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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3550/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 19 aprile 2023, n. 1167), vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Visone (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio è domiciliata come da mandato in atti in SA PE VE (NA), alla via Andrea
Carbone n. 21 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tuorto (c.f.: C.F._3
), presso il cui studio è domiciliato come da procura in calce alla C.F._4 memoria di costituzione in Napoli, alla via Toledo n. 156 (p.e.c.:
; Email_2
appellato
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: non ha formulato parere, non essendo implicati nella causa interessi facenti capo a soggetti minori di età ovvero incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso depositato in data 16.10.2019 presso il Tribunale di Nola, Controparte_1 chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...] il 27.06.1991 - dal quale era nato in data [...] il figlio Pt_1
e - quanto alle previsioni accessorie costituenti oggetto del presente giudizio - Per_1 domandava revocarsi la statuizione di cui alla sentenza di separazione n. 752/2007 (come modificata ex art. 710 c.p.c. dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 1090/2011), mediante la quale veniva fissato in euro 550,00 l'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio (in quanto maggiorenne ed asseritamente divenuto economicamente autosufficiente perché da tempo divenuto pizzaiolo).
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sullo status ed insisteva per la conferma dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio.
Adottati i provvedimenti urgenti da parte del Presidente (il quale revocava il contributo posto a carico del a beneficio del figlio perché economicamente autosufficiente e la CP_1 statuizione relativa all'assegnazione alla della ex casa coniugale), dichiarate inammissibili Pt_1 dal G.I. le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Quindi, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1167 del 19.04.2023 (pubblicata il 21.04.2023), pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rigettava la domanda della volta ad ottenere un contributo economico al mantenimento del figlio Pt_1 maggiorenne, ritenendo provato dal ricorrente che il giovane (diplomato come “tecnico dei servizi di ristorazione” nel 2012) lavorasse già da tempo come pizzaiolo, laddove anche la aveva parzialmente ammesso la circostanza (rappresentando che aveva Pt_1 Parte_2 prestato la propria opera in un ristorante, sebbene solo fino al 2020), e ritenendo - pertanto - inconcedibile il cd. “mantenimento di ritorno”; peraltro, il Tribunale riteneva insussistente la legittimazione attiva “concorrente” della per assenza del requisito della convivenza con Pt_1 il figlio, essendo sia ella che residenti (da tempo antecedente alla proposizione del Per_1 ricorso di divorzio) presso distinte abitazioni diverse dalla ex casa coniugale;
conseguentemente, il Tribunale condannava la ricorrente alla refusione in favore della controparte delle spese di lite.
1.1. Con ricorso depositato il 26.07.2023, ha proposto appello la quale, per le Parte_1 ragioni che saranno di seguito sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza del Tribunale di Nola - porsi a carico della controparte un assegno di contributo al mantenimento del figlio, riconoscendo la sua legittimazione ad agire a tal fine;
ammettersi le domande istruttorie disattese dal G.I. con ordinanza del 28.03.2022; condannarsi il alla refusione in suo CP_1 favore delle spese del doppio grado di giudizio.
1.2. A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale, si costituiva ritualmente
, il quale, resistendo nel merito, chiedeva rigettarsi il gravame perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
1.3. Sul deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 21.05.2025 la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di appello depositato, sostiene che la controparte non avrebbe Parte_1 provato l'assenza dei presupposti per la spettanza al figlio di un congruo assegno di contributo al mantenimento a carico del specificando che - a differenza di quanto osservato dal CP_1 giudice di prime cure - avrebbe lavorato come pizzaiolo presso il ristorante Parte_2
“Ristoarredi” solo nel breve periodo compreso fra il 27.07.2020 ed il 30.09.2020, laddove successivamente - complice anche la crisi economica seguita alla crisi pandemica da Sars Covid
2 - il giovane, pur essendosi scrupolosamente adoperato per stabilizzare il suo inserimento nel mondo del lavoro, non vi era riuscito senza sua colpa, rimanendo di fatto a carico della madre.
Tanto sarebbe anche dimostrato dal certificato di disoccupazione (in atti) rilasciato il
20.05.2020 dal competente Centro per l'impiego (alla cui stregua il figlio presentava a tale data un'anzianità di disoccupazione pari a 2.543 giorni); pertanto - si osserva - l'assoluta temporaneità e precarietà dell'unica esperienza lavorativa del giovane (maturata nel suindicato periodo dell'anno 2020) sarebbe inidonea ad essere considerata quale significativo reddito idoneo a sostenere il ragionamento del Tribunale teso a rappresentare l'inconfigurabilità del diritto ad un “mantenimento di ritorno”, come asseritamente dimostrabile anche attraverso l'ammissione dei mezzi istruttori dichiarati superflui ed irrilevanti dal G.I..
