese legali sostenute dagli assicurati per la difesa in processi penali per reati colposi e contravvenzioni o anche per delitti dolosi, in quest'ultimo caso limitatamente alle ipotesi in cui i soggetti siano stati prosciolti ovvero qualora il giudizio si sia concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti. Al punto 11 delle disposizioni di polizza è indicato che 'l'assicurato dovrà far pervenire alla società la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa'. E' quindi previsto che l'assicurato possa indicare alla società un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. A tale ultimo proposito al successivo articolo
12 è stabilito che, così come per la nomina dei periti di parte, 'anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la società'.
In particolare poi all'articolo 15 delle condizioni di polizza, intitolato 'oggetto dell'assicurazione', è indicato che 'la società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e di eventuali scoperti previsti in polizza e nelle estensioni di garanzie prescelte, il rischio dell'assistenza giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti degli assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia'. E' quindi di seguito specificato che nell'indennizzo assicurativo rientrano 'le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'Ufficio o di un consulente tecnico di parte;
di giustizia'.
In sede di estensione della garanzia assicurativa è previsto un massimale di euro
300.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento, di euro 500.000,00 per annualità assicurativa e di euro 100.000 per ogni singolo assicurato.
Tanto premesso e precisato che in nessuna parte del contratto di assicurazione si fa riferimento a specifici criteri di liquidazione dei compensi legali suscettibili di essere indennizzati, nel caso in esame parte attrice, in allegato alla propria domanda di pagamento dell'indennizzo (previo accertamento della correttezza dell'importo richiesto) ha prodotto tre scritture private – una per ciascuno degli assicurati coinvolti nel sinistro in oggetto – in cui i rispettivi avvocati nominati per le relative difese nel procedimento penale, hanno 'preventivato', sulla base delle informazioni ricevute, i compensi che sarebbero stati richiesti per le attività da svolgere. In ciascuno di detti atti, datati 20.02.20218 e sottoscritti per accettazione dai clienti, risultano indicate tutte le fasi processuali teoricamente esperibili (euro 20.000/30.000 per l'assistenza nelle indagini preliminari-studio fascicolo, indagini difensive, interrogatorio etc.; euro
10.000/15.000 per l'assistenza nell'udienza preliminare;
euro 20.000/40.000 per la fase del giudizio abbreviato o dibattimentale;
euro 15.000/20.000 per l'assistenza giudiziale davanti alla Corte di Appello;
euro 10.000/20.000 per l'assistenza giudiziale avanti alla
Corte di Cassazione). Parte appellante ha sostenuto la indennizzabilità delle parcelle dei legali sulla base dei suddetti accordi sul compenso, ancorchè divergenti dai parametri di cui al DM 55/14 applicabili ratione temporis, evidenziando in tal senso che nella polizza non era contenuto nessun riferimento ai criteri di calcolo dei compensi dei legali, dunque suscettibili di essere richiesti anche sulla base di accordi conclusi tra il professionista ed il cliente.
