Art. 7.
All' articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".
All' articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".