Inoltre - si osserva - la legittimazione attiva dell'appellante si giustificherebbe alla luce della mancata dimostrazione a cura della controparte della coincidenza tra la formale residenza del figlio e l'effettiva sua domiciliazione, asseritamente corrispondente all'indirizzo ove insiste l'abitazione (diversa dalla ex casa familiare) ove attualmente abita. Parte_1
Dall'accoglimento della pretesa dell'appellante discenderebbe la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Di converso, l'appellato sostiene l'esattezza delle valutazioni del giudice di prime cure relative alla rilevanza probatoria delle circostanze valorizzate dal Tribunale di Nola in punto di insussistenza dei presupposti sottostanti la configurabilità del diritto del figlio a percepire un contributo economico dal padre e di ricorrenza della legittimazione attiva “concorrente” della controparte.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, devono premettersi talune osservazioni preliminari in ordine ai principi giuridici che regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021), cui la
Corte ritiene di aderire. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass., 21752/2020).
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass.
5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 8049/2022). Ciò premesso - ed anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettività o meno del cambio di residenza di ed all'eventuale coincidenza (quale prospettata Parte_2 dall'appellante) del luogo di domicilio abituale della con quello del figlio - osserva in via Pt_1 dirimente questa Corte che (come documentato dal il giovane - ormai trentatreenne, CP_1
e cioè di un'età che normalmente non consente più di percepire il contributo al mantenimento dei genitori (cfr. Tribunale Milano, sezione IX, 29.03.2016, ud. 29.03.2016; Tribunale Modena,
01.02.2018) - si è diplomato nell'ormai lontano 2012 quale “tecnico dei servizi di ristorazione” presso l'istituto alberghiero “L. De' Medici” di AV (NA) e quantomeno dal 2017 (come attestato dalla documentazione - non contestata dalla - prodotta dall'appellato e relativa Pt_1 alle eloquenti foto sul posto di lavoro ed in abiti professionali pubblicate da Parte_2 attraverso il social “Instagram”) ha prestato la propria opera come pizzaiolo presso alcuni ristoranti, non potendosi - pertanto - ritenere del tutto precaria ed episodica l'esperienza lavorativa del 2020 cui ha fatto riferimento l'appellante nell'atto di gravame.
A ciò va aggiunto che la non ha in alcun modo provato che il giovane stia svolgendo Pt_1 altro percorso formativo o di studio ovvero che abbia tentato concretamente - ma invano - di trovare un'occupazione lavorativa più o meno attinente alle competenze acquisite.
In tal senso, palesemente inconferente è l'argomentazione della relativa alle difficoltà Pt_1 occupazionali del figlio seguite alla pandemia sanitaria da Sars Covid 2, notoriamente superata;
né rileva l'iscrizione (peraltro relativa a certificazione risalente) del medesimo al Centro per l'impiego del territorio, la quale non dimostra la corrispondenza al vero della mera attestazione contenuta nel certificato depositato con la realtà, essendo ben plausibile la percezione di redditi non dichiarati.
Peraltro, osserva la Suprema Corte che anche l'attività lavorativa prestata nell'ambito di contratti a tempo determinato - e protratta per un certo periodo - costituisce un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), sottolineandosi che la cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine ed il mancato rinnovo del contratto non hanno ontologicamente un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto a tempo determinato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio, evenienze che escludono la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento
(Cass., 40282/'21).
Tanto rilevato, alcun rilievo può riconoscersi alle richieste istruttorie di primo grado costituenti a loro volta oggetto di specifica domanda di espletamento in appello, la quale è da ritenersi peraltro inammissibile, appalesandosi del tutto generico il richiamo a tale attività istruttoria contenuto (in forma meramente riassuntiva) in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo, Cass., ord.
n. 16420 del 09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, nelle note scritte in data 24.01.2023 sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si riportava “a tutte le richieste, eccezioni e conclusioni principali e subordinate di merito ed istruttorie, nessuna esclusa, formulate nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio”.
In definitiva, alla stregua dei principi e degli elementi di fatto sopra esposti, non può che confermarsi la pronuncia di primo grado concernente la caducazione dell'obbligo posto in capo a di contribuire economicamente al mantenimento del figlio Controparte_1 Pt_2
.
[...]