Ciò posto, l'accordo pur legittimamente concluso tra ciascun assicurato ed il difensore di fiducia nominato direttamente, non è opponibile alla compagnia di assicurazione, rimasta terza rispetto a detta convenzione, a fronte della cui comunicazione ha anzi ribadito l'indennizzabilità delle spese legali ancorata ai parametri previsti dalle norme vigenti per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Detto questo, non è in via teorica in alcun modo escludibile che la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione avvenga anche al di fuori dei parametri di cui al DM 55/14, dovendo tuttavia risultare esplicitati i criteri (tratti dalle caratteristiche e/o dall'oggetto delle difese legali di cui si chiede la refusione) in base ai quali risultino congrui importi anche di molto superiori ai parametri previsti dal DM vigente. L'art. 1905
c.c., infatti, nel delineare i 'limiti del risarcimento', al comma 1 dispone che l'“assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”. Secondo la giurisprudenza della
Cassazione il principio indennitario, ritraibile dalla disciplina codicistica dell'assicurazione contro i danni (artt. 1882, 1904, 1905, 1908, comma 1, 1909, 1910, comma 3, codice civile), presuppone che l'indennizzo dell'assicuratore non possa superare l'entità effettiva del danno patito dall'assicurato e, dunque, che la prestazione assicurativa non possa trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato, determinando a suo favore una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui verserebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato (cfr. Cass. Civ., S.U. 22/05/2018
n. 12565). Da ciò si inferisce il diritto della compagnia di assicurazioni di conoscere i motivi e le circostanze sulla base delle quali le spese legali dovrebbero essere parametrate a criteri di calcolo ampiamente superiori a quelli ordinariamente previsti dalle norme vigenti, al fine di verificare la relativa congruità, onde rendere l'indennizzo effettivamente corrispondente alla spesa legale oggetto di assicurazione. Se è vero che la disciplina dell'ordinamento della professione forense (L. 31/12/2012 n. 247) e, in particolare, per quanto in questa sede interessa, l'art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso) prevede che la 'pattuizione dei compensi è libera', ciò non significa che l'assicurazione, che si è assunta il rischio della refusione dei compensi legali senza indicare alcun particolare criterio di liquidazione, non possa e debba valutarne la loro congruità rispetto alle attività processuali correlate al sinistro a causa ed in occasione del quale si sono originate le spese. Ciò detto, nel caso di specie non risulta che siano mai stati forniti alla compagnia - e neppure all'organo giudicante - elementi sulla cui base valutare la particolare difficoltà e dunque il particolare valore dell'attività suscettibile di rimborso. Dalla documentazione allegata in atti da parte appellante si evince infatti unicamente che la società contraente, per il tramite del proprio broker, ha comunicato all'assicurazione le nomine dei difensori degli assicurati in vista dell'accertamento tecnico preventivo relativo al decesso del lavoratore nel cantiere di di cui non risulta essere stato reso noto alcun particolare in ordine a CP_1 complessità del caso da risolvere. Del pari oggetto di comunicazione all'assicurazione risulta il conferimento dell'incarico per lo svolgimento della consulenza tecnica volta a stabilire la dinamica del sinistro nonché all'espletamento dell'esame autoptico;
atti e fasi procedimentali del cui svolgimento e del cui esito nulla è dato conoscere.
Dunque, nei termini sopra specificati, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
A fronte di quanto sopra e in mancanza di specificazioni nel contratto di assicurazione il rimborso appare da parametrare ai criteri per la liquidazione dei compensi legali previsti dalla normativa vigente ratione temporis, nei limiti di cui ai previsti massimali.
4.Il secondo motivo di appello: i presupposti della liquidazione – Con la seconda doglianza la parte appellante censura il rigetto della liquidazione dell'indennizzo motivato con la mancata prova dell'avvenuto pagamento e sulla discordanza della documentazione depositata.
In proposito il Tribunale, condividendo la linea difensiva della parte convenuta ha rilevato che 'non vi è prova degli esborsi allegati dalla parte attrice, che ha prodotto dapprima dei preventivi di spesa del tutto generici, privi delle indicazioni delle attività effettivamente compiute dai professionisti, poi, in assenza di alcuna specifica allegazione relativa alle somme effettivamente corrisposte, oltre il termine per le produzioni documentali (con atto del 17.1.2020), due pre notule contenenti importi del tutto differenti da quelli indicati nei preventivi di spesa, con la mera dizione – dattiloscritta – “PAGATO”, in assenza di qualunque ulteriore riscontro contabile, pur ragionevolmente esistente, trattandosi di una società; - Deve rilevarsi, pertanto, la genericità dei fatti allegati a sostegno della domanda di accertamento dell'obbligo di rimborso, preliminare all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento (“di quanto corrisposto”) per una somma che non appare determinata, se non, come detto, in assenza di precise allegazioni sul punto, attraverso il riferimento alla documentazione prodotta oltre il termine di scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c.'. In proposito l'appellante ha evidenziato che l'eccezione di mancata prova degli esborsi sarebbe stata tardivamente sollevata dalla parte convenuta (ovvero per la prima volta in comparsa conclusionale) e che,, invece sarebbe da ritenere tempestiva la documentazione prodotta in allegato alle note del 17.01.2020, trattandosi delle notule complete della timbratura 'pagato', formatesi al decorso dei Parte_1 termini istruttori.