3. L'esito complessivo della causa impone la conferma delle determinazioni sulle spese adottate nella sentenza impugnata;
le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1167/2023, emessa dal Tribunale di Nola in data Controparte_1
19.04.2023 (pubblicata il 21.04.2023), così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3550/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 19 aprile 2023, n. 1167), vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Visone (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio è domiciliata come da mandato in atti in SA PE VE (NA), alla via Andrea
Carbone n. 21 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tuorto (c.f.: C.F._3
), presso il cui studio è domiciliato come da procura in calce alla C.F._4 memoria di costituzione in Napoli, alla via Toledo n. 156 (p.e.c.:
; Email_2
appellato
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: non ha formulato parere, non essendo implicati nella causa interessi facenti capo a soggetti minori di età ovvero incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso depositato in data 16.10.2019 presso il Tribunale di Nola, Controparte_1 chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...] il 27.06.1991 - dal quale era nato in data [...] il figlio Pt_1
e - quanto alle previsioni accessorie costituenti oggetto del presente giudizio - Per_1 domandava revocarsi la statuizione di cui alla sentenza di separazione n. 752/2007 (come modificata ex art. 710 c.p.c. dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 1090/2011), mediante la quale veniva fissato in euro 550,00 l'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio (in quanto maggiorenne ed asseritamente divenuto economicamente autosufficiente perché da tempo divenuto pizzaiolo).
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sullo status ed insisteva per la conferma dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio.
Adottati i provvedimenti urgenti da parte del Presidente (il quale revocava il contributo posto a carico del a beneficio del figlio perché economicamente autosufficiente e la CP_1 statuizione relativa all'assegnazione alla della ex casa coniugale), dichiarate inammissibili Pt_1 dal G.I. le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Quindi, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1167 del 19.04.2023 (pubblicata il 21.04.2023), pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rigettava la domanda della volta ad ottenere un contributo economico al mantenimento del figlio Pt_1 maggiorenne, ritenendo provato dal ricorrente che il giovane (diplomato come “tecnico dei servizi di ristorazione” nel 2012) lavorasse già da tempo come pizzaiolo, laddove anche la aveva parzialmente ammesso la circostanza (rappresentando che aveva Pt_1 Parte_2 prestato la propria opera in un ristorante, sebbene solo fino al 2020), e ritenendo - pertanto - inconcedibile il cd. “mantenimento di ritorno”; peraltro, il Tribunale riteneva insussistente la legittimazione attiva “concorrente” della per assenza del requisito della convivenza con Pt_1 il figlio, essendo sia ella che residenti (da tempo antecedente alla proposizione del Per_1 ricorso di divorzio) presso distinte abitazioni diverse dalla ex casa coniugale;
conseguentemente, il Tribunale condannava la ricorrente alla refusione in favore della controparte delle spese di lite.
1.1. Con ricorso depositato il 26.07.2023, ha proposto appello la quale, per le Parte_1 ragioni che saranno di seguito sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza del Tribunale di Nola - porsi a carico della controparte un assegno di contributo al mantenimento del figlio, riconoscendo la sua legittimazione ad agire a tal fine;
ammettersi le domande istruttorie disattese dal G.I. con ordinanza del 28.03.2022; condannarsi il alla refusione in suo CP_1 favore delle spese del doppio grado di giudizio.
1.2. A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale, si costituiva ritualmente
, il quale, resistendo nel merito, chiedeva rigettarsi il gravame perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
1.3. Sul deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 21.05.2025 la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di appello depositato, sostiene che la controparte non avrebbe Parte_1 provato l'assenza dei presupposti per la spettanza al figlio di un congruo assegno di contributo al mantenimento a carico del specificando che - a differenza di quanto osservato dal CP_1 giudice di prime cure - avrebbe lavorato come pizzaiolo presso il ristorante Parte_2
“Ristoarredi” solo nel breve periodo compreso fra il 27.07.2020 ed il 30.09.2020, laddove successivamente - complice anche la crisi economica seguita alla crisi pandemica da Sars Covid
2 - il giovane, pur essendosi scrupolosamente adoperato per stabilizzare il suo inserimento nel mondo del lavoro, non vi era riuscito senza sua colpa, rimanendo di fatto a carico della madre.
Tanto sarebbe anche dimostrato dal certificato di disoccupazione (in atti) rilasciato il
20.05.2020 dal competente Centro per l'impiego (alla cui stregua il figlio presentava a tale data un'anzianità di disoccupazione pari a 2.543 giorni); pertanto - si osserva - l'assoluta temporaneità e precarietà dell'unica esperienza lavorativa del giovane (maturata nel suindicato periodo dell'anno 2020) sarebbe inidonea ad essere considerata quale significativo reddito idoneo a sostenere il ragionamento del Tribunale teso a rappresentare l'inconfigurabilità del diritto ad un “mantenimento di ritorno”, come asseritamente dimostrabile anche attraverso l'ammissione dei mezzi istruttori dichiarati superflui ed irrilevanti dal G.I..
Inoltre - si osserva - la legittimazione attiva dell'appellante si giustificherebbe alla luce della mancata dimostrazione a cura della controparte della coincidenza tra la formale residenza del figlio e l'effettiva sua domiciliazione, asseritamente corrispondente all'indirizzo ove insiste l'abitazione (diversa dalla ex casa familiare) ove attualmente abita. Parte_1
Dall'accoglimento della pretesa dell'appellante discenderebbe la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Di converso, l'appellato sostiene l'esattezza delle valutazioni del giudice di prime cure relative alla rilevanza probatoria delle circostanze valorizzate dal Tribunale di Nola in punto di insussistenza dei presupposti sottostanti la configurabilità del diritto del figlio a percepire un contributo economico dal padre e di ricorrenza della legittimazione attiva “concorrente” della controparte.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, devono premettersi talune osservazioni preliminari in ordine ai principi giuridici che regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021), cui la
Corte ritiene di aderire. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass., 21752/2020).
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass.
5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 8049/2022). Ciò premesso - ed anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettività o meno del cambio di residenza di ed all'eventuale coincidenza (quale prospettata Parte_2 dall'appellante) del luogo di domicilio abituale della con quello del figlio - osserva in via Pt_1 dirimente questa Corte che (come documentato dal il giovane - ormai trentatreenne, CP_1
e cioè di un'età che normalmente non consente più di percepire il contributo al mantenimento dei genitori (cfr. Tribunale Milano, sezione IX, 29.03.2016, ud. 29.03.2016; Tribunale Modena,
01.02.2018) - si è diplomato nell'ormai lontano 2012 quale “tecnico dei servizi di ristorazione” presso l'istituto alberghiero “L. De' Medici” di AV (NA) e quantomeno dal 2017 (come attestato dalla documentazione - non contestata dalla - prodotta dall'appellato e relativa Pt_1 alle eloquenti foto sul posto di lavoro ed in abiti professionali pubblicate da Parte_2 attraverso il social “Instagram”) ha prestato la propria opera come pizzaiolo presso alcuni ristoranti, non potendosi - pertanto - ritenere del tutto precaria ed episodica l'esperienza lavorativa del 2020 cui ha fatto riferimento l'appellante nell'atto di gravame.
A ciò va aggiunto che la non ha in alcun modo provato che il giovane stia svolgendo Pt_1 altro percorso formativo o di studio ovvero che abbia tentato concretamente - ma invano - di trovare un'occupazione lavorativa più o meno attinente alle competenze acquisite.
In tal senso, palesemente inconferente è l'argomentazione della relativa alle difficoltà Pt_1 occupazionali del figlio seguite alla pandemia sanitaria da Sars Covid 2, notoriamente superata;
né rileva l'iscrizione (peraltro relativa a certificazione risalente) del medesimo al Centro per l'impiego del territorio, la quale non dimostra la corrispondenza al vero della mera attestazione contenuta nel certificato depositato con la realtà, essendo ben plausibile la percezione di redditi non dichiarati.
Peraltro, osserva la Suprema Corte che anche l'attività lavorativa prestata nell'ambito di contratti a tempo determinato - e protratta per un certo periodo - costituisce un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), sottolineandosi che la cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine ed il mancato rinnovo del contratto non hanno ontologicamente un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto a tempo determinato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio, evenienze che escludono la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento
(Cass., 40282/'21).
Tanto rilevato, alcun rilievo può riconoscersi alle richieste istruttorie di primo grado costituenti a loro volta oggetto di specifica domanda di espletamento in appello, la quale è da ritenersi peraltro inammissibile, appalesandosi del tutto generico il richiamo a tale attività istruttoria contenuto (in forma meramente riassuntiva) in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo, Cass., ord.
n. 16420 del 09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, nelle note scritte in data 24.01.2023 sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si riportava “a tutte le richieste, eccezioni e conclusioni principali e subordinate di merito ed istruttorie, nessuna esclusa, formulate nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio”.
In definitiva, alla stregua dei principi e degli elementi di fatto sopra esposti, non può che confermarsi la pronuncia di primo grado concernente la caducazione dell'obbligo posto in capo a di contribuire economicamente al mantenimento del figlio Controparte_1 Pt_2
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[...]
3. L'esito complessivo della causa impone la conferma delle determinazioni sulle spese adottate nella sentenza impugnata;
le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1167/2023, emessa dal Tribunale di Nola in data Controparte_1
19.04.2023 (pubblicata il 21.04.2023), così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)