Partendo da tale ultimo aspetto, si osserva che come si evince dalla lettura del contratto di assicurazione, l'indennizzo delle spese legali affrontate dagli assicurati coinvolti in un procedimento penale, è prevista in termini di rimborso, il che significa che sull'assicurato grava l'onere di documentare di aver effettivamente effettuato l'esborso con riferimento alle spese legali di cui ha chiesto all'assicurazione la refusione.
Nel caso in esame la parte attrice, ha prodotto – in allegato all'atto di citazione - le tre scritture private contenenti l'accordo di assicurati e avvocati circa i criteri di futura determinazione del compenso (all. 1, 2, 3), nonché le prenotule emesse rispettivamente dall'avv. Marzaduri e dall'avv. Carloni in data 12.03.2018 (all. 7) con la specifica delle attività di assistenza legale svolta da ciascun legale nella fase delle indagini preliminari, con richiesta di un compenso complessivo di euro 10.688,00 ciascuno (euro 10.000 per onorario oltre oneri di legge).
Successivamente allo scadere dei termini istruttori, la medesima parte attrice ha prodotto ulteriori prenotule: una datata 23.05.2019, emessa dall'avv. Riccardo Carloni nei confronti di per l'importo di complessive euro 5355,00 (euro 5.000 per CP_1 onorari oltre oneri di legge) recante quale causale 'assistenza giudiziale nel proc pen
1001/18 RGNR avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa a carico del sig. e una emessa Persona_2 Controparte_8 Controparte_5 in data 27.05.2019 dall'avv. nei confronti di per l'importo Controparte_6 CP_1 di euro 5344,00 (euro 5000 per onorari oltre oneri di legge) recante quale causale
'assistenza giudiziale nel proc pen 1001/18 RGNR avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa a carico del sig. e Persona_2 Controparte_8
Controparte_5
In calce ad entrambe le notule risulta inserita la stampigliatura 'pagato' priva di firma del creditore e dunque di qualsiasi elemento suscettibile di essere interpretato in termini di quietanza di pagamento.
I suddetti documenti, certamente ammissibili in quanto risultanti di formazione successiva rispetto al decorso dei termini istruttori (e infatti ammessi dal primo giudice) non sono tuttavia idonei a provare alcun pagamento delle spese legali, non essendo state corredate da nessun ulteriore documento né relativo alla prova dell'effettivo esborso (bonifico bancario o assegno), né relativo alla contabilizzazione del pagamento da parte della società e neppure relativo all'emissione della successiva fattura da parte del professionista.
A tale proposito si osserva che la rilevata mancata prova del pagamento di cui parte appellante ha eccepito la tardività non integra comunque una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa – che come tale la parte convenuta poteva spiegare in qualsiasi momento – afferendo non già ad una fatto estintivo del diritto, bensì ad un fatto costitutivo della pretesa azionata dagli attori, che, al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo delle spese legali, avevano l'onere di provare il relativo avvenuto esborso.
A ciò si aggiunge che fin dalla sua costituzione la compagnia di assicurazioni risulta aver contestato l'indennizzabilità per come richiesta e che, sulla base della documentazione allegata, non è dato sapere quali attività difensive siano state effettivamente svolte nell'ambito del procedimento penale relativo all'infortunio mortale sul cantiere della società attrice, non essendo possibile neppure comprendere se le pre notule da ultimo prodotte ed emesse nel 2019 siano o meno – ed eventualmente in che termini – sovrapponibili alle prenotule già emesse nel 2018 per importi differenti e non correlati neppure ai preventivi contenenti l'accordo sul compenso, ovvero se riguardino in tutto o in parte le medesime attività ovvero altre ulteriori, di cui nulla è stato specificato.
In detti termini anche il secondo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
5.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione di valore indeterminato medio corrispondente a quello da € 26.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 2058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 3470,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.03.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni